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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/12/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1394/2016
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1394/2016 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
19-26/02/2016 da
, c.f. , nato ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Haliburton Rd. (Regno Unito), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra CodiceFiscale_2
TONELATO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Vicenza -
Contrada dei Torretti n. 12, come da mandato in calce all'atto di citazione. attore contro
, c.f. nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3
a Vicenza in Contrà Cantarane n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello MISTRORIGO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Viale Giangiorgio Trissino n.
57, come da mandato allegato alla memoria di costituzione e nomina nuovo difensore in data
30.04.2021. convenuta con la chiamata in causa di
, cod. fisc. , sito in Vicenza, Contrà Cantarane n. 3, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo amministratore società Controparte_3 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante rappresentato e
[...] Controparte_3 difeso dall'Avv. Marco GIARETTA, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del
1 medesimo, in Vicenza - Via San Biagio n. 25, come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
e di
, c.f. , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]Controparte_4 C.F._4
Cantarane n. 3, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino DE SILVESTRI ed Enrico BECCARO e dall'Avv. Stabilito Luca DE SILVESTRI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Vicenza - Via Malvezzi n. 10, come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta. terzi chiamati
In punto: solo danni a cose.
All'udienza del 05.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTRICE:
Il sottoscritto avv. Alessandra Tonelato, con studio in Vicenza – Contrada dei Torretti n.12 (cod. fisc.
- PEC: fax 0444315552), C.F._5 Email_1 procuratore domiciliatario del signor , nato ad [...] il [...], Parte_1 residente in 127 Haliburton Rd. (Regno Unito), cod. fisc. , CodiceFiscale_2 C.F._1 considerata la sentenza parziale n. 260/2020 del 05.02.2020 che ha già pronunciato sulla domanda sub 1, così
CONCLUDE
“Voglia il Tribunale di Vicenza, disattesa e respinta ogni altra eccezione e domanda,
1. conseguentemente all'accoglimento della domanda relativa all'illegittimità della terrazza, ordinare a
l'eliminazione della terrazza e il ripristino a regola d'arte del tetto condominiale secondo le CP_1 caratteristiche costruttive tutte della parte attualmente ancora esistente, il tutto a sua cura e spese;
2. accertare e dichiarare che le infiltrazioni d'acqua presenti nell'appartamento di proprietà di
[...]
provenivano dalla terrazza esistente a livello dell'appartamento di e che Parte_1 CP_1 conseguentemente deve risarcire ad i danni tutti subiti in conseguenza CP_1 Parte_1 della presenza delle infiltrazioni e dei lavori che sono stati eseguiti all'interno del suo appartamento per la ricerca della causa e per la sostituzione del trave
2 condominiale marcito per l'acqua filtrata;
3. conseguentemente condannare a pagare a per i danni subiti la CP_1 Parte_1 somma quantificata di € 31.162,91 o la somma maggior o minore ritenuta di giustizia e come individuata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo;
4. accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale di o comunque CP_1 respingere la stessa perché infondata in fatto e in diritto;
5. condannare alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di CP_1 [...]
.”. Parte_1
In via istruttoria subordinata, qualora il Tribunale non ritenga già provato che le infiltrazioni del 2013 erano state causate dalla terrazza , si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle seguenti CP_1 circostanze:
8.Vero che in seguito alle indagini compiute con demolizione completa del controsoffitto del bagno e dell'antibagno dell'appartamento di , ai sopralluoghi diretti, agli allagamenti della Parte_1 terrazza sovrastante alla prova di tenuta della tubazione di scarico della cucina di , nel 2014 l'ing. CP_1 [...] ha individuato la causa delle infiltrazioni riscontrate nell'appartamento nei “vizi di Tes_1 Parte_1 costruzione riguardanti il sistema di impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione della terrazza della signora ” ”con interessamento anche della fioreria posizionata sul perimetro nord della CP_1 terrazza”, come esposto nella relazione dimessa quale doc.n.08, che Le si rammostra.
9.Vero che l'ing. aveva ipotizzato potesse esserci anche una perdita a carico della Testimone_1 tubazione di scarico della cucina della signora , ma che questa eventualità avrebbe potuto CP_1 essere confermata o esclusa solo se vi fosse stata la demolizione della pavimentazione della terrazza e la verifica sul posto come esposto nella relazione dimessa quale doc.n.08, che Le si rammostra.
10.Vero che l'ing. nella relazione dimessa quale doc.n.08, che Le si rammostra, aveva Testimone_1 indicato esattamente i lavori di ripristino da eseguire per cercare di risolvere il problema delle infiltrazioni.
12.Vero che, quando venne trasmesso in data 04.12.2014 dall'arch. all'avv. il Per_1 Controparte_5 modello della pratica edilizia che doveva essere sottoscritto da , il modello fu Parte_1 verificato dall'ing. risultò che la descrizione dell'attività da svolgere non era corretta. Testimone_1
13.Vero che l'avv. fece subito presente l'erroneità della descrizione dell'attività all'avv. Controparte_5 legale di , e che richiese più volte un incontro tra le parti per risolvere ogni Per_1 CP_1 questione.
3 14.Vero che quando accettò che il modello di attività edilizia libera venisse redatto con la CP_1 descrizione corretta delle opere da eseguirsi, lo sottoscrisse immediatamente, Parte_1 consentendone il deposito in data 16.03.15, come risulta dal doc.n.16 che Le si rammostra.
Si indicano a testi l'avv. , residente in 36100 Vicenza – Contrada dei Torretti n.12 e l'ing Controparte_5 con studio in 36100 Vicenza - Stradella S. Pietro n.3/7. Testimone_1
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga allo stato provato che le infiltrazioni del 2013-2014 provenivano dalla terrazza di , a verifica e conferma delle conclusioni dell'ing. CP_1 [...] nella relazione doc.n.08, nonché per la verifica della situazione attuale della terrazza e Tes_1
l'individuazione delle opere che si renderebbero necessarie per il ripristino del tetto, si chiede venga disposta una nuova CTU, previa acquisizione di ogni utile documentazione dal fascicolo dell'ing.
Tes_1
All'uopo si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. all'ing. di esibire in Testimone_1 giudizio tutta la documentazione relativa alle indagini compiute in relazione alle infiltrazioni del 2014 ed eventualmente anche a quelle del 2018.
Per quanto occorrer possa, si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande che abbiano ad essere eventualmente formulate.
CONCLUSIONI CONVENUTA:
L'Avv. Antonello Mistrorigo, quale procuratore della convenuta sig.ra , residente in CP_1
Vicenza, Contrà Cantarane n. 3, così
Conclude
Nel merito
1) accertato il buon diritto della sig.ra sulla terrazza a livello del proprio appartamento e la CP_1 legittimità della stessa, rigettare la domanda attorea di eliminazione della terrazza e di ripristino del tetto a cure e spese della convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti dalla convenuta;
2) accertato che nessuna responsabilità può essere imputata in capo alla sig.ra per i danni CP_1 subiti dall'immobile del sig. per le infiltrazioni d'acqua, rigettare le domande attoree di Parte_1 risarcimento danni, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti da parte convenuta;
In via subordinata
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di risarcimento danni, accertata la responsabilità del , nella persona dell'amministratore pro tempore, nella Controparte_2
4 manutenzione del tetto e della terrazza che funge da copertura, condannare i condomini al pagamento della somma che dovesse essere liquidata, in base all'art. 1126 c.c.;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ripristino della parte di tetto, accertato il fatto che la demolizione della porzione di tetto e la costruzione della terrazza è avvenuta a opera del proprio dante causa, Sig. , quale parte venditrice dell'unità immobiliare di proprietà della Controparte_4 convenuta, condannare quest'ultimo a tener indenne la sig.ra dalle spese e conseguenze CP_1
a essa derivanti, e nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea di risarcimento danni, condannare lo stesso sig. al risarcimento danni nei confronti del sig. ; CP_4 Parte_1
In via riconvenzionale
5) condannare l'attore, quale condomino, e il di al pagamento a favore della signora delle CP_1 somme dalla stessa anticipate per la manutenzione del terrazzo e per il ripristino della tinteggiatura dell'appartamento del signor pari a totali € 17.200,00 e ciò in ragione del criterio legale di Parte_1 riparto previsto dall'art. 1126 c.c.;
In ogni caso
6) competenze e spese interamente rifuse.
CONCLUSIONI TERZO CHIAMATO : Controparte_2
Il procuratore del terzo chiamato , Avv. Marco Giaretta, richiamati i propri Controparte_2 scritti difensivi nonché la sentenza del Tribunale di Vicenza nr.1880/2018 emessa dal Tribunale di
Vicenza in data 16/7/2018 e depositata in questo giudizio il 25/10/2018 e la sentenza della Corte di
Appello di Venezia nr. 81/2021 pubblicata il 19/01/2021 passata in giudicato e depositata in questo giudizio il 27/05/2022 con la quale è stata integralmente confermata la suindicata pronuncia del
Tribunale di Vicenza, così precisa le proprie conclusioni:
A) IN VIA PREGIUDIZIALE:
1) Dichiararsi la carenza di legittimazione e/o interesse del terzo chiamato in Controparte_4 relazione alle domande svolte nei confronti del . Controparte_2
B) NEL MERITO:
1) Respingersi tutte le domande formulate dalla Sig.ra nei confronti del CP_1 CP_2
perché infondate in fatto ed in diritto;
[...]
2) Respingersi tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti del Controparte_4 CP_2
perché infondate in fatto ed in diritto;
[...]
In ogni caso:
5 Spese e competenze di lite integralmente rifuse oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per Legge.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli, già formulati nella depositata memoria ex art 183 VI comma nr 2 sub nn 1, 2 e 3 e non ammessi dall'Ill.mo G.U. in quanto ritenuti tutti documentali e/o valutativi, e precisamente
1) Vero che l'Ing. con delibera condominiale del 9 Giugno 2014 (Doc. 6 che mi si Testimone_1 esibisce) è stato incaricato dall'assemblea condominiale di effettuare le indagini, intervenendo dall'appartamento del Sig. , al fine di ricercare le cause delle infiltrazioni che avevano Parte_1 interessato il soffitto dell'appartamento del piano secondo di proprietà del Sig. Parte_1 sottostante la terrazza della Sig.ra ? CP_1
2) Vero che l'Ing. ha eseguito le indagini di cui al capitolo precedente, alla presenza Testimone_1 sia del perito della assicurazione della Sig.ra Geom. sia della stessa Sig.ra CP_1 Persona_2
, mediante l' esecuzione di nr. 4 prove eseguite sia sull'appartamento del Sig. che CP_1 Parte_1 sulla terrazza della Sig.ra , rispettivamente il 18/6/14 il 08/7/14, nel mese di Agosto per più CP_1 giorni, e in data 14/9/2014 come da relazione su assaggi del 21/6/2014 a firma Ing. Testimone_1
(Doc. 9) e relazione peritale 18/9/14 a firma Ing. Doc. 4) che mi si esibiscono ? Testimone_1
3) Vero che a seguito delle effettuate indagini l'Ing. ha accertato che le infiltrazioni, Testimone_1 che avevano interessato il soffitto dell' appartamento del Sig. sito al II piano e sottostante la Parte_1 terrazza della Sig.ra , provenivano da detta terrazza ed erano da attribuirsi ai vizi di costruzione CP_1 riguardanti il sistema di impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione della terrazza della Signora
ed al posizionamento della guaina;
vizi che hanno provocato infiltrazioni di acqua a carico del CP_1 soffitto del piano sottostante – appartamento – e che interessano anche la fioreria Parte_1 posizionata sul lato nord - come indicato nella relazione peritale 18/9/14 a firma Ing. Testimone_1
(Doc. 8 – pag.na 7) che mi si esibisce ?
Si indica a testi l'Ing. on Studio in Vicenza – Via Adige nr. 135; Testimone_1
Infine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Il Tribunale dovesse ritenere fondate le domande proposte dalla convenuta nei confronti del e applicabile il criterio CP_1 Controparte_2 invocato dalla stessa (art 1126 c.c) nella ripartizione delle spese relative agli interventi fatti eseguire dalla medesima sulla “propria terrazza” dalla , si chiede l'ammissione di CTU volta a quantificare CP_6 la differenza di costo tra gli interventi fatti eseguire dalla Sig.ra e quelli che sarebbero stati CP_1
6 necessari in presenza del tetto originario non potendo essere imputati al costi maggiori CP_2 discendenti da una illegittima “trasformazione ed appropriazione “ della cosa comune.
Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni formulate dalle
Controparti nei confronti del Controparte_2
CONCLUSIONI TERZO CHIAMATO LANZA : CP_4
Richiamato l'atto di riserva di appello, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni o deduzioni, il sottoscritto procuratore rassegante seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa:
- dichiararsi ai sensi dell'art. 1495 cc, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione di da ogni CP_1
e qualsivoglia pretesa e/o azione nei confronti del terzo chiamato sig. , per tutte le Controparte_7 ragioni esposte in narrativa;
- rigettarsi integralmente, per i motivi esposti in narrativa, le domande formulate da parte attrice e convenuta nei confronti del terzo chiamato, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque infondata la chiamata in causa del sig. da parte della sig. , con Controparte_7 CP_1 condanna della stessa alla rifusione di tutte le spese legali e processuali, anche ai sensi dell'art. 96 cpc;
- in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree accertarsi e dichiararsi quali unici responsabili dei fatti per cui è causa la convenuta , in quanto proprietaria del terrazzo a CP_1 livello ad uso esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 cc ed il , in Controparte_2 persona dell'amministratore pro tempore, in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, cc, nonché l'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, e per l'effetto condannarsi gli stessi ad ogni eventuale risarcimento e/o rifusione delle spese in favore dell'attore;
- spese e compensi di lite rifusi;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 19-26/02/2016, il sig. esponeva: Parte_1
- di essere proprietario dell'appartamento mappale n. 519 sub 24, sito al piano secondo nel CP_2
di Vicenza, via Cantarane n. 3, immobile per alcuni anni non utilizzato;
[...]
7 - che ad inizio dell'anno 2013 l'attore si accorgeva che, in corrispondenza della finestra dell'antibagno, esisteva una macchia di umidità, per cui si rivolgeva alla proprietaria dell'appartamento sovrastante, sig.ra , la quale escludeva che l'acqua provenisse dalla terrazza esistente a livello del suo CP_1 appartamento;
- che avvisato l'amministratore del Condominio, quest'ultimo, nel luglio, comunicava all'attore ed agli altri condomini che sarebbe stato effettuato un intervento su una porzione del tetto, dal quale pareva potessero derivare le rilevate infiltrazioni;
- che l'attore, nel frattempo, iniziava i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, provvedendo a ritinteggiare le macchie di umidità;
- che, dato impulso da parte dell'amministratore ai lavori programmati, sembrando tutto risolto,
l'appartamento dell'attore veniva locato a partire dal 22.10.2013 alla sig.ra ; Per_3
- che nonostante all'assemblea condominiale del 30.09.2013 l'amministratore avesse comunicato che i lavori al tetto erano conclusi ed apparivano risolutivi, le successive piogge dell'autunno/inverno 2013 provocavano il riapparire di infiltrazioni sempre più copiose, che generavano tale insalubrità dei locali al punto che la conduttrice, nell'aprile 2014, era costretta a lasciare l'appartamento;
- che avvisato, in particolare, di una copiosa infiltrazione a seguito di una giornata di pioggia del gennaio
2014, l'amministratore convocava l'assemblea condominiale, che in data 18.02.2014 decideva di dare incarico ad un tecnico per procedere con interventi graduali, al fine di stabilire la causa delle infiltrazioni e lo stato della parete a nord-est;
- che a seguito della discussione sviluppatasi, la dichiarava che sarebbe stata disposta a CP_1 pagare, in via esclusiva, il ripristino della terrazza e per eventuali danni derivati “se le infiltrazioni dovessero derivare dalla sua terrazza o dalla guaina di impermeabilizzazione”;
- che invero il proprietario dell'appartamento divenuto poi in proprietà della , senza CP_1 autorizzazione dei proprietari degli altri appartamenti condominiali, aveva manomesso il tetto del fabbricato, demolendone una parte e realizzando una terrazza a livello;
- che veniva incaricato dall'assemblea l'ing. per una verifica, all'esito della quale Testimone_1 veniva acclarato senza ombra di dubbio che le infiltrazioni che avevano danneggiato l'appartamento dell'attore provenivano esclusivamente dalla terrazza della , specificando il tecnico come CP_1 avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori per risultare a regola d'arte;
- che all'assemblea del 13.11.2014 la (il legale della quale aveva inviato un preventivo di spesa CP_1 per l'esecuzione delle opere in vista dell'assemblea), in contrasto con quanto dalla medesima dichiarato
8 all'assemblea del 18.02.2014, formulava all'assemblea, che però la respingeva, proposta di ripartire la spesa dei lavori alla terrazza al 50% a proprio carico ed al 50% a carico del;
CP_2
- che parimenti veniva respinta la richiesta della di ratifica da parte del della CP_1 CP_2 trasformazione della terrazza a lastrico solare;
- che la iniziava i lavori nei primi giorni di dicembre, lavori la cui esecuzione l'attore richiedeva CP_1 di far verificare dall'ing. senza che però la vi consentisse, di modo che, compiuti i Tes_1 CP_1 lavori alla terrazza, non era dato sapere in che modo lo fossero stati;
- che seguiva uno scambio di corrispondenza tra le parti e loro legali, anche in ordine alla tempistica dei lavori;
- che da ultimo, finalmente concluse le opere, l'attore si rivolgeva ad un'agenzia (Agenzia immobiliare
Progetto Studio Immobiliare) per rilocare l'appartamento e, a decorrere dal 17.06.2015, veniva concluso un nuovo contratto di locazione, con altro conduttore, alle stesse condizioni del precedente (con canone di € 2.000,00 mensili).
Su tali premesse, l'attore conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vicenza la sig.ra , CP_1 chiedendo, previo accertamento che la terrazza a livello dell'appartamento della convenuta era stata realizzata con manomissione del tetto condominiale in assenza dell'autorizzazione di tutti i comproprietari, con conseguente abusività ed illegittimità del manufatto, l'ordine di eliminazione della terrazza ed il ripristino a regola d'arte del tetto condominiale, nonché la condanna della convenuta al risarcimento danni (per perdita del corrispettivo di locazione per 14 mesi, da metà aprile 2014 a metà giugno 2015; costi per opere di riparazione e/o rifacimento;
competenze di agenzia per la seconda locazione), quantificati (salva la diversa somma di giustizia) in € 31.162,91, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
***************
Notificato l'atto di citazione, si costituiva la convenuta , contrastando le domande CP_1 dell'attore, proponendo istanza di chiamata in causa di terzi e svolgendo altresì domanda riconvenzionale di condanna al pagamento nei sensi di cui infra.
In fatto rappresentava che:
- essa aveva acquistato con atto pubblico del 07.03.2006 dal sig. l'unità immobiliare di Controparte_7
Contrà Cantarane n. 1, piano terzo, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza, mappale n.
519 sub 22, costituita da un appartamento di 6,5 vani posto all'ultimo piano e con terrazza a livello, appartamento così pervenutole dal proprio dante causa;
Controparte_7
9 - l'immobile era stato così realizzato da quest'ultimo, che dapprima acquistava nel luglio 2002 un appartamento sito al terzo e ultimo piano, permutava poi con altri due condomini le soffitte situate sempre al terzo e ultimo piano, per poi procedere al loro cambio di destinazione d'uso con ricavo di una terrazza;
- la terrazza a livello costituiva il lastrico solare ed era parte integrante della proprietà acquistata dalla e quindi di proprietà esclusiva della stessa (fatto pacifico e riconosciuto da tutti i condomini in CP_1 sede di formazione nel febbraio del 2010 delle tabelle millesimali, approvate con sottoscrizione autografa apposta da parte di ciascun condomino);
- la terrazza in questione era stata ricavata in seguito ad alcune opere di ristrutturazione, commissionate dal nel 2002; CP_4
- in particolare, il in data 17.03.2023 permutava il mappale 519 sub 12, che constava in un locale CP_4 sottotetto, insieme al sub 19, con il sub 15 dell'attore, al fine di ampliare la propria unità immobiliare del terzo piano;
- in data 09.07.2013 l'amministratore condominiale informava i condomini dell'imminente inizio di “un intervento su una porzione del tetto che provoca delle gravi infiltrazioni nell'unità ”; Parte_1
- seguivano varie riunioni condominiali aventi ad oggetto gli interventi da realizzare, nonché le ricerche da svolgere per accertare le cause dell'infiltrazione;
- in particolare la delibera dell'assemblea condominiale in data 13.11.2014 (avente ad oggetto tra l'altro
“ratifica da parte del Condominio dell'avvenuta trasformazione a lastrico solare di parte del tetto da parte del precedente proprietario dell'unità già sanato presso gli uffici competenti CP_1 dell'Amministrazione Pubblica”) veniva impugnata dalla perché ritenuta illegittima laddove i CP_1 condomini deliberavano che l'odierna convenuta assumesse tutte le spese per gli interventi necessari all'eliminazione delle infiltrazioni e al risarcimento dei danni derivanti dalla terrazza;
- la si vedeva così costretta a procedere immediatamente, a proprie cura e spese, a CP_1 commissionare all'impresa tutti gli interventi necessari, oltre al ripristino del cartongesso Controparte_8 nella proprietà e relativa pulizia e ritinteggiatura, sostenendo una spesa complessiva di € Parte_1
16.834,00;
- la pretesa dell'attore era pretestuosa e strumentale, dal momento che le lamentate infiltrazioni, così come periziate dall'ing. erano causate da vetustà dell'impermeabilizzazione di un manufatto Tes_1 che fungeva da copertura di tutte le unità sottostanti e realizzato a distanza di 14 anni;
10 - i condomini in realtà tacevano che il , all'epoca della ristrutturazione, aveva di fatto ripristinato la CP_4 funzionalità dell'intero tetto e realizzato una copertura il cui strato era gravemente degradato, il tutto a proprie cure e spese;
- la terrazza aveva superficie di soli 17,12 mq.;
- la presente azione era stata autonomamente promossa dal pendendo l'altro contenzioso di Parte_1 impugnazione di delibera condominiale in data 13.11.2014, ed era stata preceduta da una domanda di mediazione inoltrata dall'attore all'Organismo di Conciliazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Vicenza, a cui l'odierna convenuta non partecipava per la mancata o irregolare comunicazione della domanda.
Tanto in fatto premesso, in punto di diritto la convenuta:
a)- eccepiva l'improcedibilità dell'azione per mancato invito a negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 132/2014 (avendo ad oggetto una pretesa di risarcimento danni per € 31.162,91, e così per una somma inferiore ad € 50.000,00);
b)- contestava an e quantum della richiesta risarcitoria: la pretesa avrebbe dovuto essere svolta nei confronti di tutti i condomini, essendo relativa alle parti comuni dell'edificio condominiale in quanto tali indivisibili;
comunque la spesa avrebbe dovuto essere ripartita ai sensi dell'art. 1126 c.c.; non era dovuto l'asserito danno da risoluzione del contratto di locazione, avendo imprudentemente il (pur Parte_1 consapevole dell'esistenza delle problematiche) tentato di collocare sul mercato, ad un canone considerevole, l'appartamento previo semplice intervento di restiling (foderatura con cartongesso del soffitto);
c)- assumeva l'infondatezza della pretesa attorea di eliminazione della terrazza e di ripristino del tetto, in quanto il proprietario della soffitta (mappale 519 sub 6, ora mappale sub 22) non aveva alcuna necessità di chiedere ed ottenere l'autorizzazione dei condomini a trasformare il locale-soffitta in lastrico solare, sussistendo il diritto individuale di un condomino di trasformare in lastrico solare ad uso esclusivo parte della superficie della soffitta, alla luce dell'evoluzione registratasi nella giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, allorquando la trasformazione non venga ad alterare la destinazione del bene comune (alterazione non dimostrata dal così come dagli altri condomini); la presenza della Parte_1 terrazza in luogo della soffitta (e quindi di una porzione del tetto) era peraltro ben nota agli altri condomini, che anzi l'avevano accettatala con la sottoscrizione da parte di tutti delle tabelle millesimali approvate nel 2010;
11 d)- deduceva ad ogni modo la sussistenza della responsabilità dell'amministratore, essenzialmente per il suo comportamento non tempestivo per ritardo nella convocazione dell'assemblea condominiale e poi nell'esecuzione di quanto deliberato nel giugno 2014.
La convenuta proponeva inoltre domanda riconvenzionale per la condanna del Controparte_2 al pagamento in proprio favore, che le aveva anticipate per l'intero, delle somme per la manutenzione del terrazzo ed il ripristino della tinteggiatura dell'appartamento del , pari a totali € 17.200,00, Parte_1 in base al criterio legale del riparto previsto dall'art. 1226 c.c..
A tale scopo chiedeva la chiamata in giudizio del , nonché di , proprio CP_2 Persona_4 dante causa, per essere manlevata in ipotesi di condanna. Instava altresì per la chiamata di Zurich
Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con cui aveva in essere una polizza assicurativa per danni causati dall'immobile in proprietà.
***************
Autorizzate le richieste chiamate in causa, si costituivano (tralasciando la posizione assunta dalla compagnia Zurich Insurance, con la quale la raggiungeva poi un accordo di modo che con CP_1 ordinanza 6/7.10.2022 veniva dichiarata l'estinzione del relativo rapporto processuale, con estromissione dal giudizio della compagnia) si costituivano ritualmente il ed il . CP_2 CP_4
Il in via preliminare si associava all'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato CP_2 invito a negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 132 /2014.
Nel merito, negava una propria responsabilità per i danni lamentati dall'attore ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Al riguardo in sintesi deduceva che la norma richiamata non era applicabile in ragione dell'accordo preventivo intervenuto tra tutti i condomini interessati al lastrico solare all'assemblea condominiale tenutasi il 18.02.2014 (la cui delibera non era stata impugnata, così costituendo res judicata), laddove veniva concordato un criterio di ripartizione delle spese e del risarcimento del danno diverso da quello dell'art. 1226 c.c., stante l'espressa dichiarazione della di accollo esclusivo delle spese e danni CP_1
“se le infiltrazioni dovessero derivare dalla sua terrazza o dalla guaina di impermeabilizzazione”.
Rappresentava che tutti gli interventi eseguiti sulla terrazza erano stati gestiti esclusivamente dalla
, così come tutti gli interventi eseguiti nell'appartamento del erano stati gestiti CP_1 Parte_1 esclusivamente da quest'ultimo, senza alcun coinvolgimento del nell'esecuzione dei lavori. CP_2
Assumeva che la realizzazione della terrazza da parte del aveva comportato una modifica della CP_4 situazione preesistente, privando totalmente i condomini della potenzialità di uso di parte del tetto, in spregio a quanto disposto dall'art. 1102 c.c..
12 Deduceva ulteriormente che le infiltrazioni lamentate dall'attore erano da attribuirsi a vizi di costruzione riguardanti il sistema di impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione della terrazza, con conseguente “esonero” da ogni responsabilità del . CP_2
Contestava la domanda risarcitoria per i profili dell'an e del quantum.
Assumeva l'infondatezza dell'assunto secondo cui l'amministratore si sarebbe attivato con ritardo, essendosi al contrario attivato celermente (era stata del resto proprio la , nell'impugnativa della CP_1 delibera 13.11.2014, ad asserire l'insussistenza dell'urgenza delle spese necessarie di salvaguardia e di ricerca delle cause delle infiltrazioni nell'unità ). Parte_1
Assumeva l'illegittimità della trasformazione di una parte del tetto in terrazzo, risoltasi in una vera e propria appropriazione di un bene comune a vantaggio esclusivo dell'autore della modifica.
Eccepiva infine la carenza di legittimazione e/o interesse del terzo chiamato in relazione alle CP_4 domande dal medesimo svolte nei confronti del . CP_2
***************
Il , a propria volta, nel costituirsi eccepiva la decadenza e prescrizione della domanda svolta dalla CP_4
nei propri confronti ai sensi delle norme in materia di contratto di compravendita, per CP_1
l'inosservanza del termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio e del termine di prescrizione di un anno dalla consegna del bene, ai sensi dell'art. 1495 c.c.: eseguiti lavori di ristrutturazione dell'unità abitativa, eliminando una piccola parte della falda del tetto condominiale e ricavando una terrazza a livello di proprietà esclusiva dell'appartamento (della superficie di soli 17,12 mq), presentando poi in Comune domanda di regolarizzazione della terrazza, con atto di compravendita del 07.03.2006 egli vendeva alla l'unità abitativa de qua, nello stato di fatto in cui si trovava, CP_1 impegnandosi a completare l'intrapresa procedura di condono, che si concludeva con il rilascio del provvedimento in sanatoria.
Orbene gli asseriti vizi della terrazza a livello si manifestavano solo all'inizio del 2013, quando l'attore, notando macchie di umidità nel proprio bagno ed antibagno, in corrispondenza della terrazza, informava tempestivamente la del problema, la quale peraltro alcunché denunziava al proprio dante causa CP_1
, così incorrendo in decadenza. CP_4
Qualsivoglia azione era ad ogni modo prescritta, essendo decorso ben più di un anno dalla consegna, risalendo la compravendita al 2006.
Nel merito deduceva la legittimità della trasformazione di una parte del tetto in terrazzo ad CP_9 uso esclusivo, laddove, come nel caso di specie, non fosse alterata la destinazione principale del bene,
13 ossia la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, senza conseguenze dannose per gli altri condomini.
Ed invero la funzione di copertura dell'edificio condominiale non era stata alterata dall'intervento, per ben 11 anni, dal 2002 (anno di costruzione della terrazza) al 2013 (anno di emersione delle prime infiltrazioni) la terrazza avendo costituito valida ed efficace copertura dello stabile (in particolare dell'appartamento del ). Parte_1
Ad ogni modo in data 23.02.2010 tutti i condomini avevano approvato le tabelle millesimali, sottoscrivendo anche l'esatta consistenza dell'appartamento della e della sua terrazza a livello, CP_1 senza sollevare contestazioni di sorta.
I problemi di umidità andavano ascritti a difetto di manutenzione della terrazza, alla quale non risultavano eseguiti interventi di mantenimento e/o conservazione, né ad opera della proprietaria né del
Condominio, cui in concorso avrebbe dovuto essere addebitata ogni responsabilità.
Lamentava altresì l'irreversibile alterazione dello stato dei luoghi, con svariati interventi realizzati dal settembre 2013 all'aprile 2015, che rendeva impossibile stabilire con esattezza cause e responsabilità, e quindi la sussistenza di un eventuale nesso eziologico con l'originario intervento del dante causa della
. CP_1
Concludeva in conformità, in via preliminare e nel merito.
***************
Così essenzialmente impostato il contraddittorio e delineate le principali difese ed eccezioni delle parti, alla prima udienza del 13 giugno 2017, sul presupposto del mancato esperimento della negoziazione assistita, veniva assegnato termine alle parti per attivare detta procedura.
Alla successiva udienza del 7 novembre 2017, stante l'esito infruttuoso della procedura, venivano assegnati i termini di rito per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., memorie che le parti provvedevano a depositare, ulteriormente sviluppando i rispettivi assunti e confutando e chiedendo la reiezione di quelli avversari.
Intervenute modifiche tabellari nella gestione e titolarità del ruolo, la causa veniva immediatamente trattenuta in decisione e con sentenza parziale n. 260/2020 del 05.02.2020, pronunciando sulla domanda sub 1 dell'attore, veniva emesso il seguente dispositivo “ritenuto che la terrazza a livello dell'appartamento di proprietà di è stata realizzata con manomissione del tetto comune in CP_1 CP_1 assenza di tutti i comproprietari, dichiara detta opera illegittima integrante una violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettante agli altri condomini”.
14 Quindi veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Venivano poi ammesse ed assunte (avendo l'attore rinunziato ai chiesti interpelli) prove per testi.
All'esito dell'istruttoria orale, veniva disposta C.T.U., con incarico conferito all'udienza del 17 settembre
2022 all'ing. arch. , al fine di determinare le modalità per il ripristino della situazione Persona_5 anteriore alla costruzione della terrazza, previa verifica dell'effettiva sussistenza e/o persistenza delle lamentate infiltrazioni.
Con istanza in data 23.12.2022 parte attrice chiedeva la convocazione delle parti e del C.T.U. a chiarimenti del quesito, in particolare nella parte in cui dallo stesso avrebbe potuto desumersi che il ripristino del tetto conseguisse all'attuale persistenza delle infiltrazioni (e non invece al riconoscimento dell'illegittimità della realizzazione della terrazza, già sancita con la sentenza parziale).
Instaurato il contraddittorio sull'istanza, i quesiti peritali venivano integralmente confermati.
Completati dunque gli accertamenti peritali e depositato l'elaborato di CTU, da ultimo la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 novembre 2024 sulle conclusioni precisate, come in epigrafe trascritte, dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini di legge per deposito degli scritti conclusionali.
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Tutto quanto sopra premesso e riepilogato, ad avviso del giudicante, e per le ragioni che vengono di seguito ad esporsi, le domande dell'attore appaiono meritevoli di parziale, ma ad ogni modo prevalente, accoglimento.
In ordine alla domanda (ora sub 1), ossia all'ordine alla convenuta di eliminazione della CP_1 terrazza e di ripristino a regola d'arte del tetto condominiale secondo le caratteristiche costruttive della parte attualmente ancora esistente, la pronunzia definitiva non può che essere vincolata dalla sentenza parziale n. 260/2020 del 05.02.2020, del seguente dispositivo “ritenuto che la terrazza a livello dell'appartamento di proprietà di è stata realizzata con manomissione del tetto in CP_1 CP_1 CP_10 assenza di tutti i comproprietari, dichiara detta opera illegittima integrante una violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettante agli altri condomini”.
L'ordine di rimessione in pristino è invero la conseguenza automatica, sul piano civilistico, di quel dictum giudiziale, corrisponda lo stesso ad un giudicato ovvero ad una pronunzia ancora provvisoria (ma allo stato non impugnata né eventualmente revisionata dal giudice di grado superiore).
È vero che il CTU, a pagg. 7 e segg. dell'elaborato peritale, osserva che “…Sotto il profilo edilizio- urbanistico, la costruzione della terrazza è stata sanata con il rilascio del titolo abilitativo ovvero
15 permesso di costruire in sanatoria…Il ripristino del manufatto edilizio da terrazza a soffitta comporta la costruzione di un volume che deve seguire la normativa cogente in materia di distanze e rispettare il vincolo di edificio storico Dlg 42/2004 e succ. integr. e mod. Non risulta essere stato presentato alcun progetto di ripristino presso la PA e di aumento di cubatura secondo l'ex piano casa.
Ne discende che l'unica possibilità di reversibilità si ha nel caso in cui la PA annulli il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2006 in forma di autotutela o con provvedimento emesso dal TAR. In atti non è presente alcun documento che riporti tali indicazioni.”.
Nondimeno tali rilievi formulati dal perito d'ufficio attengono semmai alla successiva fase attuativa e di esecuzione, come condivisibilmente obietta parte attrice in conclusionale (pag. 12), mentre in questa sede – anche per il principio di autonomia del piano amministrativo rispetto a quello civilistico – non può che essere pronunziato un ordine che venga a completare ed integrare il disposto della sentenza parziale.
Deve essere conseguentemente accolta in parte qua pure la domanda di manleva formulata dalla convenuta verso il proprio dante causa nella prima parte del punto 4) delle proprie conclusioni (“nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ripristino della parte di tetto, accertato il fatto che la demolizione della porzione di tetto e la costruzione della terrazza è avvenuta a opera del proprio dante causa, Sig. , quale parte venditrice dell'unità immobiliare di proprietà della convenuta, Controparte_4 condannare quest'ultimo a tener indenne la sig.ra dalle spese e conseguenze a essa CP_1 derivanti”).
È indiscusso che l'unità immobiliare venne ceduta (come da atto di compravendita del 07.03.2006, doc.
1 convenuta) alla dal , il quale ne veniva a garantire la regolarità e dichiarava la CP_1 CP_4 pendenza del procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento di costruire in sanatoria del manufatto di cui si discute (allargamento di abbaini esistenti e ricavo di una terrazza sulla copertura dell'immobile), permesso in sanatoria poi rilasciato come da doc. 4 convenuta (e doc. 3 terzo chiamato).
Il ha eccepito decadenza e prescrizione della domanda di manleva, in virtù delle norme in materia CP_4 di compravendita, per inosservanza del termine di decadenza (di otto giorni dalla scoperta del vizio) e di quello di prescrizione di un anno dalla consegna del bene, ai sensi dell'art. 1490 c.c..
La difesa – laddove vorrebbe qualificare la “irregolarità” controversa in un vizio dell'immobile – non è condivisibile, trattandosi semmai di fattispecie riconducibile alla nozione di evizione parziale (ovvero, in alternativa, di cessione di aliud pro alio per l'essenziale modifica del bene, così come deduce la convenuta in conclusionale), per cui i termini di perenzione della sottesa azione non potrebbero che
16 decorrere dal momento dell'accertamento del vincolo sull'unità immobiliare e della sua illegittimità/irregolarità (per lesione dei diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'ente condominiale).
Ora, nel caso di specie il terzo (il dante causa) è stato addirittura immediatamente coinvolto nel giudizio, di modo che all'evidenza alcuna prescrizione potrebbe dirsi compiuta a suo vantaggio.
Non è invece accoglibile la domanda di risarcimento del danno (sub 2 conclusioni) pure svolta dall'attore.
Il CTU ha invero osservato che “…Al fine di verificare il nesso eziologico tra le lamentate infiltrazioni e le anomale zone rilevate con lo strumento in dotazione della scrivente…la sottoscritta suggeriva al GI di verificare la superficie dell'intradosso del solaio realizzando un piccolo tassello nel controsoffitto del bagno dell'appartamento Paccanaro, così da alloggiare una telecamera endoscopica e revisionare
l'intera superficie. Il patrocinio legale dell'attore si opponeva. Pertanto tale operazione non è stata eseguita.” (pag. 9 elaborato peritale).
Ed ancora, rispondendo alle osservazioni del consulente tecnico di parte, il CTU ha ribadito che al fine di individuare il cd. “nesso eziologico”, ovvero intercettare l'esatta origine del fenomeno, sarebbe stata necessaria l'esecuzione dell'operazione tecnica suggerita.
Ha invero rilevato (pag. 11 elaborato) che “…non rinvenendo percolamenti di acqua sull'intradosso del controsoffitto del bagno del sig. , ma solo aloni con temperatura apparente più freddi, a Parte_1 mezzo del proprio strumento (termocamera), le indagini necessitavano di approfondimento al fine di dare compiuta risposta al quesito”.
Sarebbe stato onere dell'attore, laddove invoca il risarcimento del danno, fornire prova inequivoca della sussistenza del nesso eziologico (tra manomissione del tetto con creazione di terrazza ed infiltrazioni), prova che non ha invece fornito.
È pur vero che l'attore invoca l'esito degli accertamenti svolti su incarico del Controparte_2 dall'ing. (doc. 8 parte attrice), e posti a fondamento della sentenza n. 1880/2018 del Testimone_1
Tribunale di Vicenza, e della successiva sentenza n. 812021 della Corte d'Appello di Venezia che la confermava.
Nelle conclusioni della relazione dell'ing. si legge che a seguito degli elementi raccolti con le Tes_1 prove eseguite sarebbe possibile affermare con ragionevole certezza la presenza dei vizi di costruzione riguardanti il sistema di impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione della terrazza della
, vizi che provocherebbero infiltrazioni d'acqua di una certa entità a carico del soffitto del piano CP_1 sottostante, e protrattesi “per un periodo di tempo abbastanza lungo”.
17 Nondimeno anche in quella relazione l'ing. vanzava dei dubbi sulle effettive e reali cause del Tes_1 fenomeno, laddove il tecnico proseguiva affermando che “Si può inoltre avanzare per ora solo un sospetto che possa essere presente anche una perdita a carico della tubazione di scarico della cucina della signora , ma tale eventualità potrà essere confermata, o esclusa, solo mediante CP_1 un'osservazione sul posto eseguita a seguito della pavimentazione esistente della terrazza ed un esame diretto della tubazione.”.
In definitiva il nesso causale non è stato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio (anche per l'inspiegabile comportamento di mancata cooperazione dello stesso , evidentemente Parte_1
“arroccatosi” sugli esiti provvisori di un accertamento tecnico peraltro svolto senza tutti i crismi del contraddittorio giudiziario).
Né pare suscettibile di condurre ad un diverso approdo decisorio il fatto che si sarebbe formato un giudicato a seguito del rigetto dell'impugnativa della della delibera condominiale, posto che quel CP_1 giudizio concerneva la ripartizione delle spese urgenti sostenute per salvaguardia e ricerche delle cause delle infiltrazioni nell'unità , a differenza del presente contenzioso, il cui oggetto specifico è Parte_1 costituito da una pretesa risarcitoria nel rapporto diretto di due condomini (il e la ). Parte_1 CP_1
Non essendo stata acquisita prova indiscutibile del nesso di causa, rimane ovviamente assorbita ogni questione riferita al perimetro ed all'ammontare delle poste risarcitorie per le quali viene invocato il ristoro.
La domanda subordinata della convenuta di condanna del e così del , al CP_11 CP_2 pagamento della spesa di manutenzione del tetto e della terrazza che funge da copertura secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. va rigettata, già solo per l'affermata illegittimità di quella porzione di edificio, da rimettere in pristino stato.
Al pari va rigettata, sostanzialmente per le medesime ragioni, la domanda riconvenzionale sempre della convenuta di condanna di attore e Condominio al pagamento delle somme anticipate per la manutenzione del terrazzo secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., nonché per il ripristino delle spese di tinteggiatura dell'appartamento , connesse alla delibera condominiale la cui impugnativa Parte_1 risulta rigettata con sentenza passata in giudicato.
Non sono poi emerse - né sono state dimostrate da parte di chi ne avrebbe avuto interesse ed onere - responsabilità del , di modo che le domande proposte verso lo stesso (anche in via CP_2 subordinata, come fatto dal ) vanno tutte disattese. CP_4
18 Così definita la lite, l'accollo delle spese processuali (liquidate modulandole sui parametri ex D.M.
10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminato di complessità media, ovvero da € 26.001,00 a € 52.000,00, importi tariffari medi) non può che seguire il criterio di soccombenza.
Questa è integrale nei confronti del , ed il relativo obbligo di pagamento può essere posto a CP_2 carico in solido della convenuta, che lo ha chiamato in giudizio, nonché del terzo chiamato , che, CP_4 sia pur in via gradata, si è associato alle domande della prima.
In riferimento invece al rapporto principale, tra attore e convenuta, a motivo dell'accoglimento non integrale delle pretese dell'attore (ma ad ogni modo di maggior importanza e rilievo nell'ottica del giudizio), pare corrispondente a giusti motivi porre a carico della convenuta i 4/5 (quattro quinti) dell'intero delle spese processuali, compensando il residuo 1/5 (un quinto) tra le stesse parti.
Quanto al rapporto tra convenuta ed il suo dante causa, pare congruo compensare parzialmente, per la metà, le spese processuali tra dette parti (che hanno sostanzialmente condiviso un nucleo di difese comuni avverso il ), ponendo a carico del terzo, tenuto appunto alla manleva, la residua CP_2 metà.
Le spese di CTU vanno in via definitiva accollate in medesima proporzione per i 4/5 (quattro quinti) di quanto liquidato a carico della convenuta e del terzo chiamato , in solido tra loro, e per il residuo CP_4
1/5 (un quinto) a carico dell'attore.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, già parzialmente decisa con sentenza di questo Tribunale n. 260/2020 del 05.02.2020, ogni diversa istanza, deduzione eccezione disattesa o ad ogni modo assorbita, così provvede e decide:
I) ordina alla convenuta l'eliminazione della terrazza e il ripristino a regola d'arte del tetto CP_1 condominiale secondo le caratteristiche costruttive della parte attualmente ancora esistente, il tutto a sua cura e spese;
II) condanna il terzo chiamato , quale parte venditrice dell'unità immobiliare di proprietà Controparte_4 della convenuta, a tener indenne dalle spese e conseguenze a essa derivanti per effetto CP_1 della pronunzia di cui al capo che precede;
III) rigetta l'ulteriore domanda di risarcimento del danno di cui alle conclusioni sub 2. e sub 3. dell'attore
; Parte_1
19 IV) rigetta la domanda subordinata della convenuta di condanna del condomini, nonché la CP_1 domanda riconvenzionale proposta sub 5) dalla medesima convenuta avverso l'attore ed il CP_2
;
[...]
V) rigetta la domanda del terzo chiamato avverso il;
Controparte_4 Controparte_2
VI) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali – CP_1 Parte_1 liquidate per l'intero in € 612,93 per anticipazioni, € 10.860,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15,00%, Iva e Cpa come per legge sull'imponibile – in proporzione dei 4/5 (quattro quinti) dell'intero, compensando il residuo 1/5 (un quinto) tra le stesse parti;
VII) condanna la convenuta ed il terzo chiamato , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_4 rifondere al le spese processuali, liquidate in € 9.139,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre a spese generali 15,00%, Iva e Cpa come per legge sull'imponibile;
VIII) condanna il terzo chiamato a rifondere alla convenuta le spese Controparte_4 CP_1 processuali – liquidate per l'intero in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre a spese generali
15,00%, Iva e Cpa come per legge sull'imponibile – in proporzione della metà dell'intero, compensando la residua metà tra le stesse parti;
IX) pone in via definitiva le spese di CTU a carico per i 4/5 (quattro quinti) della convenuta e del terzo chiamato , in solido tra loro, e per il residuo 1/5 (un quinto) dell'attore . CP_4 Parte_1
Così deciso in Vicenza, il 13 dicembre 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
20
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1394/2016 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
19-26/02/2016 da
, c.f. , nato ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Haliburton Rd. (Regno Unito), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra CodiceFiscale_2
TONELATO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Vicenza -
Contrada dei Torretti n. 12, come da mandato in calce all'atto di citazione. attore contro
, c.f. nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3
a Vicenza in Contrà Cantarane n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello MISTRORIGO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Viale Giangiorgio Trissino n.
57, come da mandato allegato alla memoria di costituzione e nomina nuovo difensore in data
30.04.2021. convenuta con la chiamata in causa di
, cod. fisc. , sito in Vicenza, Contrà Cantarane n. 3, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo amministratore società Controparte_3 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante rappresentato e
[...] Controparte_3 difeso dall'Avv. Marco GIARETTA, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del
1 medesimo, in Vicenza - Via San Biagio n. 25, come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
e di
, c.f. , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]Controparte_4 C.F._4
Cantarane n. 3, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino DE SILVESTRI ed Enrico BECCARO e dall'Avv. Stabilito Luca DE SILVESTRI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Vicenza - Via Malvezzi n. 10, come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta. terzi chiamati
In punto: solo danni a cose.
All'udienza del 05.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTRICE:
Il sottoscritto avv. Alessandra Tonelato, con studio in Vicenza – Contrada dei Torretti n.12 (cod. fisc.
- PEC: fax 0444315552), C.F._5 Email_1 procuratore domiciliatario del signor , nato ad [...] il [...], Parte_1 residente in 127 Haliburton Rd. (Regno Unito), cod. fisc. , CodiceFiscale_2 C.F._1 considerata la sentenza parziale n. 260/2020 del 05.02.2020 che ha già pronunciato sulla domanda sub 1, così
CONCLUDE
“Voglia il Tribunale di Vicenza, disattesa e respinta ogni altra eccezione e domanda,
1. conseguentemente all'accoglimento della domanda relativa all'illegittimità della terrazza, ordinare a
l'eliminazione della terrazza e il ripristino a regola d'arte del tetto condominiale secondo le CP_1 caratteristiche costruttive tutte della parte attualmente ancora esistente, il tutto a sua cura e spese;
2. accertare e dichiarare che le infiltrazioni d'acqua presenti nell'appartamento di proprietà di
[...]
provenivano dalla terrazza esistente a livello dell'appartamento di e che Parte_1 CP_1 conseguentemente deve risarcire ad i danni tutti subiti in conseguenza CP_1 Parte_1 della presenza delle infiltrazioni e dei lavori che sono stati eseguiti all'interno del suo appartamento per la ricerca della causa e per la sostituzione del trave
2 condominiale marcito per l'acqua filtrata;
3. conseguentemente condannare a pagare a per i danni subiti la CP_1 Parte_1 somma quantificata di € 31.162,91 o la somma maggior o minore ritenuta di giustizia e come individuata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo;
4. accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale di o comunque CP_1 respingere la stessa perché infondata in fatto e in diritto;
5. condannare alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di CP_1 [...]
.”. Parte_1
In via istruttoria subordinata, qualora il Tribunale non ritenga già provato che le infiltrazioni del 2013 erano state causate dalla terrazza , si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle seguenti CP_1 circostanze:
8.Vero che in seguito alle indagini compiute con demolizione completa del controsoffitto del bagno e dell'antibagno dell'appartamento di , ai sopralluoghi diretti, agli allagamenti della Parte_1 terrazza sovrastante alla prova di tenuta della tubazione di scarico della cucina di , nel 2014 l'ing. CP_1 [...] ha individuato la causa delle infiltrazioni riscontrate nell'appartamento nei “vizi di Tes_1 Parte_1 costruzione riguardanti il sistema di impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione della terrazza della signora ” ”con interessamento anche della fioreria posizionata sul perimetro nord della CP_1 terrazza”, come esposto nella relazione dimessa quale doc.n.08, che Le si rammostra.
9.Vero che l'ing. aveva ipotizzato potesse esserci anche una perdita a carico della Testimone_1 tubazione di scarico della cucina della signora , ma che questa eventualità avrebbe potuto CP_1 essere confermata o esclusa solo se vi fosse stata la demolizione della pavimentazione della terrazza e la verifica sul posto come esposto nella relazione dimessa quale doc.n.08, che Le si rammostra.
10.Vero che l'ing. nella relazione dimessa quale doc.n.08, che Le si rammostra, aveva Testimone_1 indicato esattamente i lavori di ripristino da eseguire per cercare di risolvere il problema delle infiltrazioni.
12.Vero che, quando venne trasmesso in data 04.12.2014 dall'arch. all'avv. il Per_1 Controparte_5 modello della pratica edilizia che doveva essere sottoscritto da , il modello fu Parte_1 verificato dall'ing. risultò che la descrizione dell'attività da svolgere non era corretta. Testimone_1
13.Vero che l'avv. fece subito presente l'erroneità della descrizione dell'attività all'avv. Controparte_5 legale di , e che richiese più volte un incontro tra le parti per risolvere ogni Per_1 CP_1 questione.
3 14.Vero che quando accettò che il modello di attività edilizia libera venisse redatto con la CP_1 descrizione corretta delle opere da eseguirsi, lo sottoscrisse immediatamente, Parte_1 consentendone il deposito in data 16.03.15, come risulta dal doc.n.16 che Le si rammostra.
Si indicano a testi l'avv. , residente in 36100 Vicenza – Contrada dei Torretti n.12 e l'ing Controparte_5 con studio in 36100 Vicenza - Stradella S. Pietro n.3/7. Testimone_1
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga allo stato provato che le infiltrazioni del 2013-2014 provenivano dalla terrazza di , a verifica e conferma delle conclusioni dell'ing. CP_1 [...] nella relazione doc.n.08, nonché per la verifica della situazione attuale della terrazza e Tes_1
l'individuazione delle opere che si renderebbero necessarie per il ripristino del tetto, si chiede venga disposta una nuova CTU, previa acquisizione di ogni utile documentazione dal fascicolo dell'ing.
Tes_1
All'uopo si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. all'ing. di esibire in Testimone_1 giudizio tutta la documentazione relativa alle indagini compiute in relazione alle infiltrazioni del 2014 ed eventualmente anche a quelle del 2018.
Per quanto occorrer possa, si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande che abbiano ad essere eventualmente formulate.
CONCLUSIONI CONVENUTA:
L'Avv. Antonello Mistrorigo, quale procuratore della convenuta sig.ra , residente in CP_1
Vicenza, Contrà Cantarane n. 3, così
Conclude
Nel merito
1) accertato il buon diritto della sig.ra sulla terrazza a livello del proprio appartamento e la CP_1 legittimità della stessa, rigettare la domanda attorea di eliminazione della terrazza e di ripristino del tetto a cure e spese della convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti dalla convenuta;
2) accertato che nessuna responsabilità può essere imputata in capo alla sig.ra per i danni CP_1 subiti dall'immobile del sig. per le infiltrazioni d'acqua, rigettare le domande attoree di Parte_1 risarcimento danni, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti da parte convenuta;
In via subordinata
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di risarcimento danni, accertata la responsabilità del , nella persona dell'amministratore pro tempore, nella Controparte_2
4 manutenzione del tetto e della terrazza che funge da copertura, condannare i condomini al pagamento della somma che dovesse essere liquidata, in base all'art. 1126 c.c.;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ripristino della parte di tetto, accertato il fatto che la demolizione della porzione di tetto e la costruzione della terrazza è avvenuta a opera del proprio dante causa, Sig. , quale parte venditrice dell'unità immobiliare di proprietà della Controparte_4 convenuta, condannare quest'ultimo a tener indenne la sig.ra dalle spese e conseguenze CP_1
a essa derivanti, e nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea di risarcimento danni, condannare lo stesso sig. al risarcimento danni nei confronti del sig. ; CP_4 Parte_1
In via riconvenzionale
5) condannare l'attore, quale condomino, e il di al pagamento a favore della signora delle CP_1 somme dalla stessa anticipate per la manutenzione del terrazzo e per il ripristino della tinteggiatura dell'appartamento del signor pari a totali € 17.200,00 e ciò in ragione del criterio legale di Parte_1 riparto previsto dall'art. 1126 c.c.;
In ogni caso
6) competenze e spese interamente rifuse.
CONCLUSIONI TERZO CHIAMATO : Controparte_2
Il procuratore del terzo chiamato , Avv. Marco Giaretta, richiamati i propri Controparte_2 scritti difensivi nonché la sentenza del Tribunale di Vicenza nr.1880/2018 emessa dal Tribunale di
Vicenza in data 16/7/2018 e depositata in questo giudizio il 25/10/2018 e la sentenza della Corte di
Appello di Venezia nr. 81/2021 pubblicata il 19/01/2021 passata in giudicato e depositata in questo giudizio il 27/05/2022 con la quale è stata integralmente confermata la suindicata pronuncia del
Tribunale di Vicenza, così precisa le proprie conclusioni:
A) IN VIA PREGIUDIZIALE:
1) Dichiararsi la carenza di legittimazione e/o interesse del terzo chiamato in Controparte_4 relazione alle domande svolte nei confronti del . Controparte_2
B) NEL MERITO:
1) Respingersi tutte le domande formulate dalla Sig.ra nei confronti del CP_1 CP_2
perché infondate in fatto ed in diritto;
[...]
2) Respingersi tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti del Controparte_4 CP_2
perché infondate in fatto ed in diritto;
[...]
In ogni caso:
5 Spese e competenze di lite integralmente rifuse oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per Legge.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli, già formulati nella depositata memoria ex art 183 VI comma nr 2 sub nn 1, 2 e 3 e non ammessi dall'Ill.mo G.U. in quanto ritenuti tutti documentali e/o valutativi, e precisamente
1) Vero che l'Ing. con delibera condominiale del 9 Giugno 2014 (Doc. 6 che mi si Testimone_1 esibisce) è stato incaricato dall'assemblea condominiale di effettuare le indagini, intervenendo dall'appartamento del Sig. , al fine di ricercare le cause delle infiltrazioni che avevano Parte_1 interessato il soffitto dell'appartamento del piano secondo di proprietà del Sig. Parte_1 sottostante la terrazza della Sig.ra ? CP_1
2) Vero che l'Ing. ha eseguito le indagini di cui al capitolo precedente, alla presenza Testimone_1 sia del perito della assicurazione della Sig.ra Geom. sia della stessa Sig.ra CP_1 Persona_2
, mediante l' esecuzione di nr. 4 prove eseguite sia sull'appartamento del Sig. che CP_1 Parte_1 sulla terrazza della Sig.ra , rispettivamente il 18/6/14 il 08/7/14, nel mese di Agosto per più CP_1 giorni, e in data 14/9/2014 come da relazione su assaggi del 21/6/2014 a firma Ing. Testimone_1
(Doc. 9) e relazione peritale 18/9/14 a firma Ing. Doc. 4) che mi si esibiscono ? Testimone_1
3) Vero che a seguito delle effettuate indagini l'Ing. ha accertato che le infiltrazioni, Testimone_1 che avevano interessato il soffitto dell' appartamento del Sig. sito al II piano e sottostante la Parte_1 terrazza della Sig.ra , provenivano da detta terrazza ed erano da attribuirsi ai vizi di costruzione CP_1 riguardanti il sistema di impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione della terrazza della Signora
ed al posizionamento della guaina;
vizi che hanno provocato infiltrazioni di acqua a carico del CP_1 soffitto del piano sottostante – appartamento – e che interessano anche la fioreria Parte_1 posizionata sul lato nord - come indicato nella relazione peritale 18/9/14 a firma Ing. Testimone_1
(Doc. 8 – pag.na 7) che mi si esibisce ?
Si indica a testi l'Ing. on Studio in Vicenza – Via Adige nr. 135; Testimone_1
Infine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Il Tribunale dovesse ritenere fondate le domande proposte dalla convenuta nei confronti del e applicabile il criterio CP_1 Controparte_2 invocato dalla stessa (art 1126 c.c) nella ripartizione delle spese relative agli interventi fatti eseguire dalla medesima sulla “propria terrazza” dalla , si chiede l'ammissione di CTU volta a quantificare CP_6 la differenza di costo tra gli interventi fatti eseguire dalla Sig.ra e quelli che sarebbero stati CP_1
6 necessari in presenza del tetto originario non potendo essere imputati al costi maggiori CP_2 discendenti da una illegittima “trasformazione ed appropriazione “ della cosa comune.
Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni formulate dalle
Controparti nei confronti del Controparte_2
CONCLUSIONI TERZO CHIAMATO LANZA : CP_4
Richiamato l'atto di riserva di appello, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni o deduzioni, il sottoscritto procuratore rassegante seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa:
- dichiararsi ai sensi dell'art. 1495 cc, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione di da ogni CP_1
e qualsivoglia pretesa e/o azione nei confronti del terzo chiamato sig. , per tutte le Controparte_7 ragioni esposte in narrativa;
- rigettarsi integralmente, per i motivi esposti in narrativa, le domande formulate da parte attrice e convenuta nei confronti del terzo chiamato, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque infondata la chiamata in causa del sig. da parte della sig. , con Controparte_7 CP_1 condanna della stessa alla rifusione di tutte le spese legali e processuali, anche ai sensi dell'art. 96 cpc;
- in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree accertarsi e dichiararsi quali unici responsabili dei fatti per cui è causa la convenuta , in quanto proprietaria del terrazzo a CP_1 livello ad uso esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 cc ed il , in Controparte_2 persona dell'amministratore pro tempore, in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, cc, nonché l'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, e per l'effetto condannarsi gli stessi ad ogni eventuale risarcimento e/o rifusione delle spese in favore dell'attore;
- spese e compensi di lite rifusi;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 19-26/02/2016, il sig. esponeva: Parte_1
- di essere proprietario dell'appartamento mappale n. 519 sub 24, sito al piano secondo nel CP_2
di Vicenza, via Cantarane n. 3, immobile per alcuni anni non utilizzato;
[...]
7 - che ad inizio dell'anno 2013 l'attore si accorgeva che, in corrispondenza della finestra dell'antibagno, esisteva una macchia di umidità, per cui si rivolgeva alla proprietaria dell'appartamento sovrastante, sig.ra , la quale escludeva che l'acqua provenisse dalla terrazza esistente a livello del suo CP_1 appartamento;
- che avvisato l'amministratore del Condominio, quest'ultimo, nel luglio, comunicava all'attore ed agli altri condomini che sarebbe stato effettuato un intervento su una porzione del tetto, dal quale pareva potessero derivare le rilevate infiltrazioni;
- che l'attore, nel frattempo, iniziava i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, provvedendo a ritinteggiare le macchie di umidità;
- che, dato impulso da parte dell'amministratore ai lavori programmati, sembrando tutto risolto,
l'appartamento dell'attore veniva locato a partire dal 22.10.2013 alla sig.ra ; Per_3
- che nonostante all'assemblea condominiale del 30.09.2013 l'amministratore avesse comunicato che i lavori al tetto erano conclusi ed apparivano risolutivi, le successive piogge dell'autunno/inverno 2013 provocavano il riapparire di infiltrazioni sempre più copiose, che generavano tale insalubrità dei locali al punto che la conduttrice, nell'aprile 2014, era costretta a lasciare l'appartamento;
- che avvisato, in particolare, di una copiosa infiltrazione a seguito di una giornata di pioggia del gennaio
2014, l'amministratore convocava l'assemblea condominiale, che in data 18.02.2014 decideva di dare incarico ad un tecnico per procedere con interventi graduali, al fine di stabilire la causa delle infiltrazioni e lo stato della parete a nord-est;
- che a seguito della discussione sviluppatasi, la dichiarava che sarebbe stata disposta a CP_1 pagare, in via esclusiva, il ripristino della terrazza e per eventuali danni derivati “se le infiltrazioni dovessero derivare dalla sua terrazza o dalla guaina di impermeabilizzazione”;
- che invero il proprietario dell'appartamento divenuto poi in proprietà della , senza CP_1 autorizzazione dei proprietari degli altri appartamenti condominiali, aveva manomesso il tetto del fabbricato, demolendone una parte e realizzando una terrazza a livello;
- che veniva incaricato dall'assemblea l'ing. per una verifica, all'esito della quale Testimone_1 veniva acclarato senza ombra di dubbio che le infiltrazioni che avevano danneggiato l'appartamento dell'attore provenivano esclusivamente dalla terrazza della , specificando il tecnico come CP_1 avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori per risultare a regola d'arte;
- che all'assemblea del 13.11.2014 la (il legale della quale aveva inviato un preventivo di spesa CP_1 per l'esecuzione delle opere in vista dell'assemblea), in contrasto con quanto dalla medesima dichiarato
8 all'assemblea del 18.02.2014, formulava all'assemblea, che però la respingeva, proposta di ripartire la spesa dei lavori alla terrazza al 50% a proprio carico ed al 50% a carico del;
CP_2
- che parimenti veniva respinta la richiesta della di ratifica da parte del della CP_1 CP_2 trasformazione della terrazza a lastrico solare;
- che la iniziava i lavori nei primi giorni di dicembre, lavori la cui esecuzione l'attore richiedeva CP_1 di far verificare dall'ing. senza che però la vi consentisse, di modo che, compiuti i Tes_1 CP_1 lavori alla terrazza, non era dato sapere in che modo lo fossero stati;
- che seguiva uno scambio di corrispondenza tra le parti e loro legali, anche in ordine alla tempistica dei lavori;
- che da ultimo, finalmente concluse le opere, l'attore si rivolgeva ad un'agenzia (Agenzia immobiliare
Progetto Studio Immobiliare) per rilocare l'appartamento e, a decorrere dal 17.06.2015, veniva concluso un nuovo contratto di locazione, con altro conduttore, alle stesse condizioni del precedente (con canone di € 2.000,00 mensili).
Su tali premesse, l'attore conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vicenza la sig.ra , CP_1 chiedendo, previo accertamento che la terrazza a livello dell'appartamento della convenuta era stata realizzata con manomissione del tetto condominiale in assenza dell'autorizzazione di tutti i comproprietari, con conseguente abusività ed illegittimità del manufatto, l'ordine di eliminazione della terrazza ed il ripristino a regola d'arte del tetto condominiale, nonché la condanna della convenuta al risarcimento danni (per perdita del corrispettivo di locazione per 14 mesi, da metà aprile 2014 a metà giugno 2015; costi per opere di riparazione e/o rifacimento;
competenze di agenzia per la seconda locazione), quantificati (salva la diversa somma di giustizia) in € 31.162,91, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
***************
Notificato l'atto di citazione, si costituiva la convenuta , contrastando le domande CP_1 dell'attore, proponendo istanza di chiamata in causa di terzi e svolgendo altresì domanda riconvenzionale di condanna al pagamento nei sensi di cui infra.
In fatto rappresentava che:
- essa aveva acquistato con atto pubblico del 07.03.2006 dal sig. l'unità immobiliare di Controparte_7
Contrà Cantarane n. 1, piano terzo, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza, mappale n.
519 sub 22, costituita da un appartamento di 6,5 vani posto all'ultimo piano e con terrazza a livello, appartamento così pervenutole dal proprio dante causa;
Controparte_7
9 - l'immobile era stato così realizzato da quest'ultimo, che dapprima acquistava nel luglio 2002 un appartamento sito al terzo e ultimo piano, permutava poi con altri due condomini le soffitte situate sempre al terzo e ultimo piano, per poi procedere al loro cambio di destinazione d'uso con ricavo di una terrazza;
- la terrazza a livello costituiva il lastrico solare ed era parte integrante della proprietà acquistata dalla e quindi di proprietà esclusiva della stessa (fatto pacifico e riconosciuto da tutti i condomini in CP_1 sede di formazione nel febbraio del 2010 delle tabelle millesimali, approvate con sottoscrizione autografa apposta da parte di ciascun condomino);
- la terrazza in questione era stata ricavata in seguito ad alcune opere di ristrutturazione, commissionate dal nel 2002; CP_4
- in particolare, il in data 17.03.2023 permutava il mappale 519 sub 12, che constava in un locale CP_4 sottotetto, insieme al sub 19, con il sub 15 dell'attore, al fine di ampliare la propria unità immobiliare del terzo piano;
- in data 09.07.2013 l'amministratore condominiale informava i condomini dell'imminente inizio di “un intervento su una porzione del tetto che provoca delle gravi infiltrazioni nell'unità ”; Parte_1
- seguivano varie riunioni condominiali aventi ad oggetto gli interventi da realizzare, nonché le ricerche da svolgere per accertare le cause dell'infiltrazione;
- in particolare la delibera dell'assemblea condominiale in data 13.11.2014 (avente ad oggetto tra l'altro
“ratifica da parte del Condominio dell'avvenuta trasformazione a lastrico solare di parte del tetto da parte del precedente proprietario dell'unità già sanato presso gli uffici competenti CP_1 dell'Amministrazione Pubblica”) veniva impugnata dalla perché ritenuta illegittima laddove i CP_1 condomini deliberavano che l'odierna convenuta assumesse tutte le spese per gli interventi necessari all'eliminazione delle infiltrazioni e al risarcimento dei danni derivanti dalla terrazza;
- la si vedeva così costretta a procedere immediatamente, a proprie cura e spese, a CP_1 commissionare all'impresa tutti gli interventi necessari, oltre al ripristino del cartongesso Controparte_8 nella proprietà e relativa pulizia e ritinteggiatura, sostenendo una spesa complessiva di € Parte_1
16.834,00;
- la pretesa dell'attore era pretestuosa e strumentale, dal momento che le lamentate infiltrazioni, così come periziate dall'ing. erano causate da vetustà dell'impermeabilizzazione di un manufatto Tes_1 che fungeva da copertura di tutte le unità sottostanti e realizzato a distanza di 14 anni;
10 - i condomini in realtà tacevano che il , all'epoca della ristrutturazione, aveva di fatto ripristinato la CP_4 funzionalità dell'intero tetto e realizzato una copertura il cui strato era gravemente degradato, il tutto a proprie cure e spese;
- la terrazza aveva superficie di soli 17,12 mq.;
- la presente azione era stata autonomamente promossa dal pendendo l'altro contenzioso di Parte_1 impugnazione di delibera condominiale in data 13.11.2014, ed era stata preceduta da una domanda di mediazione inoltrata dall'attore all'Organismo di Conciliazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Vicenza, a cui l'odierna convenuta non partecipava per la mancata o irregolare comunicazione della domanda.
Tanto in fatto premesso, in punto di diritto la convenuta:
a)- eccepiva l'improcedibilità dell'azione per mancato invito a negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 132/2014 (avendo ad oggetto una pretesa di risarcimento danni per € 31.162,91, e così per una somma inferiore ad € 50.000,00);
b)- contestava an e quantum della richiesta risarcitoria: la pretesa avrebbe dovuto essere svolta nei confronti di tutti i condomini, essendo relativa alle parti comuni dell'edificio condominiale in quanto tali indivisibili;
comunque la spesa avrebbe dovuto essere ripartita ai sensi dell'art. 1126 c.c.; non era dovuto l'asserito danno da risoluzione del contratto di locazione, avendo imprudentemente il (pur Parte_1 consapevole dell'esistenza delle problematiche) tentato di collocare sul mercato, ad un canone considerevole, l'appartamento previo semplice intervento di restiling (foderatura con cartongesso del soffitto);
c)- assumeva l'infondatezza della pretesa attorea di eliminazione della terrazza e di ripristino del tetto, in quanto il proprietario della soffitta (mappale 519 sub 6, ora mappale sub 22) non aveva alcuna necessità di chiedere ed ottenere l'autorizzazione dei condomini a trasformare il locale-soffitta in lastrico solare, sussistendo il diritto individuale di un condomino di trasformare in lastrico solare ad uso esclusivo parte della superficie della soffitta, alla luce dell'evoluzione registratasi nella giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, allorquando la trasformazione non venga ad alterare la destinazione del bene comune (alterazione non dimostrata dal così come dagli altri condomini); la presenza della Parte_1 terrazza in luogo della soffitta (e quindi di una porzione del tetto) era peraltro ben nota agli altri condomini, che anzi l'avevano accettatala con la sottoscrizione da parte di tutti delle tabelle millesimali approvate nel 2010;
11 d)- deduceva ad ogni modo la sussistenza della responsabilità dell'amministratore, essenzialmente per il suo comportamento non tempestivo per ritardo nella convocazione dell'assemblea condominiale e poi nell'esecuzione di quanto deliberato nel giugno 2014.
La convenuta proponeva inoltre domanda riconvenzionale per la condanna del Controparte_2 al pagamento in proprio favore, che le aveva anticipate per l'intero, delle somme per la manutenzione del terrazzo ed il ripristino della tinteggiatura dell'appartamento del , pari a totali € 17.200,00, Parte_1 in base al criterio legale del riparto previsto dall'art. 1226 c.c..
A tale scopo chiedeva la chiamata in giudizio del , nonché di , proprio CP_2 Persona_4 dante causa, per essere manlevata in ipotesi di condanna. Instava altresì per la chiamata di Zurich
Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con cui aveva in essere una polizza assicurativa per danni causati dall'immobile in proprietà.
***************
Autorizzate le richieste chiamate in causa, si costituivano (tralasciando la posizione assunta dalla compagnia Zurich Insurance, con la quale la raggiungeva poi un accordo di modo che con CP_1 ordinanza 6/7.10.2022 veniva dichiarata l'estinzione del relativo rapporto processuale, con estromissione dal giudizio della compagnia) si costituivano ritualmente il ed il . CP_2 CP_4
Il in via preliminare si associava all'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato CP_2 invito a negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 132 /2014.
Nel merito, negava una propria responsabilità per i danni lamentati dall'attore ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Al riguardo in sintesi deduceva che la norma richiamata non era applicabile in ragione dell'accordo preventivo intervenuto tra tutti i condomini interessati al lastrico solare all'assemblea condominiale tenutasi il 18.02.2014 (la cui delibera non era stata impugnata, così costituendo res judicata), laddove veniva concordato un criterio di ripartizione delle spese e del risarcimento del danno diverso da quello dell'art. 1226 c.c., stante l'espressa dichiarazione della di accollo esclusivo delle spese e danni CP_1
“se le infiltrazioni dovessero derivare dalla sua terrazza o dalla guaina di impermeabilizzazione”.
Rappresentava che tutti gli interventi eseguiti sulla terrazza erano stati gestiti esclusivamente dalla
, così come tutti gli interventi eseguiti nell'appartamento del erano stati gestiti CP_1 Parte_1 esclusivamente da quest'ultimo, senza alcun coinvolgimento del nell'esecuzione dei lavori. CP_2
Assumeva che la realizzazione della terrazza da parte del aveva comportato una modifica della CP_4 situazione preesistente, privando totalmente i condomini della potenzialità di uso di parte del tetto, in spregio a quanto disposto dall'art. 1102 c.c..
12 Deduceva ulteriormente che le infiltrazioni lamentate dall'attore erano da attribuirsi a vizi di costruzione riguardanti il sistema di impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione della terrazza, con conseguente “esonero” da ogni responsabilità del . CP_2
Contestava la domanda risarcitoria per i profili dell'an e del quantum.
Assumeva l'infondatezza dell'assunto secondo cui l'amministratore si sarebbe attivato con ritardo, essendosi al contrario attivato celermente (era stata del resto proprio la , nell'impugnativa della CP_1 delibera 13.11.2014, ad asserire l'insussistenza dell'urgenza delle spese necessarie di salvaguardia e di ricerca delle cause delle infiltrazioni nell'unità ). Parte_1
Assumeva l'illegittimità della trasformazione di una parte del tetto in terrazzo, risoltasi in una vera e propria appropriazione di un bene comune a vantaggio esclusivo dell'autore della modifica.
Eccepiva infine la carenza di legittimazione e/o interesse del terzo chiamato in relazione alle CP_4 domande dal medesimo svolte nei confronti del . CP_2
***************
Il , a propria volta, nel costituirsi eccepiva la decadenza e prescrizione della domanda svolta dalla CP_4
nei propri confronti ai sensi delle norme in materia di contratto di compravendita, per CP_1
l'inosservanza del termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio e del termine di prescrizione di un anno dalla consegna del bene, ai sensi dell'art. 1495 c.c.: eseguiti lavori di ristrutturazione dell'unità abitativa, eliminando una piccola parte della falda del tetto condominiale e ricavando una terrazza a livello di proprietà esclusiva dell'appartamento (della superficie di soli 17,12 mq), presentando poi in Comune domanda di regolarizzazione della terrazza, con atto di compravendita del 07.03.2006 egli vendeva alla l'unità abitativa de qua, nello stato di fatto in cui si trovava, CP_1 impegnandosi a completare l'intrapresa procedura di condono, che si concludeva con il rilascio del provvedimento in sanatoria.
Orbene gli asseriti vizi della terrazza a livello si manifestavano solo all'inizio del 2013, quando l'attore, notando macchie di umidità nel proprio bagno ed antibagno, in corrispondenza della terrazza, informava tempestivamente la del problema, la quale peraltro alcunché denunziava al proprio dante causa CP_1
, così incorrendo in decadenza. CP_4
Qualsivoglia azione era ad ogni modo prescritta, essendo decorso ben più di un anno dalla consegna, risalendo la compravendita al 2006.
Nel merito deduceva la legittimità della trasformazione di una parte del tetto in terrazzo ad CP_9 uso esclusivo, laddove, come nel caso di specie, non fosse alterata la destinazione principale del bene,
13 ossia la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, senza conseguenze dannose per gli altri condomini.
Ed invero la funzione di copertura dell'edificio condominiale non era stata alterata dall'intervento, per ben 11 anni, dal 2002 (anno di costruzione della terrazza) al 2013 (anno di emersione delle prime infiltrazioni) la terrazza avendo costituito valida ed efficace copertura dello stabile (in particolare dell'appartamento del ). Parte_1
Ad ogni modo in data 23.02.2010 tutti i condomini avevano approvato le tabelle millesimali, sottoscrivendo anche l'esatta consistenza dell'appartamento della e della sua terrazza a livello, CP_1 senza sollevare contestazioni di sorta.
I problemi di umidità andavano ascritti a difetto di manutenzione della terrazza, alla quale non risultavano eseguiti interventi di mantenimento e/o conservazione, né ad opera della proprietaria né del
Condominio, cui in concorso avrebbe dovuto essere addebitata ogni responsabilità.
Lamentava altresì l'irreversibile alterazione dello stato dei luoghi, con svariati interventi realizzati dal settembre 2013 all'aprile 2015, che rendeva impossibile stabilire con esattezza cause e responsabilità, e quindi la sussistenza di un eventuale nesso eziologico con l'originario intervento del dante causa della
. CP_1
Concludeva in conformità, in via preliminare e nel merito.
***************
Così essenzialmente impostato il contraddittorio e delineate le principali difese ed eccezioni delle parti, alla prima udienza del 13 giugno 2017, sul presupposto del mancato esperimento della negoziazione assistita, veniva assegnato termine alle parti per attivare detta procedura.
Alla successiva udienza del 7 novembre 2017, stante l'esito infruttuoso della procedura, venivano assegnati i termini di rito per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., memorie che le parti provvedevano a depositare, ulteriormente sviluppando i rispettivi assunti e confutando e chiedendo la reiezione di quelli avversari.
Intervenute modifiche tabellari nella gestione e titolarità del ruolo, la causa veniva immediatamente trattenuta in decisione e con sentenza parziale n. 260/2020 del 05.02.2020, pronunciando sulla domanda sub 1 dell'attore, veniva emesso il seguente dispositivo “ritenuto che la terrazza a livello dell'appartamento di proprietà di è stata realizzata con manomissione del tetto comune in CP_1 CP_1 assenza di tutti i comproprietari, dichiara detta opera illegittima integrante una violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettante agli altri condomini”.
14 Quindi veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Venivano poi ammesse ed assunte (avendo l'attore rinunziato ai chiesti interpelli) prove per testi.
All'esito dell'istruttoria orale, veniva disposta C.T.U., con incarico conferito all'udienza del 17 settembre
2022 all'ing. arch. , al fine di determinare le modalità per il ripristino della situazione Persona_5 anteriore alla costruzione della terrazza, previa verifica dell'effettiva sussistenza e/o persistenza delle lamentate infiltrazioni.
Con istanza in data 23.12.2022 parte attrice chiedeva la convocazione delle parti e del C.T.U. a chiarimenti del quesito, in particolare nella parte in cui dallo stesso avrebbe potuto desumersi che il ripristino del tetto conseguisse all'attuale persistenza delle infiltrazioni (e non invece al riconoscimento dell'illegittimità della realizzazione della terrazza, già sancita con la sentenza parziale).
Instaurato il contraddittorio sull'istanza, i quesiti peritali venivano integralmente confermati.
Completati dunque gli accertamenti peritali e depositato l'elaborato di CTU, da ultimo la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 novembre 2024 sulle conclusioni precisate, come in epigrafe trascritte, dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini di legge per deposito degli scritti conclusionali.
***************
Tutto quanto sopra premesso e riepilogato, ad avviso del giudicante, e per le ragioni che vengono di seguito ad esporsi, le domande dell'attore appaiono meritevoli di parziale, ma ad ogni modo prevalente, accoglimento.
In ordine alla domanda (ora sub 1), ossia all'ordine alla convenuta di eliminazione della CP_1 terrazza e di ripristino a regola d'arte del tetto condominiale secondo le caratteristiche costruttive della parte attualmente ancora esistente, la pronunzia definitiva non può che essere vincolata dalla sentenza parziale n. 260/2020 del 05.02.2020, del seguente dispositivo “ritenuto che la terrazza a livello dell'appartamento di proprietà di è stata realizzata con manomissione del tetto in CP_1 CP_1 CP_10 assenza di tutti i comproprietari, dichiara detta opera illegittima integrante una violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettante agli altri condomini”.
L'ordine di rimessione in pristino è invero la conseguenza automatica, sul piano civilistico, di quel dictum giudiziale, corrisponda lo stesso ad un giudicato ovvero ad una pronunzia ancora provvisoria (ma allo stato non impugnata né eventualmente revisionata dal giudice di grado superiore).
È vero che il CTU, a pagg. 7 e segg. dell'elaborato peritale, osserva che “…Sotto il profilo edilizio- urbanistico, la costruzione della terrazza è stata sanata con il rilascio del titolo abilitativo ovvero
15 permesso di costruire in sanatoria…Il ripristino del manufatto edilizio da terrazza a soffitta comporta la costruzione di un volume che deve seguire la normativa cogente in materia di distanze e rispettare il vincolo di edificio storico Dlg 42/2004 e succ. integr. e mod. Non risulta essere stato presentato alcun progetto di ripristino presso la PA e di aumento di cubatura secondo l'ex piano casa.
Ne discende che l'unica possibilità di reversibilità si ha nel caso in cui la PA annulli il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2006 in forma di autotutela o con provvedimento emesso dal TAR. In atti non è presente alcun documento che riporti tali indicazioni.”.
Nondimeno tali rilievi formulati dal perito d'ufficio attengono semmai alla successiva fase attuativa e di esecuzione, come condivisibilmente obietta parte attrice in conclusionale (pag. 12), mentre in questa sede – anche per il principio di autonomia del piano amministrativo rispetto a quello civilistico – non può che essere pronunziato un ordine che venga a completare ed integrare il disposto della sentenza parziale.
Deve essere conseguentemente accolta in parte qua pure la domanda di manleva formulata dalla convenuta verso il proprio dante causa nella prima parte del punto 4) delle proprie conclusioni (“nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ripristino della parte di tetto, accertato il fatto che la demolizione della porzione di tetto e la costruzione della terrazza è avvenuta a opera del proprio dante causa, Sig. , quale parte venditrice dell'unità immobiliare di proprietà della convenuta, Controparte_4 condannare quest'ultimo a tener indenne la sig.ra dalle spese e conseguenze a essa CP_1 derivanti”).
È indiscusso che l'unità immobiliare venne ceduta (come da atto di compravendita del 07.03.2006, doc.
1 convenuta) alla dal , il quale ne veniva a garantire la regolarità e dichiarava la CP_1 CP_4 pendenza del procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento di costruire in sanatoria del manufatto di cui si discute (allargamento di abbaini esistenti e ricavo di una terrazza sulla copertura dell'immobile), permesso in sanatoria poi rilasciato come da doc. 4 convenuta (e doc. 3 terzo chiamato).
Il ha eccepito decadenza e prescrizione della domanda di manleva, in virtù delle norme in materia CP_4 di compravendita, per inosservanza del termine di decadenza (di otto giorni dalla scoperta del vizio) e di quello di prescrizione di un anno dalla consegna del bene, ai sensi dell'art. 1490 c.c..
La difesa – laddove vorrebbe qualificare la “irregolarità” controversa in un vizio dell'immobile – non è condivisibile, trattandosi semmai di fattispecie riconducibile alla nozione di evizione parziale (ovvero, in alternativa, di cessione di aliud pro alio per l'essenziale modifica del bene, così come deduce la convenuta in conclusionale), per cui i termini di perenzione della sottesa azione non potrebbero che
16 decorrere dal momento dell'accertamento del vincolo sull'unità immobiliare e della sua illegittimità/irregolarità (per lesione dei diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'ente condominiale).
Ora, nel caso di specie il terzo (il dante causa) è stato addirittura immediatamente coinvolto nel giudizio, di modo che all'evidenza alcuna prescrizione potrebbe dirsi compiuta a suo vantaggio.
Non è invece accoglibile la domanda di risarcimento del danno (sub 2 conclusioni) pure svolta dall'attore.
Il CTU ha invero osservato che “…Al fine di verificare il nesso eziologico tra le lamentate infiltrazioni e le anomale zone rilevate con lo strumento in dotazione della scrivente…la sottoscritta suggeriva al GI di verificare la superficie dell'intradosso del solaio realizzando un piccolo tassello nel controsoffitto del bagno dell'appartamento Paccanaro, così da alloggiare una telecamera endoscopica e revisionare
l'intera superficie. Il patrocinio legale dell'attore si opponeva. Pertanto tale operazione non è stata eseguita.” (pag. 9 elaborato peritale).
Ed ancora, rispondendo alle osservazioni del consulente tecnico di parte, il CTU ha ribadito che al fine di individuare il cd. “nesso eziologico”, ovvero intercettare l'esatta origine del fenomeno, sarebbe stata necessaria l'esecuzione dell'operazione tecnica suggerita.
Ha invero rilevato (pag. 11 elaborato) che “…non rinvenendo percolamenti di acqua sull'intradosso del controsoffitto del bagno del sig. , ma solo aloni con temperatura apparente più freddi, a Parte_1 mezzo del proprio strumento (termocamera), le indagini necessitavano di approfondimento al fine di dare compiuta risposta al quesito”.
Sarebbe stato onere dell'attore, laddove invoca il risarcimento del danno, fornire prova inequivoca della sussistenza del nesso eziologico (tra manomissione del tetto con creazione di terrazza ed infiltrazioni), prova che non ha invece fornito.
È pur vero che l'attore invoca l'esito degli accertamenti svolti su incarico del Controparte_2 dall'ing. (doc. 8 parte attrice), e posti a fondamento della sentenza n. 1880/2018 del Testimone_1
Tribunale di Vicenza, e della successiva sentenza n. 812021 della Corte d'Appello di Venezia che la confermava.
Nelle conclusioni della relazione dell'ing. si legge che a seguito degli elementi raccolti con le Tes_1 prove eseguite sarebbe possibile affermare con ragionevole certezza la presenza dei vizi di costruzione riguardanti il sistema di impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione della terrazza della
, vizi che provocherebbero infiltrazioni d'acqua di una certa entità a carico del soffitto del piano CP_1 sottostante, e protrattesi “per un periodo di tempo abbastanza lungo”.
17 Nondimeno anche in quella relazione l'ing. vanzava dei dubbi sulle effettive e reali cause del Tes_1 fenomeno, laddove il tecnico proseguiva affermando che “Si può inoltre avanzare per ora solo un sospetto che possa essere presente anche una perdita a carico della tubazione di scarico della cucina della signora , ma tale eventualità potrà essere confermata, o esclusa, solo mediante CP_1 un'osservazione sul posto eseguita a seguito della pavimentazione esistente della terrazza ed un esame diretto della tubazione.”.
In definitiva il nesso causale non è stato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio (anche per l'inspiegabile comportamento di mancata cooperazione dello stesso , evidentemente Parte_1
“arroccatosi” sugli esiti provvisori di un accertamento tecnico peraltro svolto senza tutti i crismi del contraddittorio giudiziario).
Né pare suscettibile di condurre ad un diverso approdo decisorio il fatto che si sarebbe formato un giudicato a seguito del rigetto dell'impugnativa della della delibera condominiale, posto che quel CP_1 giudizio concerneva la ripartizione delle spese urgenti sostenute per salvaguardia e ricerche delle cause delle infiltrazioni nell'unità , a differenza del presente contenzioso, il cui oggetto specifico è Parte_1 costituito da una pretesa risarcitoria nel rapporto diretto di due condomini (il e la ). Parte_1 CP_1
Non essendo stata acquisita prova indiscutibile del nesso di causa, rimane ovviamente assorbita ogni questione riferita al perimetro ed all'ammontare delle poste risarcitorie per le quali viene invocato il ristoro.
La domanda subordinata della convenuta di condanna del e così del , al CP_11 CP_2 pagamento della spesa di manutenzione del tetto e della terrazza che funge da copertura secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. va rigettata, già solo per l'affermata illegittimità di quella porzione di edificio, da rimettere in pristino stato.
Al pari va rigettata, sostanzialmente per le medesime ragioni, la domanda riconvenzionale sempre della convenuta di condanna di attore e Condominio al pagamento delle somme anticipate per la manutenzione del terrazzo secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., nonché per il ripristino delle spese di tinteggiatura dell'appartamento , connesse alla delibera condominiale la cui impugnativa Parte_1 risulta rigettata con sentenza passata in giudicato.
Non sono poi emerse - né sono state dimostrate da parte di chi ne avrebbe avuto interesse ed onere - responsabilità del , di modo che le domande proposte verso lo stesso (anche in via CP_2 subordinata, come fatto dal ) vanno tutte disattese. CP_4
18 Così definita la lite, l'accollo delle spese processuali (liquidate modulandole sui parametri ex D.M.
10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminato di complessità media, ovvero da € 26.001,00 a € 52.000,00, importi tariffari medi) non può che seguire il criterio di soccombenza.
Questa è integrale nei confronti del , ed il relativo obbligo di pagamento può essere posto a CP_2 carico in solido della convenuta, che lo ha chiamato in giudizio, nonché del terzo chiamato , che, CP_4 sia pur in via gradata, si è associato alle domande della prima.
In riferimento invece al rapporto principale, tra attore e convenuta, a motivo dell'accoglimento non integrale delle pretese dell'attore (ma ad ogni modo di maggior importanza e rilievo nell'ottica del giudizio), pare corrispondente a giusti motivi porre a carico della convenuta i 4/5 (quattro quinti) dell'intero delle spese processuali, compensando il residuo 1/5 (un quinto) tra le stesse parti.
Quanto al rapporto tra convenuta ed il suo dante causa, pare congruo compensare parzialmente, per la metà, le spese processuali tra dette parti (che hanno sostanzialmente condiviso un nucleo di difese comuni avverso il ), ponendo a carico del terzo, tenuto appunto alla manleva, la residua CP_2 metà.
Le spese di CTU vanno in via definitiva accollate in medesima proporzione per i 4/5 (quattro quinti) di quanto liquidato a carico della convenuta e del terzo chiamato , in solido tra loro, e per il residuo CP_4
1/5 (un quinto) a carico dell'attore.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, già parzialmente decisa con sentenza di questo Tribunale n. 260/2020 del 05.02.2020, ogni diversa istanza, deduzione eccezione disattesa o ad ogni modo assorbita, così provvede e decide:
I) ordina alla convenuta l'eliminazione della terrazza e il ripristino a regola d'arte del tetto CP_1 condominiale secondo le caratteristiche costruttive della parte attualmente ancora esistente, il tutto a sua cura e spese;
II) condanna il terzo chiamato , quale parte venditrice dell'unità immobiliare di proprietà Controparte_4 della convenuta, a tener indenne dalle spese e conseguenze a essa derivanti per effetto CP_1 della pronunzia di cui al capo che precede;
III) rigetta l'ulteriore domanda di risarcimento del danno di cui alle conclusioni sub 2. e sub 3. dell'attore
; Parte_1
19 IV) rigetta la domanda subordinata della convenuta di condanna del condomini, nonché la CP_1 domanda riconvenzionale proposta sub 5) dalla medesima convenuta avverso l'attore ed il CP_2
;
[...]
V) rigetta la domanda del terzo chiamato avverso il;
Controparte_4 Controparte_2
VI) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali – CP_1 Parte_1 liquidate per l'intero in € 612,93 per anticipazioni, € 10.860,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15,00%, Iva e Cpa come per legge sull'imponibile – in proporzione dei 4/5 (quattro quinti) dell'intero, compensando il residuo 1/5 (un quinto) tra le stesse parti;
VII) condanna la convenuta ed il terzo chiamato , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_4 rifondere al le spese processuali, liquidate in € 9.139,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre a spese generali 15,00%, Iva e Cpa come per legge sull'imponibile;
VIII) condanna il terzo chiamato a rifondere alla convenuta le spese Controparte_4 CP_1 processuali – liquidate per l'intero in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre a spese generali
15,00%, Iva e Cpa come per legge sull'imponibile – in proporzione della metà dell'intero, compensando la residua metà tra le stesse parti;
IX) pone in via definitiva le spese di CTU a carico per i 4/5 (quattro quinti) della convenuta e del terzo chiamato , in solido tra loro, e per il residuo 1/5 (un quinto) dell'attore . CP_4 Parte_1
Così deciso in Vicenza, il 13 dicembre 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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