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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 714/2021 vertente
TRA
, (C.F.: ) con l'avv. PIETRO CECCANO Parte_1 C.F._1
Appellante
E
, (C.F.: ) CP_1 C.F._2
, (C.F.: ). CP_2 C.F._3
, (C.F.: ) Parte_2 C.F._4
, (C.F.: ) Parte_3 C.F._5
, (C.F.: Parte_4 C.F._6
, (C.F.: ) Parte_5 C.F._7
Tutti con gli Avv. anche in proprio e FILIPPO VINCIGUERRA Parte_3
Appellati
E
, Controparte_3
Appellato – contumace
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16 aprile 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 2460/2020 con cui il Tribunale ordinario di Latina ha rigettato la sua domanda;
ha rigettato la domanda riconvenzionale dei convenuti;
ha condannato al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato in giudizio i sigg. , , Parte_1 CP_1 CP_2 Parte_2 [...]
, , (tutti eredi beneficiati del sig. Pt_3 Parte_4 Parte_5 [...]
) e il sig. al fine di sentirsi dichiarare proprietaria per intervenuta Pt_3 Controparte_3 usucapione del fondo sito in Bassiano in località Livione distinto in Catasto al foglio 19 p.lla 3 di superficie pari a mq. 25.550, p.lla 5 di superficie pari a mq 14.460; p.lla 124 di superficie pari a mq 2.900; p.lla 165 di superficie pari a mq 2.200; p.lla 166 di superficie pari a mq 810, autorizzando le relative volturazioni catastali e trascrizioni con esonero di responsabilità del Dirigente dell'Agenzia del Territorio di Latina Ufficio di Pubblicità Immobiliare. Adduceva di essere proprietaria e di aver posseduto per oltre un ventennio tali beni. Concludeva, quindi, all'adita autorità chiedendo dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione di detto terreno. Si costituivano i convenuti , , , CP_1 CP_2 Parte_2 [...]
, contestando quanto ex adverso dedotto, richiesto e Pt_3 Parte_4 prodotto e adducendo l'insussistenza dei presupposti ex art. 1158 c.c., chiedendo il totale rigetto della domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e formulando domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc per aver agito in giudizio in mala fede. Instaurato in tali termini il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., si procedeva all'escussione dei testi di parte attrice e di parte convenuta e, infine, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 17.9.2020.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Preliminarmente, occorre inquadrare la domanda di parte attrice nell'ambito dell'acquisto dei beni per intervenuta usucapione, fattispecie che richiede, ex art. 1158, che il possesso sia continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, che si protragga ininterrottamente per almeno venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore. Come è noto, infatti, l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra e specularmente, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140 c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa, peraltro, deve essere accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus. Tali presupposti risultano assenti nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice. Invero, ad avviso del Tribunale, non può ravvisarsi la prova di alcuna situazione possessoria in favore degli attori per tutto il periodo indicato. A tal fine deve essere rilevato, che i convenuti contestano l'assunto attoreo. Risulta, infatti, che il sig. dal 1974, quale comproprietario con una quota pari Parte_3 34/46 dei terreni (oggetto del presente giudizio) sino alla sentenza del Tribunale di Latina n. 652/1995, e poi quale titolare esclusivo della quota assegnatagli con il progetto di divisione passato in giudicato, e successivamente gli odierni convenuti quali suoi eredi dal 2014, hanno
2 avuto il possesso dei terreni, provvedendo alla loro pulizia e manutenzione, alla raccolta dei frutti, al taglio della legna. Tale circostanza si evince dalla molteplice documentazione depositata da parte attrice. Innanzitutto è in atti il preventivo della ditta NO ON del 18.06.1990 per i lavori di diserbo e disboscamento dei terreni, sottoscritto per accettazione da entrambi i comproprietari, sigg.ri e , marito dell'attrice e le ricevute di pagamento del Parte_3 Controparte_3 02.07.1990 e 24.07.1990 relative ai lavori di manutenzione e bonifica (doc.13a e 13b), nonchè dalla ricevuta di pagamento rilasciata dal sig. al sig. per i Controparte_4 Parte_3 lavori sulla “proprietà in Bassiano località Livione con pala meccanica dal 5 Parte_6 a tutto il 18.07.1990 (doc.14), dalla ricevuta di pagamento rilasciata dal sig. al Parte_7 sig. per i lavori di aratura e fresatura eseguiti sui terreni oggetto del presente Parte_3 giudizio in data 13.07.1991 (doc.15). Parte convenuta ha, poi, depositato rilievi fotografici raffiguranti il sig. Parte_3 dirigere i lavori di pulizia dei terreni alla presenza delle persone incaricate (doc. 16a, 16b, 16c, 16d, 16g, 16h, 16i), non essendo oggetto di specifica contestazione. In altri rilievi fotografici è, poi, raffigurata l'autovettura Volkswagen Golf del de cuius sig.
, tg. Roma 91116P, sui terreni di sua proprietà e oggetto del presente giudizio
Parte_3 (doc.16f), la cui immatricolazione è avvenuta nel 1987 (doc.18). Sono poi in atti rilievi fotografici che ritraggono il sig. durante le operazioni
Parte_3 di rilievo fotografico (doc. 16l) nel 1990 sui terreni oggetto del giudizio durante le operazioni peritali del ctu Ing. relative al procedimento di divisione di cui detto e dalla ctu la sua Per_1 presenza durante i sopralluoghi negli anni 1990 e 1991 (!) (ved. pag. 4 e verbali di sopralluogo allegato 42). Parte convenuta ha, poi, depositato autorizzazioni del Comune di Bassiano n. 3212 del 17.10.2002 e n. 4059 del 03.12.2002 (doc.19) in favore del de cuius sig. al
Parte_3 taglio del bosco ceduo di castagno, leccio e querce identificato nei terreni censiti al foglio 19 particelle 4 e 5 oggetto del presente giudizio, nonché scrittura privata del 22.10.2002 (doc.20) con cui il de cuius concedeva a tale sig. il legname ricavato
Parte_3 Controparte_5 dal taglio del bosco ceduo di castagno, leccio e querce insistente sulle particelle 4 e 5, con importo regolarmente dichiarato dal sig. nella dichiarazione dei redditi 2003,
Parte_3 quadro RL Redditi Diversi (anno di imposta 2002) (doc.21). Risulta, poi, verbale di contestazione di illecito amministrativo redatto dal Corpo Forestale dello Stato in data 20.11.2002 nei confronti dello stesso sig. per non aver osservato le CP_5 prescrizioni nel taglio contenute nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Bassiano in favore del sig. (doc.22), nonché scrittura privata a tempo determinato dal 29.09.2005
Parte_3 al 31.05.2005, con rinnovo per il periodo 14.09.2006-30.11.2006 con cui il sig. , CP_1 quale figlio e procuratore generale del sig. , all'epoca ottantaduenne,
Parte_3 autorizzava al sig. , nato a [...] il [...], la raccolta a titolo gratuito Persona_2 delle castagne su tutti i terreni rientranti nella quota di proprietà esclusiva del sig.
[...]
indicati nel progetto di divisione (mq 40.291,39) sulle particelle oggetto del presente Pt_3 giudizio (doc.23). L'utenza idrica per uso domestico n. 691 risulta, poi, intestata al de cuius e Parte_3 riferita al casale insistente sui terreni di sua proprietà, e dal successivo contratto n. 36937/2008/1 gestito da IN SP (doc.24). Risulta, poi, che i beni sono stati oggetto di contratto di comodato d'uso gratuito del 30.01.2018 sottoscritto tra la comodante sig.ra moglie del de cuius sig. e CP_2 Parte_3 titolare di usufrutto generale vitalizio dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare a seguito del suo decesso e il sig. (doc.25). Persona_3 Sono stati, poi, depositati rilievi fotografici raffiguranti le operazioni di pulitura da parte del comodatario sig. sui terreni oggetto del presente giudizio (doc.26). Per_3
3 Vi è, poi, l'autorizzazione del Comune di Bassiano n. 1774 del 15.03.2018 (doc.27) in favore dei convenuti al taglio del bosco ceduo di castagno identificato nei terreni di esclusiva proprietà censiti al foglio 19 particelle 4 e 5 (oggetto del presente giudizio) e la comunicazione dell'inizio delle operazioni al Comune (protocollo n. 432 del 28.01.2019) e al Comando della Stazione Forestale di Sezze (protocollo n. 47 del 28.01.2019) (doc.28). Ancora a riprova del possesso dei convenuti sui beni è stata depositata ricevuta di consegna delle chiavi del lucchetto del cancello di accesso ai terreni, oggetto del presente giudizio, redatta il 17.03.2018 in favore dei comparenti dall'Avv. Morgante, difensore del sig. CP_3 (convenuto contumace) e che dichiarava di riceverle per conto del suo assistito (doc.31). Ancora, è in atti corrispondenza a mezzo mail tra il sig. e l'agenzia immobiliare CP_1 Toscano (doc.32) per la compravendita dei terreni oggetto del presente giudizio, che eseguiva un sopralluogo in data 22.07.2019 prendendo contatti anche con l'avv. Morgante per conto del sig. nonchè denuncia-querela per violazione di domicilio della sig.ra sui CP_3 Pt_1 terreni oggetto di giudizio (doc.33) e comunicazione della Prefettura di Latina del 20.03.1978 al de cuius sig. in merito al rimborso dell'imposta di registro relativa ai Parte_3 contratti di locazione stipulati con la Polizia di Stato e riguardanti i terreni oggetto del presente giudizio sui quali fu costituito dal 1973 al 1983 il centro di allevamento e addestramento cinofilo della Polizia di Stato (doc.41). Risulta, quindi, dalla molteplicità dei riscontri documentali in atti che i convenuti, quali eredi del sig. , deceduto in data 22.07.2014, hanno continuato ad esercitare il diritto Parte_3 di proprietà sui terreni identificati nella quota assegnata al de cuius dal Tribunale di Latina e censiti al catasto al foglio 19 p.lle 3,5,124,165,166, provvedendo alla pulitura e alla semina dei terreni, alla coltivazione delle piante e alla raccolta e in generale alla manutenzione di essi. Quanto, invece, alla prova offerta da parte attrice, va detto che la parte non ha depositato alcun documento che attesti la manutenzione, coltivazione e cura dei terreni oggetto di causa nonostante asseritamente posseduti per un periodo di tempo così lungo, circostanza, comunque assolutamente smentita dalla documentazione di cui detto, a fronte della quale si è ritenuto di non ammettere la prova testimoniale di parte attrice, comunque non tesa a provare un possesso esclusivo dei beni, necessario ai fini dell'acquisto di essi per usucapione. Deve, quindi, ritenersi non provato l'acquisto per usucapione, non potendo ravvisarsi in capo agli attori una situazione possessoria che legittimi gli stessi a richiedere utilmente l'accertamento dell'intervenuto acquisto dei beni per usucapione. La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni causati dalla violazione della proprietà privata e dal danneggiamento della recinzione allegati nella comparsa conclusionale deve, quindi, essere rigettata. Non può, infatti, ritenersi la stessa collegata al danno richiesto ex art. 96 cpc, non trattandosi di comportamento che prova la mala fede dell'attrice né di danni avvinti da nesso causale con l'instaurazione del presente giudizio in mala fede. In assenza di prova del danno la domanda ex art. 96 cpc va rigettata. Le spese seguono la soccombenza”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati, mentre Parte_1
, , , , CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
, hanno chiesto rigettarsi integralmente il Parte_4 Parte_5 gravame con condanna dell'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari;
inoltre,
, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in Controparte_3 giudizio ed è stata dichiarato contumace.
4.- Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità dell'affermazione del Tribunale secondo cui “non può ravvisarsi la prova di alcuna situazione possessoria in favore degli attori per tutto il periodo indicato”, ribadendo, così, quanto già dedotto in primo grado sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione. 4 In particolare, precisa che il bene posseduto rientrerebbe nei terreni di montagna destinati al pascolo di animali, alla raccolta di castagne e olive, al taglio e raccolta di legna, attività a cui si sarebbe dedicata e che non necessiterebbero di una presenza quotidiana sul terreno. Sul punto, l'appellante deposita relazione tecnica redatta dal Geom. il quale Persona_4 afferma che la avrebbe utilizzato il bene secondo la canonica vocazione agro-silvo- Pt_1 pastorale diffusa in quella zona. In questo senso si spiegherebbe l'intermittenza nell'uso del bene connaturata all'utilizzo proprio. Il Tribunale, infatti, non avrebbe considerato che i terreni si trovano a Bassiano, luogo di residenza dell'appellante, mentre i convenuti risiedono in . Ne deriverebbe un naturale Per_5 esercizio del possesso da parte della nelle ore di proprio piacimento e quando Pt_1 necessario. Inoltre, il giudice avrebbe dovuto considerare che Bassiano è comune montano e come tale avrebbe dovuto applicare l'art. 1159 bis c.c. Da tale situazione, ne sarebbe derivata, altresì, una situazione di compossesso che, secondo l'appellante, non sarebbe incompatibile con l'acquisto ad usucapione.
Si censura, poi, l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui: “ad avviso del Tribunale non può ravvisarsi la prova di alcuna situazione possessoria in favore degli attori per tutto il periodo indicato”. La parte sottolinea l'utilizzo improprio e ripetuto del plurale “attori”, in quanto trattasi di una sola attrice. L'impugnante lamenta, altresì, che all'udienza del 17.12.2019 il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. ed ha rinviato per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 07.4.2020; tuttavia, tale udienza non si è mai tenuta in quanto il giudice con ordinanza del 16.3.2020 ha rigettato le richieste istruttorie e ha rinviato ad una successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'affermazione del Tribunale secondo cui gli odierni appellati hanno continuato ad esercitare il diritto di proprietà sui terreni oggetto di lite, provvedendo alla pulitura, semina, coltivazione delle piante, raccolta e generale manutenzione. In particolare, il giudice avrebbe errato nel disattendere le contestazioni sollevate dall'odierna appellante in relazione ai contratti che i convenuti deducono di aver stipulato negli anni, i quali non avrebbero alcuna valenza probatoria stante l'assenza di elementi di autenticità e veridicità. Inoltre, tutti gli episodi dedotti dagli appellati sarebbero sporadici e discontinui, a riprova di un godimento e possesso occasionale. La parte censura, infine, la decisione nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite;
in particolare, con il provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie del 16.3.2020, non vi sarebbe stata alcuna fase istruttoria che invece è stata inserita nel conteggio ai fini della liquidazione delle spese di lite.
5.- I motivi non sono fondati. 5.1- Giova premettere che chi agisce per accertare l'intervenuto acquisto della proprietà di un bene a titolo originario e, dunque, per intervenuta usucapione ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso secondo la regola generale sull'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c. (Si veda, tra gli altri sent. Cass. n. 12984/2002). L'attore deve, quindi, fornire la prova di un possesso continuo e ininterrotto, inequivocabilmente diretto ad esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario. Tale potere si declina sia nella facoltà di godimento che in quella di disposizione, facoltà tipiche e insite nel diritto di proprietà. È dunque necessario che l'utilizzo del bene avvenga uti dominus e che lo stesso assuma un rilievo esterno percepibile dalla generalità dei consociati. Diversamente, la mera inerzia del proprietario non è sufficiente
5 per accertare l'altrui acquisto a titolo originario di un bene, posto che anche il non utilizzo rientra nelle prerogative proprietarie. Giova in proposito rammentare che, anche in ambito sovranazionale, l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n. 20539/2017). In ogni caso, si resta nell'ambito di applicazione del criterio di accertamento probatorio del “più probabile che non", tipica del processo civile e non di quello dell'"oltre il ragionevole dubbio" che caratterizza, invece, il processo penale (sul punto, si veda sent. Cass. n. 3487/2019).
Nel caso in esame, l'odierna appellante adduce di aver compiuto attività quali la coltivazione di erba, la raccolta di olive e castagne, il taglio e la raccolta della legna, la coltivazione e raccolta dei frutti nascenti dagli alberi, nonché la raccolta dei funghi nascenti nel bosco. Tuttavia, questa Corte ritiene che tali attività non siano indice rivelatore dell'esercizio di un'indiscussa signoria di fatto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità con una sentenza che ben si attaglia al caso in esame afferma che: “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare. Una indiscussa e piena signoria di fatto su un fondo esteso quasi 300 ettari (..), non è ravvisabile nell'avervi egli fatto pascolare bovini nel numero in proporzione esiguo di dieci capi, ne' nell'avervi realizzato tratti di recinzione, non per escludere ingerenze altrui ma per evitare la dispersione degli animali, ne' nell'aver riattato un manufatto allo scopo, confacente all'allevamento di quel bestiame, di custodirvi il mangime: si tratta di attività qualitativamente e quantitativamente non corrispondenti all'esercizio di quel completo dominio sulla cosa, che è richiesto per la configurabilità della possessio ad usucapionem.” (Cfr. Cassazione n. 25498 del 2014). Rileva dunque, ai fini dell'accertamento dell'usucapione, l'esercizio di un'inequivoca signoria di fatto a fronte di un'inerzia del titolare. Ebbene, nel caso che qui ci occupa, in primo grado è stata prodotta copiosa documentazione volta ad attestare che i proprietari si sono mostrati, nel corso degli anni, tutt'altro che inerti. Al contrario, è stato fornito riscontro di molte attività poste in essere dal de cuius , Parte_3 nonché dai suoi eredi, attuali appellati, a riprova di un esercizio mai interrotto da parte degli stessi delle proprie prerogative proprietarie, come si legge nella sentenza di primo grado da intendersi qui richiamata. Peraltro, il riscontro delle suddette attività impongono a questo giudice di ritenere insussistente la manifestazione dello ius excludendi alios, precipuamente richiesto al fine del perfezionamento dell'acquisto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.” (ex multis Cass. Ord. n. 1796/2022). Dunque, l'asserita coltivazione, pur compatibile con la natura del fondo, posta in essere dalla non rileverebbe ai fini dell'acquisto ad usucapionem. Al riguardo, la giurisprudenza ha Pt_1
6 affermato, infatti, che: “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.” (Si veda Cass. Ord. n. 1796 del 2022).
In ogni caso, occorre rilevare come anche l'appellante faccia riferimento, in considerazione della natura intrinseca dei terreni e delle attività su di essi espletata, ad una situazione di compossesso tra la e gli appellati Pt_1
Quanto alla mancata applicazione dell'art. 1159 bis c.c., che prevede il termine di quindici anni per l'usucapione della piccola proprietà rurale, essa è superata dal rilievo appena evidenziato dell'insussistenza di comportamenti ascrivibili all'esercizio della piena signoria. Pertanto, il calcolo della durata del possesso è assorbito dalla circostanza che non risulta provato che lo stesso si sia manifestato nelle modalità richieste.
In riferimento alla doglianza relativa al luogo di residenza, questa Corte condivide quanto dedotto nella memoria di costituzione e risposta della difesa degli appellati, con cui si evidenzia che la distanza tra i fondi siti in Bassiano e la residenza degli appellati in è di circa 30 Per_5 km, come tale nulla aggiungerebbe ai fini probatori sul mancato esercizio delle facoltà proprietarie degli stessi.
Inoltre, con riguardo all'eccezione relativa all'uso improprio del plurale “attori”, trovandoci in presenza di una sola parte attrice, trattasi di mero refuso nella redazione di una sentenza il cui impianto motivazionale non viene scalfito.
Per quanto attiene alla censura relativa alla denegata possibilità di esperire attività istruttoria, questa Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 187 cpc. L'ordinanza censurata, infatti, è stata emessa successivamente alle memorie ex art. 183 cpc, comma 6, n. 3, all'esito della valutazione del Tribunale sulle richieste avanzate e la documentazione prodotta
Infine, infondata è da ritenere anche la doglianza sull'errata valutazione della liquidazione delle spese per la fase istruttoria, stante l'asserita assenza della stessa. La giurisprudenza, interpretando l'art. 4 del D.M. n. 55/2014 ha ribadito che nella fase istruttoria sono comprese, tra le altre, le seguenti attività: le richieste di prova, le memorie illustrative, l'esame degli scritti e dei documenti delle altre parti, l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli atti necessari per la formazione della prova. (Crf. Cass. ord. n. 4968/2019).
Alla luce di tali considerazioni, questa Corte condivide i rilievi del Tribunale posti a fondamento del rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione.
5.- In conclusione l'appello di è infondato e deve essere rigettato Parte_1
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2460/2020 del Tribunale Ordinario di Latina, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore degli Parte_1 appellati costituiti, che si liquidano in complessivi euro 1.984,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma 8 luglio 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 714/2021 vertente
TRA
, (C.F.: ) con l'avv. PIETRO CECCANO Parte_1 C.F._1
Appellante
E
, (C.F.: ) CP_1 C.F._2
, (C.F.: ). CP_2 C.F._3
, (C.F.: ) Parte_2 C.F._4
, (C.F.: ) Parte_3 C.F._5
, (C.F.: Parte_4 C.F._6
, (C.F.: ) Parte_5 C.F._7
Tutti con gli Avv. anche in proprio e FILIPPO VINCIGUERRA Parte_3
Appellati
E
, Controparte_3
Appellato – contumace
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16 aprile 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 2460/2020 con cui il Tribunale ordinario di Latina ha rigettato la sua domanda;
ha rigettato la domanda riconvenzionale dei convenuti;
ha condannato al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato in giudizio i sigg. , , Parte_1 CP_1 CP_2 Parte_2 [...]
, , (tutti eredi beneficiati del sig. Pt_3 Parte_4 Parte_5 [...]
) e il sig. al fine di sentirsi dichiarare proprietaria per intervenuta Pt_3 Controparte_3 usucapione del fondo sito in Bassiano in località Livione distinto in Catasto al foglio 19 p.lla 3 di superficie pari a mq. 25.550, p.lla 5 di superficie pari a mq 14.460; p.lla 124 di superficie pari a mq 2.900; p.lla 165 di superficie pari a mq 2.200; p.lla 166 di superficie pari a mq 810, autorizzando le relative volturazioni catastali e trascrizioni con esonero di responsabilità del Dirigente dell'Agenzia del Territorio di Latina Ufficio di Pubblicità Immobiliare. Adduceva di essere proprietaria e di aver posseduto per oltre un ventennio tali beni. Concludeva, quindi, all'adita autorità chiedendo dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione di detto terreno. Si costituivano i convenuti , , , CP_1 CP_2 Parte_2 [...]
, contestando quanto ex adverso dedotto, richiesto e Pt_3 Parte_4 prodotto e adducendo l'insussistenza dei presupposti ex art. 1158 c.c., chiedendo il totale rigetto della domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e formulando domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc per aver agito in giudizio in mala fede. Instaurato in tali termini il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., si procedeva all'escussione dei testi di parte attrice e di parte convenuta e, infine, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 17.9.2020.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Preliminarmente, occorre inquadrare la domanda di parte attrice nell'ambito dell'acquisto dei beni per intervenuta usucapione, fattispecie che richiede, ex art. 1158, che il possesso sia continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, che si protragga ininterrottamente per almeno venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore. Come è noto, infatti, l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra e specularmente, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140 c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa, peraltro, deve essere accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus. Tali presupposti risultano assenti nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice. Invero, ad avviso del Tribunale, non può ravvisarsi la prova di alcuna situazione possessoria in favore degli attori per tutto il periodo indicato. A tal fine deve essere rilevato, che i convenuti contestano l'assunto attoreo. Risulta, infatti, che il sig. dal 1974, quale comproprietario con una quota pari Parte_3 34/46 dei terreni (oggetto del presente giudizio) sino alla sentenza del Tribunale di Latina n. 652/1995, e poi quale titolare esclusivo della quota assegnatagli con il progetto di divisione passato in giudicato, e successivamente gli odierni convenuti quali suoi eredi dal 2014, hanno
2 avuto il possesso dei terreni, provvedendo alla loro pulizia e manutenzione, alla raccolta dei frutti, al taglio della legna. Tale circostanza si evince dalla molteplice documentazione depositata da parte attrice. Innanzitutto è in atti il preventivo della ditta NO ON del 18.06.1990 per i lavori di diserbo e disboscamento dei terreni, sottoscritto per accettazione da entrambi i comproprietari, sigg.ri e , marito dell'attrice e le ricevute di pagamento del Parte_3 Controparte_3 02.07.1990 e 24.07.1990 relative ai lavori di manutenzione e bonifica (doc.13a e 13b), nonchè dalla ricevuta di pagamento rilasciata dal sig. al sig. per i Controparte_4 Parte_3 lavori sulla “proprietà in Bassiano località Livione con pala meccanica dal 5 Parte_6 a tutto il 18.07.1990 (doc.14), dalla ricevuta di pagamento rilasciata dal sig. al Parte_7 sig. per i lavori di aratura e fresatura eseguiti sui terreni oggetto del presente Parte_3 giudizio in data 13.07.1991 (doc.15). Parte convenuta ha, poi, depositato rilievi fotografici raffiguranti il sig. Parte_3 dirigere i lavori di pulizia dei terreni alla presenza delle persone incaricate (doc. 16a, 16b, 16c, 16d, 16g, 16h, 16i), non essendo oggetto di specifica contestazione. In altri rilievi fotografici è, poi, raffigurata l'autovettura Volkswagen Golf del de cuius sig.
, tg. Roma 91116P, sui terreni di sua proprietà e oggetto del presente giudizio
Parte_3 (doc.16f), la cui immatricolazione è avvenuta nel 1987 (doc.18). Sono poi in atti rilievi fotografici che ritraggono il sig. durante le operazioni
Parte_3 di rilievo fotografico (doc. 16l) nel 1990 sui terreni oggetto del giudizio durante le operazioni peritali del ctu Ing. relative al procedimento di divisione di cui detto e dalla ctu la sua Per_1 presenza durante i sopralluoghi negli anni 1990 e 1991 (!) (ved. pag. 4 e verbali di sopralluogo allegato 42). Parte convenuta ha, poi, depositato autorizzazioni del Comune di Bassiano n. 3212 del 17.10.2002 e n. 4059 del 03.12.2002 (doc.19) in favore del de cuius sig. al
Parte_3 taglio del bosco ceduo di castagno, leccio e querce identificato nei terreni censiti al foglio 19 particelle 4 e 5 oggetto del presente giudizio, nonché scrittura privata del 22.10.2002 (doc.20) con cui il de cuius concedeva a tale sig. il legname ricavato
Parte_3 Controparte_5 dal taglio del bosco ceduo di castagno, leccio e querce insistente sulle particelle 4 e 5, con importo regolarmente dichiarato dal sig. nella dichiarazione dei redditi 2003,
Parte_3 quadro RL Redditi Diversi (anno di imposta 2002) (doc.21). Risulta, poi, verbale di contestazione di illecito amministrativo redatto dal Corpo Forestale dello Stato in data 20.11.2002 nei confronti dello stesso sig. per non aver osservato le CP_5 prescrizioni nel taglio contenute nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Bassiano in favore del sig. (doc.22), nonché scrittura privata a tempo determinato dal 29.09.2005
Parte_3 al 31.05.2005, con rinnovo per il periodo 14.09.2006-30.11.2006 con cui il sig. , CP_1 quale figlio e procuratore generale del sig. , all'epoca ottantaduenne,
Parte_3 autorizzava al sig. , nato a [...] il [...], la raccolta a titolo gratuito Persona_2 delle castagne su tutti i terreni rientranti nella quota di proprietà esclusiva del sig.
[...]
indicati nel progetto di divisione (mq 40.291,39) sulle particelle oggetto del presente Pt_3 giudizio (doc.23). L'utenza idrica per uso domestico n. 691 risulta, poi, intestata al de cuius e Parte_3 riferita al casale insistente sui terreni di sua proprietà, e dal successivo contratto n. 36937/2008/1 gestito da IN SP (doc.24). Risulta, poi, che i beni sono stati oggetto di contratto di comodato d'uso gratuito del 30.01.2018 sottoscritto tra la comodante sig.ra moglie del de cuius sig. e CP_2 Parte_3 titolare di usufrutto generale vitalizio dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare a seguito del suo decesso e il sig. (doc.25). Persona_3 Sono stati, poi, depositati rilievi fotografici raffiguranti le operazioni di pulitura da parte del comodatario sig. sui terreni oggetto del presente giudizio (doc.26). Per_3
3 Vi è, poi, l'autorizzazione del Comune di Bassiano n. 1774 del 15.03.2018 (doc.27) in favore dei convenuti al taglio del bosco ceduo di castagno identificato nei terreni di esclusiva proprietà censiti al foglio 19 particelle 4 e 5 (oggetto del presente giudizio) e la comunicazione dell'inizio delle operazioni al Comune (protocollo n. 432 del 28.01.2019) e al Comando della Stazione Forestale di Sezze (protocollo n. 47 del 28.01.2019) (doc.28). Ancora a riprova del possesso dei convenuti sui beni è stata depositata ricevuta di consegna delle chiavi del lucchetto del cancello di accesso ai terreni, oggetto del presente giudizio, redatta il 17.03.2018 in favore dei comparenti dall'Avv. Morgante, difensore del sig. CP_3 (convenuto contumace) e che dichiarava di riceverle per conto del suo assistito (doc.31). Ancora, è in atti corrispondenza a mezzo mail tra il sig. e l'agenzia immobiliare CP_1 Toscano (doc.32) per la compravendita dei terreni oggetto del presente giudizio, che eseguiva un sopralluogo in data 22.07.2019 prendendo contatti anche con l'avv. Morgante per conto del sig. nonchè denuncia-querela per violazione di domicilio della sig.ra sui CP_3 Pt_1 terreni oggetto di giudizio (doc.33) e comunicazione della Prefettura di Latina del 20.03.1978 al de cuius sig. in merito al rimborso dell'imposta di registro relativa ai Parte_3 contratti di locazione stipulati con la Polizia di Stato e riguardanti i terreni oggetto del presente giudizio sui quali fu costituito dal 1973 al 1983 il centro di allevamento e addestramento cinofilo della Polizia di Stato (doc.41). Risulta, quindi, dalla molteplicità dei riscontri documentali in atti che i convenuti, quali eredi del sig. , deceduto in data 22.07.2014, hanno continuato ad esercitare il diritto Parte_3 di proprietà sui terreni identificati nella quota assegnata al de cuius dal Tribunale di Latina e censiti al catasto al foglio 19 p.lle 3,5,124,165,166, provvedendo alla pulitura e alla semina dei terreni, alla coltivazione delle piante e alla raccolta e in generale alla manutenzione di essi. Quanto, invece, alla prova offerta da parte attrice, va detto che la parte non ha depositato alcun documento che attesti la manutenzione, coltivazione e cura dei terreni oggetto di causa nonostante asseritamente posseduti per un periodo di tempo così lungo, circostanza, comunque assolutamente smentita dalla documentazione di cui detto, a fronte della quale si è ritenuto di non ammettere la prova testimoniale di parte attrice, comunque non tesa a provare un possesso esclusivo dei beni, necessario ai fini dell'acquisto di essi per usucapione. Deve, quindi, ritenersi non provato l'acquisto per usucapione, non potendo ravvisarsi in capo agli attori una situazione possessoria che legittimi gli stessi a richiedere utilmente l'accertamento dell'intervenuto acquisto dei beni per usucapione. La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni causati dalla violazione della proprietà privata e dal danneggiamento della recinzione allegati nella comparsa conclusionale deve, quindi, essere rigettata. Non può, infatti, ritenersi la stessa collegata al danno richiesto ex art. 96 cpc, non trattandosi di comportamento che prova la mala fede dell'attrice né di danni avvinti da nesso causale con l'instaurazione del presente giudizio in mala fede. In assenza di prova del danno la domanda ex art. 96 cpc va rigettata. Le spese seguono la soccombenza”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati, mentre Parte_1
, , , , CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
, hanno chiesto rigettarsi integralmente il Parte_4 Parte_5 gravame con condanna dell'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari;
inoltre,
, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in Controparte_3 giudizio ed è stata dichiarato contumace.
4.- Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità dell'affermazione del Tribunale secondo cui “non può ravvisarsi la prova di alcuna situazione possessoria in favore degli attori per tutto il periodo indicato”, ribadendo, così, quanto già dedotto in primo grado sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione. 4 In particolare, precisa che il bene posseduto rientrerebbe nei terreni di montagna destinati al pascolo di animali, alla raccolta di castagne e olive, al taglio e raccolta di legna, attività a cui si sarebbe dedicata e che non necessiterebbero di una presenza quotidiana sul terreno. Sul punto, l'appellante deposita relazione tecnica redatta dal Geom. il quale Persona_4 afferma che la avrebbe utilizzato il bene secondo la canonica vocazione agro-silvo- Pt_1 pastorale diffusa in quella zona. In questo senso si spiegherebbe l'intermittenza nell'uso del bene connaturata all'utilizzo proprio. Il Tribunale, infatti, non avrebbe considerato che i terreni si trovano a Bassiano, luogo di residenza dell'appellante, mentre i convenuti risiedono in . Ne deriverebbe un naturale Per_5 esercizio del possesso da parte della nelle ore di proprio piacimento e quando Pt_1 necessario. Inoltre, il giudice avrebbe dovuto considerare che Bassiano è comune montano e come tale avrebbe dovuto applicare l'art. 1159 bis c.c. Da tale situazione, ne sarebbe derivata, altresì, una situazione di compossesso che, secondo l'appellante, non sarebbe incompatibile con l'acquisto ad usucapione.
Si censura, poi, l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui: “ad avviso del Tribunale non può ravvisarsi la prova di alcuna situazione possessoria in favore degli attori per tutto il periodo indicato”. La parte sottolinea l'utilizzo improprio e ripetuto del plurale “attori”, in quanto trattasi di una sola attrice. L'impugnante lamenta, altresì, che all'udienza del 17.12.2019 il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. ed ha rinviato per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 07.4.2020; tuttavia, tale udienza non si è mai tenuta in quanto il giudice con ordinanza del 16.3.2020 ha rigettato le richieste istruttorie e ha rinviato ad una successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'affermazione del Tribunale secondo cui gli odierni appellati hanno continuato ad esercitare il diritto di proprietà sui terreni oggetto di lite, provvedendo alla pulitura, semina, coltivazione delle piante, raccolta e generale manutenzione. In particolare, il giudice avrebbe errato nel disattendere le contestazioni sollevate dall'odierna appellante in relazione ai contratti che i convenuti deducono di aver stipulato negli anni, i quali non avrebbero alcuna valenza probatoria stante l'assenza di elementi di autenticità e veridicità. Inoltre, tutti gli episodi dedotti dagli appellati sarebbero sporadici e discontinui, a riprova di un godimento e possesso occasionale. La parte censura, infine, la decisione nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite;
in particolare, con il provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie del 16.3.2020, non vi sarebbe stata alcuna fase istruttoria che invece è stata inserita nel conteggio ai fini della liquidazione delle spese di lite.
5.- I motivi non sono fondati. 5.1- Giova premettere che chi agisce per accertare l'intervenuto acquisto della proprietà di un bene a titolo originario e, dunque, per intervenuta usucapione ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso secondo la regola generale sull'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c. (Si veda, tra gli altri sent. Cass. n. 12984/2002). L'attore deve, quindi, fornire la prova di un possesso continuo e ininterrotto, inequivocabilmente diretto ad esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario. Tale potere si declina sia nella facoltà di godimento che in quella di disposizione, facoltà tipiche e insite nel diritto di proprietà. È dunque necessario che l'utilizzo del bene avvenga uti dominus e che lo stesso assuma un rilievo esterno percepibile dalla generalità dei consociati. Diversamente, la mera inerzia del proprietario non è sufficiente
5 per accertare l'altrui acquisto a titolo originario di un bene, posto che anche il non utilizzo rientra nelle prerogative proprietarie. Giova in proposito rammentare che, anche in ambito sovranazionale, l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n. 20539/2017). In ogni caso, si resta nell'ambito di applicazione del criterio di accertamento probatorio del “più probabile che non", tipica del processo civile e non di quello dell'"oltre il ragionevole dubbio" che caratterizza, invece, il processo penale (sul punto, si veda sent. Cass. n. 3487/2019).
Nel caso in esame, l'odierna appellante adduce di aver compiuto attività quali la coltivazione di erba, la raccolta di olive e castagne, il taglio e la raccolta della legna, la coltivazione e raccolta dei frutti nascenti dagli alberi, nonché la raccolta dei funghi nascenti nel bosco. Tuttavia, questa Corte ritiene che tali attività non siano indice rivelatore dell'esercizio di un'indiscussa signoria di fatto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità con una sentenza che ben si attaglia al caso in esame afferma che: “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare. Una indiscussa e piena signoria di fatto su un fondo esteso quasi 300 ettari (..), non è ravvisabile nell'avervi egli fatto pascolare bovini nel numero in proporzione esiguo di dieci capi, ne' nell'avervi realizzato tratti di recinzione, non per escludere ingerenze altrui ma per evitare la dispersione degli animali, ne' nell'aver riattato un manufatto allo scopo, confacente all'allevamento di quel bestiame, di custodirvi il mangime: si tratta di attività qualitativamente e quantitativamente non corrispondenti all'esercizio di quel completo dominio sulla cosa, che è richiesto per la configurabilità della possessio ad usucapionem.” (Cfr. Cassazione n. 25498 del 2014). Rileva dunque, ai fini dell'accertamento dell'usucapione, l'esercizio di un'inequivoca signoria di fatto a fronte di un'inerzia del titolare. Ebbene, nel caso che qui ci occupa, in primo grado è stata prodotta copiosa documentazione volta ad attestare che i proprietari si sono mostrati, nel corso degli anni, tutt'altro che inerti. Al contrario, è stato fornito riscontro di molte attività poste in essere dal de cuius , Parte_3 nonché dai suoi eredi, attuali appellati, a riprova di un esercizio mai interrotto da parte degli stessi delle proprie prerogative proprietarie, come si legge nella sentenza di primo grado da intendersi qui richiamata. Peraltro, il riscontro delle suddette attività impongono a questo giudice di ritenere insussistente la manifestazione dello ius excludendi alios, precipuamente richiesto al fine del perfezionamento dell'acquisto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.” (ex multis Cass. Ord. n. 1796/2022). Dunque, l'asserita coltivazione, pur compatibile con la natura del fondo, posta in essere dalla non rileverebbe ai fini dell'acquisto ad usucapionem. Al riguardo, la giurisprudenza ha Pt_1
6 affermato, infatti, che: “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.” (Si veda Cass. Ord. n. 1796 del 2022).
In ogni caso, occorre rilevare come anche l'appellante faccia riferimento, in considerazione della natura intrinseca dei terreni e delle attività su di essi espletata, ad una situazione di compossesso tra la e gli appellati Pt_1
Quanto alla mancata applicazione dell'art. 1159 bis c.c., che prevede il termine di quindici anni per l'usucapione della piccola proprietà rurale, essa è superata dal rilievo appena evidenziato dell'insussistenza di comportamenti ascrivibili all'esercizio della piena signoria. Pertanto, il calcolo della durata del possesso è assorbito dalla circostanza che non risulta provato che lo stesso si sia manifestato nelle modalità richieste.
In riferimento alla doglianza relativa al luogo di residenza, questa Corte condivide quanto dedotto nella memoria di costituzione e risposta della difesa degli appellati, con cui si evidenzia che la distanza tra i fondi siti in Bassiano e la residenza degli appellati in è di circa 30 Per_5 km, come tale nulla aggiungerebbe ai fini probatori sul mancato esercizio delle facoltà proprietarie degli stessi.
Inoltre, con riguardo all'eccezione relativa all'uso improprio del plurale “attori”, trovandoci in presenza di una sola parte attrice, trattasi di mero refuso nella redazione di una sentenza il cui impianto motivazionale non viene scalfito.
Per quanto attiene alla censura relativa alla denegata possibilità di esperire attività istruttoria, questa Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 187 cpc. L'ordinanza censurata, infatti, è stata emessa successivamente alle memorie ex art. 183 cpc, comma 6, n. 3, all'esito della valutazione del Tribunale sulle richieste avanzate e la documentazione prodotta
Infine, infondata è da ritenere anche la doglianza sull'errata valutazione della liquidazione delle spese per la fase istruttoria, stante l'asserita assenza della stessa. La giurisprudenza, interpretando l'art. 4 del D.M. n. 55/2014 ha ribadito che nella fase istruttoria sono comprese, tra le altre, le seguenti attività: le richieste di prova, le memorie illustrative, l'esame degli scritti e dei documenti delle altre parti, l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli atti necessari per la formazione della prova. (Crf. Cass. ord. n. 4968/2019).
Alla luce di tali considerazioni, questa Corte condivide i rilievi del Tribunale posti a fondamento del rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione.
5.- In conclusione l'appello di è infondato e deve essere rigettato Parte_1
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2460/2020 del Tribunale Ordinario di Latina, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore degli Parte_1 appellati costituiti, che si liquidano in complessivi euro 1.984,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma 8 luglio 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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