Articolo 15 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 14Articolo 16
Versione
5 maggio 1968
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Versione
14 marzo 1991
Art. 15. Collegio dei revisori dei conti ((Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da
tre membri effettivi ed uno supplente))
Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla
la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge,
nel proprio seno, un presidente.
Entrata in vigore il 14 marzo 1991