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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile
Verbale d'udienza n. 2603/2022 R.G.
All'udienza del 18.2.2025, innanzi al giudice, dott.ssa Alessandra Canullo, sono comparsi, per parte appellante, l'avv. PACIARONI ALESSANDRO, per il e per Parte_1
Fintel Engineering s.r.l., in sost. avv. Claudio Barletta, l'avv. Giuseppe Abruzzo.
L'avv. Paciaroni e l'avv. Abruzzo concludono e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
Il giudice fa presente che sarà data lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ex art. 429 c.p.c., al termine degli incombenti previsti per l'odierna udienza.
Successivamente, alle ore 13.10, il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Canullo, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente sentenza, da considerarsi allegata al presente verbale, la quale, stante l'assenza delle parti, viene depositata in Cancelleria.
Il Giudice
Alessandra Canullo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico nella persona della dott.ssa
Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2603/2022 promossa con ricorso depositato in data 31.10.2022 e vertente
TRA
(C.F. ), rapp. e dif. dall'avv. Parte_2 C.F._1
PACIARONI ALESSANDRO, in virtù della procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in San Severino Marche (MC);
APPELLANTE
CONTRO
FINTEL ENGINEERING SRL (C.F. ), in persona del proprio P.IVA_1
legale rapp. p.t,. rapp. e dif. dall'avv. BARLETTA CLAUDIO, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, elett. dom. presso lo studio del difensore, in
Milano;
APPELLATA
E
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_2
p.t., rapp. e dif. dall'avv. ABRUZZO GIUSEPPE, in virtù di procura CP_1
allegata alla comparsa di costituzione, elett. dom. presso lo studio del difensore in
Muccia (MC);
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 43/22 emessa il 5.5.2022 dal
Giudice di Pace di Camerino.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.2.2025.
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. 43/2022 emessa dal Parte_2
Giudice di Pace di Camerino il 5.5.2022, con la quale è stato accolto il ricorso dalla
1 stessa promosso avverso l'ingiunzione fiscale n. 20210425700001205 emessa dalla
Fintel Engineering s.r.l. su incarico del il 27.12.2021 e Parte_1
notificata il 4.1.2022 (per aver omesso il pagamento della sanzione amministrativa comminata con verbale di accertamento del Comando di Polizia Locale di
Serravalle del Chienti per la violazione dell'art. 142, comma 8 C.d.S.) ed è stata al contempo disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Giudice di Pace ha fondato l'annullamento dell'ingiunzione fiscale sulla circostanza – dedotta quale unico motivo di ricorso – dell'intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta entro 5 giorni dalla notifica, riconosciuta dallo stesso che aveva infatti aderito alla domanda Controparte_2 della chiedendo l'accoglimento del ricorso, ma con compensazione delle Pt_2
spese di lite.
L'appello è stato proposto soltanto avverso la statuizione sulle spese di lite assunta dal Giudice di Pace, avendo la dedotto la violazione del principio di Pt_2
soccombenza e, dunque, l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il Giudice di
Pace, per non aver considerato come la ricorrente sia stata costretta ad agire in giudizio per evitare l'acquisizione di definitività dell'illegittimo atto impositivo;
ha rilevato, inoltre, come la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure sul presupposto della “particolarità della questione” sarebbe carente dal punto di vista motivazionale, in quanto fondata su affermazione apodittica e generica, in contrasto con gli stringenti presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per derogare al principio di soccombenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.3.2023 si è costituito il eccependo l'inammissibilità del proposto appello Parte_1
ex art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto la sentenza del Giudice di Pace sarebbe stata emessa secondo equità e non sarebbe, quindi, appellabile;
nel merito, ha ribadito le difese espresse nel primo grado di giudizio ed ha pertanto domandato la conferma della sentenza impugnata.
La notifica del ricorso in appello è stata effettuata regolarmente a mezzo PEC presso i procuratori delle parti convenute costituiti in primo grado;
la Fintel
Engineering s.r.l., ciononostante, si è costituita con atto depositato il 17.2.2025 aderendo pedissequamente alle difese e conclusioni spiegate dall' CP_3
Va in primo luogo vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'appello mossa dal ex art. 339, comma 3, c.p.c.: deve al riguardo Parte_1
2 rammentarsi che, in virtù dell'art. 6, comma 12, D. Lgs. 150/2011, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione davanti al Giudice di Pace non si applica l'art. 113, comma secondo, c.p.c., dovendo quindi la causa essere decisa sulla base di norme di diritto.
La sentenza resa in tali procedimenti può quindi essere sempre appellata, non trovando applicazione le limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c.
Va pertanto respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso promossa in via preliminare dall'Ente locale, stante la natura non equitativa del giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace.
Quanto al merito, l'appello va accolto, dovendo essere riformata la decisione del
Giudice di pace di Camerino in ordine alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio, le quali vanno pertanto poste in capo al Parte_1
ed a Fintel Engineering s.r.l.
[...]
Infatti, a seguito di una pluralità di interventi normativi che, a decorrere dal 2005, hanno sempre più ridotto la facoltà del giudice di disporre la compensazione delle spese tra le parti, l'art. 92, comma 2, c.p.c. subordina ora la possibilità della compensazione delle spese del giudizio alla reciproca soccombenza, all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento giurisprudenziale in ordine a questioni dirimenti, ovvero (in virtù dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 77 del 2018) ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere indicate esplicitamente nella sentenza (CASS., n. 1950 del
24.01.2022; nello stesso senso CASS., ord. 4764 del 11.12.2019; ord. n. 23059 del
26.9.2018). In altre parole: «In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo» (CASS, ord. n. 22310 del
25.09.2017).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si deve in primo luogo evidenziare che la motivazione su cui il Giudice di Pace di Camerino ha nella sentenza impugnata fondato la statuizione di compensazione delle spese di lite, e cioè la “particolarità della questione”, è da considerarsi frutto di una formulazione
3 generica ed apparente, non emergendo alcun riferimento specifico a peculiari aspetti della controversi trattata tali da renderla “particolare” e, quindi, idonea a giustificare la disposta compensazione.
In ogni caso, al di là di tale generica motivazione addotta dal giudice di prime cure, pur di per sé censurabile, ritiene il Tribunale che nella presente controversia non sussistessero i presupposti per la compensazione delle spese di lite, non rinvenendosi alcuna delle specifiche situazioni previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., nemmeno sotto il profilo della soccombenza reciproca, tenuto conto che il
Giudice di Pace ha accolto il ricorso, essendo stata la sanzione amministrativa oggetto di ingiunzione già pagata dalla nei 5 giorni seguenti alla notifica. Pt_2
Né può considerarsi l'adesione alla domanda da parte del Controparte_2
(contenuta nella comparsa di costituzione) ragione idonea a giustificare la
[...]
compensazione delle spese tra le parti.
Sebbene, infatti, con la sentenza n. 77 del 2018 la Corte Costituzionale (nel ritenere incostituzionale l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma avvenuta per il tramite del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv. con modif. nella l.
10 novembre 2014, n. 162, non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate nella disposizione) abbia ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi che presentino la stessa, o maggiore gravità, ed eccezionalità di quelle espressamente tipizzate dalla disposizione oggetto di censura, tuttavia, “non rientra nelle ipotesi delle "gravi ed eccezionali ragioni" la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, […] in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese;
tali ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il
Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza» (CASS., ord. n. 23186 del 23.9.2020).
E' stato ulteriormente precisato che l'aver dato causa al giudizio è “essenziale criterio rivelatore della soccombenza”, per cui la soccombenza non è esclusa dalla
4 circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace o abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa che ha lasciato prima insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (CASS., ord. n. 18559 del
21.4.2022).
Con particolare riferimento al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, quindi, ove la decisione sia favorevole all'attore, “la mancata opposizione dell'amministrazione all'impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, al pari della contumacia, la compensazione delle spese processuali, in quanto comunque l'istante è stato costretto ad adire l'Autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del diritto” (CASS., ord. n. 18559 del 21.4.2022; ord. n.
13498 del 12.4.2018; sent. n. 21871 del 16.5.2014).
Sulla scorta di tali principi, appare fondata la doglianza della appellante secondo cui, nel caso di specie, la disposta compensazione delle spese di lite abbia comportato un sostanziale vulnus al suo costituzionale diritto di difesa specificatosi nel criterio della soccombenza, poiché ella è stata costretta ad agire in giudizio per ottenere l'annullamento di una ingiunzione fiscale illegittima, in conseguenza di un errore ascrivibile al non avvedutosi Controparte_2 dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata alla nel Pt_2
termine di cinque giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
Difatti, sebbene la dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale impugnata, Pt_2
abbia interpellato soltanto Fintel Engineering s.r.l., incaricata della riscossione dal mediante mail inviata all'indirizzo indicato Controparte_2
nell'ingiunzione stessa, senza peraltro ottenere risposta (intervenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio), non avendo invece richiesto in autotutela l'annullamento dell'atto direttamente al predetto è innegabile tuttavia che Pt_1
il per parte sua, avrebbe dovuto avvedersi Controparte_2 dell'intervenuto pagamento della sanzione prima di incaricare la concessionaria della relativa riscossione, potendo quindi ritenersi che l'errore commesso dall'Ente locale abbia dato primariamente causa al giudizio di primo grado, costringendo la a chiedere giudizialmente l'annullamento dell'ingiunzione Pt_2
illegittimamente emessa.
Del pari, ha dato causa al giudizio anche il comportamento di Fintel Engineering
s.r.l. che, benché interpellata dal legale della con mail del 27.1.2022, non Pt_2
ha fornito alcuna risposta, avendo soltanto a giudizio di primo grado introdotto (il
5 7.3.2022) confermato “il discarico” dell'ingiunzione emessa, in sostanza riconoscendone l'illegittimità.
L'appello va dunque accolto, dovendo la sentenza di primo grado essere riformata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, statuendo la condanna in solido del e di Fintel Engineering s.r.l. Parte_1
alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore di , Parte_2
da liquidarsi (in applicazione del D.M. 55/14, ratione temporis vigente) nella misura (corrispondente ai parametri medi) di €. 330,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
La soccombenza del e di Fintel Engineering s.r.l. Controparte_2
nel presente giudizio comporta inoltre la loro condanna alla rifusione in favore della appellante delle spese di lite, da liquidarsi secondo quanto in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello n. 2603/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 43/22 emessa il 5.5.2022 dal
Giudice di Pace di Camerino, condanna il e Parte_1
Fintel Engineering s.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_2
delle spese di giudizio del primo grado, che liquida in €. 330,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge;
- condanna il e Fintel Engineering s.r.l., in Parte_1
solido tra loro, a rifondere in favore di le spese del presente Parte_2
grado, che liquida in €. 450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
Macerata, 18/02/2025
Il Giudice
Alessandra Canullo
6
Sezione civile
Verbale d'udienza n. 2603/2022 R.G.
All'udienza del 18.2.2025, innanzi al giudice, dott.ssa Alessandra Canullo, sono comparsi, per parte appellante, l'avv. PACIARONI ALESSANDRO, per il e per Parte_1
Fintel Engineering s.r.l., in sost. avv. Claudio Barletta, l'avv. Giuseppe Abruzzo.
L'avv. Paciaroni e l'avv. Abruzzo concludono e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
Il giudice fa presente che sarà data lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ex art. 429 c.p.c., al termine degli incombenti previsti per l'odierna udienza.
Successivamente, alle ore 13.10, il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Canullo, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente sentenza, da considerarsi allegata al presente verbale, la quale, stante l'assenza delle parti, viene depositata in Cancelleria.
Il Giudice
Alessandra Canullo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico nella persona della dott.ssa
Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2603/2022 promossa con ricorso depositato in data 31.10.2022 e vertente
TRA
(C.F. ), rapp. e dif. dall'avv. Parte_2 C.F._1
PACIARONI ALESSANDRO, in virtù della procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in San Severino Marche (MC);
APPELLANTE
CONTRO
FINTEL ENGINEERING SRL (C.F. ), in persona del proprio P.IVA_1
legale rapp. p.t,. rapp. e dif. dall'avv. BARLETTA CLAUDIO, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, elett. dom. presso lo studio del difensore, in
Milano;
APPELLATA
E
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_2
p.t., rapp. e dif. dall'avv. ABRUZZO GIUSEPPE, in virtù di procura CP_1
allegata alla comparsa di costituzione, elett. dom. presso lo studio del difensore in
Muccia (MC);
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 43/22 emessa il 5.5.2022 dal
Giudice di Pace di Camerino.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.2.2025.
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. 43/2022 emessa dal Parte_2
Giudice di Pace di Camerino il 5.5.2022, con la quale è stato accolto il ricorso dalla
1 stessa promosso avverso l'ingiunzione fiscale n. 20210425700001205 emessa dalla
Fintel Engineering s.r.l. su incarico del il 27.12.2021 e Parte_1
notificata il 4.1.2022 (per aver omesso il pagamento della sanzione amministrativa comminata con verbale di accertamento del Comando di Polizia Locale di
Serravalle del Chienti per la violazione dell'art. 142, comma 8 C.d.S.) ed è stata al contempo disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Giudice di Pace ha fondato l'annullamento dell'ingiunzione fiscale sulla circostanza – dedotta quale unico motivo di ricorso – dell'intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta entro 5 giorni dalla notifica, riconosciuta dallo stesso che aveva infatti aderito alla domanda Controparte_2 della chiedendo l'accoglimento del ricorso, ma con compensazione delle Pt_2
spese di lite.
L'appello è stato proposto soltanto avverso la statuizione sulle spese di lite assunta dal Giudice di Pace, avendo la dedotto la violazione del principio di Pt_2
soccombenza e, dunque, l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il Giudice di
Pace, per non aver considerato come la ricorrente sia stata costretta ad agire in giudizio per evitare l'acquisizione di definitività dell'illegittimo atto impositivo;
ha rilevato, inoltre, come la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure sul presupposto della “particolarità della questione” sarebbe carente dal punto di vista motivazionale, in quanto fondata su affermazione apodittica e generica, in contrasto con gli stringenti presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per derogare al principio di soccombenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.3.2023 si è costituito il eccependo l'inammissibilità del proposto appello Parte_1
ex art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto la sentenza del Giudice di Pace sarebbe stata emessa secondo equità e non sarebbe, quindi, appellabile;
nel merito, ha ribadito le difese espresse nel primo grado di giudizio ed ha pertanto domandato la conferma della sentenza impugnata.
La notifica del ricorso in appello è stata effettuata regolarmente a mezzo PEC presso i procuratori delle parti convenute costituiti in primo grado;
la Fintel
Engineering s.r.l., ciononostante, si è costituita con atto depositato il 17.2.2025 aderendo pedissequamente alle difese e conclusioni spiegate dall' CP_3
Va in primo luogo vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'appello mossa dal ex art. 339, comma 3, c.p.c.: deve al riguardo Parte_1
2 rammentarsi che, in virtù dell'art. 6, comma 12, D. Lgs. 150/2011, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione davanti al Giudice di Pace non si applica l'art. 113, comma secondo, c.p.c., dovendo quindi la causa essere decisa sulla base di norme di diritto.
La sentenza resa in tali procedimenti può quindi essere sempre appellata, non trovando applicazione le limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c.
Va pertanto respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso promossa in via preliminare dall'Ente locale, stante la natura non equitativa del giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace.
Quanto al merito, l'appello va accolto, dovendo essere riformata la decisione del
Giudice di pace di Camerino in ordine alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio, le quali vanno pertanto poste in capo al Parte_1
ed a Fintel Engineering s.r.l.
[...]
Infatti, a seguito di una pluralità di interventi normativi che, a decorrere dal 2005, hanno sempre più ridotto la facoltà del giudice di disporre la compensazione delle spese tra le parti, l'art. 92, comma 2, c.p.c. subordina ora la possibilità della compensazione delle spese del giudizio alla reciproca soccombenza, all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento giurisprudenziale in ordine a questioni dirimenti, ovvero (in virtù dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 77 del 2018) ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere indicate esplicitamente nella sentenza (CASS., n. 1950 del
24.01.2022; nello stesso senso CASS., ord. 4764 del 11.12.2019; ord. n. 23059 del
26.9.2018). In altre parole: «In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo» (CASS, ord. n. 22310 del
25.09.2017).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si deve in primo luogo evidenziare che la motivazione su cui il Giudice di Pace di Camerino ha nella sentenza impugnata fondato la statuizione di compensazione delle spese di lite, e cioè la “particolarità della questione”, è da considerarsi frutto di una formulazione
3 generica ed apparente, non emergendo alcun riferimento specifico a peculiari aspetti della controversi trattata tali da renderla “particolare” e, quindi, idonea a giustificare la disposta compensazione.
In ogni caso, al di là di tale generica motivazione addotta dal giudice di prime cure, pur di per sé censurabile, ritiene il Tribunale che nella presente controversia non sussistessero i presupposti per la compensazione delle spese di lite, non rinvenendosi alcuna delle specifiche situazioni previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., nemmeno sotto il profilo della soccombenza reciproca, tenuto conto che il
Giudice di Pace ha accolto il ricorso, essendo stata la sanzione amministrativa oggetto di ingiunzione già pagata dalla nei 5 giorni seguenti alla notifica. Pt_2
Né può considerarsi l'adesione alla domanda da parte del Controparte_2
(contenuta nella comparsa di costituzione) ragione idonea a giustificare la
[...]
compensazione delle spese tra le parti.
Sebbene, infatti, con la sentenza n. 77 del 2018 la Corte Costituzionale (nel ritenere incostituzionale l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma avvenuta per il tramite del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv. con modif. nella l.
10 novembre 2014, n. 162, non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate nella disposizione) abbia ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi che presentino la stessa, o maggiore gravità, ed eccezionalità di quelle espressamente tipizzate dalla disposizione oggetto di censura, tuttavia, “non rientra nelle ipotesi delle "gravi ed eccezionali ragioni" la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, […] in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese;
tali ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il
Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza» (CASS., ord. n. 23186 del 23.9.2020).
E' stato ulteriormente precisato che l'aver dato causa al giudizio è “essenziale criterio rivelatore della soccombenza”, per cui la soccombenza non è esclusa dalla
4 circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace o abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa che ha lasciato prima insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (CASS., ord. n. 18559 del
21.4.2022).
Con particolare riferimento al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, quindi, ove la decisione sia favorevole all'attore, “la mancata opposizione dell'amministrazione all'impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, al pari della contumacia, la compensazione delle spese processuali, in quanto comunque l'istante è stato costretto ad adire l'Autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del diritto” (CASS., ord. n. 18559 del 21.4.2022; ord. n.
13498 del 12.4.2018; sent. n. 21871 del 16.5.2014).
Sulla scorta di tali principi, appare fondata la doglianza della appellante secondo cui, nel caso di specie, la disposta compensazione delle spese di lite abbia comportato un sostanziale vulnus al suo costituzionale diritto di difesa specificatosi nel criterio della soccombenza, poiché ella è stata costretta ad agire in giudizio per ottenere l'annullamento di una ingiunzione fiscale illegittima, in conseguenza di un errore ascrivibile al non avvedutosi Controparte_2 dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata alla nel Pt_2
termine di cinque giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
Difatti, sebbene la dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale impugnata, Pt_2
abbia interpellato soltanto Fintel Engineering s.r.l., incaricata della riscossione dal mediante mail inviata all'indirizzo indicato Controparte_2
nell'ingiunzione stessa, senza peraltro ottenere risposta (intervenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio), non avendo invece richiesto in autotutela l'annullamento dell'atto direttamente al predetto è innegabile tuttavia che Pt_1
il per parte sua, avrebbe dovuto avvedersi Controparte_2 dell'intervenuto pagamento della sanzione prima di incaricare la concessionaria della relativa riscossione, potendo quindi ritenersi che l'errore commesso dall'Ente locale abbia dato primariamente causa al giudizio di primo grado, costringendo la a chiedere giudizialmente l'annullamento dell'ingiunzione Pt_2
illegittimamente emessa.
Del pari, ha dato causa al giudizio anche il comportamento di Fintel Engineering
s.r.l. che, benché interpellata dal legale della con mail del 27.1.2022, non Pt_2
ha fornito alcuna risposta, avendo soltanto a giudizio di primo grado introdotto (il
5 7.3.2022) confermato “il discarico” dell'ingiunzione emessa, in sostanza riconoscendone l'illegittimità.
L'appello va dunque accolto, dovendo la sentenza di primo grado essere riformata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, statuendo la condanna in solido del e di Fintel Engineering s.r.l. Parte_1
alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore di , Parte_2
da liquidarsi (in applicazione del D.M. 55/14, ratione temporis vigente) nella misura (corrispondente ai parametri medi) di €. 330,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
La soccombenza del e di Fintel Engineering s.r.l. Controparte_2
nel presente giudizio comporta inoltre la loro condanna alla rifusione in favore della appellante delle spese di lite, da liquidarsi secondo quanto in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello n. 2603/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 43/22 emessa il 5.5.2022 dal
Giudice di Pace di Camerino, condanna il e Parte_1
Fintel Engineering s.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_2
delle spese di giudizio del primo grado, che liquida in €. 330,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge;
- condanna il e Fintel Engineering s.r.l., in Parte_1
solido tra loro, a rifondere in favore di le spese del presente Parte_2
grado, che liquida in €. 450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
Macerata, 18/02/2025
Il Giudice
Alessandra Canullo
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