Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 776/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente dr. Michele MAGLIULO Consigliere rel. dr.ssa Paolo MARIANI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3092/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, pubblicata in data 19 ottobre 2018 nel procedimento recante R.G. n.
500143/2008, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Emilio Russo.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Luisa De AT.
APPELLATO
Pagina 1
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con Decreto Ingiuntivo n. 94/08 del 17 aprile 2008, emesso su ricorso di il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_1
sezione distaccata di Piedimonte Matese, ingiungeva a il Parte_1
pagamento della somma di € 4.000,00, oltre interessi legali dalla debenza e sino al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, sulla base di un assegno non pagato, per l'acquisto dell'autovettura Renault Scenic con targa estera.
I.2. Avverso detto decreto, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione esponendo che: Parte_1
- “la comparente nel mese di giugno ebbe ad acquistare dal CP_1
una autovettura Renault Scenic con targa estera 5-MW8556
[...]
dietro il corrispettivo di euro 4.000,00, pagamento intervenuto a mezzo dell'assegno su cui si fonda l'opposto decreto ingiuntivo”;
- “il si impegnava a proprie spese di effettuare il regolare CP_1
passaggio di proprietà tramite l'Agenzia De AT di Alvignano”;
- “solo dopo reiterati tentativi dell'opponente volti al fine di ottenere la relativa documentazione dell'autovettura, il comunicava alla CP_1
compartente di dover portare l'autovettura presso la Motorizzazione Civile di Caserta per il collaudo”;
- “il non si avvedeva di rilasciare la documentazione per il detto CP_1
autoveicolo…si richiedeva la risoluzione contrattuale per grave inadempimento nonché veniva diffidato alla restituzione dell'assegno”;
Pagina 2 - l'autovettura (guidata dal marito dell'opponente), durante il tragitto vero la Motorizzazione civile, veniva sottoposta a sequestro dai Carabinieri poiché circolava in mancanza dei documenti necessari;
- per i fatti su richiamati sporgeva denuncia querela ai CC di Caiazzo da cui
“ne scaturiva il procedimento penale iscritto al numero 9927/07”.
Tanto premesso, l'opponente, sostenendo la carenza del rapporto sottostante, poiché l'opposto - venditore dell'autovettura Renault Scenic – non aveva ottemperato a quanto pattuito, chiedeva al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del venditore e di condannare l'opposto alla restituzione dell'assegno e al risarcimento dei danni patiti quantificati nella somma di € 5.000,00, per l'impossibilità di utilizzo dell'autovettura o in quella somma diversa ritenuta dal Tribunale.
I.3. Si costituiva in giudizio il quale, deducendo Controparte_1
l'infondatezza delle deduzioni difensive dell'opponente, richiamava il principio di astrattezza dei titoli di credito;
inoltre, deduceva di aver reso edotto l'opponente, al momento della vendita, che:
- oggetto del contratto era un'autovettura non immatricolata in Italia;
- la vettura necessitava di essere sottoposta al collaudo presso la M.C.T.C. di Caserta, al fine di effettuare l'immatricolazione.
Il evidenziava, ancora, che i documenti dell'autovettura, rilasciati CP_1
nel paese di origine del veicolo, erano stati consegnati alla;
Pt_1
difatti, rilevava che quest'ultima aveva affidato l'incarico, per la suddetta procedura, all'agenzia De AT e nonostante l'acquirente fosse stata resa edotta della necessità di munirsi di targa di prova o di un carro attrezzi per recarsi presso la M.T.C.C., di sua iniziativa, il , coniuge Per_1
Pagina 3 dell'opponente, si era posto alla guida del veicolo apponendo una targa di cartone, accettando il rischio di incorrere nelle sanzioni.
Infine, deduceva che il procedimento a carico dell'opposto, per i reati di cui agli artt. 640 e 641 c.p., era stato archiviato.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Santa Maria Controparte_1
Capua Vetere di rigettare l'opposizione e condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I.4. Con sentenza n. 3092/2018, pubblicata in data 19 ottobre 2018, il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione civile, così provvedeva:
“rigetta l'opposizione; condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
30,00 per spese vive e in € 2417,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Luisa De
AT”.
II.1. Avverso detta sentenza - con citazione notificata il 15 febbraio
2019 – proponeva appello, articolando i motivi di seguito Parte_1
rubricati:
“EVIDENTE TRAVISAMENTO DELLA DOMANDA ATTRICE –
ASSOLUTA MANCANZA DI MOTIVAZIONE A SUPPORTO DELLA
DECISIONE ASSUNTA. CONTRADDITTORIETA' DEL
RAGIONAMENTO IL(LOGICO) PORTATO NEL PUNTO DI SENTENZA
APPRESSO TRASCRITTO”: con cui sosteneva la superficialità con la quale il Tribunale ha approcciato e giudicato sui fatti di causa;
“ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE”: con cui si doleva delle risultanze probatorie così come valutate dal Giudice di prime cure;
Pagina 4 “MANIFESTA CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE E
TRAVISAMENTO DEI FATTI” con cui si doleva della “breve motivazione della sentenza gravata effettua il centrale passaggio motivazionale che va del tutto censurato, ovvero: L'asserito comportamento dell'opposto che avrebbe indotto il coniuge della ricorrente a recarsi presso la M.C.T.C. con la vettura sprovvista di targa provvisoria e di assicurazione, è rimasto sfornito di prova;
infatti, la presenza del nell'occasione, non è di CP_1
per sé indicativa del comportamento denunciato e, in ogni caso,
l'opponente avrebbe dovuto desistere e rifiutarsi di far circolare la vettura.
L'appellante, pertanto, chiedeva all'adita Corte di:
- “Riformare la sentenza appellata n. 3092/2018 e in accoglimento della spiegata opposizione in primo grado, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, per grave inadempimento del venditore e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 94/2008”;
- “Nonché - sempre in accoglimento della domanda formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo- condannare l'opposto alla restituzione dell'assegno su cui si fonda il decreto ingiuntivo ed inoltre accogliersi anche la domanda risarcitoria proposta in primo grado, quantificata nella somma di euro 5.000,00”;
- “Con ogni altra conseguenza di legge anche in punto competenze, onorari e spese del doppio grado di giudizio con distrazione”.
II.2. Con comparsa di costituzione e risposta all'appello, depositata in data 10 settembre 2019, si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale deduceva l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'interposto gravame e, coerentemente, chiedeva di “rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza impugnata;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso
Pagina 5 forfettario ed accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
II.3. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 24 ottobre 2024, la causa veniva riservata in decisione e venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di appello di sollevata dalla difesa da Parte_1
Controparte_1
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre
2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo
Pagina 6 onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Come primo motivo di gravame, connesso al secondo relativo all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, da trattare perciò unitamente,
l'appellante si lamenta di alcuni passaggi motivazionali della sentenza, riportati nell'atto di appello, sostenendo che il Tribunale ha approcciato e giudicato in modo superficiale i fatti oggetti del giudizio.
In particolare, l'appellante deduce che il venditore non aveva adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti e, pertanto, richiede la risoluzione contrattuale per grave inadempimento di e, di Controparte_1
conseguenza, anche la restituzione dell'assegno quale corrispettivo del pagamento per l'acquisto dell'autovettura, oltre al risarcimento del danno patito dall'istante e dovuto alla impossibilità di utilizzare l'autovettura in assenza dei documenti necessari per la circolazione e per avere dovuto acquistare un altro autoveicolo.
Sul punto, l'appellante richiama l'art. 1477 c.c. e rileva che: “il venditore di un autoveicolo è obbligato a consegnare i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto, dei quali abbia il possesso ovvero l'obbligo di formazione o di recupero presso terzi detentori, mentre la violazione di tale obbligo comporta la risoluzione contrattuale in danno del venditore anche
Pagina 7 quando sia limitata alla consegna dei documenti attinenti alla piena disponibilità del veicolo…”.
Orbene, il Tribunale, nella premessa in diritto della sentenza impugnata, ha correttamente rilevato che l'art. 1477 c.c. prevede che il venditore di un bene iscritto in pubblici registri sia tenuto a consegnare al compratore i documenti relativi alla proprietà e all'uso del bene venduto;
nel caso de quo, tale onere risulta adempiuto dal venditore, come emerge pacificamente dalla documentazione depositata dall'appallante nel procedimento di primo grado (cfr. documento 5).
Per converso, le ulteriori obbligazioni rappresentate dalla , Pt_1
costituite dagli incombenti necessari alla circolazione (collaudo, targhe e assicurazione provvisoria), sono a carico dell'utilizzatore del mezzo e non del venditore, tranne se oggetto di specifico accordo negoziale tra le parti, accordo che non risulta provato dalla predetta.
Sul punto, come ha correttamente evidenziato anche il primo giudice,
l'appellante - avendo acquistato l'autovettura mediante consegna di assegno che, in quanto promessa di pagamento, determina un'astrazione processuale che comporta l'inversione dell'onere della prova - avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di patti, rimasti inadempiuti, ulteriori rispetto a quelli legali della semplice consegna della documentazione straniera del veicolo, consegna che è stata effettuata e riconosciuta anche dalla Pt_1
, senza che ciò sia stato oggetto di contestazione.
[...]
L'obbligo dello di provvedere agli adempimenti specifici CP_1
derivanti dalla provenienza estera dell'auto non può certo ritenersi dimostrato sulla base della testimonianza resa da il quale, Testimone_1
come dedotto dalla stessa appellante, si è limitato a riferire che il predetto era venuto a casa della con le “targhe di cartone”; circostanza Pt_1
Pagina 8 però del tutto neutra ed equivoca rispetto all'assunzione dell'obbligo specifico di provvedere a quegli adempimenti che spettavano, invece, all'acquirente.
A tal fine, come si evince dal provvedimento del G.I.P. del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere richiamato dall'appellato, la firmò Pt_1
l'incarico all' di Alvignano che provvide a prenotare il Parte_2
cosiddetto “collaudo estero” presso la M.C.T.C. di Caserta – corrispondenza del n. di telaio 613331, ed a nulla rileva che detta agenzia riceveva spesso incarichi dallo stesso posto che l'eventuale CP_1
suggerimento da parte di quest'ultimo di avvalersi dell Parte_2
non può certo interpretarsi come dimostrativa dell'esistenza di un obbligo a carico del predetto di curare tali adempimenti.
Tale conclusione trova conforto nella deposizione dello stesso De AT, pure testualmente riportata dall'appellato, dalla quale emerge che fu proprio lui a consigliare alla di munirsi di targa di prova o di dare Pt_1
incarico ad un carroattrezzi per il trasporto dell'auto fino alla
Motorizzazione civile di Caserta per seguire il procedimento di immatricolazione in Italia, e dello stesso tenore è la testimonianza di
Testimone_2
Pertanto, anche le dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento di primo grado non hanno apportato valide informazioni che confermassero le circostanze dedotte dall'appellante (ovvero le pattuizioni ulteriori rispetto alla consegna della documentazione del veicolo effettuata dal venditore).
L'acquirente, quindi, era perfettamente a conoscenza che l'auto fosse di provenienza estera e sprovvista di targa, ed aveva altresì la piena consapevolezza della necessità, per poter circolare con il veicolo, di
Pagina 9 munirsi di una targa di prova o di dare incarico a un carroattrezzi per il trasporto.
Infine, in riferimento all'ultimo motivo di gravame, relativo al presunto obbligo del venditore di inibire al marito della di CP_1
mettersi alla guida dell'autovettura, il Tribunale ha correttamente evidenziato che “L'asserito comportamento dell'opposto che avrebbe indotto il coniuge della ricorrente a recarsi presso la M.C.T.C. con la vettura sprovvista di targa provvisoria e di assicurazione, è rimasto sfornito di prova, e, infatti, la presenza del nell'occasione, non è CP_1
di per sé indicativa del comportamento denunciato e, in ogni caso,
l'opponente avrebbe dovuto desistere e rifiutarsi di far circolare la vettura”. Ora, la circostanza della sola presenza dello nella CP_1
situazione sopra esposta risulta di per sé non univoca e, pertanto, ininfluente ai fini in esame, oltre che successiva alla conclusione dell'accordo tra le parti (consegna del veicolo unitamente ai documenti e pagamento del prezzo mediante assegno). Né può imputarsi al venditore di non aver impedito alla controparte quella condotta imprudente innanzi descritta, mancando la possibilità di configurare un obbligo giuridicamente vincolante a suo carico di siffatta portata.
Alla luce di questi complessivo contesto probatorio, non può essere ravvisato alcun inadempimento contrattuale da parte del venditore, mentre il sequestro dell'auto è riconducibile esclusivamente alla condotta di chi l'ha messa in circolazione senza rispettare le norme previste.
In definitiva, deve, quindi, ritenersi che l'appellante non abbia assolto all'onere su di essa gravante di dimostrare adeguatamente i presupposti costitutivi dell'eccezione di inadempimento da lei sollevata in ordine al rapporto sostanziale sottostante l'assegno azionato da controparte.
Pagina 10 Ne deriva che l'appello non risulta meritevole di accoglimento e deve, perciò, confermarsi integralmente la sentenza appellata.
Vi è, pertanto, sicuramente una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.200 a € 5.200) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3092/2018 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 19.10.2018, così provvede:
1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.915,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Luisa De AT, dichiaratasi antistataria.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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