Articolo 1 della Legge 13 agosto 1980, n. 464
Versione
6 settembre 1980
Art. 1. Articolo unico

Il Ministro della pubblica istruzione puo' mettere a disposizione del CONI, per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive.
Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti e' a carico del CONI.
Il periodo trascorso nella posizione prevista nel precedente comma e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al precedente primo comma si applica nei limiti di durata della nomina.
I posti che si rendono disponibili in applicazione della presente legge possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

Entrata in vigore il 6 settembre 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente