Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/05/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2976 del 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice
DO.SA Maria Rita GUARINO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2976 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione a Decreto Ingiuntivo, vertente:
tra
rappresentato e difeso, giusta procura versata in atti dall'Avv. Antonio Battista Parte_1 con studio in Santa Maria Capua Vetere, via Jan Palach, Central Park, ove elettivamente domiciliano;
Opponente
e
rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti dall'Avv. Domenico Controparte_1
Stanga presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Caserta alla Piazza Aldo Moro n. 9 – Parco del Corso;
Opposta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte attrice proponeva ricorso per ingiunzione di pagamento innanzi al Tribunale Controparte_1 di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere, dal , il pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori e . Veniva emesso il decreto Persona_1 Per_2 ingiuntivo n. 516 del 2022 in data 28.02.2022 con cui veniva ingiunto, al sig. , di pagare Parte_1 in favore della ricorrente l'importo di Euro 5.308,12 oltre interessi e spese di procedura.
Giudice di Pace di Caserta) frazionando, in tal modo, la pretesa creditoria. Inoltre, contestava in toto gli esborsi ritenuti effettuati per i figli minori in quanto in contrasto con quanto disposto dalla Corte di
Appello di Napoli con decreto emesso in data 3.07.2019. In subordine chiedeva la condanna dell'opposta, anche ex art. 1243 c.c., al pagamento della somma di Euro 500,00 quale 50% per la spesa straordinaria sostenuta per il figlio Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e Persona_1 per il rigetto, in toto, della domanda di pagamento formulata da parte della sig.ra . Il tutto con CP_1 vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, impugnando e contestando l'atto Controparte_1 di opposizione. Concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ed onorari.
La parte opposta chiedeva inoltre la corresponsione della metà delle ulteriori spese straordinarie sostenute medio tempore, rappresentando di essere creditrice nei confronti dell'opponente dell'ulteriore somma di euro 395,37, ovverosia della metà dell'ammontare complessivo delle spese straordinarie (pari ad euro
790,74),
Il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI° comma c.p.c.. Non veniva articolata prova per testi, le parti rassegnavano le conclusioni ed il Giudice, all'udienza del 7.01.2025, riservava la causa in decisione senza termini.
L'opposizione è, in parte, fondata e merita, dunque, di essere accolta per quanto di ragione.
Va premesso che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte (tra le altre Cass. Sez. III n. 17371 del
17.11.2003; Cass. Sez. I n. 8718 del27.06.2000), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, in base ai principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, all'opposto/creditore, formalmente convenuto, spetta l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda mente sull'opponente/debitore, formalmente attore, ricade l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi della domanda creditoria. In tal senso “in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito
i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I n. 14640 del 06.06.2018). Inoltre il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto medesimo ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. per tutte
Cass. Sez. I n. 6514 del 19.03.2007).
Tanto premesso si ritiene che la parte opposta abbia provato solo in parte sia l'an che il quantum della pretesa creditoria.
Per quanto riguarda il primo elemento costitutivo della domanda risulta documentalmente provato che Pt_
ha agito con il procedimento monitorio per ottenere la condanna del al pagamento, in suo CP_1 favore, del 50% della complessiva somma di Euro 10.616,25 sostenuta dall'istante per spese straordinarie, Pt_ poste a carico del nella misura del 50%, sulla base del decreto emesso dalla Corte di Appello di
Napoli n. cronol. 4208 del 3.07.20219 che prevedeva le spese straordinarie suddividendole in due categorie;
nella prima ha indicato quelle “mediche, sanitarie, farmaceutiche, odontoiatriche, psicoterapiche, non coperte dal
SSN, ivi compresi i ticket, comprovate da prescrizione medica e da ricevuta contenente il codice fiscale;
nella seconda ha indicato quelle ugualmente da dividere al 50% se previamente concordate tra i coniugi sino al compimento del 14esimo anno
o se richieste dai figli dopo il compimento del 14esimo anno, quelle relative all'iscrizione a scuole private o a corsi scolastici successivi a quelli dell'obbligo che comportino particolari esborsi in vestiario o attrezzature o libri, quelle per doposcuola o ripetizioni, le spese per la frequenza di una attività sportiva o artistica o educativa, sia nel corso dell'anno, sia sotto forma di stage o campo estivi”.
In sede di opposizione parte opponente ha contestato la pretesa creditoria deducendo l'infondatezza e l'illegittimità del credito azionato in quanto le spese poste in essere non erano state concertate o erano prive dei requisiti stabiliti con decreto dalla Corte di Appello.
Dal canto suo l'opposta ha insistito nella sua domanda deducendo che nel caso di specie le spese straordinarie sostenute per il figlio (maggiore di 14° anni) non dovevano essere concordate Persona_1 tra i coniugi, essendo sufficiente che la richiesta pervenisse direttamente dal minore, diversamente, per le spese straordinarie sostenute per il figlio (minore di 14° anni) quest'ultime non necessitavano della Per_2 preventiva concertazione tra i coniugi in quanto sostenute “nel miglior interesse del minore”.
Così sinteticamente ricostruiti i termini della controversia, la scrivente è, in primo luogo, chiamata a stabilire se l'intera documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo sia inerente ad esborsi effettuati nell'interesse dei figli e se detti esborsi rientrino o meno nel concetto di spese straordinarie da porsi, in base al titolo azionato, in ugual misura a carico dei genitori.
Ai fini che occupano, i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo possono essere distinti in tre diverse sottocategorie. Un primo gruppo, comprendente tutti i documenti attinenti alle spese sostenute per le sedute psicoterapiche del minore ed i controlli di ortottica del minore e Persona_1 Per_2 l'acquisto di occhiali per entrambi. Un secondo gruppo comprendente gli esborsi sostenuti per le attività sportive e per i campi estivi, per l'iscrizione a scuola privata del figlio nonché la scuola di inglese Per_2 per il figlio Un terzo gruppo comprendente le spese sostenute per l'acquisto dei libri Persona_1 scolastici per il figlio Ebbene è evidente che, in relazione agli esborsi di cui al primo Persona_1 gruppo, nessuna pretesa creditoria può essere avanzata dalla nei confronti dell'ex coniuge con CP_1 riferimento alle spese del percorso di psicoterapia, dal momento che secondo quanto disposto dalla Corte di Appello di Napoli, le predette spese per poter essere annoverate come spese straordinarie dovevano essere comprovate da prescrizione medica. Con riferimento alle spese psicoterapeutiche il consenso a cui parte opposta fa riferimento, in ordine alle sedute psicoterapiche, in realtà riguarda un consenso Pt_ informato, in ordine ad una consulenza psicologica, rilasciato alla DO.SA , dal sig. in data Per_3
30.03.2016 e quindi ben quattro anni prima rispetto alle visite per le quali si chiede la corresponsione del
50%. Pertanto, rispetto alle somme indicate in detti documenti la domanda risulta carente di prova.
Diversamente invece per quanto concerne le spese di ortottica e quelle di controllo della vista, che sebbene non concertate e prive di allegata prescrizione medica appaiono alla luce della documentazione in atti spese neceSArie per i minori, non essendo contestata specificatamente dalla controparte la necessità dell'ausilio degli occhiali per il minore. Invece, risulta essere carente di prova la richiesta delle spese rientranti nel secondo gruppo, infatti, non solo agli atti non risulta esserci il preventivo accordo dei genitori in ordine alle predette spese (per quanto riguarda il minore ), ma nulla è emerso, nel corso Per_2 del giudizio, in ordine alla circostanza che la richiesta per le dette attività sia pervenuta dal minore Per_1
né tantomeno risulta sufficiente ai fini della ripartizione della spesa che sia stata posta in essere
[...] nell'interesse superiore del minore atteso che la Corte di Appello disponeva la necessità di una Per_2 preventiva concertazione. Possono, invece, trovare accoglimento, come spese straordinarie, quelle sostenute per l'acquisto dei libri del minore trattandosi di spese neceSArie per l'istruzione Persona_1 del minore, non prevedibili nel loro ammontare e comprovate dalla allegata documentazione in atti.
Per le medesime considerazioni può trovare accoglimento la domanda di ripetizione del 50% delle spese sostenute medio tempore nell'interesse dei minori e di cui parte opposta ha chiesto la restituzione nella memoria di costituzione (domanda nuova ammissibile rimanendo immutato l'elemento identificativo delle parti e la vicenda sostanziale v. Cass Civ. n. 32933 del 2023), ovvero del 50% della domma pari ad euro 30,24 per l'acquisto dei libri scolastici di , euro 30,00 per le visite semestrali di Parte_2 controllo ortottico per , euro 120,00 per l'acquisto di occhiali da vista per il citato Parte_3 Parte_3 ed euro 140,00 per gli esami diagnostici, tutte spese straordinarie comprovate da documentazione attestante l'esborso sostenuto non coperto dal S.S.N.
Quanto alla domanda riconvenzionale della parte opponente non può trovare accoglimento la domanda proposta avente ad oggetto la restituzione della somma di Euro 500,00 quale 50% della spesa sostenuta a favore del figlio per le lezioni di tennis, in quanto, anche in questo caso, tale spese risulta Persona_1 priva della prova che sia stata espreSAmente richiesta dal minore così come statuito dalla Corte di Appello di Napoli.
In definitiva, per le ragioni esposte, va ritenuta fondata la domanda di parte opposta solo in relazione alla complessiva somma di Euro 398,00(pari al 50% della somma di Euro 401,65 versata dalla sig.ra CP_1 per l'acquisto dei libri scolastici per il minore e al 50% delle spese inerenti l'acquisto di Persona_1 occhiali e i controlli alla vista) e della somma di euro 160,00 (pari al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla parte opposta medio tempore e la cui richiesta è stata avanzata in sede di memoria di costituzione).
Pertanto, va condannato a pagare, in favore di la complessiva somma Parte_1 Controparte_1 di Euro 558,00 oltre interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Considerato l'esito della controversia e valutata, in particolare, la parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 516 del 2022 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28.02.2022
e, per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2. Condanna il. al pagamento in favore di della complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di Euro 558,00 oltre interessi al tasso legale dalla costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo;
3. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere 5.5.2025
IL GIUDICE
DO.SA Maria Rita Guarino