Sentenza 8 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2002, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . O N B , ) E 1 E E 9 G 9 N 1 A O - I TESUPREMA DI CASSAZIONE P 1 0 1 8 17 / 02 Z I 1 - A PUBBLICA ITALIANA 1 D R T 2 E S . I L C G I E 9 ) D 3 R U D I A E IU D G 6 G E 4 T E . E T N Oggetto N N T E . . T S R T E S S A I SEZIONI UNITE CIVILI I ( ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo VESSIA Presidente aggiunto - R.G. N. 6619/00 Presidente di sezione Cron.4466 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione Dott. ZO CARBONE Rep. CRISTARELLA ORESTANO - ConsigliereDott. Francesco Ud.18/10/01 Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere - Consigliere- Dott. Ernesto LUPO ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: IO VI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 7, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SPINELLA, rappresentato e difeso NICOLA PASTORE CARBONE, giusta delega a dall'avvocato margine del ricorso;
- ricorrente contro 2001 COOPERATIVA SPERIMENTAZIONE 72 A R.L., in persona del 530 -1- legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio ------- - degli avvocati ANTONIO D'AMATO, RINO ARMANO, che la e difendono giusta delega a margine del rappresentano controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 357/99 del Giudice di pace di ACERRA, depositata il 15/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LI ZO propose opposizione contro il decre- to del Giudice di pace di Acerra - con il quale gli era stato ingiunto il pagamento alla società responsabi- lità limitata, Cooperativa Sperimentazione 72, della somma di 1.165.400 lire, per "quote di mutuo e canoni d'uso", oltre agli interessi e alle spese del procedi- mento eccependo, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, con l'argomento che la causa era di esclusiva competenza del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 131 del- la legge 28 aprile 1938 n. 1165, vertendo tra la coope- rativa, a contributo statale, e la sua persona di socio non ancora divenuto proprietario dell'alloggio assegna- togli;
e, nel merito, negò la sussistenza del credito vantato nei suoi confronti. La società cooperativa si costituì in giudizio e contestò la fondatezza dell'opposizione che il Giudice di Pace ha rigettato, con sentenza del 15 aprile 1999, avendo riconosciuto la giurisdizione dell'Autorità giu- diziaria ordinaria e ritenuto provato il debito del socio verso la controparte. LI ZO ricorre per cassazione con tre moti- vi, e, con il primo di essi, ripropone la questione di giurisdizione. 3 La società cooperativa sostiene, con il controri- corso, che deve dichiararsi la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in base al rilievo che la controversia "esula dalle previsioni dell'art. 131 del r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, essendo attinente a diritti patrimoniali avulsi dal rapporto pubblicisti- co di assegnazione". MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo, riguardante la giurisdizione, è fondato. Costituisce fermo principio di diritto quello se- condo cui l'art. 131 del r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, devolvendo le controversie nelle materie in esso indi- cate al giudice amministrativo (dopo le decisioni delle Commissioni di vigilanza), ne ha previsto la giurisdi- zione esclusiva, la quale si radica in base all'oggetto del giudizio e, quindi, indipendentemente dalla natu- ra di diritto o d'interesse legittimo della posizione soggettiva dedotta in causa fino al momento della stipulazione del mutuo individuale e dell'acquisto del- la proprietà dell'alloggio da parte dell'assegnatario (sent. nn. 5606 del 1984, 1317 del 1990, 11031 del 1991, 7291 del 1993, 1175 del 2000). E tale giurisdi- zione non è venuta meno con l'entrata in vigore del de- creto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, dalla cui in- 4 terpretazione sono sorte perplessità sulla permanenza delle attribuzioni contenziose delle Commissioni di vi- gilanza, perché la loro preventiva pronuncia, anche se considerata ancora necessaria, non influisce sulla giursdizione del giudice amministrativo, ma costituisce soltanto condizione per la proponibilità dell'azione davanti ad esso (sent. n. 1175 del 2000). Nella specie la controversia, che concerne la pre- tesa della società cooperativa di pagamento di somme di denaro per rate di mutuo e canoni d'uso, deve essere decisa dal giudice amministrativo, perchè è stata in- staurata prima della stipulazione del mutuo individuale e dell'acquisto della proprietà dell'alloggio e rientra tra quelle per le quali è espressamente prevista la giurisdizione esclusiva di tale giudice ("controversie tra socio e cooperativa in quanto riguardino rapporti sociali"). Né può ritenersi la giurisdizione del giudice ordi- nario limitatamente alla domanda di condanna al paga- mento del c.d. canone d'uso. La proposizione del ricor- So per decreto ingiuntivo, da parte della società co- operativa, in persona del suo presidente, rivela, in- fatti, che l'importo di denaro preteso non comprendeva spese sostenute dal c.d. condominio di gestione - che prima dell'acquisto della proprietà degli alloggi può 5 costituirsi tra gli assegnatari per l'uso dei servizi comuni - perché se si fosse trattato di domanda di rim- borso della quota dovuta per tali spese, avrebbe dovuto agire in giudizio il suo amministratore. Pertanto deve accogliersi il primo motivo del ri- corso, dichiararsi la giurisdizione esclusiva del Giu- dice amministrativo, cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata e dichiararsi l'assorbimento degli altri mo- tivi. Per la sussistenza di giusti motivi si dispone la compensazione delle spese dell'intero processo. P. T. M. La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, acco- glie il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdi- zione esclusiva del giudice amministrativo, cassa, sen- za rinvio, la sentenza impugnata, dichiara assorbiti gli altri motivi e compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Roma, lì 18 ottobre 2001. Il Primo Presidente aggiunto (dott. A. Vessia) Aldren's Il consigliere estensore (dott. A. Vella) Jeremical _ BRE C Giovanni iabattiste Depositata in Cancelleria - 8 FEB. 2002- agi, n ELLIERE C1 Giovanni Giambattista