Articolo 1 della Legge 12 marzo 1968, n. 410
Articolo 2
Versione
3 maggio 1968
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Versione
16 gennaio 1971
Art. 1.
Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi:
a) contributo di lire 3.200 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonche' sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall' articolo 2195 del codice civile , escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative; ((detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna))
b) contributo di lire 500 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza ((relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta)) avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale, di lire 2.000 su ogni delega o mandato di rappresentanza ((relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta)) davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonche' davanti alle giunte provinciali amministrative;
c) contributo di lire 2.000 per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta e' considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all' articolo 2195 del codice civile , escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1971
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