Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1189/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. , difeso dall'avv. Daniele Fantini, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Perugia presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
con sede in Torino (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott.ssa difesa dall'avv. Enrico Gentile e dall'avv. CP_2
Maria Chiara Marchiori del foro di Padova, elettivamente domiciliata in Padova presso lo studio dell'avv. Arturo Mazza
1
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
SI INSISTE affinché questa Ecc.ma Corte ammetta consulenza tecnica contabile di esperto in materia bancaria che sulla scorta della documentazione in atti, ridetermini il saldo del conto corrente effettuando il conteggio secondo il c.d. saldo rettificato come ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza della Cassazione a partire dal 2020. Si segnala da ultimo Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17287 secondo cui: “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (ex multis già Cass., sez. 1, 16/3/2023 n. 7721 n.17997/2023
(anche Corte Appello Milano n. 15/2023, Cass. n. 9141/2020; Cass. n. 3858/2021;
Cass. n. 17634/2021; Cass. n. 18815/2022; Cass. n. 12808/2023). Detto ricalcolo dovrà essere effettuato tenendo conto di tutte le eccezioni di non corretta determinazione del saldo sollevate nel presente atto di appello, ovvero in subordine anche soltanto sulla scorta delle eccezioni accolte in primo grado. In ogni caso il ricalcolo dovrà essere effettuato senza prescrizione in quanto non operante in presenza di una azione di accertamento del saldo di un conto aperto come nel caso di specie.
NEL MERITO
2 Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale civile di Padova n. 2204/2022 pubblicata il 20/12/2022 RG n. 4080/2021 Repert. n. 4471/2022 del 21/12/2022 accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, nei limiti dei motivi dedotti, che si trascrivono “Accertare e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa
(punto 1-2-3-4-5-6) la nullità/invalidità/inefficacia di tutti gli addebiti effettuati a titolo di commissioni di massimo scoperto, di commissioni disponibilità fondi, di spese tenuta conto (ad eccezione di imposte e tasse), di interessi anatocistici (con ricalcolo con capitalizzazione semplice), di interessi ultra legali (con ricalcolo al tasso legale) e di tutte le valute delle operazioni passive e attive e per l'effetto
Rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti rettificando il saldo del conto corrente n. 2492308 con espunzione di tutte le suddette voci nella misura indicata in perizia ovvero in quella che risulterà in corso di causa all'esito di CTU” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate.
Per l'appellata:
I. Rigettarsi l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Padova 20 dicembre 2022, n. 2204, perché inammissibile e, in ogni caso, infondato.
II. Competenze e spese del presente grado di giudizio integralmente rifuse.
III. In ogni caso si ripropongono, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le conclusioni di primo grado (nei limiti in cui non siano state espressamente rigettate dalla sentenza di primo grado):
“In via pregiudiziale di rito:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità delle proposte domande di rideteminazione e rettifica del saldo del conto corrente n. 2492308 in ragione della mancata individuazione dei fatti costitutivi dell'azione e per mancanza di interesse ad agire e, per l'effetto, rigettare le medesime domande;
3 Nel merito, in via preliminare:
2. rigettarsi, perché prescritte, le domande proposte restituzione e/o pagamento e/o rettifica proposta dal sig. con Parte_1
riferimento a tutti i pagamenti contabilizzati sul conto n. 2492308 in data anteriore al 29.10.2010, nonché a tutte le competenze ivi generate, anche se girate da altro conto, e contabilizzate per lo stesso periodo anteriore al 29.10.2010; in ogni caso, rigettarsi le domande attoree nei limiti dell'eccepita prescrizione;
3. rigettarsi, perché prescritte ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4), c.c., le eventuali domande relative ad interessi attivi maturati in data antecedente al 29.10.2015, ovvero relative agli interessi sui saldi attivi ricalcolati prima del 29.10.2015, nonché le domande relative a maggior competenze per la riconduzione della valuta degli accrediti e degli addebiti alla data effettiva delle operazioni con riferimento al periodo antecedente alla data indicata del 29.10.2015; 4. rigettarsi, perché prescritte, ai sensi dell'art. 2848, co. 1, n. 4, c.c., le domande relative agli interessi sugli eventuali pagamenti indebiti occorsi antecedentemente al 29 ottobre 2015;
Nel merito:
5. In via subordinata:
6. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di accertamento della nullità, anche parziale, dei contratti relativi ai rapporti dedotti o delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, applicare, sulle somme a debito per la società correntista, dalla data di inizio rapporto alla data di prima stipulazione dei tassi convenzionali e delle altre condizioni economiche, il tasso nominale massimo dei Bot annuali;
in subordine, applicare il tasso nominale minimo dei Bot annuali;
applicarsi, in ogni caso, le condizioni economiche standard comunicate al sig. tramite Documenti di Sintesi, variazioni delle condizioni, Parte_1
Proposte di modifica ed anche tramite G.U. e Fogli Informativi Analitici;
7. accertarsi la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli oneri a partire dal
30.06.2000, per effetto dell'intervenuto adeguamento dei rapporti dedotti in giudizio a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000; 8. accertarsi la legittimità delle cms addebitate sul conto corrente n. 2492308 fin dall'accensione
4 del 10 novembre 1999; in subordine, applicarsi la cms sui conti dedotti nella misura pattuita dalla prima occorsa contrattualizzazione;
in ulteriore subordine, applicarsi le condizioni pubblicizzate come comunicate alla correntista;
In ogni caso:
9. spese, diritti ed onorari di lite rifusi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9 giugno 2021, esercente impresa Parte_1
individuale, conveniva, davanti al Tribunale di Padova, Controparte_1
deducendo d'intrattenere con la banca, dal 1999, un conto corrente (originariamente acceso con Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., poi incorporata in
[...]
, sul quale erano stati compiuti addebiti illegittimi per spese, Controparte_1
commissioni e interessi.
L'attore chiedeva che il saldo del conto fosse rettificato.
Si costituiva in giudizio negando che vi fossero stati addebiti Controparte_1
illegittimi ed eccependo la prescrizione della pretesa dell'attore, nonché
l'inammissibilità della domanda in quanto il conto corrente era ancora aperto.
Istruita la causa mediante l'espletamento di consulenza tecnica contabile, con sentenza n. 2204/2022, depositata il 20 dicembre 2022, il Tribunale di Padova rideterminava il saldo del conto corrente alla data del 31 maggio 2021 (saldo rideterminato in Euro 26.378,45 a debito del correntista, anziché in Euro 37.461,09 sempre a debito) e condannava la banca a rifondere all'attore le spese processuali, nonché a sostenere interamente i costi della consulenza tecnica.
Il Tribunale, ritenuta ammissibile la domanda di rettifica di saldo del conto ancora in essere, rilevava la nullità dell'anatocismo e della pattuizione di commissioni di massimo scoperto, mentre accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, così motivando: “La convenuta ha poi eccepito la prescrizione degli indebiti antecedenti al 29.10.2010. L'attore ha contestato l'ammissibilità dell'eccezione a fronte della sussistenza di domanda di mero accertamento. La contestazione è
5 infondata. Per costante orientamento della giurisprudenza anche di questo
Tribunale, l'eccezione di prescrizione può infatti essere validamente sollevata da parte della banca anche in relazione alle domande di mero accertamento. Se è vero infatti che l'azione di accertamento della nullità è imprescrittibile, è altrettanto vero che tale affermazione va coordinata con i principi generali in materia di interesse ad agire. In particolare, è necessario considerare che non sussiste interesse ad agire per l'accertamento e la declaratoria di una nullità quando è ormai prescritta l'azione di ripetizione del pagamento, non derivando alcun effetto utile dalla declaratoria di invalidità. In altre parole, non vi è interesse ad agire per l'accertamento di un diritto estinto (art. 2934 c.c.) e deve escludersi la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata (Cass. 5575/2003) [..]”.
Inoltre, il Tribunale escludeva che vi fosse prova di un contatto di apertura di credito e giudicava legittimi gli addebiti di spese per tenuta conto.
Il saldo del conto era pertanto rettificato sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica contabile.
Si doleva della decisione formulando due motivi d'impugnazione. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante lamentava l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, incompatibile con una domanda di accertamento e non di condanna alla restituzione dell'indebito.
Con il secondo motivo, l'appellante lamentava che il giudice avesse ritenuto esistente e valida la “pattuizione delle spese di gestione e tenuta conto e delle c.d. valute”. chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse rideterminato Parte_1
il saldo del conto.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione.
6 L'appellata negava che il conto fosse affidato e sosteneva che tutti i versamenti costituivano pagamenti.
Con ordinanza 2-6 novembre 2024 erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 20 marzo 2025.
Ciò premesso, l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, sostiene che il Tribunale Parte_1
avrebbe dovuto rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, in quando la domanda da lui proposta era di mero accertamento.
Il motivo non merita condivisione.
Il Tribunale ha dichiarato prescritta la domanda del correntista con riferimento ai pagamenti di addebiti, compiuti anteriormente al 29 ottobre 2010.
L'analisi del rapporto di conto corrente n. 2492308 è stata condotta dal 1° luglio
2003 (primo estratto conto disponibile). In quella data il saldo era positivo per Euro
9.660,39.
Il c.t.u., dott. , non ha rinvenuto l'esistenza di affidamenti e ha Persona_1
individuato le rimesse, anteriori al 29 ottobre 2010, con cui sono stati pagati addebiti compiuti in conto.
Deve osservarsi che la rideterminazione del saldo in senso favorevole al titolare del conto produce gli stessi effetti dell'accoglimento della domanda di ripetizione, e ciò anche quando il conto è ancora aperto. Infatti, la rettifica del saldo a favore del correntista rappresenta, sul pianto contabile, il riconoscimento del diritto alla restituzione di rimesse che hanno pagato addebiti di conto. I due aspetti (tecnico contabile e diritto sostanziale) non possono essere disgiunti. La corretta contabilizzazione si sostanzia, pertanto, nel riaccredito di somme di denaro, che possono essere immediatamente utilizzate dal correntista (se il saldo rettificato è divenuto positivo) ovvero che ne diminuiscono il debito (se il saldo rettificato permane negativo).
Del resto, il correntista non ha interesse alla rettifica del saldo contabile in se stessa, ma all'incremento patrimoniale che ne consegue (aumento del credito nei confronti
7 della banca oppure diminuzione del proprio debito).
Dunque, è vero che l'accertamento delle nullità contrattuali è imprescrittibile, ma non è men vero che rimane soggetto a prescrizione il diritto di vedersi riaccreditare in conto, mediante la rettifica del saldo, i pagamenti degli addebiti compiuti sulla base di clausole nulle.
Deve poi ribadirsi che non vi è prova di un'apertura di credito in conto corrente nel periodo luglio 2003-ottobre 2010.
Dall'esame degli estratti conto, relativi al periodo suddetto, non si rinviene l'indicazione dell'esistenza di affidamenti. La diversa misura degli interessi addebitati non è univocamente riconducibile all'esistenza di aperture di credito.
Non sono state dedotte segnalazioni alla centrale rischi, tenuta dalla Banca d'Italia, di credito concesso a . Pt_1
Il doc. 2 del fascicolo dell'attore è una richiesta di fido priva di data, che neppure indica il rapporto di conto corrente cui sarebbe relativa. In ogni caso, a tale richiesta non vi è risposta.
A differenza di quanto sostiene l'appellante, il documento contrattuale del 9 novembre 2009 (doc. 4 fasc. attore) contiene mere modifiche delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente. Con esso le parti né pattuirono un affidamento, né diedero conto di affidamenti già in essere. Non porta a diversa conclusione il fatto che, tra i tassi debitori contemplati, vi fossero anche quelli previsti per fidi e per utilizzi oltre i fidi: previsione generale che non implica che l'affidamento sia poi stato accordato.
E' esatto che la prova dell'esistenza di aperture di credito può darsi anche mediante presunzioni. Sennonché si deve trattare di presunzioni gravi, precise e concordanti, come richiesto dall'art. 2729, 1° co., c.c. Nel caso di specie, già il Tribunale ha evidenziato che gli elementi dedotti dall'attore non assurgono al livello di gravità e precisione necessario per integrare la prova.
Inconferente è la distinzione tra saldo banca e saldo rettificato, invocata dall'appellante, poiché, per il periodo coperto da prescrizione, le rimesse che hanno
8 pagato gli addebiti di conto sono state tutte solutorie, proprio in ragione dell'assenza di affidamenti (e ciò a prescindere dalla consistenza del saldo).
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, si lamenta che sia stata ritenuta Pt_1
esistente e valida la “pattuizione delle spese di gestione e tenuta conto e delle c.d. valute”.
In particolare, l'appellante afferma che, fino al 2011, non vi era stata alcuna pattuizione scritta delle spese di gestione e tenuta conto. Il contratto del 25 settembre 2008 non fu sottoscritto.
2.1. La doglianza è parzialmente fondata.
Il contratto del 25 settembre 2008, che aveva “trasformato in conto business limitato” (sic) il conto corrente ordinario, è stato prodotto in causa dall'attore, deducendo tuttavia, fin dall'originario atto di citazione, che non fosse stato da lui sottoscritto.
La banca appellata afferma, ripercorrendo la motivazione della sentenza, che non vi
è stato disconoscimento della sottoscrizione del contratto del 25 settembre 2008 e che la relativa statuizione non è stata impugnata, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.
Invero, la copia esibita in causa presenta esclusivamente la sottoscrizione del rappresentante della banca, mentre non vi è alcun segno grafico riconducibile al cliente.
La banca non ha prodotto in causa una copia firmata da . Pt_1
Non vi era perciò necessità (e neppure possibilità) di un disconoscimento e non può dirsi che si sia formato il giudicato, in quanto l'appellante ha specificatamente impugnato la statuizione del Tribunale, evidenziando “la non corretta valutazione delle produzioni documentali” e ribadendo che il contratto del 2008 non era stato da lui firmato.
sottoscrisse però il documento di sintesi del 20 novembre 2011, che Pt_1
indicava anche le spese di tenuta conto (Euro 30 mensili).
Nel periodo compreso dall'ottobre 2010 (le spese pagate prima di allora non posso
9 essere recuperate per le ragioni indicate al punto 1) al 20 novembre 2011 (giorno in cui è intervenuta una valida pattuizione) sono state addebitate spese mensili di tenuta conto per Euro 30.
Tali addebiti (Euro 30 x 13 mensilità = Euro 390), in quanto non pattuiti per iscritto, devono essere restituiti.
2.2. Nel resto il secondo motivo d'impugnazione non può essere accolto.
afferma che il giudice avrebbe dovuto accogliere “l'eccezione di mancata Pt_1
pattuizione delle c.d. valute sulle operazioni contabili”.
Il Tribunale così ha motivato: “da un lato, tale contestazione è generica, poiché in atti difensivi, l'attore non ha specificato quale la concreta incidenza del fenomeno sul rapporto di conto corrente, omettendone una quantificazione che consentisse una verifica tecnica d'ufficio su tale aspetto;
dall'altro lato, a fronte della pattuizione dei giorni valuta sia nel contratto del 25/09/2008 che nel contratto del
30/11/2011, l'attore avrebbe dovuto specificare ulteriormente quali gli oneri per tale voce non riconducibili alle valide pattuizioni contrattuali e quale la loro incidenza sul rapporto di conto corrente”.
L'appellante non si confronta con tale motivazione, ripetendo, ancora in atto di citazione in appello, che non vi è stata una valida “pattuizione delle valute”, ma omettendo di allegare, con un minimo di specificità, che la banca abbia contabilizzato addebiti con antergazione della valuta o abbia contabilizzato accrediti con postergazione della valuta.
In altre parole, l'attore ha insistito sulla nullità di una clausola contrattuale (sulla regolamentazione delle valute) che è invero inesistente (non essendo presente nei contratti anteriori al 2011 e neppure in quello non firmato del 2008), mentre non ha allegato che la banca abbia contabilizzato le operazioni in giorni diversi da quelli in cui venivano compiute (nulla di preciso si rinviene, a questo proposito, nell'originario atto di citazione, che si limitava a considerazioni oltremodo generiche sul comportamento delle banche le quali arrecano “al correntista un danno economico conseguente all'addebito di ulteriori interessi non dovuti se la
10 data operazione e la data valuta coincidessero” (v. le pagg.
9-11 dell'atto di citazione 9 giugno 2021, privo del minimo riferimento al rapporto bancario dedotto in giudizio;
v. la prima memoria 9 febbraio 2022, in cui nulla si precisava in proposito).
L'attore ha perciò inammissibilmente rimesso al giudice l'integrazione dei fatti costitutivi della pretesa, richiedendogli di appurare se e quando la banca abbia compiuto contabilizzazioni non corrispondenti al giorno dell'operazione.
3. In ragione di quanto detto ai punti precedenti, non si rende necessario, per decidere la controversia, disporre nuova consulenza tecnica contabile.
4. In conclusione, in parziale riforma della sentenza n. 2204/2022 del Tribunale di
Padova, deve determinarsi in Euro 25.988,45, anziché in Euro 26.378,45, il saldo passivo del conto alla data del 31 maggio 2021.
Nel resto l'appello viene rigettato.
5. La regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, non censurata da alcuna delle parti, rimane immutata, in quanto il parziale accoglimento dell'appello non colloca la domanda, nella misura in cui è stata riconosciuta fondata, in un diverso scaglione di valore.
Atteso l'esito del giudizio di appello, le spese processuali del grado sono per un quarto compensate e per i rimanenti tre quarti seguono la soccombenza, ossia devono essere rifuse all'appellata prevalentemente vittoriosa (si consideri che nella prospettazione dell'appellante, esclusa la prescrizione, il saldo sarebbe divenuto positivo). Le spese sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo un compenso compreso tra i parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore comprese tra 26.001-52.000, attesa la modesta complessità del giudizio. Si esclude un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
11 La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1189/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da
(appellante) nei confronti di (appellata), ogni Parte_1 Controparte_1
contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale riforma della sentenza n. 2204/2022 del Tribunale di Padova, ridetermina in Euro 25.988,45, anziché in Euro 26.378,45, il saldo passivo del conto corrente di cui è causa intestato a alla data del 31 Parte_1
maggio 2021;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) condanna l'appellante a rifondere all'appellata tre quarti delle spese processuali del grado, che liquida per l'intero in Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese per il rimanente quarto.
Venezia, 21 marzo 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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