Art. 5. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
Versione
5 dicembre 1993
5 dicembre 1993
>
Versione
5 giugno 1997
5 giugno 1997
>
Versione
22 dicembre 2008
22 dicembre 2008
Commentari • 4
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 6.197283
[…] da un lato, e al diritto di difesa, dall'altro, tenuto conto che all'epoca l'art. 5 della legge n. 491 del 1993 (legge, come detto, successivamente abrogata), preannunciava un «riordino generale» della materia di che trattasi. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 9
- 1. Corte Cost., sentenza 24/07/2025, n. 125Provvedimento: […] sulla base della consapevolezza che “le funzioni di impulso processuale da parte del giudice si possono giustificare eccezionalmente, purché transitoriamente, in vista di una nuova disciplina improntata al principio della terzietà del giudice” (sentenza n. 345 del 1997)»; iii) si constatò che «[i]l menzionato art. 5 della legge n. 491 del 1993 è stato, tuttavia, abrogato dall'art. 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale)»; […]Leggi di più...
- art. 47 CDFUE·
- tutela paesaggistica·
- iniziativa d'ufficio·
- terzietà del giudice·
- immodificabilità dei principi fondamentali o supremi·
- limiti·
- imparzialità del giudice·
- tutela ambientale·
- Corte costituzionale·
- ratio·
- definizione dell'identità della costituzione italiana. (classif. 075003).·
- usi civici·
- art. 24 Cost.·
- art. 29 legge 1766/1927·
- costituzione e leggi costituzionali