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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 11776/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n.11776 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
Attore Difensore
Controparte_1
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore QUESTURA DI TREVISO
Oggetto: Annullamento decreto emesso dal Questore di di VI (Cat.A 12/2024/imm. - 72 (CC), del 29/04/2024, e notificato al ricorrente in data 30/05/20 = Richiesta permesso di soggiorno - ricongiungimento familiare
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del 17.07.2025 Fatto
A. Con ricorso depositato il 14.06.024 ha chiesto al Tribunale di Venezia CP_1
“In via preliminare: sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, stante il grave pregiudizio che ne deriverebbe al ricorrente dalla sua esecuzione, per i motivi esposti
Dott. Giovanni Calasso 1
in premessa. B. In via principale, nel merito: previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, della sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento dell'istanza di rinnovo del premesso di soggiorno a favore del Sig. in accoglimento del presente ricorso, accertare e CP_1 dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità del decreto emesso dal Questore della provincia di VI (Cat.A 12/2024/imm. - 72 (CC), datato 29/04/2024 e notificato al ricorrente in data 30/05/2024 e, per l'effetto, accogliere l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente. Spese ed onorari di causa interamente rifusi.
A sostegno della domanda evidenziava che:
- il Prefetto di VI aveva rigettato l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il permesso di soggiorno al fine di ricongiungersi alla famiglia mancando lo stesso dei requisiti di legge in considerazione del fatto che in data 02/12/2023 al padre del richiedente era stato notificato il provvedimento di rifiuto del rinnovo del titolo di soggiorno emesso dalla stessa Questura in data 10/11/2023 e che, pertanto, quest'ultimo non poteva essere considerato “cittadino straniero regolarmente soggiornante”
-l'Ufficio Immigrazione della Questura di VI aveva evidenziato che richiedente non aveva la disponibilità di un alloggio idoneo, né dimostrato la disponibilità di un reddito secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 e succ. mod ed integrazioni;
- il Sig. padre del ricorrente, risiedeva stabilmente in Italia da più di vent'anni ed Persona_1 attualmente aveva regolato e definito i procedimento penali (da ultimo con l'accoglimento dell'affidamento in prova al servizio sociale in cui si dava atto che “era presente sul territorio italiano, anche se non continuativamente, dal 1991 e che vive con la moglie ed il figlio appena maggiorenne e che i rapporti familiari erano descritti come migliori dopo la carcerazione subita e la conseguente rottura dei contatti con le vecchie amicizie;
che lavorava in proprio come muratore nell'abito delle regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia;
che aveva dichiarato la propria disponibilità sia a svolgere attività di volontariato che a fare versamenti periodici ad associazioni che si occupavano di tossicodipendenti….]”
-lo stesso padre disponeva di un alloggio idoneo e di un reddito congruo in quanto amministratore e legale rappresentante di una società di costruzioni con un volume di affari nel 2023 di circa € 220.000,00= ed un utile d'esercizio di € 35.362,23
Diritto
Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'esistenza del diritto invocato dal ricorrente finalizzato ad ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Presupposto di detta domanda è che il familiare viva in Italia. Nessuna prova, a riguardo, è stata fornita dal ricorrente in relazione alla permanenza in Italia del sig. padre del ricorrente, nato in [...] il [...]. Tanto anche a Persona_1 seguito del fatto che allo stesso era stato notificato il provvedimento di rifiuto del rinnovo del titolo di soggiorno emesso dalla stessa Questura in data 10/11/2023 e che non vi era alcuna documentazione inerente l'annullamento dello stesso. Non solo ma lo stesso difensore del ricorrente ha dichiarato che non è stata proposta alcuna opposizione al provvedimento di espulsione del sig. padre del ricorrente. Persona_1 Gli altri motivi dell'opposizione rimangono tutti assorbiti e non vengono esaminati anche in virtù del principio della ragione più liquida che risponde alla logica di economia processuale e ad esigenza di speditezza e celerità in forza del quale la domanda giudiziale può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ciò conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come
Dott. Giovanni Calasso 2
espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. La sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso Pertanto, la domanda va disattesa.
PQM
1) rigetta il ricorso,
2) nulla per spese Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegata al verbale Venezia, 17 luglio 2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 3
Dott. Giovanni Calasso 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n.11776 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
Attore Difensore
Controparte_1
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore QUESTURA DI TREVISO
Oggetto: Annullamento decreto emesso dal Questore di di VI (Cat.A 12/2024/imm. - 72 (CC), del 29/04/2024, e notificato al ricorrente in data 30/05/20 = Richiesta permesso di soggiorno - ricongiungimento familiare
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del 17.07.2025 Fatto
A. Con ricorso depositato il 14.06.024 ha chiesto al Tribunale di Venezia CP_1
“In via preliminare: sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, stante il grave pregiudizio che ne deriverebbe al ricorrente dalla sua esecuzione, per i motivi esposti
Dott. Giovanni Calasso 1
in premessa. B. In via principale, nel merito: previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, della sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento dell'istanza di rinnovo del premesso di soggiorno a favore del Sig. in accoglimento del presente ricorso, accertare e CP_1 dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità del decreto emesso dal Questore della provincia di VI (Cat.A 12/2024/imm. - 72 (CC), datato 29/04/2024 e notificato al ricorrente in data 30/05/2024 e, per l'effetto, accogliere l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente. Spese ed onorari di causa interamente rifusi.
A sostegno della domanda evidenziava che:
- il Prefetto di VI aveva rigettato l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il permesso di soggiorno al fine di ricongiungersi alla famiglia mancando lo stesso dei requisiti di legge in considerazione del fatto che in data 02/12/2023 al padre del richiedente era stato notificato il provvedimento di rifiuto del rinnovo del titolo di soggiorno emesso dalla stessa Questura in data 10/11/2023 e che, pertanto, quest'ultimo non poteva essere considerato “cittadino straniero regolarmente soggiornante”
-l'Ufficio Immigrazione della Questura di VI aveva evidenziato che richiedente non aveva la disponibilità di un alloggio idoneo, né dimostrato la disponibilità di un reddito secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 e succ. mod ed integrazioni;
- il Sig. padre del ricorrente, risiedeva stabilmente in Italia da più di vent'anni ed Persona_1 attualmente aveva regolato e definito i procedimento penali (da ultimo con l'accoglimento dell'affidamento in prova al servizio sociale in cui si dava atto che “era presente sul territorio italiano, anche se non continuativamente, dal 1991 e che vive con la moglie ed il figlio appena maggiorenne e che i rapporti familiari erano descritti come migliori dopo la carcerazione subita e la conseguente rottura dei contatti con le vecchie amicizie;
che lavorava in proprio come muratore nell'abito delle regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia;
che aveva dichiarato la propria disponibilità sia a svolgere attività di volontariato che a fare versamenti periodici ad associazioni che si occupavano di tossicodipendenti….]”
-lo stesso padre disponeva di un alloggio idoneo e di un reddito congruo in quanto amministratore e legale rappresentante di una società di costruzioni con un volume di affari nel 2023 di circa € 220.000,00= ed un utile d'esercizio di € 35.362,23
Diritto
Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'esistenza del diritto invocato dal ricorrente finalizzato ad ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Presupposto di detta domanda è che il familiare viva in Italia. Nessuna prova, a riguardo, è stata fornita dal ricorrente in relazione alla permanenza in Italia del sig. padre del ricorrente, nato in [...] il [...]. Tanto anche a Persona_1 seguito del fatto che allo stesso era stato notificato il provvedimento di rifiuto del rinnovo del titolo di soggiorno emesso dalla stessa Questura in data 10/11/2023 e che non vi era alcuna documentazione inerente l'annullamento dello stesso. Non solo ma lo stesso difensore del ricorrente ha dichiarato che non è stata proposta alcuna opposizione al provvedimento di espulsione del sig. padre del ricorrente. Persona_1 Gli altri motivi dell'opposizione rimangono tutti assorbiti e non vengono esaminati anche in virtù del principio della ragione più liquida che risponde alla logica di economia processuale e ad esigenza di speditezza e celerità in forza del quale la domanda giudiziale può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ciò conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come
Dott. Giovanni Calasso 2
espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. La sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso Pertanto, la domanda va disattesa.
PQM
1) rigetta il ricorso,
2) nulla per spese Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegata al verbale Venezia, 17 luglio 2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 3
Dott. Giovanni Calasso 4