Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Federico Ria Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado avente il n. 102/2024 Rg, assunta in decisione il 12.2.2025 e vertente tra assistito e difeso dall'Avv. Daniele Di Furia, elettivamente domiciliato in Parte_1
Notaresco, in Via Giardino n.21 presso lo studio del predetto difensore, giusta procura allegata all'atto di citazione;
APPELLANTE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv. Enzo Formisani giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in L'Aquila in Corso Principe Umberto n.19 presso lo
Studio dell'Avv. Carlo Cobianchi
APPELLATA
Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n.835/2023, relativa al procedimento civile iscritto al n° 3756/2018 pubblicata in data 19/9/2023, avente ad oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 835/2023 resa inter partes dal Tribunale di Teramo,
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Carota – R.G. n. 3756/2018, pubblicata il 19.09.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
[...]
ora . In via subordinata, nella deprecata ipotesi di Controparte_2 Controparte_1 accoglimento, anche parziale dell'impugnazione proposta, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in primo grado e, quindi, perché la domanda attrice, così come formulata, venga integralmente rigettata, siccome infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento perché il risarcimento, previo riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, venga limitato alla somma di €. 17.600,00 (comprensiva di €. 1.600,00 per spese legali), che dovrà essere maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di pagamento (31/1/2019) al saldo, con conseguente declaratoria di congruità di tale importo;
in via ulteriormente subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, perché la domanda attrice, previo riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro e previa decurtazione della somma di 17.600,00 (comprensiva di €. 1.600,00 per spese legali) oltre interessi legali decorrenti dalla data di pagamento (31/1/2019) fino al saldo effettivo, venga proporzionalmente ridotta o, comunque, perché ricondotta ad equità. Con vittoria delle competenze di lite del doppio grado del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Teramo ebbe così a decidere:
PQM
Il Tribunale di Teramo, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione assorbita, disattesa o respinta, così provvede:
- dichiara la responsabilità concorrente nella misura paritaria del 50% di Parte_1
e di nella determinazione del sinistro per cui è causa e, per
[...] Controparte_3
l'effetto;
- condanna i convenuti e la , in solido tra Controparte_3 Controparte_4 loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si liquidano in 610,00 oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri di calcolo di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite di parte attrice e della Compagnia convenuta nella misura del 50%
e, per l'effetto, condanna e la , in solido tra loro e Controparte_3 Controparte_4 nelle rispettive qualità, a rifondere in favore dell'attore il restante 50% delle Parte_1 spese di lite, che si liquida in Euro 272,50 per le spese ed in Euro 331,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA - se dovuta - e CPA;
- pone definitivamente a carico di parte attrice e dei convenuti nella misura del 50% ciascuna le spese della c.t.u. medico legale, come liquidate in corso di causa.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
Con atto di citazione conveniva in giudizio e al Parte_2 Controparte_5 Controparte_3 fine ottenerne la condanna al risarcimento del danno subito in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 1.5.2015 nel Comune di Mosciano, quantificato nella somma di euro
45.318,60 o nella somma maggiore o minore accertate in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze.
A sostegno della domanda, l'attore ha esposto la dinamica del sinistro narrando, in fatto, che:
a) il 1.05.2017 verso le ore 16:15 stava percorrendo a velocità moderata la strada statale del
Gran Sasso d'Italia con direzione di marcia monti-mare a bordo del motoveicolo tg DL71049; b) giunto in corrispondenza della progressiva chilometrica 94.660, nell'effettuare la manovra di sorpasso si era ritrovato coinvolto, unitamente ad altri veicoli, in un incidente stradale;
c) la responsabilità nella causazione del sinistro era da ascrivere alla condotta di guida imprudente e negligente del convenuto, il quale nel tentativo di evitare il tamponamento con la autovettura che lo precedeva nella marcia, aveva sterzato verso sinistra andando ad urtare il motociclo del d) il conducente della AT PA tg EV680XA era stato sanzionato ai Parte_1 sensi degli artt. 154/1 lett. A-8 e 141/2-11 C.d.s.; e) sulla base della copertura assicurativa in essere con riguardo al predetto autoveicolo, la aveva corrisposto la Controparte_6 somma complessiva di 17.600,00 comprensiva di € 1.600,00 per onorari, accettata dall'esponente a titolo di acconto sul maggior danno;
f) in conseguenza dell'evento occorso ha riportato “politrauma da incidente della strada. Frattura condilo occipitale Parte_1 sinistro. Multiple fratture vertebrali cervico dorsali. Multiple fratture costali”, come riscontrato dai sanitari del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Teramo, dove era stato condotto nell'immediatezza del fatto;
g) tali lesioni avevano comportato un periodo di inabilità temporanea di 168 giorni di cui 40 giorni a totale e 1280 giorni a parziale e dalle stesse erano residuati postumi permanenti quantificati dal consulente di parte, dott. nella Persona_1 misura del 13%, oltre a spese mediche.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.01.2019 si è costituita in giudizio la contestando la domanda attorea e la Controparte_7 ricostruzione della dinamica del sinistro ex adverso operata, ritenuta non corrispondente alla realtà degli accadimenti. Segnatamente, ha evidenziato: a) la responsabilità concorrente dello stesso attore nella causazione dell'evento dannoso;
b) la congruità dell'offerta formulata in sede stragiudiziale;
c) l'abnormità di quanto richiesto.
non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia Controparte_3
All'esito dell'audizione dei testimoni e dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, la causa è pervenuta all'udienza del 5.04.2023 e, quindi, è stata decisa come sopra. Ha proposto appello il 24.1.2024 censurando la sentenza laddove ne avrebbe Parte_1 erroneamente riconosciuto il concorso di colpa che, eventualmente, avrebbe dovuto essere quantificato con una differente percentuale di responsabilità (70%-30%) in proprio favore. La differente valutazione in punto di responsabilità avrebbe, quindi, determinato la riforma della sentenza anche in ordine alla liquidazione del quantum, conformemente alle conclusioni alle quali era pervenuto il Ctu.
Si è costituita l'appellata quale titolare del rapporto giuridico controverso a partire CP_1 dal 1° luglio 2023 in quanto successore della già a seguito Controparte_8 dell'operazione di riorganizzazione societaria del la quale ha insistito per il Controparte_9 rigetto dell'impugnativa.
Con ordinanza del 23.5.2024 veniva fissata l'udienza del 12.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
All'esito, la causa viene decisa.
Va premesso che non veniva evocato in giudizio, ma l'infondatezza del gravame Controparte_3 non impone di integrare il contraddittorio.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Osserva la Corte che quanto alla violazione dell'art 342 cpc, le SS.UU. della Cassazione, con la nota sentenza n. 27199 del 16.11.2017, richiamata la regola generale per la quale le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, anche in ossequio al principio dalla CEDU per cui le limitazioni all'accesso ad un Giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, hanno enunciato il principio di diritto, consolidatosi nel tempo, per il quale gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n. 134, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice.
La norma è, pertanto, rispettata allorquando, dalla lettura complessiva dell'atto, sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado, non essendo necessariamente indispensabile esporre formule sacramentali e predefinite ed osservandosi come, nella fattispecie, l'appellante, abbia espresso i motivi di censura all'impugnata sentenza in maniera precisa e certamente commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice sì da far intendere con precisa e sufficiente chiarezza le contestazioni mosse;
inoltre, l'atto di appello è articolato in più motivazioni, per ciascuna delle quali, dopo la relativa illustrazione, viene indicato, con le opportune argomentazioni in ordine alla rilevanza della mossa contestazione ai fini della decisione, lo scopo perseguito, consentendo alla parte appellata di prendere posizione al riguardo, così che risultano rispettate le prescrizioni in tema di forma-contenuto dettate dall'art. 342 c.p.c. sotto ogni profilo: volitivo, argomentativo, censorio e di causalità tra la violazione dedotta e l'esito della lite.
Ciò posto, valga nel merito quanto segue.
PRIMO MOTIVO: ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE HA
RICONOSCIUTO IL CONCORSO DI COLPA DI PARTE ATTRICE.
L'appellante si duole, in sostanza, del parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del CP_3 sinistro per cui è causa e di condannare quest'ultimo al pagamento in solido con la Compagni di assicurazione in proprio favore, della somma di € 45.318,60 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino al soddisfo.
In particolare, lamenta che il Tribunale di Teramo avrebbe errato nel ravvisare Parte_1 nei propri confronti il concorso di colpa essendo, invece, la causazione del sinistro da ricondurre unicamente alla condotta colposa di e non ha tenuto in Controparte_3 considerazione, sia che la presunzione di corresponsabilità tra i due autori dell'incidente di cui all'art 2054 comma 2 c.c. si applica solo ove non sia possibile individuare, dalla ricostruzione della dinamica dei fatti, la graduazione delle colpe, sia che l'invasione della corsia di marcia, operata dal convenuto, era da considerarsi sempre vietata. Difatti, continua l'impugnante “Lo stesso ha ammesso di essersi spostato sulla propria sinistra senza avere CP_3 preventivamene e diligentemente controllato che un veicolo, quello del appunto, lo Parte_1 stesse sorpassando. La responsabilità del è palese poiché lo stesso con la brusca Controparte_3 manovra a sinistra causava l'urto con la motocicletta dell'appellante che in quel momento era in fase di sorpasso”.
La decisione è stata assunta da parte del Tribunale sulla sorta del rilievo per cui , pur se dalle risultanze istruttorie emergeva chiaramente che “ Orbene, tenuto conto delle predette risultanze istruttorie, emerge chiaramente, che la condotta del non fu CP_3 assolutamente adeguata alle circostanze di tempo e di luogo anche in considerazione delle dichiarazioni riferite dallo stesso, “di aver dovuto schivare verso sinistra per evitare l'urto, visto la breve distanza dall'autovettura che lo precedeva nella marcia”; e cioè circostanze di sostanziale ammissione di colpevolezza in ordine al mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli che appaiono del tutto compatibili con il mantenimento da parte del medesimo di una condotta di guida inadeguata alle condizioni di traffico intenso.
Va, dunque, affermata la responsabilità del nella causazione dell'evento per Controparte_3 aver, in violazione degli art. 154/1 lett. A-8 C.d.S., deviato la propria traiettoria verso sinistra, da dove nel frattempo stava arrivando il sulla propria moto (Honda BCB600F), Parte_1 presumibilmente senza guardare verso sinistra, diventando così un ostacolo per il conducente del motociclo.
In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, la presunzione di pari Repert. n.
1207/2023 del 19/09/2023 responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. civ. ordinanza n. 15736 del 17-5-2022); detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso
(così, ex multis, Cass. civ. Sez. III, 17/12/2007, n. 26523; Cass. Sez. III, 16/05/2008, n. 12444 del e Cass. Civ., Sez. III, 4/11/2014, n. 23431).
Applicando le suesposte coordinate giuridiche al caso di specie, va affermata l'impossibilità di accertare in concreto il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso sicché deve trovare applicazione il meccanismo presuntivo di cui alla norma codicistica, non avendo nessuna delle parti superato la presunzione di colpa concorrente ivi prevista.
È fatto acclarato che il procedesse a passo d'uomo, visto che era incolonnato nel CP_3 traffico.
Non è stato provato, invece, che la moto dell'attore procedesse a velocità adeguata allo stato dei luoghi e che la manovra di sorpasso da lui messa in atto, ancorché all'interno della sua semicarreggiata, fosse possibile in piena sicurezza. Per converso, la circostanza relativa alla
“forte velocità” del è stata riferita da , come risulta dal verbale di Parte_1 Controparte_10 incidente stradale in atti;
e quindi, va ritenuta vera perché non contrastata dalle altre dichiarazioni assunte ed oggettivamente riscontrata dal dinamismo della moto dopo la collisione. Nel caso che qui ci occupa, l'apprezzamento della velocità tenuta dal motociclista non necessita di un oggettivo accertamento dell'oggettiva velocità tenuta ma deve rispettare la condizione dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge.
Tutto ciò viene, tra l'altro, rafforzato dalla circostanza che all'attore è stata contestata la violazione dell'art. 141, comma 2/11 C.d.s. che disciplina la velocità ("il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in stato di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"). Una colonna di auto in lenta marcia rappresenta sempre, a parere del giudicante, ostacolo di notoria pericolosità, ragion per cui il motociclo avrebbe dovuto procedere con raddoppiata prudenza e con la certezza di poter evitare qualsiasi inconveniente. È dunque evidente che, da un lato, il ha effettuato una manovra repentina e imprudente, ma è altrettanto vero che dai CP_3 riscontri diretti dei testimoni oculari, nonché dalla ricostruzione operata dagli agenti accertatori (tracce di frenata e scarrocciamento dopo l'urto), l'attore viaggiasse ad una velocità elevata e, in ogni caso, sicuramente non prudenziale in base alle circostanze. Dalla reciproca violazione, da parte di entrambi i soggetti coinvolti nell'incidente, delle norme sulla circolazione stradale, oltre a quelle di normale prudenza in relazione alle circostanze del caso, deriva che, in punto di responsabilità circa il determinismo del sinistro, la stessa vada attribuita in misura paritaria, pari alla percentuale del 50%, all'attore ed alla parte convenuta, in ossequio alla presunzione di cui all'art. 2054, comma 2 ed ai principi richiamati.” Ciò il primo Giudice ha opinato dopo aver premesso che “la versione che emerge dagli scritti difensivi di entrambe le parti, non coincide, perché se è incontestata la manovra del CP_3 il quale, a causa dell'improvviso arresto dell'autovettura che lo precedeva nella marcia, sterzava a sinistra, ostruendo in tal modo il transito al motociclista che lo seguiva, in violazione delle norme di comportamento del codice della strada (al convenuto è stata contestata dalla polizia intervenuta sul posto la violazione dell'art. 154/1 lett. A-8 C.d.S.; mentre ha ottenuto l'annullamento del verbale limitatamente alla violazione di cui all'art. 141/2-11 C.d.S); la difesa della ha replicato che l'autovettura veniva a collisione con la moto che, CP_4 sopraggiungendo da tergo, era intenta a sorpassare gli altri veicoli sul lato sinistro a velocità non consentita.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Teramo – Distaccamento di Pineto
i quali, dopo aver raccolto le dichiarazioni dei protagonisti del sinistro e di tale CP
, hanno redatto anche una planimetria descrittiva del luogo dell'incidente, riportando
[...] sia le caratteristiche della strada che il punto dove era avvenuta la collisione (doc. 1 fasc. attore).
E' comprovato, come risulta dalla posizione rilevata dagli operanti, che il motociclo si trovava in modo trasversale all'asse della strada con la parte anteriore rivolta in direzione nord ovest nell'area zebrata di separazione delle semicorsie e che il punto di contatto tra l'autovettura e il motociclo ha interessato la parte anteriore destra del citato veicolo e la fiancata anteriore sinistra, altezza portiera/parafango della AT PA, a riprova che al momento della collisione il motociclo non aveva ancora completato il sorpasso e, pertanto, è stato colpito anteriormente. Con riferimento al campo del sinistro, lo stesso, nel verbale predetto, viene descritto come un tratto di strada rettilineo e a doppio senso di circolazione. Al momento dell'incidente, la sede stradale era asciutta, le condizioni metereologiche erano serene, la visibilità garantita dall'ora diurna e le condizioni di traffico erano intense. In base ai rilievi eseguiti, è stato accertato che il motociclo aveva effettuato la manovra di sorpasso all'interno della sua corsia di pertinenza come da tracce di frenata prodotte dallo pneumatico posteriore.
Con riferimento alla dinamica del sinistro, sono state acquisite sul posto le dichiarazioni dei proprietari degli autoveicoli coinvolti e, in particolare, del e di Controparte_3 CP
, testimone oculare, che hanno riferito:
[...]
- proprietario dell'autovettura AT PA tg EV680XA: “Alle ore 16:30 circa Controparte_3 odierne, alla guida della mia autovettura, unitamente a mia moglie, percorrevo la ss 80 con direzione di marcia monti-mare. Giunto all'altezza del cavalcavia dell'A/14, km 94.700 territorio del comune di Mosciano Sant'Angelo, una PA rossa che mi precedeva si arrestava di colpo e per evitare l'urto, data la mia distanza breve, schivavo verso sinistra repentinamente;
infatti, evitavo il tamponamento con la stessa, ma nel frangente, un motociclista che stava sorpassandomi, mi urtava nella parte anteriore sinistra”;
- , testimone oculare: “Alle ore 16:30 circa odierne, ero fermo con il Controparte_10 mio autocarro, sulla banchina posta sotto il cavalcavia dell'A/14 sita al km 64.700 della ss 80 nel territorio di Mosciano Sant'Angelo (Te). Dalla rotatoria veniva verso mare da monti una motocicletta che stava sorpassando una fila di veicoli a forte velocità, in quanto vi era una PA di color rosso che era ferma al centro della sua corsia monti- mare e aveva creato una fila di veicoli. Immediatamente dietro alla PA rossa, viaggiava altra PA di color grigio, la quale per evitare di tamponare la stessa avanti a sé, si spostava leggermente sulla sinistra nel momento in cui sopraggiungeva da tergo il motociclista in sorpasso della colonna di auto descritta. A questo punto udivo solo un forte urto e la moto sbalzava in aria. Preciso che poco prima dell'urto vedevo e sentivo sopraggiungere la moto a forte velocità in sorpasso e preciso altresì che il conducente della PA rossa già all'altezza della rotonda aveva creato ingorgo con la sua andatura lenta e a singhiozzo”. ……. l'incidente è stato così ricostruito dalla Polizia Stradale:
“Verso le ore 16:15 alla guida del proprio motociclo Honda CB600F tg DL71049 Parte_1
(veicolo A) percorreva la ss 80 del Gran Sasso d'Italia nella direzione monti-mare. Giunto in corrispondenza della progressiva chilometrica 94+660, dove al momento a causa dell'intenso traffico dovuto alla giornata festiva, i veicoli procedevano in lento movimento, effettuava la manovra di sorpasso di più veicoli (probabilmente all'interno della sua corsia di pertinenza
(come da traccia di frenata prodotta dal pneumatico posteriore), proprio nel momento in cui il veicolo che lo precedeva, AT PA tg EV680XA (veicolo C), condotta da stava Controparte_3 deviando la propria traiettoria verso sinistra al fine di evitare il tamponamento con altra autovettura incolonnata che lo precedeva, AT DA tg EF602GP condotta dalla cittadina dominicana la quale procedeva lentamente nella Persona_2 medesima direzione monti-mare. Il accortosi della manovra improvvisa del veicolo C Parte_1 effettuava l'azione frenante, ma con la propria parte laterale anteriore destra andava a collidere contro la fiancata laterale anteriore sinistra altezza portiera /parafango del citato veicolo C. Tale primo urto di medio-bassa entità si verificava all'interno dell'area zebrata a raso di separazione delle semicorsie, in seguito al quale il motociclo deviava la sua traiettoria e con andamento obliquo all'asse della strada a sinistra, invadeva l'opposta corsia di marcia andando a collidere frontalmente con l'autovettura che sopraggiungeva, Toyota Yaris targata DK 571 ZL, condotta da che procedeva nella direzione mare/monti. Questo secondo urto, di Persona_3 forte entità, si verificava all'interno della corsia di pertinenza del veicolo B e si concretizzava tra la parte anteriore del motociclo A e lo spigolo anteriore sinistro del veicolo B”. Era quindi da ritenersi applicabile ad avviso del giudice di prima istanza la norma di cui all'art. 2054 2 comma c.c., attesa “l'impossibilità di accertare in concreto il grado di colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso trovando applicazione, quindi, il meccanismo presuntivo di cui alla norma codicistica, non avendo nessuna delle parti superato la presunzione di colpa concorrente ivi prevista”.
Sulla scorta di dette argomentazioni, quindi, il Tribunale ha (previa CTU), accertato un credito risarcitorio dell'attore per danni biologici e spese mediche, detratta la percentuale del 50% per concorso di colpa del danneggiato e l'acconto già corrisposto dalla Compagnia Assicuratrice, nella somma complessiva di € 610,00 da rivalutare anno per anno sulla base degli indici Istat del costo della vita sino alla data di emanazione della sentenza.
La decisione è stata contestata in appello perché ha accolto solo parzialmente la domanda attorea applicando un concorso di colpa nella misura del 50 %, laddove il insiste Parte_1 nell'addurre la responsabilità totale o nella misura dell'70% del nella causazione del CP_3 sinistro per cui è lite, in base ai documenti allegati nel fascicolo di I grado, con particolare riguardo al verbale redatto dai verbalizzanti intervenuti e dalle dichiarazioni rese dal convenuto CP_3
Da essi emergerebbe sia che l'appellante effettuava la manovra di sorpasso delle auto incolonnate nel traffico senza oltrepassare la linea divisoria di mezzeria ( determinandone tale condotta l'impossibilità di contestare a proprio carico un concorso di colpa nel sinistro) sia che egli stesso, preso atto che era in procinto di impattare con l'autovettura di compiva CP_3 una manovra di emergenza effettuando la frenata per tentare di evitare lo scontro ma, inutilmente, a causa della la repentinità con cui la AT PA del convenuto gli aveva tagliato la strada. Pertanto, gli elementi acquisiti dai rilievi operati dalla Polizia Stradale smentivano la responsabilità dell'attore in relazione ai fatti prospettati dovendosi addebitare interamente la colpa nella produzione dell'evento a causa della imprudente condotta di guida di
[...]
CP_3
Quanto alla propria condotta, l'appellante sostiene di aver fornito adeguata prova liberatoria avendo dimostrato che la collisione con il veicolo AT PA condotta dall'appellato avveniva a causa della predetta repentina ed improvvisa manovra da parte del conducente di quest'ultima. Deponevano a proprio favore anche le testimonianze dell'Agente accertatore che aveva confermato il prontuario in atti e di che dichiarava che Testimone_1 Testimone_2
“le due moto che mi hanno superato lo hanno fatto rimanendo all'interno della corsia di marcia”.
Il motivo è infondato.
Nulla di diverso è emerso dall'istruttoria espletata in primo grado quanto alla imprudente condotta di guida dell'appellante con specifico riguardo al mancato rispetto del generale principio informatore della circolazione contenuto nell'art. 140 Cds, per il quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale e delle previsioni del successivo art. 141, che fa obbligo al conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e a ogni altra circostanza di qualsiasi natura, siano evitati pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine per la circolazione (1° comma), imponendogli di conservare sempre il controllo del proprio veicolo e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (2° comma).
L'istruttoria ha dato ampia prova che non ebbe a uniformarsi a quelle regole, Parte_1 essendo peraltro stato sanzionato proprio per il mancato rispetto dell'art. 141/2 cds, né in appello è minimamente spiegato in che modo evincere il contrario.
Ed invero, pacifico che l'appellante alla guida della propria moto in fase di sorpasso di veicoli incolonnati, andò a collidere con l'autovettura AT PA condotta da che per Controparte_3 evitare il tamponamento con altra autovettura incolonnata che lo precedeva, aveva in quel momento deviato leggermente la propria traiettoria verso sinistra. A seguito della predetta collisione il motociclo deviava a sua volta la propria corsa invadendo l'opposta corsia di marcia ed andando a collidere frontalmente con l'autovettura Toyota Yaris che sopraggiungeva.
Appare evidente che, se è vero che la manovra di deviazione repentina di traiettoria operata da parte di ebbe a verificarsi in quanto lo stesso non aveva mantenuto una condotta CP_3 di guida rispettosa della distanza di sicurezza in base alla velocità di marcia tenuta, è altrettanto vero che l'appellante compì una manovra azzardata a velocità sostenuta tale da non fornirgli la possibilità di arrestare il motociclo in sicurezza ed evitare l'impatto con l'autovettura dell'appellato.
Infatti, che si accingeva a sorpassare la fila di auto incolonnate avrebbe potuto evitare Parte_1
l'impatto con la PA del convenuto se avesse tenuto una condotta di guida più attenta in osservanza di quelle norme con riguardo alla velocità tenuta nell'occorso confermata dalle dichiarazioni rese agli agenti accertatori nell'immediatezza del sinistro da Testimone_3 che dichiarava : “ La velocità del motoveicolo era elevata” e che confermava Controparte_10
“ Veniva verso mare da monti una motocicletta che stava sorpassando una fila di veicoli a forte velocità. Poco prima dell'urto vedevo e sentivo sopraggiungere la moto a forte velocità”.
Come noto, il sorpasso costituisce sempre manovra pericolosa e complessa per i rischi che comporta in relazione alla possibilità di scontro e per il presentarsi di circostanze anche imprevedibili, sicché esso deve essere effettuato solo con estrema cautela ed in presenza di condizioni di sicurezza (Cass. n. 5505\2008).
Condizioni che, in specie, non erano certo soddisfatte dalla presenza di vetture ferme che, anzi, di fatto ben costituivano circostanza cui l'appellante avrebbe dovuto attribuire maggiore attenzione, non potendo egli escludere, iniziato il sorpasso, l'insorgere di pericoli (quali, in specie e pur tra altre possibili evenienze, l'immissione di veicoli sulla sede stradale) per tutto il tempo di svolgimento della manovra.
Ed allora, alla stregua delle ragioni che precedono, appare chiaro come l'appellante – ancorché in presenza di una condotta non immune da colpa del veicolo antagonista, ma non essendosi egli stesso uniformato alle norme di comune prudenza e diligenza – non ha assolto la prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, 2^ comma c.c. di cui, pertanto, la Corte ritiene di dover confermare l'applicazione.
Giova, infatti ribadire che, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità di cui alla indicata norma ha carattere sussidiario e si applica nel caso – come in specie – in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (Cass. n. 9528\2012). La presunzione de qua costituisce, infatti, criterio di distribuzione delle responsabilità che il giudice è tenuto ad applicare se l'istruttoria non abbia consentito di accertare non solo le specifiche modalità del sinistro, ma anche l'incidenza delle singole condotte colpose (Cass. n. 15674\2011), ovvero quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consenta di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i conducenti nella determinazione dell'evento (Cass. n. 18479\2015). SECONDO MOTIVO.ERRONEITA DELLA SENTENZA PER ERRATA RIPARTIZIONE DELLA
RESPONSABILITA'
Si duole altresì l'appellante che il Tribunale di Teramo avrebbe effettuato una ripartizione erronea di responsabilità che non poteva essere paritaria in quanto aveva CP_3 contribuito maggiormente alla causazione dei danni, a causa delle gravi violazioni del codice della strada per le quali era stato anche sanzionato.
In particolare, la distribuzione dell'addebito di colpa doveva essere effettuata nei termini di
70% e 30% a proprio favore richiamando a sostegno una pronuncia del Tribunale di Macerata che così si era espresso in un caso simile.
Anche detto motivo, che nulla aggiunge alla precedente doglianza, non ha fondamento per quanto già esposto: l'appellante, a causa della improvvida decisione di sorpassare a velocità elevata una fila di veicoli, non ha tenuto un comportamento meno colpevole del e ben poteva rappresentarsi il rischio che qualche conducente tentasse a sua volta il CP_3 sorpasso in un tratto rettilineo senza potere, in tal caso, arrestare la sua corsa, come è avvenuto.
TERZO MOTIVO: Sul quantum debeatur.
L'appellante premette di non aver motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU nella quantificazione del danno da lui subito nel sinistro per cui è causa.
Tanto, però, ha fatto anche il Tribunale, osservando che “non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto supportate dalla documentazione medica in atti e non contestate dalle parti nei termini all'uopo assegnati. Orbene, nel caso di specie, dovendosi fare riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano - anno 2021, si ritiene che, tenuto conto dell'età del all'epoca del sinistro (37) e dell'invalidità permanente Parte_1 accertata (11%) il danno biologico ai valori attuali sia quantificabile come segue.
Per quanto riguarda il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, da riconoscere nella misura di 24 giorni, l'importo stimato, sempre ai valori attuali, è pari ad Euro 2.376,00 (Euro
99,00 al giorno x 24 giorni); per il danno biologico da invalidità temporanea al 75%, da riconoscere nella misura di 30 giorni, va liquidata, sempre ai valori attuali, la somma di Euro
2.227,00 (Euro 74,25 al giorno x 30 giorni), per il danno biologico da invalidità temporanea al
50%, da riconoscere nella misura di 30 giorni, va liquidata, sempre ai valori attuali, la somma di
Euro 1.485,00 (Euro 49,5 al giorno x 30 giorni) e per il danno biologico da invalidità temporanea al 25%, da riconoscere nella misura di ulteriori 60 giorni, va liquidata, sempre ai valori attuali, la somma di Euro 1.485,00 (Euro 24,75 x 60 giorni); il tutto come da tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (anno 2021), per complessivi Euro 7.573,00.
Il danno biologico per i postumi subiti, nella percentuale dell'11%, vanno quantificati in Euro
21.207,00 come base tabellare, valore che aumenta in base alla personalizzazione del danno in virtù delle caratteristiche della patologia (maggiore fatica e sforzo, necessari al periziando per riuscire a svolgere quotidianamente la propria attività), tanto da quantificarsi in complessivi Euro 25.448,40 (aumento personalizzato del 20% pari ad Euro 4.241,40, tenuto conto di quanto emerso in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa come sopra detto).
A tali importi si aggiunge la somma di euro 198,60 per spese mediche, documentate in atti e ritenute congrue e giustificate.
Resta inteso che tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno andranno ridotte della metà, in ragione dell'accertato concorso del , per cui, tenuto conto Parte_1 dell'acconto già corrisposto dalla Compagnia Assicuratrice, l'importo finale del risarcimento può esser liquidato nel seguente modo: 7.573,00 + 25.448,40 + 198,60 : 2 = 16.610,00 –
16.000,00 = 610,00.”
Per dette ragioni all'appellante sono stati riconosciuti 610 euro.
Pretendere, come sembra abbia fatto l'appellante, un personalizzazione massima (max 48%) del danno biologico per aumentarlo ad € 37.111,00, somma cui aggiungere: Invalidità temporanea totale € 2.376,00, Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.227,50, Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.485,00, Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.485,00, per un totale danno biologico temporaneo € 7.573,50, oltre spese mediche € 198,60, altre spese
(ctp) € 244,00, sì da pervenirsi ad un totale generale con personalizzazione massima di €
45.127,10, invero, è pretesa priva di fondamento in quanto volta a contestare il pur generoso aumento personalizzato del 20% concesso in primo grado per farlo aumentare al 48% senza spiegare minimamente il perché.
L'appello, in definitiva, va interamente respinto, con condanna dell'appellante alle spese del grado e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Quanto alle spese, esse vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel quarto scaglione.
Questi gli importi.
fase di studio: 2058,00,
fase introduttiva: 1418,00,
fase di trattazione: svolta sinteticamente e con compenso dimezzato 1523,00,
fase decisionale: 3470,00
per un totale di euro 8469,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2)regola le spese come in parte motiva;
3)dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 19.2.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio