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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8165/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 8165/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a OR (BO) in [...] Parte_1 C.F._1
20/10/1963
e
(c.f. ), nato ad [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato URSOLEO FRANCESCA del Foro di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
09/06/2025D;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. pagina 1 di 4 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie in data 07/06/2006 (maggiorenne Persona_1 ma non economicamente autosufficiente) e in data 16/02/2009; Per_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 16/04/2024 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna n. 56/2024 pubblicata in data 22/04/2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005);
visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
OR (BO) il 20/10/1963, ed , nato ad [...] il Parte_2
15/12/1966, celebrato a Bologna il 13/07/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bologna al n. 350, parte 1, anno 2005;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) la figlia ha raggiunto la maggiore età nell'anno 2024 ma, essendo maggiorenne ma Persona_1 non economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere presso l'abitazione familiare, con la madre e la sorella, via AN IN n. 20/2;
pagina 2 di 4 2) la figlia a tutt'oggi minorenne ed economicamente non autosufficiente, è affidata Per_2 congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento presso il domicilio materno in Bologna, via
AN IN n. 20/2;
3) la responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata disgiuntamente dai genitori, Per_2 limitatamente alle questioni di ordinaria gestione della figlia e alla gestione della vita quotidiana, nei periodi coincidenti con la permanenza presso l'uno o l'altro genitore, mentre le decisioni di maggiore importanza, relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione, alle attività extra scolastiche di saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
Per_2
4) il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia compatibilmente con i suoi Pt_2 Per_2 impegni scolastici e ricreativi e previo accordo con la madre o direttamente con la stessa:
• un pomeriggio infrasettimanale, orientativamente il mercoledì pomeriggio, da concordarsi tra i genitori stessi o direttamente tra il padre e la figlia;
• a fine settimana alternati, o un sabato o una domenica, dalle ore 12.00 alle ore 21.00, salvo diversi accordi;
• per dieci giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi;
• per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
• per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
5) il signor corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie, Pt_2
l'importo complessivo pari ad € 500,00 (cinquecento/00) con previsione di rivalutazione ISTAT annuale, a far data dal dodicesimo mese successivo alla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice relatore e con versamento su conto corrente intestato alla signora Parte_1 acceso presso Istituto bancario INTESA SAN PAOLO, Iban [...];
6) entrambi i genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute e sostenende nell'interesse dei due figli, secondo quanto previsto dal
“Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” in data 9 agosto 2017 a cura dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, che dichiarano di recepire;
7) la signora continuerà a percepire per intero l'importo ricevuto a titolo di assegno Parte_1 unico familiare;
8) entrambi i coniugi autorizzano per la figlia il rilascio di un documento valido Persona_3 pagina 3 di 4 per l'espatrio a lei intestato, disponendo che la minore possa recarsi all'estero, purché in vacanza con uno dei genitori o per motivi di studio, in ogni caso avvisando l'altro, ed escludendosi espressamente e categoricamente – a meno di diverso accordo tra i coniugi- qualsiasi trasferimento definitivo o prolungato del figlio all'estero;
9) entrambi i genitori si impegnano a garantire ad entrambe le figlie, seppur la figlia Persona_4 sia da poco maggiorenne, un rapporto equilibrato e sereno con ciascuno di essi, a
[...] collaborare e dialogare nell'interesse di ciascun figlio e a fare quanto necessario per garantire un rapporto continuativo con gli ascendenti, tanto materni quanto paterni;
10) la casa coniugale, sita in Bologna, via AN IN n. 20/2 interno 17, di proprietà della signora rimarrà ad ella assegnata ed ivi continuerà ad abitare con le figlie Parte_1
e Persona_1 Per_2
11) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e/o ragione;
12) le spese legali e giudiziali per l'assistenza delle parti al presente procedimento verranno sostenute in via autonoma da ciascun coniuge, in ragione della metà ciascuno;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 8165/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a OR (BO) in [...] Parte_1 C.F._1
20/10/1963
e
(c.f. ), nato ad [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato URSOLEO FRANCESCA del Foro di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
09/06/2025D;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. pagina 1 di 4 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie in data 07/06/2006 (maggiorenne Persona_1 ma non economicamente autosufficiente) e in data 16/02/2009; Per_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 16/04/2024 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna n. 56/2024 pubblicata in data 22/04/2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005);
visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
OR (BO) il 20/10/1963, ed , nato ad [...] il Parte_2
15/12/1966, celebrato a Bologna il 13/07/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bologna al n. 350, parte 1, anno 2005;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) la figlia ha raggiunto la maggiore età nell'anno 2024 ma, essendo maggiorenne ma Persona_1 non economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere presso l'abitazione familiare, con la madre e la sorella, via AN IN n. 20/2;
pagina 2 di 4 2) la figlia a tutt'oggi minorenne ed economicamente non autosufficiente, è affidata Per_2 congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento presso il domicilio materno in Bologna, via
AN IN n. 20/2;
3) la responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata disgiuntamente dai genitori, Per_2 limitatamente alle questioni di ordinaria gestione della figlia e alla gestione della vita quotidiana, nei periodi coincidenti con la permanenza presso l'uno o l'altro genitore, mentre le decisioni di maggiore importanza, relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione, alle attività extra scolastiche di saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
Per_2
4) il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia compatibilmente con i suoi Pt_2 Per_2 impegni scolastici e ricreativi e previo accordo con la madre o direttamente con la stessa:
• un pomeriggio infrasettimanale, orientativamente il mercoledì pomeriggio, da concordarsi tra i genitori stessi o direttamente tra il padre e la figlia;
• a fine settimana alternati, o un sabato o una domenica, dalle ore 12.00 alle ore 21.00, salvo diversi accordi;
• per dieci giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi;
• per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
• per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
5) il signor corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie, Pt_2
l'importo complessivo pari ad € 500,00 (cinquecento/00) con previsione di rivalutazione ISTAT annuale, a far data dal dodicesimo mese successivo alla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice relatore e con versamento su conto corrente intestato alla signora Parte_1 acceso presso Istituto bancario INTESA SAN PAOLO, Iban [...];
6) entrambi i genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute e sostenende nell'interesse dei due figli, secondo quanto previsto dal
“Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” in data 9 agosto 2017 a cura dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, che dichiarano di recepire;
7) la signora continuerà a percepire per intero l'importo ricevuto a titolo di assegno Parte_1 unico familiare;
8) entrambi i coniugi autorizzano per la figlia il rilascio di un documento valido Persona_3 pagina 3 di 4 per l'espatrio a lei intestato, disponendo che la minore possa recarsi all'estero, purché in vacanza con uno dei genitori o per motivi di studio, in ogni caso avvisando l'altro, ed escludendosi espressamente e categoricamente – a meno di diverso accordo tra i coniugi- qualsiasi trasferimento definitivo o prolungato del figlio all'estero;
9) entrambi i genitori si impegnano a garantire ad entrambe le figlie, seppur la figlia Persona_4 sia da poco maggiorenne, un rapporto equilibrato e sereno con ciascuno di essi, a
[...] collaborare e dialogare nell'interesse di ciascun figlio e a fare quanto necessario per garantire un rapporto continuativo con gli ascendenti, tanto materni quanto paterni;
10) la casa coniugale, sita in Bologna, via AN IN n. 20/2 interno 17, di proprietà della signora rimarrà ad ella assegnata ed ivi continuerà ad abitare con le figlie Parte_1
e Persona_1 Per_2
11) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e/o ragione;
12) le spese legali e giudiziali per l'assistenza delle parti al presente procedimento verranno sostenute in via autonoma da ciascun coniuge, in ragione della metà ciascuno;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
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