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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3326/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.N. 3326/2020, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Ticciati Parte_1 C.F._1
- attore contro
Controparte_1
- convenuto contumace
Oggetto: risarcimento del danno responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
Per l'attrice: come da note depositate in data 22/11/2024, “dichiarare la responsabilità ex art. 2051
e/o 2043 c.c. esclusiva del nelle sue qualità di custode e/o per non aver Controparte_1
mantenuto il bene nelle condizioni atte ad evitare insidie e/o situazioni di pericolo per gli utenti, in persona del suo legale rappresentante, e conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. che quindi secondo le risultanze della espletata CTU e secondo le Parte_1
tabelle del Tribunale di Milano si quantificano come segue:
(anni 42 al sinistro) Parte_1
D.B. 6% € 11.423,00
IT gg. 30 al 75% € 2.700,00
IT gg. 60 al 50% € 3.600,00
IT gg. 60 al 25% € 1.800,00
Aumento personalizzato o danno morale € 3.500,00
Spese € 755,63 T O T A L E € 23.778,63
o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e di ragione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro all'effettivo saldo, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2051 e, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al CP_1
risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta dovuta alla sconnessione del manto stradale.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto:
- in data 18/9/2017, mentre percorreva a piedi, insieme alla moglie, alla figlia e al suocero, la strada che dal tirassegno conduce a Montecastello, priva di marciapiede, cadeva a causa dell'improvvisa disconnessione del manto stradale, precipitando in un fossato adiacente, colmo di detriti e privo di protezioni e segnalazioni, con conseguente trasporto d'urgenza al Pronto Soccorso;
- gli esami diagnostici e i successivi controlli ortopedici accertavano gravi lesioni al ginocchio destro, che rendevano necessarie due operazioni chirurgiche (artroscopia e ricostruzione del legamento crociato anteriore), seguite da un lungo periodo di riabilitazione;
- nonostante le cure ricevute, il Sig. lamenta tuttora dolore persistente, limitazioni funzionali e Pt_1
difficoltà motorie;
- dopo aver inviato al Comune di un invito alla negoziazione assistita, rimasto privo di CP_1
riscontro, promuoveva pertanto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.
2. Il pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia con ordinanza del 14/1/2021.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale.
All'udienza del 28/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
4. La domanda del Sig. deve essere accolta. Pt_1
4.1. Sull'an debeatur.
4.1.1. La norma dell'art. 2051 c.c., che prevede l'ipotesi di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, pone un carattere essenzialmente “oggettivo” della presunzione di responsabilità prevista a carico del custode, che può essere esclusa solo in caso di prova, da parte della Pubblica Amministrazione, del caso fortuito che interrompe il nesso causale tra la cosa oggetto della custodia e il danno. Costituiscono oggetto del caso fortuito quei fatti imprevedibili e non controllabili che sfuggono alla sfera di controllo di qualsiasi soggetto dotato di normale diligenza, e sono rappresentati dal fatto del terzo estraneo, ovvero dalla condotta colposa dello stesso danneggiato. Proprio con riferimento a tali ipotesi, la giurisprudenza ha precisato che il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode qualora intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono
(Cass. civ. n. 24755/2008; Cass. civ. n. 1655/2005).
Ciò posto, giova evidenziare che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione, è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ossia “che
l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr. Trib. Nola, n. 68/2025).
4.1.2. Nel caso di specie, l'attore ha fornito la prova del verificarsi dell'evento dannoso attraverso l'istruttoria testimoniale espletata.
I testimoni escussi hanno confermato la dinamica dell'incidente, dichiarando che l'attore procedeva a piedi lungo il margine della carreggiata quando è improvvisamente scivolato ed è caduto nel fossato sottostante (teste ). Inoltre, è stato accertato che la banchina franata non era visibile a causa Tes_1
della presenza di erba alta (teste Testi) e che non vi erano segnalazioni di pericolo nella zona (testi e ) (cfr. verbale di udienza del 6/6/2022). Tes_2 Tes_1
Dall'istruttoria emerge, dunque, l'esistenza di una situazione oggettivamente insidiosa, caratterizzata dalla combinazione di due elementi determinanti: la non visibilità del pericolo e la sua non prevedibilità soggettiva. L'assenza di segnalazioni e la presenza di erba alta hanno, infatti, impedito all'attore di percepire il pericolo e, conseguentemente, di adottare comportamenti idonei a evitarlo.
Di contro, la Pubblica Amministrazione, rimasta contumace, non ha provato – né prima ancora allegato – l'esistenza del caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causa tra l'evento dannoso e il danno subito dal danneggiato, né ha dimostrato una condotta colposa del danneggiato tale da configurarsi come causa esclusiva dell'evento. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che affinché la condotta del danneggiato possa escludere la responsabilità del custode, essa deve avere un'efficienza causale autonoma e imprevedibile, tale da recidere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso (Cass. civ. n. 15859/2015; Cass. civ. n. 999/2014; Cass. civ. n. 15375/2011). In assenza di tale prova da parte della Pubblica Amministrazione, deve ritenersi sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni subiti dall'attore. Controparte_1
4.2. Sul quantum debeatur.
4.2.1. La c.t.u. medico legale, cui si intende aderire in quanto logica nonché adeguatamente ed esaustivamente motivata anche in punto di replica alle osservazioni del consulente di parte, dà puntualmente conto del danno biologico correlato all'infortunio per cui è causa.
Segnatamente, il perito d'ufficio ha concluso che:
“
1. Il 18.09.17 il Sig. , in conseguenza del sinistro in oggetto, ebbe a riportare una lesione Parte_1
del menisco mediale e del legamento crociato anteriore del ginocchio destro;
soddisfatto il nesso di causa tra le lesioni ed il fatto, considerate le modalità di verificazione e tenuto conto dei rilievi strumentali che documentano alterazioni patologiche di tipo chiaramente traumatico.
2. Il trauma subito al ginocchio destro ha comportato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali del soggetto, produttivo di danno biologico temporaneo. La durata della inabilità temporanea, derivata dalle lesioni subite nel sinistro per cui è causa, per deficit della deambulazione,
è valutabile complessivamente in 210 giorni, di cui:
▪ inabilità temporanea assoluta giorni 60 (sessanta), in riferimento ai due interventi chirurgici subiti
e la convalescenza post-operatoria, periodo in cui il Sig è stato dipendente dall'assistenza altrui Pt_1
a causa della immobilizzazione;
▪ inabilità temporanea parziale al 75% giorni 30 (trenta), in rapporto alla graduale ripresa della mobilità dell'arto inferiore dx con carico progressivamente crescente;
▪ inabilità temporanea parziale al 50% giorni 60 (sessanta) in rapporto alle cure fisioterapiche a cui il periziato si è sottoposto per la ripresa funzionale dell'arto inferiore dx;
▪ inabilità temporanea parziale al 25% giorni 60 (sessanta) per il ritorno graduale alle comuni attività quotidiane e lavorative.
3. Il trauma subito al ginocchio destro ha comportato un peggioramento permanente delle condizioni generali del soggetto, produttivo di danno biologico permanente.
4. I postumi permanenti sono oggettivabili con esame clinico.
5. Il danno biologico permanente può complessivamente quantificarsi nella misura del 6% (sei per cento) in riferimento agli orientamenti valutativi delle tabelle SIMLA 2016.
6. Il quadro clinico appare stabilizzato e ragionevolmente non più suscettibile di evoluzione, né con ortesi né altri generi di cure mediche o chirurgiche” (cfr. pp. 12 e 13, c.t.u.).
Nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all' art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, siccome ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la Corte di Cassazione riconosce valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico ex artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. civ. n. 12408/2011).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale, si perviene al riconoscimento di € 14.662,50 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea (punto base pari ad € 115,00), e di € 11.423,00 per danno biologico permanente (6%) attesa l'età del soggetto all'epoca del sinistro (42 anni) inclusivo dell'incremento del 25% per la sofferenza soggettiva come da predette tabelle.
Al contempo, però, non si ritiene che il caso meriti un'ulteriore personalizzazione, non avendo l'attore allegato circostanze specifiche ed eccezionali che diano conto di un quid pluris di sofferenza rispetto a quanto già contemplato dalla tabella con la menzionata sommatoria. Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano siffatta, autonoma, posta di risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono, pertanto, essere allegate in modo sufficientemente circostanziato e provate dal danneggiato – anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici – senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo, Cass. civ. n. 25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018). Altrimenti opinando, si perverrebbe ad una non consentita duplicazione risarcitoria, riconoscendo un'ulteriore somma a titolo di risarcimento di pregiudizi già espressi nel grado percentuale di invalidità permanente.
Ne consegue che a titolo di danno non patrimoniale deve riconoscersi un risarcimento pari a complessivi € 26.085,50.
4.2.2. Quanto ai danni patrimoniali, è, senz'altro, dovuto il risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dall'esborso delle spese sanitarie, nella misura di € 755,63, che il C.T.U. ha correttamente stimato, sulla scorta della documentazione in atti ed alla luce di puntuali valutazioni medico-legali.
4.2.3. Trattandosi di debito di valore, sulle somme indicate a titolo di risarcimento del danno, sono dovuti rivalutazione e interessi legali a far data dalla verificazione del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza (18/9/2017) (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c. (Cass. civ. n. 13470/1999).
4.2.4. Nulla può riconoscersi per le spese legali stragiudiziali, sia perché non v'è prova dell'effettivo esborso, sia perché l'attività stragiudiziale è indicata in modo generico, per cui è ragionevole ritenere che si tratti di prestazioni connesse e complementari rispetto a quelle giudiziali e, in tal caso, per indirizzo consolidato della Suprema Corte è dovuto il solo compenso per l'attività giudiziale (Cass. civ. n. 28855/2021; Cass. civ. n. 6701/2018; Cass. Sez. Un. n. 16990/2017).
5. Spese.
L'esito del giudizio depone per la soccombenza della parte convenuta che va, conseguentemente, condannata al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese di lite, comprensive della fase di attivazione della negoziazione assistita, con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, che va individuato applicando il criterio del decisum (importo in concreto liquidato e spettante) e non del disputatum (importo richiesto), secondo i valori medi – diversamente da quanto indicato in nota spese – in ragione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
Anche le spese di c.t.u. svolta in corso di causa vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta, come liquidate con decreto del 3/1/2023.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attore la somma di € 26.085,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di € 755,63, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal 18/9/2017 alla data di pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rifondere a le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.518,00 per compensi, oltre Parte_1 spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, ed € 646,73 per esborsi;
- pone definitivamente a carico di , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 3/1/2023.
Pisa, 19/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.N. 3326/2020, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Ticciati Parte_1 C.F._1
- attore contro
Controparte_1
- convenuto contumace
Oggetto: risarcimento del danno responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
Per l'attrice: come da note depositate in data 22/11/2024, “dichiarare la responsabilità ex art. 2051
e/o 2043 c.c. esclusiva del nelle sue qualità di custode e/o per non aver Controparte_1
mantenuto il bene nelle condizioni atte ad evitare insidie e/o situazioni di pericolo per gli utenti, in persona del suo legale rappresentante, e conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. che quindi secondo le risultanze della espletata CTU e secondo le Parte_1
tabelle del Tribunale di Milano si quantificano come segue:
(anni 42 al sinistro) Parte_1
D.B. 6% € 11.423,00
IT gg. 30 al 75% € 2.700,00
IT gg. 60 al 50% € 3.600,00
IT gg. 60 al 25% € 1.800,00
Aumento personalizzato o danno morale € 3.500,00
Spese € 755,63 T O T A L E € 23.778,63
o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e di ragione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro all'effettivo saldo, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2051 e, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al CP_1
risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta dovuta alla sconnessione del manto stradale.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto:
- in data 18/9/2017, mentre percorreva a piedi, insieme alla moglie, alla figlia e al suocero, la strada che dal tirassegno conduce a Montecastello, priva di marciapiede, cadeva a causa dell'improvvisa disconnessione del manto stradale, precipitando in un fossato adiacente, colmo di detriti e privo di protezioni e segnalazioni, con conseguente trasporto d'urgenza al Pronto Soccorso;
- gli esami diagnostici e i successivi controlli ortopedici accertavano gravi lesioni al ginocchio destro, che rendevano necessarie due operazioni chirurgiche (artroscopia e ricostruzione del legamento crociato anteriore), seguite da un lungo periodo di riabilitazione;
- nonostante le cure ricevute, il Sig. lamenta tuttora dolore persistente, limitazioni funzionali e Pt_1
difficoltà motorie;
- dopo aver inviato al Comune di un invito alla negoziazione assistita, rimasto privo di CP_1
riscontro, promuoveva pertanto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.
2. Il pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia con ordinanza del 14/1/2021.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale.
All'udienza del 28/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
4. La domanda del Sig. deve essere accolta. Pt_1
4.1. Sull'an debeatur.
4.1.1. La norma dell'art. 2051 c.c., che prevede l'ipotesi di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, pone un carattere essenzialmente “oggettivo” della presunzione di responsabilità prevista a carico del custode, che può essere esclusa solo in caso di prova, da parte della Pubblica Amministrazione, del caso fortuito che interrompe il nesso causale tra la cosa oggetto della custodia e il danno. Costituiscono oggetto del caso fortuito quei fatti imprevedibili e non controllabili che sfuggono alla sfera di controllo di qualsiasi soggetto dotato di normale diligenza, e sono rappresentati dal fatto del terzo estraneo, ovvero dalla condotta colposa dello stesso danneggiato. Proprio con riferimento a tali ipotesi, la giurisprudenza ha precisato che il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode qualora intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono
(Cass. civ. n. 24755/2008; Cass. civ. n. 1655/2005).
Ciò posto, giova evidenziare che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione, è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ossia “che
l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr. Trib. Nola, n. 68/2025).
4.1.2. Nel caso di specie, l'attore ha fornito la prova del verificarsi dell'evento dannoso attraverso l'istruttoria testimoniale espletata.
I testimoni escussi hanno confermato la dinamica dell'incidente, dichiarando che l'attore procedeva a piedi lungo il margine della carreggiata quando è improvvisamente scivolato ed è caduto nel fossato sottostante (teste ). Inoltre, è stato accertato che la banchina franata non era visibile a causa Tes_1
della presenza di erba alta (teste Testi) e che non vi erano segnalazioni di pericolo nella zona (testi e ) (cfr. verbale di udienza del 6/6/2022). Tes_2 Tes_1
Dall'istruttoria emerge, dunque, l'esistenza di una situazione oggettivamente insidiosa, caratterizzata dalla combinazione di due elementi determinanti: la non visibilità del pericolo e la sua non prevedibilità soggettiva. L'assenza di segnalazioni e la presenza di erba alta hanno, infatti, impedito all'attore di percepire il pericolo e, conseguentemente, di adottare comportamenti idonei a evitarlo.
Di contro, la Pubblica Amministrazione, rimasta contumace, non ha provato – né prima ancora allegato – l'esistenza del caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causa tra l'evento dannoso e il danno subito dal danneggiato, né ha dimostrato una condotta colposa del danneggiato tale da configurarsi come causa esclusiva dell'evento. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che affinché la condotta del danneggiato possa escludere la responsabilità del custode, essa deve avere un'efficienza causale autonoma e imprevedibile, tale da recidere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso (Cass. civ. n. 15859/2015; Cass. civ. n. 999/2014; Cass. civ. n. 15375/2011). In assenza di tale prova da parte della Pubblica Amministrazione, deve ritenersi sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni subiti dall'attore. Controparte_1
4.2. Sul quantum debeatur.
4.2.1. La c.t.u. medico legale, cui si intende aderire in quanto logica nonché adeguatamente ed esaustivamente motivata anche in punto di replica alle osservazioni del consulente di parte, dà puntualmente conto del danno biologico correlato all'infortunio per cui è causa.
Segnatamente, il perito d'ufficio ha concluso che:
“
1. Il 18.09.17 il Sig. , in conseguenza del sinistro in oggetto, ebbe a riportare una lesione Parte_1
del menisco mediale e del legamento crociato anteriore del ginocchio destro;
soddisfatto il nesso di causa tra le lesioni ed il fatto, considerate le modalità di verificazione e tenuto conto dei rilievi strumentali che documentano alterazioni patologiche di tipo chiaramente traumatico.
2. Il trauma subito al ginocchio destro ha comportato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali del soggetto, produttivo di danno biologico temporaneo. La durata della inabilità temporanea, derivata dalle lesioni subite nel sinistro per cui è causa, per deficit della deambulazione,
è valutabile complessivamente in 210 giorni, di cui:
▪ inabilità temporanea assoluta giorni 60 (sessanta), in riferimento ai due interventi chirurgici subiti
e la convalescenza post-operatoria, periodo in cui il Sig è stato dipendente dall'assistenza altrui Pt_1
a causa della immobilizzazione;
▪ inabilità temporanea parziale al 75% giorni 30 (trenta), in rapporto alla graduale ripresa della mobilità dell'arto inferiore dx con carico progressivamente crescente;
▪ inabilità temporanea parziale al 50% giorni 60 (sessanta) in rapporto alle cure fisioterapiche a cui il periziato si è sottoposto per la ripresa funzionale dell'arto inferiore dx;
▪ inabilità temporanea parziale al 25% giorni 60 (sessanta) per il ritorno graduale alle comuni attività quotidiane e lavorative.
3. Il trauma subito al ginocchio destro ha comportato un peggioramento permanente delle condizioni generali del soggetto, produttivo di danno biologico permanente.
4. I postumi permanenti sono oggettivabili con esame clinico.
5. Il danno biologico permanente può complessivamente quantificarsi nella misura del 6% (sei per cento) in riferimento agli orientamenti valutativi delle tabelle SIMLA 2016.
6. Il quadro clinico appare stabilizzato e ragionevolmente non più suscettibile di evoluzione, né con ortesi né altri generi di cure mediche o chirurgiche” (cfr. pp. 12 e 13, c.t.u.).
Nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all' art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, siccome ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la Corte di Cassazione riconosce valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico ex artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. civ. n. 12408/2011).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale, si perviene al riconoscimento di € 14.662,50 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea (punto base pari ad € 115,00), e di € 11.423,00 per danno biologico permanente (6%) attesa l'età del soggetto all'epoca del sinistro (42 anni) inclusivo dell'incremento del 25% per la sofferenza soggettiva come da predette tabelle.
Al contempo, però, non si ritiene che il caso meriti un'ulteriore personalizzazione, non avendo l'attore allegato circostanze specifiche ed eccezionali che diano conto di un quid pluris di sofferenza rispetto a quanto già contemplato dalla tabella con la menzionata sommatoria. Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano siffatta, autonoma, posta di risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono, pertanto, essere allegate in modo sufficientemente circostanziato e provate dal danneggiato – anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici – senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo, Cass. civ. n. 25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018). Altrimenti opinando, si perverrebbe ad una non consentita duplicazione risarcitoria, riconoscendo un'ulteriore somma a titolo di risarcimento di pregiudizi già espressi nel grado percentuale di invalidità permanente.
Ne consegue che a titolo di danno non patrimoniale deve riconoscersi un risarcimento pari a complessivi € 26.085,50.
4.2.2. Quanto ai danni patrimoniali, è, senz'altro, dovuto il risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dall'esborso delle spese sanitarie, nella misura di € 755,63, che il C.T.U. ha correttamente stimato, sulla scorta della documentazione in atti ed alla luce di puntuali valutazioni medico-legali.
4.2.3. Trattandosi di debito di valore, sulle somme indicate a titolo di risarcimento del danno, sono dovuti rivalutazione e interessi legali a far data dalla verificazione del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza (18/9/2017) (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c. (Cass. civ. n. 13470/1999).
4.2.4. Nulla può riconoscersi per le spese legali stragiudiziali, sia perché non v'è prova dell'effettivo esborso, sia perché l'attività stragiudiziale è indicata in modo generico, per cui è ragionevole ritenere che si tratti di prestazioni connesse e complementari rispetto a quelle giudiziali e, in tal caso, per indirizzo consolidato della Suprema Corte è dovuto il solo compenso per l'attività giudiziale (Cass. civ. n. 28855/2021; Cass. civ. n. 6701/2018; Cass. Sez. Un. n. 16990/2017).
5. Spese.
L'esito del giudizio depone per la soccombenza della parte convenuta che va, conseguentemente, condannata al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese di lite, comprensive della fase di attivazione della negoziazione assistita, con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, che va individuato applicando il criterio del decisum (importo in concreto liquidato e spettante) e non del disputatum (importo richiesto), secondo i valori medi – diversamente da quanto indicato in nota spese – in ragione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
Anche le spese di c.t.u. svolta in corso di causa vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta, come liquidate con decreto del 3/1/2023.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attore la somma di € 26.085,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di € 755,63, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal 18/9/2017 alla data di pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rifondere a le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.518,00 per compensi, oltre Parte_1 spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, ed € 646,73 per esborsi;
- pone definitivamente a carico di , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 3/1/2023.
Pisa, 19/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella