Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A da considerarsi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata all'ordinanza che precede nella causa civile iscritta al n. 6200/2023 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
T R A (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Teverola (CE), alla Via Nicola Pecorario n. 6, presso lo studio dell'Avv.
Raffaele Muscariello (PEC: , che lo Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPONENTE
E 1) (C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, al
Corso Europa n. 9, presso lo studio dell'Avv. Loredana Capocelli (PEC:
, che la rappresenta e difende Email_2
giusta procura in atti,
2) (C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in , alla Piazza CP_2
Municipio, presso gli Avv.ti Domenico Pignetti (PEC:
e Giuseppe Nerone (PEC: Email_3
, che lo rappresentano e difendono giusta Email_4
procura in atti,
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
02820239002304311000 della somma di € 18.201,76 notificatagli in data
25.05.2023 ad istanza dell e relativa alla Controparte_1
cartella di pagamento n. 02820140027316226000 della somma di €
18.123,62 notificatagli in data 11.09.2014 per omesso versamento al di sanzione amministrativa L. 689/81, eccependo la Controparte_2
prescrizione del credito relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie contenute nella cartella esattoriale impugnata per decorso del termine quinquennale, nonché adducendo la nullità dell'intimazione per mancata notifica della cartella di pagamento così determinante l'inesistenza del titolo vantato.
Quindi l'opponente conveniva in giudizio l Controparte_1
ed il innanzi al Tribunale di Napoli Nord,
[...] Controparte_2
concludendo, previa sospensione dell'esecutorietà dell'intimazione di pagamento, per la declaratoria di insussistenza del diritto dei convenuti a procedere ad esecuzione forzata per i crediti innanzi richiamati per l'avvenuta prescrizione del diritto agli stessi e per l'omessa notifica dell'impugnata cartella esattoriale;
con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l Controparte_1
impugnando estensivamente l'avversa domanda, rilevando che alla notifica degli atti sottesi e presupposti alla cartella esattoriale aveva provveduto l'Ente creditore, ovvero il evidenziando che la cartella di Controparte_2 pagamento n. 02820140027316226000 era stata notificata al debitore
[...]
a mani proprie in data 11.09.2014 e che relativamente a tale Pt_1
cartella, in data 17.01.2018 era stato notificato un avviso di intimazione con deposito alla casa comunale, in data 21.07.2018 era stato notificato preavviso di fermo ed in data 25.05.2023 era stato notificato ulteriore avviso di intimazione (n. 02820239002304311000) oggi impugnato, per cui non era prescritto il vantato diritto di credito.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva altresì in giudizio il impugnando Controparte_2
l'avversa domanda, evidenziando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto genericamente formulata, opponendosi alla chiesta sospensiva e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 14.05.2024 il Tribunale, in accoglimento dell'istanza di sospensione, sospendeva l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 02820140027316226000 indicata nell'intimazione di pagamento n. 02820239002304311000 e rinviava la causa per la decisione.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord del 27.05.2024, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 30/31.05.2024, provvedeva a fissare l'udienza del 14.01.2025, onde consentire alle parti di rassegnare le conclusioni innanzi a sé.
Successivamente, la causa veniva rinviata per esigenze di ruolo al
06.05.2025.
Svoltasi l'udienza del 06.05.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Relativamente all'opposta cartella di pagamento n.
02820140027316226000, incontestata la notifica della stessa a mani proprie in data 11.09.2014, i conseguenti avviso di intimazione e preavviso di fermo asseritamente notificati da parte dell Controparte_1
rispettivamente in data 17.01.2018 e 21.07.2018, in realtà non risultano opponibili a in quanto, dal certificato di residenza storico Parte_1
versato in atti, emerge che l'opponente, alla data della notifica del primo avviso di intimazione (17.01.2018) e del preavviso di fermo (21.07.2018), non risiedeva nel luogo in cui è stata effettuata la notifica di tali atti, per cui essa non è valida ed efficace.
Quindi, poiché a seguito della notifica in data 11.09.2014 della cartella di pagamento n. 02820140027316226000 ed in mancanza di prova in atti dell'avvenuta regolare notifica di un atto interruttivo della prescrizione, l'unica intimazione di pagamento successivamente notificata risulta essere quella n. 02820239002304311000 del 25.05.2023, è evidente l'intervenuta prescrizione alla data dell'11.09.2019 del vantato diritto di credito, per decorso del termine quinquennale.
Ne consegue l'annullamento della cartella di pagamento n.
02820140027316226000 e della successiva intimazione di pagamento n.
02820239002304311000.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza, per cui va disposta la condanna dell
[...]
e del al pagamento delle stesse in Controparte_1 Controparte_2
favore di che si liquidano nella misura indicata in Parte_1
dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al D.M.
55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
e del disattesa ogni contraria domanda,
[...] Controparte_2
eccezione e difesa, così decide:
1) annulla la cartella di pagamento n. 02820140027316226000 e l'intimazione di pagamento n. 02820239002304311000;
2) condanna l , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore ed il in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, in solido fra loro, al pagamento in favore di delle spese di giudizio, che si liquidano Parte_1
in complessivi € 3.700,00, di cui € 300,00 per spese ed € 3.400,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA, da attribuirsi all'Avv. Raffaele Muscariello dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 06.05.2025
Il G.O.P. giudice monocratico dott. Gianluca Actis