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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 29/01/2026, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1448/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, CE
SORRENTINO ARMANDO, CE
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7337/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240152484524 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240152484524 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1400/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 16.4.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso:
- CARTELLA di PAGAMENTO n. 07120240152484524--
- Ufficio impositore: AGENZIA DELLE ENTRATE - DP 2 - NAPOLI--
- Ufficio esattore/notificatore: Agenzia delle Entrate e Riscossione--
- Data di notifica: 17.1.2025--
- Oggetto: IRPEF e Addizionali--
- Anno d'imposta: 2021--
- Importo: 9.608,32--
Assumeva a sostegno:
- la mancata notifica del pregresso accertamento;
- che il ruolo doveva essere formato e consegnato ad ER entro 2 anni e quindi trattandosi di imposte del 2020 entro il 31.12.22;
- la mancanza di motivazione della cartella;
- la violazione dell'art 25 dpr 602/73 che per le violazioni di cui all'art. 36 bis prevedeva la notifica entro la fine 3° anno successivo a quello della dichiarazione.
Si sono costituite in giudizio sia la DP2 che ER, depositando fascicolo e controdeduzioni.
All'udienza del 4.8.2025 è stata rigettata la richiesta di sospensiva avanzata dall'istante.
Fissata quindi l'udienza per la trattazione sentita l'esposizione del relatore la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può trovare accoglimento.
Va premesso che la cartella impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973: vale a dire a seguito del controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione del contribuente (redatta l'anno
2022 per i Redditi 2021) per il mancato pagamento delle imposte risultanti dalla stessa dichiarazione del contribuente (senza quindi alcun accertamento di ulteriori redditi, ma semplicemente per l'omesso pagamento di quanto dichiarato).
Si noti che il ricorrente indica un diverso anno (2020 con dichiarazione nel 2021) ma si tratta di un evidente errore materiale
Premesso ciò e passando all'esame delle singole censure:
SULLA MANCATA NOTIFICA DI UN ACCERTAMENTO PREGRESSO
Trattandosi di accertamento ex art. 36 bis non è previsto alcun precedente accertamento. L'Ufficio si limita a rilevare che le imposte che lo stesso contribuente dichiara come dovute, non sono state in concreto versate
Invero il ricorrente lamenta mancata notifica di un pregresso accertamento “così come specificato nell'indicazione del prospetto”, ma nella cartella non si parla di precedente Avviso (non dovuto) ma di una semplice “comunicazione”
SUL RUOLO CONSEGNATO AD ERE OLTRE I 2 ANNI
Come visto supra il ricorrente eccepisce che il ruolo doveva essere formato e consegnato ad ER entro
2 anni e quindi trattandosi di imposte del 2020 entro il 31.12.22.
E' però evidente l'errore in cui detta censura incorre: non si tratta di imposte dovute per l'anno 2020 bensì dell'irpef dovuta per l'anno 2021 di cui alla dichiarazione 2022 (cfr. cartella esibita dallo stesso ricorrente e cfr. documentazione esibita dalle resistenti).
Fra l'altro il ricorrente oltre a fare confusione dei vari anni, si limita a parlare di addizionali quando dalla cartella si evince che il mancato pagamento e relativo all'intera Irpef, come calcolata dallo stesso contribuente nella sua dichiarazione dei redditi
SULLA MANCANZA DI MOTIVAZIOINE
La cartella indica chiaramente gli estremi della dichiarazione e che si tratta di controllo automatizzato della stessa
SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DPR 602/73
E' vero che l'art. 25 del 602/73 prevede (per gli accertamenti ex 36 bis) la notifica della cartella entro la fine del 3° anno successivo a quello della dichiarazione e quindi nel caso in esame tale termine scadeva il
31.12.25. Tuttavia la cartella è stata notificata il 17.1.25 come indica lo stesso ricorso e quindi (per quanto indicato dallo stesso ricorrente) ampiamente nei termini
In definitiva si impone il rigetto della domanda
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 600,00 più oneri accessori, se dovuti, in favore di ciascuna parte rsistente.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, CE
SORRENTINO ARMANDO, CE
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7337/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240152484524 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240152484524 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1400/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 16.4.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso:
- CARTELLA di PAGAMENTO n. 07120240152484524--
- Ufficio impositore: AGENZIA DELLE ENTRATE - DP 2 - NAPOLI--
- Ufficio esattore/notificatore: Agenzia delle Entrate e Riscossione--
- Data di notifica: 17.1.2025--
- Oggetto: IRPEF e Addizionali--
- Anno d'imposta: 2021--
- Importo: 9.608,32--
Assumeva a sostegno:
- la mancata notifica del pregresso accertamento;
- che il ruolo doveva essere formato e consegnato ad ER entro 2 anni e quindi trattandosi di imposte del 2020 entro il 31.12.22;
- la mancanza di motivazione della cartella;
- la violazione dell'art 25 dpr 602/73 che per le violazioni di cui all'art. 36 bis prevedeva la notifica entro la fine 3° anno successivo a quello della dichiarazione.
Si sono costituite in giudizio sia la DP2 che ER, depositando fascicolo e controdeduzioni.
All'udienza del 4.8.2025 è stata rigettata la richiesta di sospensiva avanzata dall'istante.
Fissata quindi l'udienza per la trattazione sentita l'esposizione del relatore la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può trovare accoglimento.
Va premesso che la cartella impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973: vale a dire a seguito del controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione del contribuente (redatta l'anno
2022 per i Redditi 2021) per il mancato pagamento delle imposte risultanti dalla stessa dichiarazione del contribuente (senza quindi alcun accertamento di ulteriori redditi, ma semplicemente per l'omesso pagamento di quanto dichiarato).
Si noti che il ricorrente indica un diverso anno (2020 con dichiarazione nel 2021) ma si tratta di un evidente errore materiale
Premesso ciò e passando all'esame delle singole censure:
SULLA MANCATA NOTIFICA DI UN ACCERTAMENTO PREGRESSO
Trattandosi di accertamento ex art. 36 bis non è previsto alcun precedente accertamento. L'Ufficio si limita a rilevare che le imposte che lo stesso contribuente dichiara come dovute, non sono state in concreto versate
Invero il ricorrente lamenta mancata notifica di un pregresso accertamento “così come specificato nell'indicazione del prospetto”, ma nella cartella non si parla di precedente Avviso (non dovuto) ma di una semplice “comunicazione”
SUL RUOLO CONSEGNATO AD ERE OLTRE I 2 ANNI
Come visto supra il ricorrente eccepisce che il ruolo doveva essere formato e consegnato ad ER entro
2 anni e quindi trattandosi di imposte del 2020 entro il 31.12.22.
E' però evidente l'errore in cui detta censura incorre: non si tratta di imposte dovute per l'anno 2020 bensì dell'irpef dovuta per l'anno 2021 di cui alla dichiarazione 2022 (cfr. cartella esibita dallo stesso ricorrente e cfr. documentazione esibita dalle resistenti).
Fra l'altro il ricorrente oltre a fare confusione dei vari anni, si limita a parlare di addizionali quando dalla cartella si evince che il mancato pagamento e relativo all'intera Irpef, come calcolata dallo stesso contribuente nella sua dichiarazione dei redditi
SULLA MANCANZA DI MOTIVAZIOINE
La cartella indica chiaramente gli estremi della dichiarazione e che si tratta di controllo automatizzato della stessa
SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DPR 602/73
E' vero che l'art. 25 del 602/73 prevede (per gli accertamenti ex 36 bis) la notifica della cartella entro la fine del 3° anno successivo a quello della dichiarazione e quindi nel caso in esame tale termine scadeva il
31.12.25. Tuttavia la cartella è stata notificata il 17.1.25 come indica lo stesso ricorso e quindi (per quanto indicato dallo stesso ricorrente) ampiamente nei termini
In definitiva si impone il rigetto della domanda
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 600,00 più oneri accessori, se dovuti, in favore di ciascuna parte rsistente.