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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 01/07/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1195 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BRIGNONE NADIA CARMEN, Parte_1
giusta delega in atti
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. BAIOCCO ELENA, giusta delega in Parte_2
atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
- DISPORRE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre nella abitazione dalla stessa condotta in affitto sita in Savona, Via Luigi
Cadorna, n. 22/2. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni relative al figlio ed in particolare in merito all'istruzione, all'
educazione, alla salute, alla religione, alle attività sportive compatibilmente alle esigenze e alle capacità dello stesso. In coerenza di quanto sopra le parti s'impegnano a mantenere un dialogo diretto tra essi per tutte le questioni attinenti al figlio minore, non coinvolgendolo nelle problematiche che dovessero tra essi insorgere. I genitori dovranno, quindi, salvaguardare le rispettive figure genitoriali, mantenendo nell'interesse della famiglia, comportamenti improntati alla serietà, rispetto e correttezza, rappresentando costantemente la figura dell'altro genitore;
dovranno, altresì,
garantire la regolare frequentazione del figlio con le rispettive famiglie di origine.
- DISPORRE che il Signor possa tenere il figlio con sé presso la propria Parte_2
abitazione, a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio dopo l'allenamento alla domenica pomeriggio fino alla conclusione dei compiti, con riaccompagnamento presso la abitazione della Signora entro le ore 18,00, compatibilmente con le esigenze scolastiche e/o Parte_1
extrascolastiche del figlio. Il padre, durante la settimana, potrà tenere il figlio alla sera per la cena con orario variabile in funzione del lavoro paterno e riporterà il figlio presso l'abitazione della Sig.ra entro le ore 22,00 durante il periodo scolastico, con orario più elastico nel periodo estivo Parte_1
o comunque extra scolastico. Il padre avviserà la madre dei giorni in cui potrà tenere il figlio almeno due giorni prima. Per quanto riguarda le principali festività, il padre terrà con sé il figlio la sera del 24 dicembre con pernotto e riaccompagnamento presso l'abitazione materna la mattina del 25 dicembre, per
Capodanno e Pasqua i genitori si accorderanno di volta in volta;
relativamente al compleanno del figlio, i genitori si onerano di organizzarlo congiuntamente tenendo comunque conto dei desideri del figlio. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il papà un periodo di almeno quindici giorni
(consecutivo o suddiviso in 2 settimane) ed ugual periodo con la mamma, mentre per il restante periodo estivo i genitori suddivideranno a metà le spese relative alla frequentazione dei campi estivi.
I genitori dovranno concordare i periodi di ferie estive.
I tempi di permanenza del figlio con la mamma o con il papà, come sopra concordati, costituiscono il calendario minimo, con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo e compatibilmente con le esigenze delle stesse e degli impegni del minore, di provvedere ad apportare modifiche (in melius);
- relativamente ai colloqui con i professori ciascun genitore si onera di occuparsi di una parte di essi con preferenza di quelli cumulativi per il padre;
Per_
- relativamente all'accompagnamento di presso l'Ospedale Gaslini di Genova ciascun genitore si onera di provvedervi nei limiti delle proprie possibilità lavorative;
Per_
- relativamente alle gare alle quali parteciperà nella giornata della domenica, il genitore con il quale lo stesso si trova, si occuperà di sostenere le relative spese mentre per quanto riguarda i campionati italiani, che generalmente constano di quattro giorni, le spese di trasferta, (pullman, vitto
Per_ e pernotto) sia del genitore che lo accompagna sia di , saranno suddivise a metà, con l'onere per il genitore non accompagnatore di corrispondere, anticipatamente alla partenza, le spese suddette;
- ciascun genitore seguirà il figlio dal punto di vista scolastico, in maniera tale che lo stesso possa continuare ad ottenere i risultati eccellenti conseguiti fino ad ora e per l'ipotesi in cui, tenuto conto del percorso scolastico del minore, un genitore non sia in condizione di farlo proseguire nella media,
si onera di sopportarne i relativi costi, ad esempio di un'insegnante che possa dargli lezioni;
- ciascun genitore provvederà, altresì a rendere graduale la conoscenza da parte del figlio di futuri compagni in particolare ad aspettare che la relazione si consolidi qualche mese prima di presentare il nuovo compagno/a al figlio;
- DISPORRE a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla Signora Parte_2
(sul conto corrente intestato alla Signora ), entro il giorno Parte_1 Parte_1
venticinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore (e sino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente), la somma mensile pari ad Euro 300,00
(trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, l'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra ; Parte_1
- DISPORRE a carico del Signor il contributo, nella misura del 50% delle spese Parte_2
– concordate e documentate – secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Savona;
-DISPORRE a carico del Signor il pagamento sul conto corrente della Signora Parte_2
di euro 1.500,00 a titolo di arretrati per il figlio minore, il Sig. Parte_1 Pt_2
corrisponderà la somma di € 100,00 mensili al fine di ripianare l'arretrato a far data dal mese di marzo 2025.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 23.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo