Versione
5 maggio 1968
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Versione
14 marzo 1991
14 marzo 1991
Art. 15. Collegio dei revisori dei conti ((Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da
tre membri effettivi ed uno supplente))
Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla
la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge,
nel proprio seno, un presidente.
tre membri effettivi ed uno supplente))
Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla
la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge,
nel proprio seno, un presidente.