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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5404 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: Benedetta THELLUNG de COURTELARY Presidente Maria DELLE DONNE Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5107 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 15.9.2025 tra
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.: CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
, (cod. fisc.: C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4
E (cod. fisc.: ), elettivamente Parte_5 CodiceFiscale_5 domiciliati in Roma, Viale Liegi n. 49, presso lo studio dell'avv. Carlo Arnulfo, che li rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
(cod. fisc.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cagliari n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco Farris (cod. fisc.: , che la rappresenta e difende per procura alle CodiceFiscale_6 liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: cause in materia di rapporti societari – Sez. Spec. Impresa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e “Voglia la Ecc. ma Corte di Appello adita annullare la Parte_5 sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, n. 13116/24 pubblicata in data 8.8.2024 e, per l'effetto,
a) accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del recesso esercitato con lettera raccomandata:
- il 2 novembre 2020 quanto al dr Parte_1
- il 4 novembre 2020 quanto al dr Parte_2
- il 2 novembre 2020 quanto alla dr.ss Parte_3
- il 2 novembre 2020 quanto alla dr.ss Parte_4
- il 9 novembre 2020 quanto alla dr.ss Parte_5
e per l'effetto dichiarare la risoluzione del rapporto sociale tra la
[...]
e gli attori a far data dal 31 dicembre 2020; Controparte_1
b) condannare l alla liquidazione delle Controparte_1 quote sociali detenute dagli attori, al valore determinato con riguardo al 60 giorno successivo alla comunicazione di recesso del 2 novembre 2020, il cui importo, determinato ai sensi dell'art. 6, 2° co., dello Statuto è pari ad:
- € 192.209,92, quanto al dott Parte_1
- € 48.384,00, quanto al dott Parte_2
- € 62.529,60, quanto alla dr.ss Parte_3
- € 30.213,12, quanto alla dr.ss Parte_4
- € 126.156,80, quanto alla dr.ss Parte_5
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adìta, Controparte_1 contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa:
Nel merito, in via principale, rigettare l'atto di appello sig.r Parte_1
e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 quanto inammissibile e infondato e, comunque, rigettare tutte le domande dei sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 in quanto infondate in fatto e in diritto.
[...] Parte_5
Con condanna degli appellanti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via subordinata, nel denegato caso in cui l'appello e la sottesa domanda di recesso degli attori/appellanti venisse ritenuta fondata, procedere alla
2 liquidazione delle rispettive quote secondo i criteri che saranno stabiliti dall'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio in cui dovesse essere accolta la domanda.
In ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio, inclusi IVA e CPA come per legge”.
FATTI E DIRITTO
1. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno citato in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri la Parte_5 chiedendo l'accertamento della legittimità Controparte_1 dell'esercizio da parte loro del diritto di recesso da soci, a fare data dal
31.12.2020, con conseguente condanna della convenuta a corrispon- CP_1 dere la liquidazione delle rispettive quote sociali. In particolare, gli attori hanno allegato che:
- è titolare di n.
5.363 azioni, registrate sul conto titoli n. Parte_1
008/005/0003026, per un controvalore di € 192.209,92; Parte_2
è titolare di n. 1350 azioni, registrate sul conto titoli n. 019/005/0056042, per un controvalore di € 48.384,00; è titolare di n. Parte_3
1.940 azioni, registrate sul conto titoli n. 019/005/0054885, per un con- trovalore di € 69.529,60; è titolare di n. 843 azioni, regi- Parte_4 strate sul conto titoli n. 019/005/0090863, per un controvalore di €
30.213,12; è titolare di n. 3520 azioni, registrate sul conto Parte_5 titoli n. 039/005/0033908, per un controvalore di € 126.156,80;
- di avere comunicato il loro recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2437 e 2437-bis c.c., con lettera raccomandata inviata in data 2.11.2020 da e in Parte_1 Parte_3 Parte_4 data 4.11.2020 da e in data 9.11.2020 da Parte_2 Parte_5
- con lettere raccomandate del 25.11.2020, sottoscritte dal Presidente del Consiglio di amministrazione, il recesso è stato loro negato;
- l'assemblea ordinaria dei soci della convenuta, convocata in prima CP_1 seduta per il 14.10.2020 e in seconda seduta per il 15.10.2020, era stata chiamata ad esprimere parere consultivo sul progetto di ristrutturazione del
Gruppo Bancario mediante il conferimento di un Controparte_1 ramo d'azienda alla Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.;
3 - con comunicato stampa del 15.10.2020 è stato reso pubblico che l'assem- blea, con oltre il 98% dei voti, si era espressa a favore del suddetto progetto;
- in base all'art 14 dello Statuto della il Controparte_1 recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge;
- ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'assemblea determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo da versare in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio e allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto;
e per l'anno 2020 tale importo è pari ad € 35,84 per ciascuna azione;
hanno dedotto come:
- l'operazione sopra descritta costituisca, ai sensi dell'art 2437, co. 1, lett. a), c.c., una modificazione essenziale dell'organizzazione sociale idonea ad incidere sul programma economico originario, nonché sulle condizioni di ri- schio dell'investimento; e, pertanto, incida sulla posizione dei soci sia sul piano decisionale, in relazione al diritto di voto, sia sul piano patrimoniale, come, ad esempio, sul diritto agli utili;
legittimando, quindi, l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti;
- le modalità con cui è stata realizzata l'operazione di riorganizzazione de- terminano altresì una sostanziale modifica della forma giuridica, atteso che si intende creare un “polo bancario” con una forma giuridica maggiormente coerente con le esigenze di mercato e di contesto economico, vale a dire quella della società per azoni;
- per le suddette ragioni, si deve ritenere legittimo il recesso esercitato dagli stessi, ai sensi degli artt. 2437 e 2437-bis c.c., comunicato alla Banca con- venuta e da questa rigettato, con decorrenza dalla data in cui quest'ultima ha ricevuto le raccomandate tramite le quali gli attori hanno comunicato di volersi avvalere di tale diritto.
Costituitasi nel giudizio di primo grado, la Controparte_1 ha eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale adito e, nel merito, premesso che:
- in data 17.12.2020 la convenuta ha ceduto alla controllata Banca Sviluppo
Tuscia S.p.A. un ramo d'azienda costituito da n. 51 filiali, insieme alle risorse
4 ivi operanti, quota parte delle strutture e delle risorse operanti in talune fun- zioni centrali della per un totale comples- Controparte_1 sivo di n. 289 risorse, un totale di impieghi a clientela pari a circa € 1,2 miliardi e una raccolta diretta per circa € 1,5 miliardi;
- l'operazione in questione è stata realizzata previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea e in forza dell'autorizzazione ex art. 56 T.U.B. da parte della Banca d'Italia; ha contestato la fondatezza della domanda di recesso proposta dagli attori, deducendo come:
- nel caso di specie, non si possa dire integrata la fattispecie di cui alla lett.
a) dell'art. 2437 c.c., che consente il recesso del socio qualora le delibera- zioni dell'assemblea modifichino la clausola dell'oggetto sociale: infatti, l'operazione di cessione del ramo d'azienda, che ha dato luogo al recesso, non è stata realizzata a seguito di una deliberazione dell'assemblea, ma del solo consiglio di amministrazione, mentre l'assemblea dei soci è stata chia- mata unicamente a rendere un parere consultivo;
- non vi sia stata alcuna modifica della clausola dell'oggetto sociale, atteso che la continua a svolgere attività bancaria Controparte_1 nelle stesse modalità in cui la svolgeva in precedenza, né era avvenuta la trasformazione della in società per azioni, dato che la stessa mantiene CP_1 la forma di società cooperativa.
La ha contestato, altresì, la tesi attorea in Controparte_1 ordine al momento iniziale di efficacia del recesso, che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, che richiamava l'art. 2532, co. 3 c.c., deve essere ricondotto alla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
In subordine, e nel caso di accoglimento della domanda attorea di accerta- mento del recesso, la convenuta ha evidenziato come debba essere applicato l'art. 2535, co. 1 e 2, c.c. per cui la liquidazione delle azioni deve avvenire non in base ai valori deliberati dall'assemblea del 2020, che ha approvato il bilancio 2019, bensì in base ai valori da deliberare in seno all'assemblea
2021, che deve approvare il bilancio dell'esercizio 2020, in cui si è verificato il recesso.
Con ordinanza del 4.6.2021 il Tribunale di Velletri ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del 5 Tribunale di Roma, con concessione alle parti del termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 1°.10.2021 gli odierni appellanti hanno riassunto il giudizio innanzi al giudice dichiarato competente e, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.3.2022, si è co- stituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea.
Con sentenza n. 13116/2024 dell'8.8.2024 il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha rigettato le domande proposte dagli attori, condannandoli a rimborsare alla convenuta le spese di lite. In CP_1 sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda di recesso ai sensi della lett. a) dell'art. 2437 c.c., non ritenendo integrata la fattispecie di recesso conseguente alla delibera di «modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della so- cietà», in quanto, da un lato, non vi è stata alcuna formale delibera di modifica dell'oggetto sociale e, dall'altro lato, la cessione del ramo d'azienda alla con- trollata, e il conseguente diverso assetto organizzativo interno del gruppo, non determina un mutamento, tantomeno significativo, dell'attività della so- cietà.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e Parte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
che hanno svolto i motivi riportati di seguito e hanno concluso, Parte_8 come in epigrafe, per l'integrale riforma della decisione di primo grado.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti
[...]
e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, nonché per la condanna degli appellanti per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co 1, c.p.c.
2. Con quello che costituisce un primo motivo di appello si censura la sen- tenza di primo grado sostenendo che l'operazione di cessione di ramo d'azienda da parte della odierna appellata ricadrebbe – diversamente CP_1 da quanto ritenuto dal giudice di prime cure – nella fattispecie prevista della lett. a) dell'art. 2437 c.c., ossia nell'ipotesi di recesso conseguente alla deli- bera di «modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società». In particolare, gli
6 appellanti sostengono che la cessione di n. 51 delle n. 59 filiali della
[...]
e la connessa riorganizzazione di alcune strutture Controparte_1
e risorse interne rappresenterebbe una «modifica essenziale» dell'organizza- zione sociale che celerebbe, addirittura, una «artificiosa» trasformazione in società per azioni della convenuta. Controparte_2
Il motivo non è fondato.
2.1. Ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. a), c.c. «Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle delibera- zioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società (…)». Tale disposizione è applicabile alla società cooperativa per azioni in virtù del ri- chiamo operato alla disciplina della società per azioni per quanto non previ- sto dal Titolo VI (Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici) del Libro V del codice civile.
Nel caso di specie, invece, l'operazione che - a detta degli odierni appellanti
- avrebbe dato luogo al recesso, non è conseguente a una deliberazione dell'assemblea dei soci: infatti, l'operazione è stata decisa dal consiglio di amministrazione, mentre all'assemblea dei soci è stato chiesto di esprimere soltanto un parere (v. doc. 2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), è quindi ha avuto un ruolo consultivo e non decisionale dell'ope- razione in ragione della quale i soci hanno dichiarato di recedere. Sotto un profilo squisitamente formale, dunque, nel caso in esame non si è in presenza di una delibera di modifica dell'oggetto sociale, anche se si potrebbe ritenere che gli odierni appellanti abbiano inteso dedurre come, per il tramite di una decisione dell'organo gestorio, preceduta da una “consultazione” con l'or- gano rappresentativo, si sia di fatto – seppure non formalmente – inteso modificare l'originario oggetto sociale.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che «L'art. 2437, 1 c., lett. a) laddove richiede, per l'esercizio legittimo del diritto di recesso: “a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società” deve intendersi nel senso che il diritto di recesso sorge a seguito di una formale delibera di modifica dell'oggetto sociale da parte dell'assemblea, che non vi è stata nel caso di specie». Statuizione del tutto conforme all'orientamento della giurisprudenza di merito, la quale,
7 rilevato preliminarmente che «L'art. 2437, comma 1, lett. a) c.c. stabilisce che ha diritto di recedere il socio di s.p.a. che non ha concorso alla deliberazione riguardante "la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società"», ritiene che, «adot- tando una dizione diversa dalla precedente - il legislatore della Riforma del 2003 abbia inteso connettere il diritto di recesso del socio alla "modifica della clausola" statutaria riguardante l'oggetto sociale, cioè l'attività econo- mica che i soci decidono essa possa e debba svolgere a scopo di lucro (artt. 2247, 2328, comma 2 n. 3), 2365, comma 1, c.c.). Una modifica suggerita soprattutto dall'opportunità di escludere che il recesso fosse consentito in presenza di modifiche di fatto dell'oggetto sociale - cioè cambiamento dell'attività ad oggetto statutario inalterato -, da considerarsi invece semmai generative di effetti sul diverso piano della responsabilità degli amministra- tori» (così Trib. Milano - Sez. Spec. Impresa, 30.1.2020, in Leggi d'Italia).
Ad avviso di questo giudicante, l'argomentazione di carattere “formale” so- pra riportata non assume rilevanza fondamentale al fine di escludere la sus- sistenza del presupposto di cui all'art. 2437, co. 1, lett. a), c.c., per il recesso da parte dei soci della società cooperativa per azioni convenuta. Diversa- mente opinando si consentirebbe alla maggioranza di operare una modifica di fatto dell'oggetto sociale, secondo le modalità di cui all'art. 2480 c.c. (e, quindi, tramite deliberazione “dell'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 bis”), escludendo il diritto potestativo di recesso ai soci per la sola ragione che la modifica non mediante una modifica dell'atto costituivo, come pure sarebbe imposto dalla disciplina delle società, ma surrettiziamente me- diante una decisione dell'organo gestorio.
Ed è appena il caso di rilevare come, nel caso in esame, non venga in rilievo l'opponibilità a terzi di un atto posto in essere dagli amministratori e che determini una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, ma la possibilità di una decisione di tale tipo di escludere il diritto di recesso del socio sancito dall'art. 2437, co. 1, lett. a), c.c.
2.2. Ad avviso di questo giudicante quello che assume rilevanza assorbente è, invece, il rilievo per cui, nel caso in esame, non vi è stata alcuna modifica della clausola dell'atto costitutivo che prevede l'oggetto sociale, non
8 rientrando nella fattispecie di cui alla citata lett. a) dell'art. 2437, co. 1, c.c. l'affitto di ramo di azienda disposto dalla società.
Gli interpreti sono sostanzialmente concordi nel ritenere che il cambiamento dell'oggetto sociale debba essere “radicale”, «tale cioè da rendere l'oggetto dell'impresa effettivamente diverso da quello precedentemente esistente»; e sul fatto che «non basterà che le modifiche siano suscettibili di influire sulle condizioni di rischio dell'impresa, ma occorrerà che ciò avvenga in misura apprezzabile». «Potrà trattarsi di un ampliamento o di una restrizione delle attività tale (…) da rendere la società qualcosa di diverso rispetto a prima. È necessario, in sostanza, un cambiamento che incida sulla scelta stessa dell'impresa esercitata dalla società, che comporti una modificazione del ri- schio e una variazione della convenienza dell'investimento per i soci».
A tale conclusione si deve pervenire in quanto, come osservato anche dalla giurisprudenza, «l'attribuzione del diritto di recesso realizza un difficile equi- librio tra le esigenze del socio di minoranza a non vedere completamente stravolte le condizioni di rischio assunte con la propria partecipazione nella società, le esigenze della società e della maggioranza e le esigenze esterne, dei creditori e del sistema in generale che fanno affidamento sulla stabilità di un determinato capitate sociale» (così Trib. Roma, 8.7.2016, in www.il- caso.it):
2.3. Si deve ritenere, allora, che l'operazione di cessione di ramo d'azienda effettuata dal Consiglio di amministrazione della Controparte_1
previo parere positivo dell'assemblea dei soci, non abbia determi-
[...] nato una modifica “di fatto” dell'oggetto sociale, pur non avendo operato una modifica espressa della previsione statutaria dello stesso. Tale decisione non ha comportato un cambiamento “significativo” dell'attività svolta dalla odierna appellata in quanto questa continua a svolgere la medesima CP_1 attività bancaria svolta in precedenza, seppure mediante un numero assai inferiore di filiali.
In particolare, la società convenuta non ha assunto, a seguito della decisione in questione, l'assetto di una holding, e non più di una società operativa, nel qual caso si sarebbe dovuto riconoscere ai soci odierni appellanti il diritto di recesso esercitato anche in mancanza di una delibera assembleare di modi- fica dell'oggetto sociale. La cessione di un ramo di azienda, seppure
9 costituito da quasi tutti gli sportelli di cui è titolare, a un'altra altra banca – poco rileva che quest'ultima sia una società del medesimo gruppo, e segna- tamente una controllata, ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2437, co. 1, lett. a) c.c. – non determina la trasformazione della natura della in holding per l'assorbente rilievo per cui Controparte_1 la stessa continua ad esercitare attività di impresa bancaria con le n. 8 filiali non cedute, senza che questo sia escluso dall'attuale assetto organizzativo, seppure questo sia innegabilmente mutato quatomeno sotto il profilo dimen- sionale.
Non si può non osservare, ulteriormente, che il “modello di business” seguito dalla Banca appellata – che, secondo quanto rilevano gli attori, starebbe evolvendosi in un passaggio da un modello tradizionale net interest income based a un modello market oriented focalizzato nello specialty finance – non costituisce l'oggetto sociale, il quale è e resta l'esercizio dell'attività bancaria, come è accaduto a seguito della decisione del consiglio di amministrazione a fronte della quale i soci odierni appellanti cui hanno esercitato il diritto di recesso.
A ben considerare, nel caso in esame si è in presenza di una modifica sol- tanto della modalità con cui si cerca di perseguire l'oggetto sociale, non solo svolgendo “direttamente” attività di impresa bancaria, ma anche affidando la gestione della stessa ad altra società dello stesso gruppo. In questo risiede la differenza tra l'assetto attuale della e Controparte_1 una holding, che non è la titolare dell'impresa (o delle imprese) che eserci- tano le società su cui esercita il controllo.
2.4. Quanto poi alle doglianze secondo cui l'operazione di trasferimento di ramo di azienda celerebbe una trasformazione del tipo sociale, è sufficiente rilevare come la era e resta una società Controparte_3 cooperativa.
La forma cooperativa si caratterizza per l'aspetto strutturale e organizzativo di tale tipo societario, e quindi per il principio della porta aperta, i limiti del possesso azionario e il voto capitario, tutti elementi che rimangono inalterati nella Banca originaria convenuta, e non solo formalmente. La modifica orga- nizzativa disposta, pure innegabilmente rilevante (avendo determinato un
10 significativo spostamento di mezzi e risorse, compreso il personale dipen- dente), non rileva dunque in alcun modo ai fini del recesso dalla società.
3. Con quello che costituisce un secondo motivo di appello si censura la decisione del giudice di primo grado, assunta con ordinanza del 27.12.2022, con cui è stata rigettata l'istanza di esibizione dei verbali del Consiglio di amministrazione che hanno deliberato sul rigetto delle istanze di recesso.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
In detto provvedimento la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del
Tribunale di Roma ha statuito che «vista la richiesta ex art. 210 c.p.c. avan- zata da parte attrice e ritenuta la stessa non ammissibile in quanto, alla luce del dato normativo (cfr. art. 210 c.p.c. e art. 94 disp. att. c.p.c.), all'istanza di esibizione deve sottendere il requisito della indispensabilità, da intendere non solo come indispensabilità di quel determinato specifico documento ai fini della prova da fornire (cfr. Cass. 1484/2014; Cass. 9514/1999), ma an- che come impossibilità di acquisire in altro modo quel determinato specifico documento, che i soci non hanno documentato di aver mai richiesto alla so- cietà».
Alla luce di quanto si è detto sopra, l'istanza di esibizione dei verbali del Consiglio di amministrazione che hanno deliberato sul rigetto delle istanze di recesso per verificare la correttezza dell'iter procedimentale interno è – con tutta evidenza – inammissibile in quanto la documentazione in questione
è irrilevante ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 118 c.p.c. Infatti, la “veri- fica del corretto iter procedimentale” interno al Consiglio di amministrazione della Banca, ragione dichiarata dell'istanza ex art. 210 c.p.c. proposta dagli odierni appellanti, non è oggetto di questo giudizio e, soprattutto, non as- sume alcuna rilevanza in alcun caso ai fini della decisione della controversia.
L'oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio da parte dei soci del recesso prevista dalla legge, a cui rinvia lo statuto sociale, e non la verifica della “correttezza dell'iter procedimentale” interno al consiglio di amministrazione. Del resto, l'atto di citazione e i successivi scritti avversari non spiegano quale sia la rilevanza dell'iter procedimentale rispetto alla sussistenza o meno delle
11 ragioni fatte valere in giudizio, sicché non si comprende l'insistenza su que- sta istanza istruttoria.
In altri termini, gli odierni appellanti non hanno impugnato la delibera as- sunta dal Consiglio di amministrazione con cui è stato rigettato il loro re- cesso dalla società, ma hanno chiesto a questo di “accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del recesso esercitato con lettera raccomandata di:
- il 2 novembre 2020 quanto al dr Parte_1
- il 4 novembre 2020 quanto al dr Parte_2
- il 2 novembre 2020 quanto alla dr.ss Parte_3
- il 2 novembre 2020 quanto alla dr.ss Parte_4
- il 9 novembre 2020 quanto alla dr.ss Parte_5
e per l'effetto dichiarare la risoluzione del rapporto sociale tra la
[...]
e gli attori a far data dal 31 dicembre 2020”; Controparte_1
e, quindi, di “condannare la alla li-qui- Controparte_1 dazione delle quote sociali detenute dagli attori, al valore deter-minato con riguardo al 60 giorno successivo alla comunicazione di recesso del 2 no- vembre 2020, il cui importo, determinato ai sensi dell'art. 6, 2° co., dello Statuto è pari ad:
- € 192.209,92, quanto al dott Parte_1
- € 48.384,00, quanto al dott Parte_2
- € 62.529,60, quanto alla dr.ss Parte_3
- € 30.213,12, quanto alla dr.ss Parte_4
- € 126.156,80, quanto alla dr.ssa (così le conclusioni Parte_5 rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Ai fini dell'accertamento richiesto dagli odierni appellanti non assume allora
– diversamente da quanto dedotto dagli stessi –“rilievo fondamentale per la trattazione della controversia in parola poiché consente di conoscere le mo- tivazioni alla base della decisione assunta dall'organo consiliare che, come previsto dall' art. 37 dello Statuto, ha esclusiva competenza a decidere sull'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci”. L'accertamento richiesto deve essere effettuato sulla base di quanto previsto dalla legge, a cui rinvia
– come si è detto – lo statuto sociale, senza che dunque assuma alcuna
12 rilevanza tanto il processo di formazione della decisione di rigetto quanto le motivazioni addotte dallo stesso.
4. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna degli appellanti per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., proposta dalla
[...] in ragione dei “sopra illustrati profili di patente Controparte_1 inammissibilità e infondatezza dell'appello”.
Anche qualora si considerasse – come deduce parte appellata – l'impugna- zione proposta da parte appellante sia temeraria, e quindi anche qualora si volesse ritenere la sussistenza dei presupposti della lite temeraria, la do- manda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata proposta da parte appellata non potrebbe trovare accoglimento.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consen- tire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez.
III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383). Nel caso in esame, invece, la non ha allegato, Controparte_1 ancora prima che provato, di avere effettivamente patito un danno in conse- guenza del comportamento processuale dei soci odierni appellanti.
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comporta- mento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n.
13355; nonché Cass. civ., Sez. III, 8.6.2007, n. 13395; Cass. civ., Sez. II, 15.2.2007, n. 3388). Né osta all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per es- sere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'av- versario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383; Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902).
13 5. In conclusione, l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza Parte_3 Parte_4 Parte_5
n. 13116/2024 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa l'8.8.2024 deve essere rigettato, ma deve essere riget- tata anche la domanda di condanna degli appellanti al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Banca appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale acco- glimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (anche qualora con- sista nel rigetto della domanda attorea, come nel caso in esame), non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Mutando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2,
14.10.2016, n. 20838), infatti, la Suprema Corte attribuisce alla domanda di lite temeraria una natura meramente accessoria, e non autonoma. L'even- tuale rigetto di tale domanda, pertanto, in quanto trattasi di un'istanza non in contrapposizione con la domanda principale avanzata dallo stesso istante ex art. 96 c.p.c., si deve ritenere assorbito dall'accoglimento della do- manda principale medesima. Con la conseguenza che non è configurabile una soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord.12.4.2017, n. 9532; Cass. civ., Sez. II, ord. 6.6.2022, n. 18036).
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza n.
[...] Parte_4 Parte_5
14 13116/2024 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa l'8.8.2024; condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e in solido tra loro, a rimborsare alla Pt_4 Parte_5 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_4
€ 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
15
così composta: Benedetta THELLUNG de COURTELARY Presidente Maria DELLE DONNE Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5107 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 15.9.2025 tra
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.: CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
, (cod. fisc.: C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4
E (cod. fisc.: ), elettivamente Parte_5 CodiceFiscale_5 domiciliati in Roma, Viale Liegi n. 49, presso lo studio dell'avv. Carlo Arnulfo, che li rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
(cod. fisc.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cagliari n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco Farris (cod. fisc.: , che la rappresenta e difende per procura alle CodiceFiscale_6 liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: cause in materia di rapporti societari – Sez. Spec. Impresa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e “Voglia la Ecc. ma Corte di Appello adita annullare la Parte_5 sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, n. 13116/24 pubblicata in data 8.8.2024 e, per l'effetto,
a) accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del recesso esercitato con lettera raccomandata:
- il 2 novembre 2020 quanto al dr Parte_1
- il 4 novembre 2020 quanto al dr Parte_2
- il 2 novembre 2020 quanto alla dr.ss Parte_3
- il 2 novembre 2020 quanto alla dr.ss Parte_4
- il 9 novembre 2020 quanto alla dr.ss Parte_5
e per l'effetto dichiarare la risoluzione del rapporto sociale tra la
[...]
e gli attori a far data dal 31 dicembre 2020; Controparte_1
b) condannare l alla liquidazione delle Controparte_1 quote sociali detenute dagli attori, al valore determinato con riguardo al 60 giorno successivo alla comunicazione di recesso del 2 novembre 2020, il cui importo, determinato ai sensi dell'art. 6, 2° co., dello Statuto è pari ad:
- € 192.209,92, quanto al dott Parte_1
- € 48.384,00, quanto al dott Parte_2
- € 62.529,60, quanto alla dr.ss Parte_3
- € 30.213,12, quanto alla dr.ss Parte_4
- € 126.156,80, quanto alla dr.ss Parte_5
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adìta, Controparte_1 contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa:
Nel merito, in via principale, rigettare l'atto di appello sig.r Parte_1
e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 quanto inammissibile e infondato e, comunque, rigettare tutte le domande dei sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 in quanto infondate in fatto e in diritto.
[...] Parte_5
Con condanna degli appellanti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via subordinata, nel denegato caso in cui l'appello e la sottesa domanda di recesso degli attori/appellanti venisse ritenuta fondata, procedere alla
2 liquidazione delle rispettive quote secondo i criteri che saranno stabiliti dall'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio in cui dovesse essere accolta la domanda.
In ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio, inclusi IVA e CPA come per legge”.
FATTI E DIRITTO
1. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno citato in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri la Parte_5 chiedendo l'accertamento della legittimità Controparte_1 dell'esercizio da parte loro del diritto di recesso da soci, a fare data dal
31.12.2020, con conseguente condanna della convenuta a corrispon- CP_1 dere la liquidazione delle rispettive quote sociali. In particolare, gli attori hanno allegato che:
- è titolare di n.
5.363 azioni, registrate sul conto titoli n. Parte_1
008/005/0003026, per un controvalore di € 192.209,92; Parte_2
è titolare di n. 1350 azioni, registrate sul conto titoli n. 019/005/0056042, per un controvalore di € 48.384,00; è titolare di n. Parte_3
1.940 azioni, registrate sul conto titoli n. 019/005/0054885, per un con- trovalore di € 69.529,60; è titolare di n. 843 azioni, regi- Parte_4 strate sul conto titoli n. 019/005/0090863, per un controvalore di €
30.213,12; è titolare di n. 3520 azioni, registrate sul conto Parte_5 titoli n. 039/005/0033908, per un controvalore di € 126.156,80;
- di avere comunicato il loro recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2437 e 2437-bis c.c., con lettera raccomandata inviata in data 2.11.2020 da e in Parte_1 Parte_3 Parte_4 data 4.11.2020 da e in data 9.11.2020 da Parte_2 Parte_5
- con lettere raccomandate del 25.11.2020, sottoscritte dal Presidente del Consiglio di amministrazione, il recesso è stato loro negato;
- l'assemblea ordinaria dei soci della convenuta, convocata in prima CP_1 seduta per il 14.10.2020 e in seconda seduta per il 15.10.2020, era stata chiamata ad esprimere parere consultivo sul progetto di ristrutturazione del
Gruppo Bancario mediante il conferimento di un Controparte_1 ramo d'azienda alla Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.;
3 - con comunicato stampa del 15.10.2020 è stato reso pubblico che l'assem- blea, con oltre il 98% dei voti, si era espressa a favore del suddetto progetto;
- in base all'art 14 dello Statuto della il Controparte_1 recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge;
- ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'assemblea determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo da versare in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio e allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto;
e per l'anno 2020 tale importo è pari ad € 35,84 per ciascuna azione;
hanno dedotto come:
- l'operazione sopra descritta costituisca, ai sensi dell'art 2437, co. 1, lett. a), c.c., una modificazione essenziale dell'organizzazione sociale idonea ad incidere sul programma economico originario, nonché sulle condizioni di ri- schio dell'investimento; e, pertanto, incida sulla posizione dei soci sia sul piano decisionale, in relazione al diritto di voto, sia sul piano patrimoniale, come, ad esempio, sul diritto agli utili;
legittimando, quindi, l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti;
- le modalità con cui è stata realizzata l'operazione di riorganizzazione de- terminano altresì una sostanziale modifica della forma giuridica, atteso che si intende creare un “polo bancario” con una forma giuridica maggiormente coerente con le esigenze di mercato e di contesto economico, vale a dire quella della società per azoni;
- per le suddette ragioni, si deve ritenere legittimo il recesso esercitato dagli stessi, ai sensi degli artt. 2437 e 2437-bis c.c., comunicato alla Banca con- venuta e da questa rigettato, con decorrenza dalla data in cui quest'ultima ha ricevuto le raccomandate tramite le quali gli attori hanno comunicato di volersi avvalere di tale diritto.
Costituitasi nel giudizio di primo grado, la Controparte_1 ha eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale adito e, nel merito, premesso che:
- in data 17.12.2020 la convenuta ha ceduto alla controllata Banca Sviluppo
Tuscia S.p.A. un ramo d'azienda costituito da n. 51 filiali, insieme alle risorse
4 ivi operanti, quota parte delle strutture e delle risorse operanti in talune fun- zioni centrali della per un totale comples- Controparte_1 sivo di n. 289 risorse, un totale di impieghi a clientela pari a circa € 1,2 miliardi e una raccolta diretta per circa € 1,5 miliardi;
- l'operazione in questione è stata realizzata previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea e in forza dell'autorizzazione ex art. 56 T.U.B. da parte della Banca d'Italia; ha contestato la fondatezza della domanda di recesso proposta dagli attori, deducendo come:
- nel caso di specie, non si possa dire integrata la fattispecie di cui alla lett.
a) dell'art. 2437 c.c., che consente il recesso del socio qualora le delibera- zioni dell'assemblea modifichino la clausola dell'oggetto sociale: infatti, l'operazione di cessione del ramo d'azienda, che ha dato luogo al recesso, non è stata realizzata a seguito di una deliberazione dell'assemblea, ma del solo consiglio di amministrazione, mentre l'assemblea dei soci è stata chia- mata unicamente a rendere un parere consultivo;
- non vi sia stata alcuna modifica della clausola dell'oggetto sociale, atteso che la continua a svolgere attività bancaria Controparte_1 nelle stesse modalità in cui la svolgeva in precedenza, né era avvenuta la trasformazione della in società per azioni, dato che la stessa mantiene CP_1 la forma di società cooperativa.
La ha contestato, altresì, la tesi attorea in Controparte_1 ordine al momento iniziale di efficacia del recesso, che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, che richiamava l'art. 2532, co. 3 c.c., deve essere ricondotto alla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
In subordine, e nel caso di accoglimento della domanda attorea di accerta- mento del recesso, la convenuta ha evidenziato come debba essere applicato l'art. 2535, co. 1 e 2, c.c. per cui la liquidazione delle azioni deve avvenire non in base ai valori deliberati dall'assemblea del 2020, che ha approvato il bilancio 2019, bensì in base ai valori da deliberare in seno all'assemblea
2021, che deve approvare il bilancio dell'esercizio 2020, in cui si è verificato il recesso.
Con ordinanza del 4.6.2021 il Tribunale di Velletri ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del 5 Tribunale di Roma, con concessione alle parti del termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 1°.10.2021 gli odierni appellanti hanno riassunto il giudizio innanzi al giudice dichiarato competente e, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.3.2022, si è co- stituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea.
Con sentenza n. 13116/2024 dell'8.8.2024 il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha rigettato le domande proposte dagli attori, condannandoli a rimborsare alla convenuta le spese di lite. In CP_1 sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda di recesso ai sensi della lett. a) dell'art. 2437 c.c., non ritenendo integrata la fattispecie di recesso conseguente alla delibera di «modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della so- cietà», in quanto, da un lato, non vi è stata alcuna formale delibera di modifica dell'oggetto sociale e, dall'altro lato, la cessione del ramo d'azienda alla con- trollata, e il conseguente diverso assetto organizzativo interno del gruppo, non determina un mutamento, tantomeno significativo, dell'attività della so- cietà.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e Parte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
che hanno svolto i motivi riportati di seguito e hanno concluso, Parte_8 come in epigrafe, per l'integrale riforma della decisione di primo grado.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti
[...]
e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, nonché per la condanna degli appellanti per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co 1, c.p.c.
2. Con quello che costituisce un primo motivo di appello si censura la sen- tenza di primo grado sostenendo che l'operazione di cessione di ramo d'azienda da parte della odierna appellata ricadrebbe – diversamente CP_1 da quanto ritenuto dal giudice di prime cure – nella fattispecie prevista della lett. a) dell'art. 2437 c.c., ossia nell'ipotesi di recesso conseguente alla deli- bera di «modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società». In particolare, gli
6 appellanti sostengono che la cessione di n. 51 delle n. 59 filiali della
[...]
e la connessa riorganizzazione di alcune strutture Controparte_1
e risorse interne rappresenterebbe una «modifica essenziale» dell'organizza- zione sociale che celerebbe, addirittura, una «artificiosa» trasformazione in società per azioni della convenuta. Controparte_2
Il motivo non è fondato.
2.1. Ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. a), c.c. «Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle delibera- zioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società (…)». Tale disposizione è applicabile alla società cooperativa per azioni in virtù del ri- chiamo operato alla disciplina della società per azioni per quanto non previ- sto dal Titolo VI (Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici) del Libro V del codice civile.
Nel caso di specie, invece, l'operazione che - a detta degli odierni appellanti
- avrebbe dato luogo al recesso, non è conseguente a una deliberazione dell'assemblea dei soci: infatti, l'operazione è stata decisa dal consiglio di amministrazione, mentre all'assemblea dei soci è stato chiesto di esprimere soltanto un parere (v. doc. 2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), è quindi ha avuto un ruolo consultivo e non decisionale dell'ope- razione in ragione della quale i soci hanno dichiarato di recedere. Sotto un profilo squisitamente formale, dunque, nel caso in esame non si è in presenza di una delibera di modifica dell'oggetto sociale, anche se si potrebbe ritenere che gli odierni appellanti abbiano inteso dedurre come, per il tramite di una decisione dell'organo gestorio, preceduta da una “consultazione” con l'or- gano rappresentativo, si sia di fatto – seppure non formalmente – inteso modificare l'originario oggetto sociale.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che «L'art. 2437, 1 c., lett. a) laddove richiede, per l'esercizio legittimo del diritto di recesso: “a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società” deve intendersi nel senso che il diritto di recesso sorge a seguito di una formale delibera di modifica dell'oggetto sociale da parte dell'assemblea, che non vi è stata nel caso di specie». Statuizione del tutto conforme all'orientamento della giurisprudenza di merito, la quale,
7 rilevato preliminarmente che «L'art. 2437, comma 1, lett. a) c.c. stabilisce che ha diritto di recedere il socio di s.p.a. che non ha concorso alla deliberazione riguardante "la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società"», ritiene che, «adot- tando una dizione diversa dalla precedente - il legislatore della Riforma del 2003 abbia inteso connettere il diritto di recesso del socio alla "modifica della clausola" statutaria riguardante l'oggetto sociale, cioè l'attività econo- mica che i soci decidono essa possa e debba svolgere a scopo di lucro (artt. 2247, 2328, comma 2 n. 3), 2365, comma 1, c.c.). Una modifica suggerita soprattutto dall'opportunità di escludere che il recesso fosse consentito in presenza di modifiche di fatto dell'oggetto sociale - cioè cambiamento dell'attività ad oggetto statutario inalterato -, da considerarsi invece semmai generative di effetti sul diverso piano della responsabilità degli amministra- tori» (così Trib. Milano - Sez. Spec. Impresa, 30.1.2020, in Leggi d'Italia).
Ad avviso di questo giudicante, l'argomentazione di carattere “formale” so- pra riportata non assume rilevanza fondamentale al fine di escludere la sus- sistenza del presupposto di cui all'art. 2437, co. 1, lett. a), c.c., per il recesso da parte dei soci della società cooperativa per azioni convenuta. Diversa- mente opinando si consentirebbe alla maggioranza di operare una modifica di fatto dell'oggetto sociale, secondo le modalità di cui all'art. 2480 c.c. (e, quindi, tramite deliberazione “dell'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 bis”), escludendo il diritto potestativo di recesso ai soci per la sola ragione che la modifica non mediante una modifica dell'atto costituivo, come pure sarebbe imposto dalla disciplina delle società, ma surrettiziamente me- diante una decisione dell'organo gestorio.
Ed è appena il caso di rilevare come, nel caso in esame, non venga in rilievo l'opponibilità a terzi di un atto posto in essere dagli amministratori e che determini una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, ma la possibilità di una decisione di tale tipo di escludere il diritto di recesso del socio sancito dall'art. 2437, co. 1, lett. a), c.c.
2.2. Ad avviso di questo giudicante quello che assume rilevanza assorbente è, invece, il rilievo per cui, nel caso in esame, non vi è stata alcuna modifica della clausola dell'atto costitutivo che prevede l'oggetto sociale, non
8 rientrando nella fattispecie di cui alla citata lett. a) dell'art. 2437, co. 1, c.c. l'affitto di ramo di azienda disposto dalla società.
Gli interpreti sono sostanzialmente concordi nel ritenere che il cambiamento dell'oggetto sociale debba essere “radicale”, «tale cioè da rendere l'oggetto dell'impresa effettivamente diverso da quello precedentemente esistente»; e sul fatto che «non basterà che le modifiche siano suscettibili di influire sulle condizioni di rischio dell'impresa, ma occorrerà che ciò avvenga in misura apprezzabile». «Potrà trattarsi di un ampliamento o di una restrizione delle attività tale (…) da rendere la società qualcosa di diverso rispetto a prima. È necessario, in sostanza, un cambiamento che incida sulla scelta stessa dell'impresa esercitata dalla società, che comporti una modificazione del ri- schio e una variazione della convenienza dell'investimento per i soci».
A tale conclusione si deve pervenire in quanto, come osservato anche dalla giurisprudenza, «l'attribuzione del diritto di recesso realizza un difficile equi- librio tra le esigenze del socio di minoranza a non vedere completamente stravolte le condizioni di rischio assunte con la propria partecipazione nella società, le esigenze della società e della maggioranza e le esigenze esterne, dei creditori e del sistema in generale che fanno affidamento sulla stabilità di un determinato capitate sociale» (così Trib. Roma, 8.7.2016, in www.il- caso.it):
2.3. Si deve ritenere, allora, che l'operazione di cessione di ramo d'azienda effettuata dal Consiglio di amministrazione della Controparte_1
previo parere positivo dell'assemblea dei soci, non abbia determi-
[...] nato una modifica “di fatto” dell'oggetto sociale, pur non avendo operato una modifica espressa della previsione statutaria dello stesso. Tale decisione non ha comportato un cambiamento “significativo” dell'attività svolta dalla odierna appellata in quanto questa continua a svolgere la medesima CP_1 attività bancaria svolta in precedenza, seppure mediante un numero assai inferiore di filiali.
In particolare, la società convenuta non ha assunto, a seguito della decisione in questione, l'assetto di una holding, e non più di una società operativa, nel qual caso si sarebbe dovuto riconoscere ai soci odierni appellanti il diritto di recesso esercitato anche in mancanza di una delibera assembleare di modi- fica dell'oggetto sociale. La cessione di un ramo di azienda, seppure
9 costituito da quasi tutti gli sportelli di cui è titolare, a un'altra altra banca – poco rileva che quest'ultima sia una società del medesimo gruppo, e segna- tamente una controllata, ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2437, co. 1, lett. a) c.c. – non determina la trasformazione della natura della in holding per l'assorbente rilievo per cui Controparte_1 la stessa continua ad esercitare attività di impresa bancaria con le n. 8 filiali non cedute, senza che questo sia escluso dall'attuale assetto organizzativo, seppure questo sia innegabilmente mutato quatomeno sotto il profilo dimen- sionale.
Non si può non osservare, ulteriormente, che il “modello di business” seguito dalla Banca appellata – che, secondo quanto rilevano gli attori, starebbe evolvendosi in un passaggio da un modello tradizionale net interest income based a un modello market oriented focalizzato nello specialty finance – non costituisce l'oggetto sociale, il quale è e resta l'esercizio dell'attività bancaria, come è accaduto a seguito della decisione del consiglio di amministrazione a fronte della quale i soci odierni appellanti cui hanno esercitato il diritto di recesso.
A ben considerare, nel caso in esame si è in presenza di una modifica sol- tanto della modalità con cui si cerca di perseguire l'oggetto sociale, non solo svolgendo “direttamente” attività di impresa bancaria, ma anche affidando la gestione della stessa ad altra società dello stesso gruppo. In questo risiede la differenza tra l'assetto attuale della e Controparte_1 una holding, che non è la titolare dell'impresa (o delle imprese) che eserci- tano le società su cui esercita il controllo.
2.4. Quanto poi alle doglianze secondo cui l'operazione di trasferimento di ramo di azienda celerebbe una trasformazione del tipo sociale, è sufficiente rilevare come la era e resta una società Controparte_3 cooperativa.
La forma cooperativa si caratterizza per l'aspetto strutturale e organizzativo di tale tipo societario, e quindi per il principio della porta aperta, i limiti del possesso azionario e il voto capitario, tutti elementi che rimangono inalterati nella Banca originaria convenuta, e non solo formalmente. La modifica orga- nizzativa disposta, pure innegabilmente rilevante (avendo determinato un
10 significativo spostamento di mezzi e risorse, compreso il personale dipen- dente), non rileva dunque in alcun modo ai fini del recesso dalla società.
3. Con quello che costituisce un secondo motivo di appello si censura la decisione del giudice di primo grado, assunta con ordinanza del 27.12.2022, con cui è stata rigettata l'istanza di esibizione dei verbali del Consiglio di amministrazione che hanno deliberato sul rigetto delle istanze di recesso.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
In detto provvedimento la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del
Tribunale di Roma ha statuito che «vista la richiesta ex art. 210 c.p.c. avan- zata da parte attrice e ritenuta la stessa non ammissibile in quanto, alla luce del dato normativo (cfr. art. 210 c.p.c. e art. 94 disp. att. c.p.c.), all'istanza di esibizione deve sottendere il requisito della indispensabilità, da intendere non solo come indispensabilità di quel determinato specifico documento ai fini della prova da fornire (cfr. Cass. 1484/2014; Cass. 9514/1999), ma an- che come impossibilità di acquisire in altro modo quel determinato specifico documento, che i soci non hanno documentato di aver mai richiesto alla so- cietà».
Alla luce di quanto si è detto sopra, l'istanza di esibizione dei verbali del Consiglio di amministrazione che hanno deliberato sul rigetto delle istanze di recesso per verificare la correttezza dell'iter procedimentale interno è – con tutta evidenza – inammissibile in quanto la documentazione in questione
è irrilevante ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 118 c.p.c. Infatti, la “veri- fica del corretto iter procedimentale” interno al Consiglio di amministrazione della Banca, ragione dichiarata dell'istanza ex art. 210 c.p.c. proposta dagli odierni appellanti, non è oggetto di questo giudizio e, soprattutto, non as- sume alcuna rilevanza in alcun caso ai fini della decisione della controversia.
L'oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio da parte dei soci del recesso prevista dalla legge, a cui rinvia lo statuto sociale, e non la verifica della “correttezza dell'iter procedimentale” interno al consiglio di amministrazione. Del resto, l'atto di citazione e i successivi scritti avversari non spiegano quale sia la rilevanza dell'iter procedimentale rispetto alla sussistenza o meno delle
11 ragioni fatte valere in giudizio, sicché non si comprende l'insistenza su que- sta istanza istruttoria.
In altri termini, gli odierni appellanti non hanno impugnato la delibera as- sunta dal Consiglio di amministrazione con cui è stato rigettato il loro re- cesso dalla società, ma hanno chiesto a questo di “accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del recesso esercitato con lettera raccomandata di:
- il 2 novembre 2020 quanto al dr Parte_1
- il 4 novembre 2020 quanto al dr Parte_2
- il 2 novembre 2020 quanto alla dr.ss Parte_3
- il 2 novembre 2020 quanto alla dr.ss Parte_4
- il 9 novembre 2020 quanto alla dr.ss Parte_5
e per l'effetto dichiarare la risoluzione del rapporto sociale tra la
[...]
e gli attori a far data dal 31 dicembre 2020”; Controparte_1
e, quindi, di “condannare la alla li-qui- Controparte_1 dazione delle quote sociali detenute dagli attori, al valore deter-minato con riguardo al 60 giorno successivo alla comunicazione di recesso del 2 no- vembre 2020, il cui importo, determinato ai sensi dell'art. 6, 2° co., dello Statuto è pari ad:
- € 192.209,92, quanto al dott Parte_1
- € 48.384,00, quanto al dott Parte_2
- € 62.529,60, quanto alla dr.ss Parte_3
- € 30.213,12, quanto alla dr.ss Parte_4
- € 126.156,80, quanto alla dr.ssa (così le conclusioni Parte_5 rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Ai fini dell'accertamento richiesto dagli odierni appellanti non assume allora
– diversamente da quanto dedotto dagli stessi –“rilievo fondamentale per la trattazione della controversia in parola poiché consente di conoscere le mo- tivazioni alla base della decisione assunta dall'organo consiliare che, come previsto dall' art. 37 dello Statuto, ha esclusiva competenza a decidere sull'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci”. L'accertamento richiesto deve essere effettuato sulla base di quanto previsto dalla legge, a cui rinvia
– come si è detto – lo statuto sociale, senza che dunque assuma alcuna
12 rilevanza tanto il processo di formazione della decisione di rigetto quanto le motivazioni addotte dallo stesso.
4. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna degli appellanti per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., proposta dalla
[...] in ragione dei “sopra illustrati profili di patente Controparte_1 inammissibilità e infondatezza dell'appello”.
Anche qualora si considerasse – come deduce parte appellata – l'impugna- zione proposta da parte appellante sia temeraria, e quindi anche qualora si volesse ritenere la sussistenza dei presupposti della lite temeraria, la do- manda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata proposta da parte appellata non potrebbe trovare accoglimento.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consen- tire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez.
III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383). Nel caso in esame, invece, la non ha allegato, Controparte_1 ancora prima che provato, di avere effettivamente patito un danno in conse- guenza del comportamento processuale dei soci odierni appellanti.
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comporta- mento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n.
13355; nonché Cass. civ., Sez. III, 8.6.2007, n. 13395; Cass. civ., Sez. II, 15.2.2007, n. 3388). Né osta all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per es- sere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'av- versario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383; Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902).
13 5. In conclusione, l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza Parte_3 Parte_4 Parte_5
n. 13116/2024 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa l'8.8.2024 deve essere rigettato, ma deve essere riget- tata anche la domanda di condanna degli appellanti al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Banca appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale acco- glimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (anche qualora con- sista nel rigetto della domanda attorea, come nel caso in esame), non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Mutando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2,
14.10.2016, n. 20838), infatti, la Suprema Corte attribuisce alla domanda di lite temeraria una natura meramente accessoria, e non autonoma. L'even- tuale rigetto di tale domanda, pertanto, in quanto trattasi di un'istanza non in contrapposizione con la domanda principale avanzata dallo stesso istante ex art. 96 c.p.c., si deve ritenere assorbito dall'accoglimento della do- manda principale medesima. Con la conseguenza che non è configurabile una soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord.12.4.2017, n. 9532; Cass. civ., Sez. II, ord. 6.6.2022, n. 18036).
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza n.
[...] Parte_4 Parte_5
14 13116/2024 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa l'8.8.2024; condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e in solido tra loro, a rimborsare alla Pt_4 Parte_5 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_4
€ 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
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