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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1208/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2842/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio N. 4 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16715/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 12983 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7343/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16715/07/2024 del 17 ottobre 2024, depositata il 25 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 7, ha accolto il ricorso proposto da Società_1 S.r.l. avverso il sollecito di pagamento TARI 2023 emesso dal Comune di Pozzuoli. La vicenda prende le mosse dal sollecito n. 12983 del 27 febbraio 2024, notificato il giorno successivo, con il quale l'Ente aveva richiesto alla società un'integrazione della tassa pari a € 8.326,00 per l'unità operativa di Indirizzo_1.
La contribuente ha impugnato l'atto il 26 aprile 2024, depositando ricorso il 20 maggio successivo. A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto tanto la nullità del sollecito per difetto assoluto di motivazione e per mancata allegazione degli atti presupposti, quanto l'illegittimità sostanziale della pretesa, atteso che,
a decorrere dal 1° gennaio 2023, la gestione dei rifiuti era stata interamente affidata a un operatore privato,
a seguito dell'istanza del 30 giugno 2022 (prot. 54788) espressamente accolta dal Comune con PEC del
28 luglio 2022.
Costituitosi in giudizio il 19 settembre 2024, il Comune ha sostenuto che la società fosse decaduta dall'agevolazione per non aver depositato entro il 31 gennaio 2024 la documentazione prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI e dall'art. 3 della Delibera ARERA n. 15/2022.
La contribuente, con successiva produzione del 26 settembre 2024, ha depositato i formulari FIR attestanti lo smaltimento dei rifiuti mediante il gestore privato per l'intero anno 2023.
All'udienza del 17 ottobre 2024, la Corte di primo grado ha accolto il ricorso, annullando il sollecito. Il Comune ha quindi proposto appello con atto notificato l'11 aprile 2025, chiedendo la riforma integrale della decisione.
Società_1 S.r.l. si è costituita, domandando il rigetto dell'impugnazione e ribadendo la piena legittimità del proprio comportamento, la correttezza della gestione privatistica e l'assenza di qualsiasi prestazione del servizio pubblico che potesse giustificare la pretesa impositiva.
All'udienza del 2 dicembre 2025, il Collegio, esaminati gli atti, ha assunto la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento. La pronuncia di primo grado, pur nella sua essenzialità, individua correttamente i punti critici dell'operato comunale e resiste integralmente alle censure dell'Ente.
La Corte di prime cure ha evidenziato tre aspetti centrali: la contribuente aveva regolarmente corrisposto la
TARI 2023 sulla base dell'Invito al pagamento notificatole nel 2023; il Comune non aveva previamente contestato la pretesa perdita dell'agevolazione; la modifica in aumento della tariffa, da agevolata a piena, avrebbe richiesto un autonomo atto impositivo, adeguatamente motivato e accompagnato dalla necessaria documentazione.
Questa ricostruzione è pienamente conforme al principio, più volte ribadito in giurisprudenza, secondo cui ogni pretesa tributaria deve consentire al contribuente di comprendere non solo il quantum, ma anche il perché della richiesta, attraverso una motivazione completa e la conoscibilità degli atti presupposti. Nessuno di tali requisiti risulta rispettato nel caso di specie.
Il Comune sostiene che la decisione impugnata sarebbe apodittica e carente di motivazione. Al contrario, la Corte di primo grado ha evidenziato in modo puntuale l'assenza di qualunque provvedimento formale di revoca dell'agevolazione, la mancata allegazione degli atti presupposti e l'oggettiva irreperibilità, nell'atto impugnato, della ragione per la quale l'Ente abbia ritenuto non più applicabile la riduzione riconosciuta nel
2022.
L'Amministrazione richiama la presunta decadenza derivante dal mancato deposito dei FIR entro il 31 gennaio 2024. Questa Corte non condivide tale impostazione.
L'agevolazione per fuoriuscita dal servizio pubblico non ha natura meramente formale: presuppone un dato sostanziale – la mancata fruizione del servizio – che, quando provato, prevale sul mero inadempimento documentale, soprattutto se l'Ente non ha sostenuto alcun costo per l'utenza interessata.
Nel caso concreto, tre circostanze risultano decisive e non contestate: il Comune ha autorizzato la fuoriuscita dal servizio pubblico con PEC del 28 luglio 2022; la società, dal 1° gennaio 2023, ha effettivamente gestito in proprio lo smaltimento dei rifiuti;
i FIR prodotti in giudizio documentano la gestione privatistica per l'intero anno.
È evidente, dunque, che la richiesta di € 8.326,00 non trova alcun fondamento sostanziale.
Ripristinare ex post il tributo pieno, in assenza di servizio reso e senza alcun costo sostenuto dall'Amministrazione, significherebbe violare il divieto di indebito arricchimento della pubblica amministrazione e i principi fondamentali del prelievo TARI, costruito – nella componente variabile – sui costi effettivi del servizio.
Né giova al Comune richiamare la nota prot. 43462 del 12 aprile 2024, priva di qualunque contenuto provvedimentale e, peraltro, non allegata all'atto impugnato.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui non fosse necessaria l'allegazione dell'Invito n. 29836/2023: il sollecito del 2024 non richiama alcun elemento motivazionale concreto, non spiega la ragione dell'importo aggiuntivo, né chiarisce quale “decadenza” si sarebbe verificata. Una motivazione per relationem è valida solo se l'atto richiamato è allegato o già conosciuto dal destinatario, circostanza che qui non ricorre.
Di contro, le controdeduzioni della contribuente si fondano su un quadro probatorio chiaro e coerente: la gestione privatistica è documentalmente provata;
il servizio pubblico non è stato in alcun modo erogato;
il
Comune non ha sostenuto costi e non ha adottato alcun provvedimento motivato di revoca dell'agevolazione.
In tale contesto, la pretesa tributaria non può che qualificarsi come illegittima.
L'appello del Comune di Pozzuoli si rivela, pertanto, costruito su un formalismo che non supera il vaglio di ragionevolezza, non incide sulla ratio decidendi e non scalfisce la correttezza della decisione di primo grado.
Pertanto, l'appello proposto dal Comune deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna al pagamento delle spese del presenta grado di giudizio, da liquidarsi in favore del difensore della società contribuente appellata, dichiaratosi antistatario, Avv. Difensore_2.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna il Comune di Pozzuoli al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€ 600,00 oltre accessori di legge, con attribuzione all'Avv. Difensore_2, difensore della società appellata dichiaratosi antistatario.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2842/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio N. 4 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16715/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 12983 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7343/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16715/07/2024 del 17 ottobre 2024, depositata il 25 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 7, ha accolto il ricorso proposto da Società_1 S.r.l. avverso il sollecito di pagamento TARI 2023 emesso dal Comune di Pozzuoli. La vicenda prende le mosse dal sollecito n. 12983 del 27 febbraio 2024, notificato il giorno successivo, con il quale l'Ente aveva richiesto alla società un'integrazione della tassa pari a € 8.326,00 per l'unità operativa di Indirizzo_1.
La contribuente ha impugnato l'atto il 26 aprile 2024, depositando ricorso il 20 maggio successivo. A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto tanto la nullità del sollecito per difetto assoluto di motivazione e per mancata allegazione degli atti presupposti, quanto l'illegittimità sostanziale della pretesa, atteso che,
a decorrere dal 1° gennaio 2023, la gestione dei rifiuti era stata interamente affidata a un operatore privato,
a seguito dell'istanza del 30 giugno 2022 (prot. 54788) espressamente accolta dal Comune con PEC del
28 luglio 2022.
Costituitosi in giudizio il 19 settembre 2024, il Comune ha sostenuto che la società fosse decaduta dall'agevolazione per non aver depositato entro il 31 gennaio 2024 la documentazione prevista dall'art. 17 del Regolamento TARI e dall'art. 3 della Delibera ARERA n. 15/2022.
La contribuente, con successiva produzione del 26 settembre 2024, ha depositato i formulari FIR attestanti lo smaltimento dei rifiuti mediante il gestore privato per l'intero anno 2023.
All'udienza del 17 ottobre 2024, la Corte di primo grado ha accolto il ricorso, annullando il sollecito. Il Comune ha quindi proposto appello con atto notificato l'11 aprile 2025, chiedendo la riforma integrale della decisione.
Società_1 S.r.l. si è costituita, domandando il rigetto dell'impugnazione e ribadendo la piena legittimità del proprio comportamento, la correttezza della gestione privatistica e l'assenza di qualsiasi prestazione del servizio pubblico che potesse giustificare la pretesa impositiva.
All'udienza del 2 dicembre 2025, il Collegio, esaminati gli atti, ha assunto la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento. La pronuncia di primo grado, pur nella sua essenzialità, individua correttamente i punti critici dell'operato comunale e resiste integralmente alle censure dell'Ente.
La Corte di prime cure ha evidenziato tre aspetti centrali: la contribuente aveva regolarmente corrisposto la
TARI 2023 sulla base dell'Invito al pagamento notificatole nel 2023; il Comune non aveva previamente contestato la pretesa perdita dell'agevolazione; la modifica in aumento della tariffa, da agevolata a piena, avrebbe richiesto un autonomo atto impositivo, adeguatamente motivato e accompagnato dalla necessaria documentazione.
Questa ricostruzione è pienamente conforme al principio, più volte ribadito in giurisprudenza, secondo cui ogni pretesa tributaria deve consentire al contribuente di comprendere non solo il quantum, ma anche il perché della richiesta, attraverso una motivazione completa e la conoscibilità degli atti presupposti. Nessuno di tali requisiti risulta rispettato nel caso di specie.
Il Comune sostiene che la decisione impugnata sarebbe apodittica e carente di motivazione. Al contrario, la Corte di primo grado ha evidenziato in modo puntuale l'assenza di qualunque provvedimento formale di revoca dell'agevolazione, la mancata allegazione degli atti presupposti e l'oggettiva irreperibilità, nell'atto impugnato, della ragione per la quale l'Ente abbia ritenuto non più applicabile la riduzione riconosciuta nel
2022.
L'Amministrazione richiama la presunta decadenza derivante dal mancato deposito dei FIR entro il 31 gennaio 2024. Questa Corte non condivide tale impostazione.
L'agevolazione per fuoriuscita dal servizio pubblico non ha natura meramente formale: presuppone un dato sostanziale – la mancata fruizione del servizio – che, quando provato, prevale sul mero inadempimento documentale, soprattutto se l'Ente non ha sostenuto alcun costo per l'utenza interessata.
Nel caso concreto, tre circostanze risultano decisive e non contestate: il Comune ha autorizzato la fuoriuscita dal servizio pubblico con PEC del 28 luglio 2022; la società, dal 1° gennaio 2023, ha effettivamente gestito in proprio lo smaltimento dei rifiuti;
i FIR prodotti in giudizio documentano la gestione privatistica per l'intero anno.
È evidente, dunque, che la richiesta di € 8.326,00 non trova alcun fondamento sostanziale.
Ripristinare ex post il tributo pieno, in assenza di servizio reso e senza alcun costo sostenuto dall'Amministrazione, significherebbe violare il divieto di indebito arricchimento della pubblica amministrazione e i principi fondamentali del prelievo TARI, costruito – nella componente variabile – sui costi effettivi del servizio.
Né giova al Comune richiamare la nota prot. 43462 del 12 aprile 2024, priva di qualunque contenuto provvedimentale e, peraltro, non allegata all'atto impugnato.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui non fosse necessaria l'allegazione dell'Invito n. 29836/2023: il sollecito del 2024 non richiama alcun elemento motivazionale concreto, non spiega la ragione dell'importo aggiuntivo, né chiarisce quale “decadenza” si sarebbe verificata. Una motivazione per relationem è valida solo se l'atto richiamato è allegato o già conosciuto dal destinatario, circostanza che qui non ricorre.
Di contro, le controdeduzioni della contribuente si fondano su un quadro probatorio chiaro e coerente: la gestione privatistica è documentalmente provata;
il servizio pubblico non è stato in alcun modo erogato;
il
Comune non ha sostenuto costi e non ha adottato alcun provvedimento motivato di revoca dell'agevolazione.
In tale contesto, la pretesa tributaria non può che qualificarsi come illegittima.
L'appello del Comune di Pozzuoli si rivela, pertanto, costruito su un formalismo che non supera il vaglio di ragionevolezza, non incide sulla ratio decidendi e non scalfisce la correttezza della decisione di primo grado.
Pertanto, l'appello proposto dal Comune deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna al pagamento delle spese del presenta grado di giudizio, da liquidarsi in favore del difensore della società contribuente appellata, dichiaratosi antistatario, Avv. Difensore_2.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna il Comune di Pozzuoli al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€ 600,00 oltre accessori di legge, con attribuzione all'Avv. Difensore_2, difensore della società appellata dichiaratosi antistatario.