Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 4201/2024 R.G. promosso da nata a [...]/SP, Brasile il 21 Febbraio 1946 C.F. Parte_1
; nata a [...]/SP, Brasile il 09 Luglio 1975 C.F. C.F._1 CP_1
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità sulla minore C.F._2 [...]
nata a [...]/SP, Brasile il 26 Dicembre 2009 C.F. Persona_1
; nata a [...]/SP, Brasile il 18 Febbraio 1947 C.F._3 Controparte_2
C.F. ; nata a [...]/SP, Brasile il 13 Dicembre C.F._4 Controparte_3
1970 C.F. ; nata a [...]/SP, Brasile C.F._5 Controparte_4
il 11 Agosto 1995 C.F., ; nata a [...] C.F._6 Controparte_5
Paolo/SP, Brasile il 05 dicembre 1998, C.F. nata a [...] C.F._7 CP_6
Paolo/SP, Brasile 31 Ottobre 1975 C.F. nata a [...] C.F._8 Controparte_7
Paolo/SP, Brasile il 25 Gennaio 1950 C.F C.F._9 Controparte_8
nato il [...] a [...]/SP, Brasile , in proprio e quale CodiceFiscale_10
genitore esercente la responsabilità sul minore nato a [...]/RJ, Persona_2
Brasile il 08 Novembre 2009 C.F. ; nato il 05 C.F._11 Parte_2
Febbraio 1976 a San Paolo/SP; Brasile C.F elett.te dom.ti in Somma C.F._12
Vesuviana (Na) alla via Casaraia, 57/59 presso lo studio dell'Avv. Beniamino DI PALMA (C.F.
), che li rappresenta ed assiste come da procura speciale in atti;
C.F._13
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_9 P.IVA_1
RESISTENTE-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
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SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note di trattazione depositate il 28/05/2025: “Voglia l'adito Tribunale, accogliere la domanda attorea col presente atto avanzata e, per l'effetto, così pronunciare: applicando i principi esposti, relativi alla mancata rinuncia da parte dell'avo alla cittadinanza italiana e vista la regolare ed ininterrotta discendenza, voglia l'adito Tribunale ritenere del tutto legittima la trasmissione della cittadinanza italiana da Controparte_10 lla figlia nata nel 1922, che da quest'ultima sia stata trasmessa alle figlie
[...] Per_3 [...]
nata in [...] 21 del mese di Febbraio anno 1946, Parte_1 Persona_4
nata il 18 del mese di Febbraio 1947, nata il giorno 25
[...] Parte_3 del mese di gennaio anno 1950, le quali trasmettono per discendenza la cittadinanza ai loro figli così come riportato. Discendenza che continua pur sposando un cittadino brasiliano nel 1945, per cui le figlie di costei non hanno perduto la cittadinanza italiana e l'hanno quindi legittimamente trasmessa non solo tra di loro ma anche ai nipoti/figli odierni ricorrenti. - conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente, ossia del Comune di Pieve Fosciana provincia di Lucca di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nel registro dello stato civile.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 10/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di Controparte_10
nato il giorno 11 dicembre 1888 a Pieve di Fosciana (LU) da IE e da
[...]
in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi Persona_5
brasiliano, (docc.1-2).
Con decreto del 18/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 30/05/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa ha depositato note di trattazione unitamente a prova della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza eseguita il 7/04/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in giudizio deve CP_9
esserne dichiarata la contumacia.
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b)
D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla
Pag. 2 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_9
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite IO Controparte_10
per il tramite della figlia nata in [...] nel 1922 ed ivi sposatasi con cittadino straniero Per_3
nel 1945, alle di lei figlie ed odierne ricorrenti , Parte_1 Persona_4
e , le prime due nate in epoca precostituzionale
[...] Parte_3 Parte_1
e la terza nel 1950. Per le prime due delle predette e per i rispettivi discendenti ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, quindi gli stessi hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del CP_9 nterno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi
[...]
cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con
Pag. 3 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso. Per quanto invece riguarda la ricorrente e per i suoi Parte_3 discendenti, anch'essi ricorrenti, , e Controparte_8 Persona_2
, a rigore non vi sarebbe la necessità di ricorrere in sede giudiziaria atteso Controparte_11
che gli stessi avrebbero potuto presentare le loro domande per via amministrativa. Gli stessi hanno dedotto di aver tentato di registrarsi sulla piattaforma per la prenotazione dei servizi consolari ma di non esservi riusciti dal momento che il sistema risultava bloccato. A riprova, con le note di trattazione, hanno depositato documentazione dalla quale si evince l'effettuazione di alcuni tentativi di registrazione sulla piattaforma “prenot@mi” che hanno avuto esito negativo per raggiungimento del limite dei posti messi a disposizione, (doc. prodotta il 28/05/2025). Gli stessi hanno dedotto anche che come risulta da informazioni reperibili sul sito della competente Autorità consolare, a causa della saturazione delle liste di attesa non vi sarebbe alcuna certezza che le loro domande possano essere trattate nel rispetto del termine di legge, essendo piuttosto prevedibile un ritardo di diversi anni.
Per i suddetti ricorrenti, alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i medesimi, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi anche per questi la sussistenza di un contenzioso con la
P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
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Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei suddetti elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si Controparte_10
è registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per
Pag. 5 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite italiano, non solo ha conservato la cittadinanza Per_3
trasmessale dal padre nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla alle sue tre figlie odierne ricorrenti.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che il capostipite IO contraeva matrimonio il CP_10 Controparte_10
giorno 11 gennaio 1912 nel Comune di Pieve Fosciana con Parte_4
(doc.1). Successivamente i coniugi emigravano in Brasile dove il giorno 09/12/1922 nasceva la loro figlia (doc.3). Questa contraeva a sua volta matrimonio il 19/05/1945, in Brasile, con Per_3
, passando da quel momento a chiamarsi , Persona_6 Persona_7
(doc.4). Dal loro matrimonio nascevano in San Paolo/SP, Brasile, tre figlie e odierne ricorrenti: i)
il giorno 21 Febbraio 1946, (doc.5); ii) Parte_1 Persona_4
il giorno 18 Febbraio 1947 (doc.10); iii) il giorno 25
[...] Parte_3 Parte_1
Gennaio 1950, (doc.18), le quali avrebbero dato vita a tre distinti rami familiari ai quali gli altri ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
- Ramo familiare di Parte_1
La suddetta contraeva matrimonio il giorno 13/11/1971 in San Paolo con Controparte_12
passando a chiamarsi , per poi divorziare nel 2007 riassumendo
[...] Persona_8
Pag. 6 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea così il cognome da nubile, (doc.6). Dalla loro unione è nata la ricorrente il giorno CP_1
09/07/1975 in San Paolo/SP, Brasile, (doc.7), che da una relazione sentimentale con
[...]
, (con il quale si è sposata nel 2022), ha generato la ricorrente Controparte_13
nata il [...] a [...]/SP, Brasile,(docc.8-9), Persona_1
minorenne rappresentata nel presente giudizio dalla madre con il consenso del padre che ha sottoscritto la procura al difensore.
- Ramo familiare di Persona_4
contraeva matrimonio il 13/03/1970 con passando
[...] Parte_1 Persona_9
da quel momento a chiamarsi , odierna ricorrente, (doc.11). Da questa unione Controparte_2
coniugale sono nate nella città di San Paolo/SP, Brasile, le ricorrenti il Controparte_3
13/12/1970 (doc.12) e il 31/10/1975, (doc.17). CP_6
ha contratto matrimonio con il 16/06/1994, Controparte_3 Persona_10
per poi divorziare nel giugno 2010 (doc.13); in costanza del loro matrimonio sono nate, entrambe nella città di San Paolo/SP, Brasile, le ricorrenti il 11/08/1995, Controparte_4
(doc.15) e il 05/12/1998, (doc.16). Ottenuto il divorzio Controparte_5
ha contratto un nuovo matrimonio con in data Controparte_3 Parte_5
02/09/2010 per poi divorziare per via stragiudiziale nel 2013, (doc.14).
- Ramo familiare di Parte_3
La suddetta contraeva matrimonio il 07/12/1972 in Brasile con , passando Persona_11
da quel momento a chiamarsi , odierna ricorrente, (doc.19); dalla loro unione Controparte_7
sono nati nella città di San Paolo/SP, Brasile, i ricorrenti il 20/07/1974, Controparte_8
(doc.20) e il 05/02/1976, (doc.23). ha Persona_12 Controparte_8
contratto matrimonio il 04/04/2024 con e dalla loro unione è nato in data [...] CP_14
nella città di Rio de Janeiro/RJ, Brasile il ricorrente , minorenne Persona_2
rappresentato nel presente giudizio dal padre con il consenso della madre che ha sottoscritto la procura al difensore.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Controparte_10
come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.2), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che a sua volta, in mancanza di emergenze di segno contrario, è stata in grado Per_3
di trasmetterla alle sue tre figlie.
Pag. 7 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano
[...]
Controparte_10
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i Parte_6
di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea
Pag. 8 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367,
Roma, 09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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