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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11882/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. EA SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11882/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. ADIANSI CLAUDIA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. ADIANSI CLAUDIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 4/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi condurranno vita separata, con impegno al reciproco rispetto ed alla condivisione dei doveri genitoriali.
2. L'affidamento delle figlie minori, ed Persona_1 [...]
avverrà in modo condiviso tra entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_2 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Le figlie avranno residenza abituale presso la casa familiare di Verolanuova
Frazione Cadignano, Via De Nicola, 12, con collocamento prevalente con la madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo desideri e gli sia possibile. comunque, a settimane alterne, le figlie trascorreranno con il padre i giorni di sabato e domenica, compreso il pernotto. Le figlie trascorreranno con il padre due settimane consecutive nel periodo estivo per le ferie, e una nel periodo natalizio. Le festività civili e religiose saranno gestite secondo il criterio dell'alternanza.
4. La casa familiare, sita in Verolanuova Fraz. Cadignano Via De Nicola, 12, con ogni arredo e pertinenza viene assegnata alla sig.ra , affinché la abiti con le figlie, restando Parte_2 espressamente inteso che al momento in cui entrambe le figlie si trasferiranno altrove, l'immobile in comproprietà
1 dovrà esser alienato con divisione paritaria del prezzo netto ricavato, salvo diverso accordo che le parti vorranno stipulare. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le imposte relative all'immobile assegnato, restano a carico esclusivo dell'assegnataria.
5. Il padre corrisponderà alla madre la somma mensile di euro 200,00
(duecento//00) per ciascuna delle due figlie con bonifico bancario entro l'ultimo giorno del mese. Detto importo sarà annualmente rivalutato secondo l'indice istat dal 01.01.2026. Le spese straordinarie saranno sopportate al 50% da ciascun genitore, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra l'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di
Brescia, che sottoscritta dalle parti si allega al presente ricorso.
6. Le parti, in ragione della loro autonomia economica rinunziano reciprocamente al contributo al mantenimento.
7. Le parti si obbligano a proseguire nel pagamento del mutuo ipotecario cointestato, stipulato per l'acquisto della casa famigliare, al 50% sino a totale saldo dello stesso e dichiarano di aver già regolato ogni rapporto economico tra loro e dunque di non aver oggi nulla reciprocamente da pretendere.
8. Le spese legali relative alla presente procedura saranno sostenute al 50% tra i separandi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/05/2007, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di VEROLANUOVA (BS) (atto n. 3, parte I, anno 2007).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ZA TI EA SI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. EA SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11882/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. ADIANSI CLAUDIA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. ADIANSI CLAUDIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 4/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi condurranno vita separata, con impegno al reciproco rispetto ed alla condivisione dei doveri genitoriali.
2. L'affidamento delle figlie minori, ed Persona_1 [...]
avverrà in modo condiviso tra entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_2 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Le figlie avranno residenza abituale presso la casa familiare di Verolanuova
Frazione Cadignano, Via De Nicola, 12, con collocamento prevalente con la madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo desideri e gli sia possibile. comunque, a settimane alterne, le figlie trascorreranno con il padre i giorni di sabato e domenica, compreso il pernotto. Le figlie trascorreranno con il padre due settimane consecutive nel periodo estivo per le ferie, e una nel periodo natalizio. Le festività civili e religiose saranno gestite secondo il criterio dell'alternanza.
4. La casa familiare, sita in Verolanuova Fraz. Cadignano Via De Nicola, 12, con ogni arredo e pertinenza viene assegnata alla sig.ra , affinché la abiti con le figlie, restando Parte_2 espressamente inteso che al momento in cui entrambe le figlie si trasferiranno altrove, l'immobile in comproprietà
1 dovrà esser alienato con divisione paritaria del prezzo netto ricavato, salvo diverso accordo che le parti vorranno stipulare. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le imposte relative all'immobile assegnato, restano a carico esclusivo dell'assegnataria.
5. Il padre corrisponderà alla madre la somma mensile di euro 200,00
(duecento//00) per ciascuna delle due figlie con bonifico bancario entro l'ultimo giorno del mese. Detto importo sarà annualmente rivalutato secondo l'indice istat dal 01.01.2026. Le spese straordinarie saranno sopportate al 50% da ciascun genitore, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra l'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di
Brescia, che sottoscritta dalle parti si allega al presente ricorso.
6. Le parti, in ragione della loro autonomia economica rinunziano reciprocamente al contributo al mantenimento.
7. Le parti si obbligano a proseguire nel pagamento del mutuo ipotecario cointestato, stipulato per l'acquisto della casa famigliare, al 50% sino a totale saldo dello stesso e dichiarano di aver già regolato ogni rapporto economico tra loro e dunque di non aver oggi nulla reciprocamente da pretendere.
8. Le spese legali relative alla presente procedura saranno sostenute al 50% tra i separandi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/05/2007, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di VEROLANUOVA (BS) (atto n. 3, parte I, anno 2007).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ZA TI EA SI
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