Art. 3.
Le disposizioni di cui all' articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607 , si applicano anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola miglioratoria, nei quali il colono, l'affittuario, il concessionario o un loro dante causa abbiano eseguito opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo.
Il concedente all'atto dell'affrancazione ha diritto al rimborso integrale delle spese anticipate. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Le disposizioni di cui all' articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607 , si applicano anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola miglioratoria, nei quali il colono, l'affittuario, il concessionario o un loro dante causa abbiano eseguito opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo.
Il concedente all'atto dell'affrancazione ha diritto al rimborso integrale delle spese anticipate. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.