Articolo 6 della Legge 29 dicembre 2000, n. 404
Articolo 5Articolo 7
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10 gennaio 2001
Art. 6. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a lire un miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2001