Versione
6 settembre 1980
6 settembre 1980
Art. 1. Articolo unico
Il Ministro della pubblica istruzione puo' mettere a disposizione del CONI, per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive.
Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti e' a carico del CONI.
Il periodo trascorso nella posizione prevista nel precedente comma e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al precedente primo comma si applica nei limiti di durata della nomina.
I posti che si rendono disponibili in applicazione della presente legge possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.
Il Ministro della pubblica istruzione puo' mettere a disposizione del CONI, per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive.
Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti e' a carico del CONI.
Il periodo trascorso nella posizione prevista nel precedente comma e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al precedente primo comma si applica nei limiti di durata della nomina.
I posti che si rendono disponibili in applicazione della presente legge possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2012, n. 1490Provvedimento: N. 05516/2005 REG.RIC. N. 01490/2012REG.PROV.COLL. N. 05516/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5516 del 2005, proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze; contro CO IO, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Ghibellini, Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8; nei confronti di C.O.N.I., …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- norme speciali in materia di distacco del personale·
- recupero delle retribuzioni·
- compensazione delle spese processuali·
- prescrizione delle somme·
- giurisdizione esclusiva·
- principio di buon andamento della P.A.·
- giustizia amministrativa·
- art. 112 c.p.c.·
- legge n. 464/1980·
- prescrizione del diritto·
- art. 2036 c.c.·
- distacco del personale·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
- onere della prova