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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3005/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3005/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
PESCARA Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 9:43 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per il l'avv. ROSA PATRIZIA la quale - Controparte_2 riportandosi ai propri atti e conclusioni - impugna e contesta anche la comparsa conclusionale depositata dal ricorrente.
Evidenzia infatti che il ricorrente - che in corso di causa non ha contestato la circostanza della avvenuta riparazione della pavimentazione e della parete danneggiate a spese del Controparte_3 già in data 16.12.2022- nemmeno in comparsa conclusionale ha avuto argomenti idonei a superare la prova data dal CP_1
L'Avv. Patrizia Rosa si riporta alle proprie conclusioni e dunque perché il Tribunale Voglia rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda Voglia ridurre l'importo nel limite del giusto, escludendo tutti quei danni non sussistenti e non provati. Con vittoria di spese e competenze. Chiede pertanto che la causa venga decisa.
Per 'avv. TORELLO GABRIELE oggi sostituito dall'avv. MARTA NATELLI la Parte_1 quale si riporta al proprio atto di citazione ed alla comparsa conclusionale, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. pagina 1 di 6 Impugna e contesta quanto ex avderso dedotto, prodotto ed eccepito. Nello specifico, si torna a contestare l'affermazione di controparte secondo la quale la fattura prodotta dal nella CP_1 costituzione proverebbe il ripristino dei luoghi di causa.
Tale documento indica il pagamento di lavori di assistenza per la riparazione delle tubazioni condominiali, non afferenti, quindi al danno subito dal sig. ed oggetto del presente Pt_1 procedimento.
Inoltre, il ripristino della pavimentazione non è mai avvenuto ed, in ogni caso, l'eventuale acquisto di una mattonella che non era della stessa fattura della pavimentazione presente nella zona giorno dell'appartamento dell'attore non comporta l'obbligo di quest'ultimo ad accettarla.
Si rammenta che è lo stesso CTU ad affermare, nei chiarimenti all'elaborato effettuati proprio a seguito della costituzione di controparte, che il ripristino debba necessariamente assicurare l'uniformità cromatica e qualitativa della zona e che l'unica possibilità per ripristinare lo status quo ante è quella di procedere alla sostituzione totale della pavimentazione dell'angolo cottura.
Non corrisponde al vero l'affermazione di controparte secondo la quale la stessa non avrebbe avuto modo di contestare la CTU, in quanto la costituzione è avvenuta tardivamente per il solo fatto colposo del convenuto (il 19.09.2024) ed, in ogni caso, i chiarimenti del consulente sono avvenuti ben due mesi dopo (il 24.11.2024) e proprio per rispondere ai quesiti sollevati dal . CP_1
Alla luce di quanto affermato, si respinge ogni addebito mosso da controparte in relazione al comportamento processuale tenuto da parte attrice.
L'Avv. Natelli chiede che la causa venga trattenuta a decisione, con condanna del CP_1 convenuto alle spese del presente giudizio.
È altresì presente la Dott.ssa Caterina Conte, tirocinante ex art 73 DL 69/2013
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3005/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. TORELLO GABRIELE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE B. CROCE, 147 66100 CHIETI SCALO presso il difensore avv. TORELLO GABRIELE RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. ROSA PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA LUNGATERNO SUD 28 65100 PESCARA, presso il difensore avv. ROSA PATRIZIA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8.9.2023 proprietario di un appartamento ubicato Parte_1 al piano 6° dello stabile condominiale di Via Donatello n° 23, ha convenuto in giudizio il citato chiedendo la condanna del medesimo al risarcimento dei danni cagionati all'interno CP_1 dell'appartamento di proprietà del ricorrente, in occasione dei lavori eseguiti dal in CP_1 data il 28 febbraio 2022.
Danni quantificati nell'importo di € 20.913,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata ha chiesto la condanna del al ripristino del pavimento, posto CP_1 all'interno del suo appartamento, danneggiato nel corso dei lavori sopra indicati.
2. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza cartolare del 26.1.2024, è stata dichiarata la contumacia del e, ritenuto opportuno, prima di ammettere le prove capitolate dal ricorrente, CP_1 procedere con l'ausilio di un CTU all'accertamento della natura dei lavori eseguiti dal CP_1 all'interno della unità abitativa del ricorrente ed all'importo necessario per il ripristino dell'abitazione, era stato nominato come CTU l'arch. Persona_1 pagina 3 di 6 3. Con decreto in data 2.10.2024, all'esito della tardiva costituzione del
[...]
ne è stata revoca la contumacia. Controparte_4
Acquisita la relazione, depositata dal CTU in data 1.10.2024, è stato chiesto al perito di verificare la possibilità di procedere ad un rifacimento parziale della pavimentazione del ricorrente, danneggiata dai lavori svolti dal . CP_1
4. Acquista la relazione integrativa, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del
25.6.2025, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note
***
La domanda formulata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulla sussistenza dell'an debeatur
Considerato che è pacifico che la rimozione di una parte della pavimentazione dell'unità abitativa del ricorrente, era stata effettuata per effettuare una riparazione di cui necessitava la colonna di riscaldamento condominiale, posta al di sopra del massetto del pavimento dell'appartamento del ricorrente, è indubbio che il debba sostenere la spesa necessaria per l'integrale CP_1 ripristino dell'unità abitativa del ricorrente.
B. Sul quantum debeatur
b.1 La controversia riguarda quindi le modalità di tale intervento che, secondo il condominio va limitato alla sostituzione della mattonella danneggiata dall'intervento eseguito sulla colonna condominiale di riscaldamento.
Al contrario il ricorrente, assumendo che l'intervento del avesse danneggiato un CP_1 pavimento di particolare pregio, risultando impossibile reperire singole mattonelle uguali a quella preesistente, danneggiata a seguito dei lavori, ha chiesto, per motivi di uniformità estetica, che la sostituzione riguardi l'intera pavimentazione, previo smontaggio e rimontaggio dei mobili della cucina che su tale pavimentazione appoggiano.
b.2 Considerato il carattere tecnico della controversia e la contumacia del , CP_1 successivamente revocata, era stato nominato come CTU l'arch. al quale erano Persona_1 stati posti i seguenti quesiti:
“Dica il CTU, letti gli atti e compiuto ogni più opportuno accertamento, previa verifica della natura condominiale dei lavori eseguiti dal ricorrente all'interno della propria unità abitativa, i lavori necessari per il ripristino dei locali interessati da tali lavori, indicando i tempi e l'importo della spesa”.
Dopo il deposito della relazione era stato chiesto al CTU di depositare una relazione integrativa, nella quale precisare, all'esito di verifiche effettuate presso ditte specializzate, se era possibile procedere ad pagina 4 di 6 una parziale sostituzione della pavimentazione dell'angolo cottura del ricorrente, ovvero se, esigenze di uniformità, imponessero una integrale sostituzione della medesima.
b.3 Dalla lettura della relazione depositata dal perito in data 1.10.2024 emerge che l'unità immobiliare del ricorrente, posta al sesto piano del fabbricato Condominiale sito in , presenta un Controparte_2 ingresso con ampio soggiorno e angolo cottura, oltre alla restante zona notte.
Il soggiorno ha una pavimentazione in parquet e la zona angolo cottura (interessata dai danni) è pavimentata in granito del tipo “nero assoluto India” con lastre delle dimensioni di circa cm 80x80
(vedi foto n. 3 e foto n. 4).
I lavori eseguiti dal erano stati effettuati in prossimità della colonna condominiale, CP_1 ubicata sulla parete perimetrale, accanto alla porta finestra dell'angolo cottura (vedi foto 5-6-7-8-9-10).
All'esito degli accertamenti effettuati il perito, considerato che non era più reperibile sul mercato una lastra dello stesso tipo di quelle facenti parte della restante pavimentazione, aveva ritenuto necessario procedere all'integrale rimozione delle lastre ed alla loro sostituzione con altro tipo di granito nero assoluto, così da assicurare uniformità cromatica e qualitativa della pavimentazione dell'angolo cottura, il cui sviluppo planimetrico è pari a circa mq. 13,00 (cfr figura 1).
Considerato che la sostituzione della pavimentazione in granito nero, presupponeva lo smontaggio ed il rimontaggio della parete attrezzata ad angolo cottura, comprensivo della sostituzione del pannello laccato di rivestimento, l'importo dei lavori era stato quantificato dal CTU in € 9.958,80 (8.690,00 + €
1.268,80 per Iva nella misura del 22% e Cassa Professionale nella misura del 4% di riferiti alle spese tecniche pari a € 1.000,00).
I tempi necessari per l'esecuzione di tali opere erano stati stimati dal perito in giorni 15 lavorativi.
b.4 A seguito dei chiarimenti richiesti, il perito ha precisato che una partita di granito proveniente da una cava di estrazione si differenzia per qualità cromatiche da blocchi provenienti da altre estrazioni di diversa cava, oppure provenienti dalla stessa cava ma in epoche diverse.
Ha quindi confermato che la sostituzione parziale di uno o più elementi (mattonelle) di una pavimentazione in granito, già posato da diversi anni, non è realizzabile in quanto le caratteristiche chimico-fisiche del materiale non assicurano l'uniformità dell'opera.
b.5 Accertato che il ricorrente ha dimostrato l'esistenza del danno lamentato, avente origine da lavori pacificamente realizzati dal per il rifacimento di un impianto di natura condominiale, CP_1 che non è possibile procedere alla sostituzione della sola pavimentazione danneggiata dai lavori, per le motivazioni indicate dal CTU, del tutto condivisibili, il va condannato a versare al CP_1 ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, la somma quantificata dal CTU in € 9.958,80 oltre interessi legali, via via rivalutati dal 1.10.2024 al deposito della sentenza e di interessi legali, dal pagina 5 di 6 deposito della sentenza al saldo.
C. Sulle spese
c.1 Considerato il parziale accoglimento del ricorso, con riduzione del 50% circa dell'importo richiesto dal ricorrente, sussistono validi motivi per una parziale compensazione delle spese di lite che, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del nella misura residua del 70%. CP_1
c.2 Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste nella misura del 30% a carico del ricorrente e per la quota residua a carico del , con conseguente obbligo di procedere ai relativi CP_1 conguagli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTATA la parziale fondatezza del ricorso
CONDANNA il a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 9.958,80, oltre CP_1 accessori.
CONDANNA il a rifondere al ricorrente le spese di lite che, previa compensazione nella misura del CP_1
30% liquida nel residuo in € 3.553,90 (5.077,00 ridotto del 30%) per onorari ed € 184,80 per esborsi
(264,00 ridotto del 30%) oltre spese generali nella misura del 15% IVA, CAP come per legge.
PONE le spese della CTU, liquidata come da separato decreto, a carico del ricorrente nella misura del 30% ed a carico del per la quota residua, con conseguente obbligo di procedere ai relativi CP_1 conguagli.
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3005/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
PESCARA Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 9:43 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per il l'avv. ROSA PATRIZIA la quale - Controparte_2 riportandosi ai propri atti e conclusioni - impugna e contesta anche la comparsa conclusionale depositata dal ricorrente.
Evidenzia infatti che il ricorrente - che in corso di causa non ha contestato la circostanza della avvenuta riparazione della pavimentazione e della parete danneggiate a spese del Controparte_3 già in data 16.12.2022- nemmeno in comparsa conclusionale ha avuto argomenti idonei a superare la prova data dal CP_1
L'Avv. Patrizia Rosa si riporta alle proprie conclusioni e dunque perché il Tribunale Voglia rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda Voglia ridurre l'importo nel limite del giusto, escludendo tutti quei danni non sussistenti e non provati. Con vittoria di spese e competenze. Chiede pertanto che la causa venga decisa.
Per 'avv. TORELLO GABRIELE oggi sostituito dall'avv. MARTA NATELLI la Parte_1 quale si riporta al proprio atto di citazione ed alla comparsa conclusionale, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. pagina 1 di 6 Impugna e contesta quanto ex avderso dedotto, prodotto ed eccepito. Nello specifico, si torna a contestare l'affermazione di controparte secondo la quale la fattura prodotta dal nella CP_1 costituzione proverebbe il ripristino dei luoghi di causa.
Tale documento indica il pagamento di lavori di assistenza per la riparazione delle tubazioni condominiali, non afferenti, quindi al danno subito dal sig. ed oggetto del presente Pt_1 procedimento.
Inoltre, il ripristino della pavimentazione non è mai avvenuto ed, in ogni caso, l'eventuale acquisto di una mattonella che non era della stessa fattura della pavimentazione presente nella zona giorno dell'appartamento dell'attore non comporta l'obbligo di quest'ultimo ad accettarla.
Si rammenta che è lo stesso CTU ad affermare, nei chiarimenti all'elaborato effettuati proprio a seguito della costituzione di controparte, che il ripristino debba necessariamente assicurare l'uniformità cromatica e qualitativa della zona e che l'unica possibilità per ripristinare lo status quo ante è quella di procedere alla sostituzione totale della pavimentazione dell'angolo cottura.
Non corrisponde al vero l'affermazione di controparte secondo la quale la stessa non avrebbe avuto modo di contestare la CTU, in quanto la costituzione è avvenuta tardivamente per il solo fatto colposo del convenuto (il 19.09.2024) ed, in ogni caso, i chiarimenti del consulente sono avvenuti ben due mesi dopo (il 24.11.2024) e proprio per rispondere ai quesiti sollevati dal . CP_1
Alla luce di quanto affermato, si respinge ogni addebito mosso da controparte in relazione al comportamento processuale tenuto da parte attrice.
L'Avv. Natelli chiede che la causa venga trattenuta a decisione, con condanna del CP_1 convenuto alle spese del presente giudizio.
È altresì presente la Dott.ssa Caterina Conte, tirocinante ex art 73 DL 69/2013
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3005/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. TORELLO GABRIELE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE B. CROCE, 147 66100 CHIETI SCALO presso il difensore avv. TORELLO GABRIELE RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. ROSA PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA LUNGATERNO SUD 28 65100 PESCARA, presso il difensore avv. ROSA PATRIZIA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8.9.2023 proprietario di un appartamento ubicato Parte_1 al piano 6° dello stabile condominiale di Via Donatello n° 23, ha convenuto in giudizio il citato chiedendo la condanna del medesimo al risarcimento dei danni cagionati all'interno CP_1 dell'appartamento di proprietà del ricorrente, in occasione dei lavori eseguiti dal in CP_1 data il 28 febbraio 2022.
Danni quantificati nell'importo di € 20.913,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata ha chiesto la condanna del al ripristino del pavimento, posto CP_1 all'interno del suo appartamento, danneggiato nel corso dei lavori sopra indicati.
2. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza cartolare del 26.1.2024, è stata dichiarata la contumacia del e, ritenuto opportuno, prima di ammettere le prove capitolate dal ricorrente, CP_1 procedere con l'ausilio di un CTU all'accertamento della natura dei lavori eseguiti dal CP_1 all'interno della unità abitativa del ricorrente ed all'importo necessario per il ripristino dell'abitazione, era stato nominato come CTU l'arch. Persona_1 pagina 3 di 6 3. Con decreto in data 2.10.2024, all'esito della tardiva costituzione del
[...]
ne è stata revoca la contumacia. Controparte_4
Acquisita la relazione, depositata dal CTU in data 1.10.2024, è stato chiesto al perito di verificare la possibilità di procedere ad un rifacimento parziale della pavimentazione del ricorrente, danneggiata dai lavori svolti dal . CP_1
4. Acquista la relazione integrativa, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del
25.6.2025, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note
***
La domanda formulata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulla sussistenza dell'an debeatur
Considerato che è pacifico che la rimozione di una parte della pavimentazione dell'unità abitativa del ricorrente, era stata effettuata per effettuare una riparazione di cui necessitava la colonna di riscaldamento condominiale, posta al di sopra del massetto del pavimento dell'appartamento del ricorrente, è indubbio che il debba sostenere la spesa necessaria per l'integrale CP_1 ripristino dell'unità abitativa del ricorrente.
B. Sul quantum debeatur
b.1 La controversia riguarda quindi le modalità di tale intervento che, secondo il condominio va limitato alla sostituzione della mattonella danneggiata dall'intervento eseguito sulla colonna condominiale di riscaldamento.
Al contrario il ricorrente, assumendo che l'intervento del avesse danneggiato un CP_1 pavimento di particolare pregio, risultando impossibile reperire singole mattonelle uguali a quella preesistente, danneggiata a seguito dei lavori, ha chiesto, per motivi di uniformità estetica, che la sostituzione riguardi l'intera pavimentazione, previo smontaggio e rimontaggio dei mobili della cucina che su tale pavimentazione appoggiano.
b.2 Considerato il carattere tecnico della controversia e la contumacia del , CP_1 successivamente revocata, era stato nominato come CTU l'arch. al quale erano Persona_1 stati posti i seguenti quesiti:
“Dica il CTU, letti gli atti e compiuto ogni più opportuno accertamento, previa verifica della natura condominiale dei lavori eseguiti dal ricorrente all'interno della propria unità abitativa, i lavori necessari per il ripristino dei locali interessati da tali lavori, indicando i tempi e l'importo della spesa”.
Dopo il deposito della relazione era stato chiesto al CTU di depositare una relazione integrativa, nella quale precisare, all'esito di verifiche effettuate presso ditte specializzate, se era possibile procedere ad pagina 4 di 6 una parziale sostituzione della pavimentazione dell'angolo cottura del ricorrente, ovvero se, esigenze di uniformità, imponessero una integrale sostituzione della medesima.
b.3 Dalla lettura della relazione depositata dal perito in data 1.10.2024 emerge che l'unità immobiliare del ricorrente, posta al sesto piano del fabbricato Condominiale sito in , presenta un Controparte_2 ingresso con ampio soggiorno e angolo cottura, oltre alla restante zona notte.
Il soggiorno ha una pavimentazione in parquet e la zona angolo cottura (interessata dai danni) è pavimentata in granito del tipo “nero assoluto India” con lastre delle dimensioni di circa cm 80x80
(vedi foto n. 3 e foto n. 4).
I lavori eseguiti dal erano stati effettuati in prossimità della colonna condominiale, CP_1 ubicata sulla parete perimetrale, accanto alla porta finestra dell'angolo cottura (vedi foto 5-6-7-8-9-10).
All'esito degli accertamenti effettuati il perito, considerato che non era più reperibile sul mercato una lastra dello stesso tipo di quelle facenti parte della restante pavimentazione, aveva ritenuto necessario procedere all'integrale rimozione delle lastre ed alla loro sostituzione con altro tipo di granito nero assoluto, così da assicurare uniformità cromatica e qualitativa della pavimentazione dell'angolo cottura, il cui sviluppo planimetrico è pari a circa mq. 13,00 (cfr figura 1).
Considerato che la sostituzione della pavimentazione in granito nero, presupponeva lo smontaggio ed il rimontaggio della parete attrezzata ad angolo cottura, comprensivo della sostituzione del pannello laccato di rivestimento, l'importo dei lavori era stato quantificato dal CTU in € 9.958,80 (8.690,00 + €
1.268,80 per Iva nella misura del 22% e Cassa Professionale nella misura del 4% di riferiti alle spese tecniche pari a € 1.000,00).
I tempi necessari per l'esecuzione di tali opere erano stati stimati dal perito in giorni 15 lavorativi.
b.4 A seguito dei chiarimenti richiesti, il perito ha precisato che una partita di granito proveniente da una cava di estrazione si differenzia per qualità cromatiche da blocchi provenienti da altre estrazioni di diversa cava, oppure provenienti dalla stessa cava ma in epoche diverse.
Ha quindi confermato che la sostituzione parziale di uno o più elementi (mattonelle) di una pavimentazione in granito, già posato da diversi anni, non è realizzabile in quanto le caratteristiche chimico-fisiche del materiale non assicurano l'uniformità dell'opera.
b.5 Accertato che il ricorrente ha dimostrato l'esistenza del danno lamentato, avente origine da lavori pacificamente realizzati dal per il rifacimento di un impianto di natura condominiale, CP_1 che non è possibile procedere alla sostituzione della sola pavimentazione danneggiata dai lavori, per le motivazioni indicate dal CTU, del tutto condivisibili, il va condannato a versare al CP_1 ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, la somma quantificata dal CTU in € 9.958,80 oltre interessi legali, via via rivalutati dal 1.10.2024 al deposito della sentenza e di interessi legali, dal pagina 5 di 6 deposito della sentenza al saldo.
C. Sulle spese
c.1 Considerato il parziale accoglimento del ricorso, con riduzione del 50% circa dell'importo richiesto dal ricorrente, sussistono validi motivi per una parziale compensazione delle spese di lite che, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del nella misura residua del 70%. CP_1
c.2 Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste nella misura del 30% a carico del ricorrente e per la quota residua a carico del , con conseguente obbligo di procedere ai relativi CP_1 conguagli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTATA la parziale fondatezza del ricorso
CONDANNA il a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 9.958,80, oltre CP_1 accessori.
CONDANNA il a rifondere al ricorrente le spese di lite che, previa compensazione nella misura del CP_1
30% liquida nel residuo in € 3.553,90 (5.077,00 ridotto del 30%) per onorari ed € 184,80 per esborsi
(264,00 ridotto del 30%) oltre spese generali nella misura del 15% IVA, CAP come per legge.
PONE le spese della CTU, liquidata come da separato decreto, a carico del ricorrente nella misura del 30% ed a carico del per la quota residua, con conseguente obbligo di procedere ai relativi CP_1 conguagli.
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 6 di 6