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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2321/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 20/06/2025
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. CORCELLA GRAZIA, giusta procura in atti, presso Parte_1 il cui studio, sito in RL alla via Elio Vittorini n. 24, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CORCELLA GRAZIA, giusta procura in atti, Controparte_1 presso il cui studio, sito in RL alla via Elio Vittorini n. 24, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2025, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con , il 23/7/2018 in RL (atto n. 52, parte I, anno 2018). Controparte_1
Con decreto del 9/7/2025 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
10/7/2025. Nelle more tra la notifica del ricorso e l'udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente il 4/9/2025.
Con successive note depositate il 9/9/2025 in sostituzione dell'udienza del 1/10/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni di cui alla predetta convenzione del 4/9/2025.
Quindi, la causa è stata riservata per la decisione al Collegio.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per lo scioglimento del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 1218/2024 del 24/7/2024 del Tribunale di Trani.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, con le note del 9/9/2025 depositate in sostituzione dell'udienza del 1/10/2025, si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente il 4/9/2025, le cui condizioni non contrarie sono a norme imperative.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
20/06/2025 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del P.M., Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in RL in data 23/7/2018 da e , alle condizioni concordate con convenzione sottoscritta dalle parti e Parte_1 Controparte_1 depositata telematicamente il 4/9/2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RL, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 4/11/2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 20/06/2025
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. CORCELLA GRAZIA, giusta procura in atti, presso Parte_1 il cui studio, sito in RL alla via Elio Vittorini n. 24, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CORCELLA GRAZIA, giusta procura in atti, Controparte_1 presso il cui studio, sito in RL alla via Elio Vittorini n. 24, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2025, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con , il 23/7/2018 in RL (atto n. 52, parte I, anno 2018). Controparte_1
Con decreto del 9/7/2025 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
10/7/2025. Nelle more tra la notifica del ricorso e l'udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente il 4/9/2025.
Con successive note depositate il 9/9/2025 in sostituzione dell'udienza del 1/10/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni di cui alla predetta convenzione del 4/9/2025.
Quindi, la causa è stata riservata per la decisione al Collegio.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per lo scioglimento del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 1218/2024 del 24/7/2024 del Tribunale di Trani.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, con le note del 9/9/2025 depositate in sostituzione dell'udienza del 1/10/2025, si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente il 4/9/2025, le cui condizioni non contrarie sono a norme imperative.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
20/06/2025 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del P.M., Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in RL in data 23/7/2018 da e , alle condizioni concordate con convenzione sottoscritta dalle parti e Parte_1 Controparte_1 depositata telematicamente il 4/9/2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RL, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 4/11/2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia