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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/05/2024, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 730 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 730 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, cui sono riunite la n. 752 e la n.827 del 2021, posta in decisione all'udienza del
18.12.2023 e promossa
DA
con l'Avv. MONTERISI GIANLUCA VIA A. Parte_1 P.IVA_1
COSTA N 34 60019 SENIGALLIA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_2 P.IVA_2
l'Avv. Paolo PAURI, in Ancona, Viale della Vittoria n. 2,
MUTI Ing. con l' Avv. Rosella PEPA, in Ancona, Via Per_1 CodiceFiscale_1
Matteotti n. 74,
APPELLANTI ED APPELLATI
CONTRO
con l'Avv. MIRANDA MAURIZIO VIALE DELLA Controparte_1 P.IVA_3
VITTORIA NR. 7 60123 ANCONA .
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 9 e con l'Avv. Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4 CodiceFiscale_3
Enrico Maria STRAMIGIOLI, in Osimo (AN), Via Vecchia Fornace n. 9,
APPELLATI
(P.I.: ), in persona del Liquidatore pro-tempore, con Controparte_2 P.IVA_4
sede in Senigallia (AN), Via N. Abbagnano n. 17, contumace in primo grado;
APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 66/2021 19/01/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società si è impegnata, con atto in data 21.05.2003 nei confronti del Comune di Pt_5
ad eseguire, per quanto qui interessa, la costruzione di una strada di collegamento tra lo CP_1
stesso e la via pubblica.
In data 13.10.2005 la società ha comunicato di aver ultimato i lavori;
CP_3
Il 9.12.2009 il Comune, su segnalazione dei residenti della zona i quali comunicavano il verificarsi di uno smottamento di un tratto di strada, ha chiesto alla società di provvedere alla Controparte_3
riparazione della stessa, e la società nel corso dell'anno 2010 intervenne per eseguire opere di ripristino.
Nondimeno, in data 3.04.2014 fu segnalato l'aggravamento delle condizioni del tratto di strada e quindi, dopo aver invitato all'emenda dei vizi con raccomandata dell'11.11.2014, rimasta senz'esito, in data 21.09.2015 il proponeva un ATP onde verificare lo stato dei luoghi, accertare le cause del CP_1
dissesto del tratto di strada nonché liquidare i danni e il costo per le riparazioni.
Poiché dalla perizia risultò essere il dissesto causato dall'instabilità del terreno e dalla mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, essendo stati adoperati materiali inidonei a garantire la stabilità della struttura stradale, il Comune ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (poi trasformato in rito ordinario) chiedendo: accertare la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale e artt. 1669 e\o 2043 c.c. di
[...]
Ing. e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_2
e per l'effetto condannarle al risarcimento del danno sofferto dal
[...] Controparte_1
nella misura di € 245.478,09 ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”.
pagina 2 di 9 Costituitisi in giudizio, e hanno chiesto il rigetto della domanda attorea Parte_3 Parte_4
eccependo come non potesse elevarsi alcuna responsabilità in capo alla avendo Controparte_3
subappaltato per intero la progettazione e l'esecuzione dei lavori, rispettivamente, a CP_6
.
[...] Parte_1
costituendosi ha chiesto il rigetto della domanda attorea Parte_1
eccependo:
- la prescrizione o la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. stante l'inutile decorso del termine di un anno dalla scoperta del vizio;
- la prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c., stante il decorso di oltre 5 anni dal primo atto interruttivo del 9.12.2009 e il ricorso ex art. 696-696 bis c.p.c.;
- che la riparazione della strada effettuata direttamente dalla comportasse la Controparte_3
novazione dell'obbligazione risarcitoria, già facente capo a con Parte_1
conseguente estinzione e liberazione della stessa Parte_1
- che nella perizia acquisita in ATP mancasse la prova del nesso di causalità tra la cattiva esecuzione dei lavori e lo smottamento del tratto stradale, non potendosi escludere anche cause esterne e non dipendenti dalla esecuzione dei lavori stessi;
- che, altresì, nella perizia mancasse la prova del nesso di causalità tra lo smottamento e l'inidoneità dei materiali adoperati dalla stante l'incompletezza dei sondaggi Parte_1
effettuati dal perito né risultando comprovata la circostanza che gli stessi materiali fossero stati usati dalla Parte_1
- che dovesse correggersi la quantificazione dei costi per la rimessa in pristino, riducendola ad un importo massimo di euro 36.342,34;
- che, in ogni caso, la gravità della colpa della on superasse la Parte_1
misura del 10%, con conseguente riduzione del quantum debeatur del risarcimento alla stessa esigibile. costituendosi ha preliminarmente chiesto la chiamata in manleva della Controparte_6
e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_7
attorea eccependo:
- la prescrizione o la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. stante l'inutile decorso del termine di un anno dalla scoperta del vizio;
- la prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c., stante il decorso di oltre 5 anni dal primo atto interruttivo del 9.12.2009 e il ricorso ex art. 696-696 bis c.p.c.;
pagina 3 di 9 - che la certificazione di regolare esecuzione dei lavori – peraltro senza riserve -ostasse alla richiesta dei danni anche in considerazione del decorso del termine di decadenza di due anni per far valere i vizi dell'opera;
- che, in ogni caso, non potesse ritenersi provato il nesso di causalità tra l'esecuzione dei lavori e lo smottamento, non avendo il CTU tenuto in debita considerazione il contributo delle piogge al verificarsi dello smottamento;
- che, ancora, la stima dei danni da parte del CTU fosse eccessiva e andasse pertanto ricalcolata.
La costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda eccependo: Parte_2
- la prescrizione o la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. stante l'inutile decorso del termine di un anno dalla scoperta del vizio;
- la carenza di legittimazione attiva del stante l'avvenuta certificazione di regolare esecuzione CP_1
dei lavori da parte del stesso;
CP_1
- che, in ogni caso, non potesse elevarsi alcuna responsabilità in capo a CP_6
- che, peraltro, la stima dei danni fosse eccessiva, dovendosi procedere al suo ricalcolo.
è rimasta contumace. CP_2
Il Tribunale ha così deciso:
1) Condanna e in solido tra loro, a corrispondere al Parte_1 CP_6
la somma di euro 180.105,68, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
Controparte_1
2) dichiara tenuta a mantenere indenne di quanto Controparte_7 CP_6
lo stesso dovrà corrispondere al Comune di per il titolo di cui al punto che precede, fino CP_1
all'importo di euro 81.047,56;
3) dichiara nei rapporti interni e responsabili al 50%. Pt_1 Parte_1 CP_6
4) rigetta la domanda proposta dal nei confronti di CP_1 CP_1 Parte_3 Parte_4
e ; Controparte_2
5) condanna e a Controparte_8 CP_6 Controparte_7
corrispondere al , a titolo di rimborso delle spese di lite comprensive anche della Controparte_1
ATP, la somma di euro 17.075,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge;
6) condanna il a corrispondere a e a titolo di Controparte_1 Parte_3 Parte_4
rimborso delle spese di lite, la somma di euro 17.075,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
7) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e ciascuno per Controparte_8 CP_6
la quota di 1/2.
pagina 4 di 9 La sentenza è stata fatta segno di tre distinti appelli: n. 730/21 R.G. cui sono stati riuniti i nn. 752/21 e
827/21 R.G. e dell'appello incidentale del CP_1
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di che nonostante rituale notifica CP_2
telematica, ricevuta il 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1 a l l e o r e 1 9 : 0 9 : 3 7 , non si è costituita.
E' opportuno delibare congiuntamente i motivi di appello comuni.
Primo tra tutti quello concernente l'errato rigetto della eccezione di prescrizione dell'azione aquiliana
(comune ad assicurazioni ed Ing. . Parte_1 CP_7 CP_6
Il punto focale delle critiche si incentra sul dies a quo dell'azione aquiliana, che gli appellanti fanno decorrere dalla prima segnalazione di smottamento (del 2009) con evidente decorso del termine quinquennale, stante l'inefficacia interruttiva della comunicazione del dell'11.11.2014 e posto CP_1
che l'Atp fu proposto il 21.09.2015.
Il motivo non ha pregio: in disparte il fatto che la raccomandata del 2014 inviata dal (diretta CP_1
ad e ha un chiaro contenuto di messa in mora, intimando la soluzione dei problemi in atto CP_5 CP_6
ed evocando la responsabilità a norma degli artt. 1667 – 1968 e 1969 c.c., è decisiva la constatazione che il ha potuto apprezzare in termini qualificati e consapevoli la responsabilità degli CP_1
appellanti, solo con il deposito della relazione tecnica di Atp.
Ciò in quanto al fine della redazione della medesima sono state necessarie prospezioni e sondaggi volti ad accertare la qualità dei materiali adoperati e la natura del sottosuolo, che non potevano essere apprezzati dal con indagine meramente visiva, né dedotti dallo smottamento in atto. CP_1
Che il termine di prescrizione decorra solo dalla maturata consapevolezza, è principio consolidato e pacifico (cfr. ex multis Cass.Civ. sez. VI 8 febbraio 2019 n. 3891).
La sentenza è censurata anche per non aver riconosciuto efficacia novativa all'intervento eseguito da nell'anno 2010 per riparare il manto stradale (comune ad ed Ing. . CP_5 Pt_1 CP_6
Neppure questo motivo può condividersi, per il semplice fatto che la novazione presuppone una concorde volontà delle parti di sostituire all'obbligazione originaria una diversa: mentre nella fattispecie il Comune non ha espresso in alcun modo tale volontà, essendosi limitato a prendere atto dell'intervento (auspicabilmente) riparatore di . CP_5
La sentenza viene anche criticata, soltanto da per aver ritenuto accertato il nesso di Parte_1
causalità tra la cattiva esecuzione ed il collasso della strada, senza indagare l'esistenza di concause.
Precisa questo appellante che nell'azione ex art. 2043 c.c. la regola sull'onere della prova impone all'attore una piena dimostrazione di tutti i fatti costitutivi della sua domanda, compreso il nesso di causalità: nella fattispecie, per l'appunto, l'indagine sulla presenza del nesso non sarebbe completa, difettando la prova della mancanza di concause efficienti.
pagina 5 di 9 Il fatto è che il Ctu identifica con chiarezza la causa del dissesto nell'imperizia di impresa e direttore dei lavori, pervenendo a tali conclusioni sulla scorta di:
a) constatata insufficiente documentazione di progetto della strada. Sul punto il CTU rileva che “la prescrizione del RISCHIO FRANA MEDIO (R2) con PERICOLOSITA' ELEVATA (P3), avrebbe dovuto indurre il Progettista e Direttore dei Lavori della Strada Dott. Ing. ad operare CP_6
con la dovuta attenzione non solo con un Progetto Stradale rispettoso delle peculiarità della zona, ma soprattutto con l'impiego di materiali idonei, dal punto di vista della loro accettazione ed impiego, nella realizzazione del corpo stradale. In realtà, se si esaminano gli Elaborati Tecnici redatti dal Dott. Ing.
, si rileva come in effetti non esista agli Atti un vero e CP_6 Organizzazione_1
proprio Progetto Stradale, redatto con Elaborati Tecnici che, se limitati all'essenziale, avrebbero dovuto comprendere oltre alla Planimetria, con riportata anche la Tavola dei Tracciamenti, almeno un Profilo
Longitudinale con l'indicazione delle Livellette e degli eventuali Raccordi Altimetrici, le Sezioni Tipo, il Quaderno delle sezioni, i Computi dei Movimenti di Materia e Metrici in generale, il Computo
Metrico Estimativo (…) il Progetto Stradale redatto dal Dott. Ing. depositato presso CP_6
il Comune di ed ivi disponibile presso il competente Ufficio Tecnico, consta di un unico CP_1
Elaborato Progettuale ovvero di una sola Tavola avente in oggetto “PROGETTO STRADA PRG” ed intitolata PLANIMETRIA GENERALE SEZIONE TRASVERSALE STRADA (…) dall'esame della
SEZIONE TRASVERSALE A-A' si rilevi che la scarpata del rilevato è stata disegnata con pendenza
1/1 ovvero a 45°, quando, di converso, la pendenza avrebbe dovuto essere pari a 2/3 (ovvero scarpa
3/2), come di norma previsto nei rilevati stradali, a favore di stabilità. E difatti la pendenza della scapata 1/1 si adotta solo nelle sezioni in trincea, quando si incide direttamente nel terreno in posto, mentre nel rilevato, come è a tutti noto, si adotta la pendenza 2/3 (…) Pur ritenendo che la strada in questione non possa essere paragonata alla viabilità pubblica di grande importanza (ad esempio ad un'Autostrada o ad una Strada Extraurbana principale normata dal Codice della Strada e dal Decreto
Ministeriale 5.11.2001 n. 6792 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), non c'è dubbio che, comunque, possa essere assimilata ad una strada urbana locale, per la quale, nell'ambito delle Opere Pubbliche, valgono sempre le norme in questione e per le quali, come per tutti i
Tipi di Strada, occorre redigere un Progetto Stradale disciplinato in tutte le sue fasi dal
D.P.R.21.12.1999 n. 554 ( e successive modifiche ed integrazioni (…) In conclusione, non Parte_6
essendo disponibile agli Atti un Progetto Stradale vero e proprio, costituito da un numero di Elaborati atti a ben rappresentare nel piano orizzontale e verticale l'andamento della Strada, la risposta alla seconda parte del Quesito n. 1 può concludersi con la precisazione che l'unica Tavola del Progetto
pagina 6 di 9 redatto dal Dott. Ing. non contenga alcun riferimento “alle condizioni geologiche del CP_6
terreno così come descritte nel PRG vigente all'epoca”;
b) valutazione della condizione del terreno conseguente a sondaggi e prove effettuate in situ;
c) analisi dei sondaggi effettuate dall' . Organizzazione_2
Identificando con certezza nella negligenza degli appellanti, il dissesto della strada, non v'era motivo di interrogarsi sull'esistenza di altre cause, le quali, peraltro, non sono per nulla indicate dall'appellante, ma solo ipotizzate, e fatte oggetto di richiesta di ctu inammissibile, siccome esplorativa.
Con un quarto motivo si censura la sentenza in relazione alla misura del danno (comune ad
[...]
ed Ing. . Parte_1 Controparte_7 CP_6
La doglianza si appunta sulla ritenuta necessità di rifare la strada, mentre sarebbero sufficienti interventi limitati e su eccessivi costi per lo smaltimento del materiale di risulta, ritenendo superfluo lo smaltimento, ed ipotizzando il riutilizzo dei materiali in loco.
Non può condividersi la doglianza per due semplici motivi:
1) la necessità tecnica di rifare la strada è adeguatamente illustrata dal Ctu, che sotto tale profilo non è credibilmente contestato;
i costi per il rifacimento sono quelli ipotizzati dalla stessa e Parte_1
il riutilizzo del materiale è inopportuno, una volta che si sia accertato che proprio l'uso di materiale inadatto è causa della inidoneità dell'opera. propone poi un quinto motivo, sostenendo il concorso colposo del nell'aver rilasciato il Pt_1 CP_1
certificato di regolare esecuzione dell'opera.
Il rilascio del certificato di collaudo non esime l'appaltatore da responsabilità per vizi, come emerge dalla norma dell'art. 116 codice appalti, che fa salve le disposizioni di cui all'art. 1669 c.c. anche dopo la definitività del collaudo.
e con un sesto motivo di appello criticano la ripartizione di Parte_1 Controparte_7
responsabilità tra le parti nei rapporti interni con l'Ing. ed in particolare che la domanda di CP_6
ripartire detta responsabilità anche con la cessata , sia stata del tutto ignorata dal primo giudice, CP_5
che pure ha statuito, con decisione non impugnata, quindi in giudicato, la responsabilità concorrente anche di tale società estinta.
Il fatto è che la domanda appare inammissibile per carenza di interesse e per tale motivo questa Corte ritiene il primo giudice la abbia ritenuta assorbita nella pronuncia assolutoria degli ex soci di . CP_5
Infatti, la domanda di regresso proposta contro gli ex soci, è stata respinta (disposizione anche questa in giudicato, siccome non gravata) per omessa dimostrazione dei presupposti di responsabilità degli ex soci di società di capitali estinta (aver percepito somme dalla liquidazione - art. 2945 c.c.); ora anche laddove si stabilisse una quota di responsabilità a carico della società estinta, la pronuncia non avrebbe pagina 7 di 9 alcuna utilità per cui è precluso l'esercizio in concreto della rivalsa per tale quota verso gli ex Pt_1
soci, in ragione dell' indimostrato presupposto della loro responsabilità, oramai cosa giudicata.
Con un ultimo motivo, la lamenta come il primo giudice le abbia opposto le Controparte_7
risultanze della Ctu, frutto di un Atp cui la compagnia non ha partecipato.
Ora, l'argomento potrebbe rilevare solo al fine di far decadere dalla garanzia gli assicurati: ciò che la
Compagnia non chiede;
nessuna rilevanza invece possiede quanto allo stabilire la responsabilità dei suoi assicurati che all'atp hanno partecipato, salvaguardando quindi il diritto di difesa, che si è potuto esplicare nel contraddittorio tra le parti.
Infine occorre delibare l'appello incidentale del , il quale si articola in due motivi: Controparte_1
il primo, concernente l'errata esclusione della responsabilità in capo ad ed all'Ing. ex art. Pt_1 CP_6
1669 c.c., appare inammissibile per difetto di interesse, in definitiva risolvendosi nella richiesta di condannare, in accoglimento dell'appello incidentale “al risarcimento del danno nella misura già determinata dalla sentenza impugnata”: si tratta quindi di una richiesta del tutto astratta, che non porterebbe alcun beneficio concreto all'appellante e pertanto inammissibile.
Con secondo motivo, il lamenta che del tutto ingiustificatamente il primo giudice lo ha CP_1
condannato al pagamento delle spese del giudizio verso i signori ex soci dell'estinta , Pt_4 CP_5
contro i quali non aveva proposto alcuna domanda, avendo notificato ai medesimi solo per litis denuntiatio.
In effetti, le parti che hanno svolto domande contro i sono e l'Ing. (anche in appello), Pt_4 Pt_1 CP_6
quindi la sentenza dovrà riformarsi ponendo a carico di questi le spese di entrambi i gradi.
In definitiva devono rigettarsi gli appelli principali, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo, in capo agli appellanti principali, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Deve parzialmente accogliersi l'appello incidentale del . Controparte_1
La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) e nulla disponendo al riguardo quanto ad rimasta contumace. CP_2
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni proposte come indicato in intestazione, così provvede:
pagina 8 di 9 rigetta gli appelli di , Parte_1 CP_6 Parte_7 Parte_2
ed accoglie l'appello proposto dal , e per l'effetto,
[...] Controparte_1
condanna , in Parte_1 Controparte_9 Parte_2
solido, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore del che Controparte_1
liquida per il primo grado, comprensive anche della ATP, nella somma di euro 17.075,00 e per l'appello in euro 19.000,000, oltre per entrambi i gradi 15% sg cassa ed iva di legge, condanna , in solido, al pagamento delle Controparte_10 CP_9 Per_1
spese di entrambi i gradi di giudizio a favore di e che liquida per il primo grado, Parte_3 Pt_4
comprensive anche della ATP, nella somma di euro 17.075,00 e per l'appello in euro 19.000,000, oltre per entrambi i gradi 15% sg cassa ed iva di legge,
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e ciascuno per la Controparte_8 CP_6
quota di 1/2.
Fermo il resto.
Accerta nei confronti degli appellanti principali la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2024
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 730 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, cui sono riunite la n. 752 e la n.827 del 2021, posta in decisione all'udienza del
18.12.2023 e promossa
DA
con l'Avv. MONTERISI GIANLUCA VIA A. Parte_1 P.IVA_1
COSTA N 34 60019 SENIGALLIA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_2 P.IVA_2
l'Avv. Paolo PAURI, in Ancona, Viale della Vittoria n. 2,
MUTI Ing. con l' Avv. Rosella PEPA, in Ancona, Via Per_1 CodiceFiscale_1
Matteotti n. 74,
APPELLANTI ED APPELLATI
CONTRO
con l'Avv. MIRANDA MAURIZIO VIALE DELLA Controparte_1 P.IVA_3
VITTORIA NR. 7 60123 ANCONA .
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 9 e con l'Avv. Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4 CodiceFiscale_3
Enrico Maria STRAMIGIOLI, in Osimo (AN), Via Vecchia Fornace n. 9,
APPELLATI
(P.I.: ), in persona del Liquidatore pro-tempore, con Controparte_2 P.IVA_4
sede in Senigallia (AN), Via N. Abbagnano n. 17, contumace in primo grado;
APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 66/2021 19/01/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società si è impegnata, con atto in data 21.05.2003 nei confronti del Comune di Pt_5
ad eseguire, per quanto qui interessa, la costruzione di una strada di collegamento tra lo CP_1
stesso e la via pubblica.
In data 13.10.2005 la società ha comunicato di aver ultimato i lavori;
CP_3
Il 9.12.2009 il Comune, su segnalazione dei residenti della zona i quali comunicavano il verificarsi di uno smottamento di un tratto di strada, ha chiesto alla società di provvedere alla Controparte_3
riparazione della stessa, e la società nel corso dell'anno 2010 intervenne per eseguire opere di ripristino.
Nondimeno, in data 3.04.2014 fu segnalato l'aggravamento delle condizioni del tratto di strada e quindi, dopo aver invitato all'emenda dei vizi con raccomandata dell'11.11.2014, rimasta senz'esito, in data 21.09.2015 il proponeva un ATP onde verificare lo stato dei luoghi, accertare le cause del CP_1
dissesto del tratto di strada nonché liquidare i danni e il costo per le riparazioni.
Poiché dalla perizia risultò essere il dissesto causato dall'instabilità del terreno e dalla mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, essendo stati adoperati materiali inidonei a garantire la stabilità della struttura stradale, il Comune ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (poi trasformato in rito ordinario) chiedendo: accertare la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale e artt. 1669 e\o 2043 c.c. di
[...]
Ing. e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_2
e per l'effetto condannarle al risarcimento del danno sofferto dal
[...] Controparte_1
nella misura di € 245.478,09 ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”.
pagina 2 di 9 Costituitisi in giudizio, e hanno chiesto il rigetto della domanda attorea Parte_3 Parte_4
eccependo come non potesse elevarsi alcuna responsabilità in capo alla avendo Controparte_3
subappaltato per intero la progettazione e l'esecuzione dei lavori, rispettivamente, a CP_6
.
[...] Parte_1
costituendosi ha chiesto il rigetto della domanda attorea Parte_1
eccependo:
- la prescrizione o la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. stante l'inutile decorso del termine di un anno dalla scoperta del vizio;
- la prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c., stante il decorso di oltre 5 anni dal primo atto interruttivo del 9.12.2009 e il ricorso ex art. 696-696 bis c.p.c.;
- che la riparazione della strada effettuata direttamente dalla comportasse la Controparte_3
novazione dell'obbligazione risarcitoria, già facente capo a con Parte_1
conseguente estinzione e liberazione della stessa Parte_1
- che nella perizia acquisita in ATP mancasse la prova del nesso di causalità tra la cattiva esecuzione dei lavori e lo smottamento del tratto stradale, non potendosi escludere anche cause esterne e non dipendenti dalla esecuzione dei lavori stessi;
- che, altresì, nella perizia mancasse la prova del nesso di causalità tra lo smottamento e l'inidoneità dei materiali adoperati dalla stante l'incompletezza dei sondaggi Parte_1
effettuati dal perito né risultando comprovata la circostanza che gli stessi materiali fossero stati usati dalla Parte_1
- che dovesse correggersi la quantificazione dei costi per la rimessa in pristino, riducendola ad un importo massimo di euro 36.342,34;
- che, in ogni caso, la gravità della colpa della on superasse la Parte_1
misura del 10%, con conseguente riduzione del quantum debeatur del risarcimento alla stessa esigibile. costituendosi ha preliminarmente chiesto la chiamata in manleva della Controparte_6
e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_7
attorea eccependo:
- la prescrizione o la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. stante l'inutile decorso del termine di un anno dalla scoperta del vizio;
- la prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c., stante il decorso di oltre 5 anni dal primo atto interruttivo del 9.12.2009 e il ricorso ex art. 696-696 bis c.p.c.;
pagina 3 di 9 - che la certificazione di regolare esecuzione dei lavori – peraltro senza riserve -ostasse alla richiesta dei danni anche in considerazione del decorso del termine di decadenza di due anni per far valere i vizi dell'opera;
- che, in ogni caso, non potesse ritenersi provato il nesso di causalità tra l'esecuzione dei lavori e lo smottamento, non avendo il CTU tenuto in debita considerazione il contributo delle piogge al verificarsi dello smottamento;
- che, ancora, la stima dei danni da parte del CTU fosse eccessiva e andasse pertanto ricalcolata.
La costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda eccependo: Parte_2
- la prescrizione o la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. stante l'inutile decorso del termine di un anno dalla scoperta del vizio;
- la carenza di legittimazione attiva del stante l'avvenuta certificazione di regolare esecuzione CP_1
dei lavori da parte del stesso;
CP_1
- che, in ogni caso, non potesse elevarsi alcuna responsabilità in capo a CP_6
- che, peraltro, la stima dei danni fosse eccessiva, dovendosi procedere al suo ricalcolo.
è rimasta contumace. CP_2
Il Tribunale ha così deciso:
1) Condanna e in solido tra loro, a corrispondere al Parte_1 CP_6
la somma di euro 180.105,68, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
Controparte_1
2) dichiara tenuta a mantenere indenne di quanto Controparte_7 CP_6
lo stesso dovrà corrispondere al Comune di per il titolo di cui al punto che precede, fino CP_1
all'importo di euro 81.047,56;
3) dichiara nei rapporti interni e responsabili al 50%. Pt_1 Parte_1 CP_6
4) rigetta la domanda proposta dal nei confronti di CP_1 CP_1 Parte_3 Parte_4
e ; Controparte_2
5) condanna e a Controparte_8 CP_6 Controparte_7
corrispondere al , a titolo di rimborso delle spese di lite comprensive anche della Controparte_1
ATP, la somma di euro 17.075,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge;
6) condanna il a corrispondere a e a titolo di Controparte_1 Parte_3 Parte_4
rimborso delle spese di lite, la somma di euro 17.075,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
7) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e ciascuno per Controparte_8 CP_6
la quota di 1/2.
pagina 4 di 9 La sentenza è stata fatta segno di tre distinti appelli: n. 730/21 R.G. cui sono stati riuniti i nn. 752/21 e
827/21 R.G. e dell'appello incidentale del CP_1
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di che nonostante rituale notifica CP_2
telematica, ricevuta il 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1 a l l e o r e 1 9 : 0 9 : 3 7 , non si è costituita.
E' opportuno delibare congiuntamente i motivi di appello comuni.
Primo tra tutti quello concernente l'errato rigetto della eccezione di prescrizione dell'azione aquiliana
(comune ad assicurazioni ed Ing. . Parte_1 CP_7 CP_6
Il punto focale delle critiche si incentra sul dies a quo dell'azione aquiliana, che gli appellanti fanno decorrere dalla prima segnalazione di smottamento (del 2009) con evidente decorso del termine quinquennale, stante l'inefficacia interruttiva della comunicazione del dell'11.11.2014 e posto CP_1
che l'Atp fu proposto il 21.09.2015.
Il motivo non ha pregio: in disparte il fatto che la raccomandata del 2014 inviata dal (diretta CP_1
ad e ha un chiaro contenuto di messa in mora, intimando la soluzione dei problemi in atto CP_5 CP_6
ed evocando la responsabilità a norma degli artt. 1667 – 1968 e 1969 c.c., è decisiva la constatazione che il ha potuto apprezzare in termini qualificati e consapevoli la responsabilità degli CP_1
appellanti, solo con il deposito della relazione tecnica di Atp.
Ciò in quanto al fine della redazione della medesima sono state necessarie prospezioni e sondaggi volti ad accertare la qualità dei materiali adoperati e la natura del sottosuolo, che non potevano essere apprezzati dal con indagine meramente visiva, né dedotti dallo smottamento in atto. CP_1
Che il termine di prescrizione decorra solo dalla maturata consapevolezza, è principio consolidato e pacifico (cfr. ex multis Cass.Civ. sez. VI 8 febbraio 2019 n. 3891).
La sentenza è censurata anche per non aver riconosciuto efficacia novativa all'intervento eseguito da nell'anno 2010 per riparare il manto stradale (comune ad ed Ing. . CP_5 Pt_1 CP_6
Neppure questo motivo può condividersi, per il semplice fatto che la novazione presuppone una concorde volontà delle parti di sostituire all'obbligazione originaria una diversa: mentre nella fattispecie il Comune non ha espresso in alcun modo tale volontà, essendosi limitato a prendere atto dell'intervento (auspicabilmente) riparatore di . CP_5
La sentenza viene anche criticata, soltanto da per aver ritenuto accertato il nesso di Parte_1
causalità tra la cattiva esecuzione ed il collasso della strada, senza indagare l'esistenza di concause.
Precisa questo appellante che nell'azione ex art. 2043 c.c. la regola sull'onere della prova impone all'attore una piena dimostrazione di tutti i fatti costitutivi della sua domanda, compreso il nesso di causalità: nella fattispecie, per l'appunto, l'indagine sulla presenza del nesso non sarebbe completa, difettando la prova della mancanza di concause efficienti.
pagina 5 di 9 Il fatto è che il Ctu identifica con chiarezza la causa del dissesto nell'imperizia di impresa e direttore dei lavori, pervenendo a tali conclusioni sulla scorta di:
a) constatata insufficiente documentazione di progetto della strada. Sul punto il CTU rileva che “la prescrizione del RISCHIO FRANA MEDIO (R2) con PERICOLOSITA' ELEVATA (P3), avrebbe dovuto indurre il Progettista e Direttore dei Lavori della Strada Dott. Ing. ad operare CP_6
con la dovuta attenzione non solo con un Progetto Stradale rispettoso delle peculiarità della zona, ma soprattutto con l'impiego di materiali idonei, dal punto di vista della loro accettazione ed impiego, nella realizzazione del corpo stradale. In realtà, se si esaminano gli Elaborati Tecnici redatti dal Dott. Ing.
, si rileva come in effetti non esista agli Atti un vero e CP_6 Organizzazione_1
proprio Progetto Stradale, redatto con Elaborati Tecnici che, se limitati all'essenziale, avrebbero dovuto comprendere oltre alla Planimetria, con riportata anche la Tavola dei Tracciamenti, almeno un Profilo
Longitudinale con l'indicazione delle Livellette e degli eventuali Raccordi Altimetrici, le Sezioni Tipo, il Quaderno delle sezioni, i Computi dei Movimenti di Materia e Metrici in generale, il Computo
Metrico Estimativo (…) il Progetto Stradale redatto dal Dott. Ing. depositato presso CP_6
il Comune di ed ivi disponibile presso il competente Ufficio Tecnico, consta di un unico CP_1
Elaborato Progettuale ovvero di una sola Tavola avente in oggetto “PROGETTO STRADA PRG” ed intitolata PLANIMETRIA GENERALE SEZIONE TRASVERSALE STRADA (…) dall'esame della
SEZIONE TRASVERSALE A-A' si rilevi che la scarpata del rilevato è stata disegnata con pendenza
1/1 ovvero a 45°, quando, di converso, la pendenza avrebbe dovuto essere pari a 2/3 (ovvero scarpa
3/2), come di norma previsto nei rilevati stradali, a favore di stabilità. E difatti la pendenza della scapata 1/1 si adotta solo nelle sezioni in trincea, quando si incide direttamente nel terreno in posto, mentre nel rilevato, come è a tutti noto, si adotta la pendenza 2/3 (…) Pur ritenendo che la strada in questione non possa essere paragonata alla viabilità pubblica di grande importanza (ad esempio ad un'Autostrada o ad una Strada Extraurbana principale normata dal Codice della Strada e dal Decreto
Ministeriale 5.11.2001 n. 6792 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), non c'è dubbio che, comunque, possa essere assimilata ad una strada urbana locale, per la quale, nell'ambito delle Opere Pubbliche, valgono sempre le norme in questione e per le quali, come per tutti i
Tipi di Strada, occorre redigere un Progetto Stradale disciplinato in tutte le sue fasi dal
D.P.R.21.12.1999 n. 554 ( e successive modifiche ed integrazioni (…) In conclusione, non Parte_6
essendo disponibile agli Atti un Progetto Stradale vero e proprio, costituito da un numero di Elaborati atti a ben rappresentare nel piano orizzontale e verticale l'andamento della Strada, la risposta alla seconda parte del Quesito n. 1 può concludersi con la precisazione che l'unica Tavola del Progetto
pagina 6 di 9 redatto dal Dott. Ing. non contenga alcun riferimento “alle condizioni geologiche del CP_6
terreno così come descritte nel PRG vigente all'epoca”;
b) valutazione della condizione del terreno conseguente a sondaggi e prove effettuate in situ;
c) analisi dei sondaggi effettuate dall' . Organizzazione_2
Identificando con certezza nella negligenza degli appellanti, il dissesto della strada, non v'era motivo di interrogarsi sull'esistenza di altre cause, le quali, peraltro, non sono per nulla indicate dall'appellante, ma solo ipotizzate, e fatte oggetto di richiesta di ctu inammissibile, siccome esplorativa.
Con un quarto motivo si censura la sentenza in relazione alla misura del danno (comune ad
[...]
ed Ing. . Parte_1 Controparte_7 CP_6
La doglianza si appunta sulla ritenuta necessità di rifare la strada, mentre sarebbero sufficienti interventi limitati e su eccessivi costi per lo smaltimento del materiale di risulta, ritenendo superfluo lo smaltimento, ed ipotizzando il riutilizzo dei materiali in loco.
Non può condividersi la doglianza per due semplici motivi:
1) la necessità tecnica di rifare la strada è adeguatamente illustrata dal Ctu, che sotto tale profilo non è credibilmente contestato;
i costi per il rifacimento sono quelli ipotizzati dalla stessa e Parte_1
il riutilizzo del materiale è inopportuno, una volta che si sia accertato che proprio l'uso di materiale inadatto è causa della inidoneità dell'opera. propone poi un quinto motivo, sostenendo il concorso colposo del nell'aver rilasciato il Pt_1 CP_1
certificato di regolare esecuzione dell'opera.
Il rilascio del certificato di collaudo non esime l'appaltatore da responsabilità per vizi, come emerge dalla norma dell'art. 116 codice appalti, che fa salve le disposizioni di cui all'art. 1669 c.c. anche dopo la definitività del collaudo.
e con un sesto motivo di appello criticano la ripartizione di Parte_1 Controparte_7
responsabilità tra le parti nei rapporti interni con l'Ing. ed in particolare che la domanda di CP_6
ripartire detta responsabilità anche con la cessata , sia stata del tutto ignorata dal primo giudice, CP_5
che pure ha statuito, con decisione non impugnata, quindi in giudicato, la responsabilità concorrente anche di tale società estinta.
Il fatto è che la domanda appare inammissibile per carenza di interesse e per tale motivo questa Corte ritiene il primo giudice la abbia ritenuta assorbita nella pronuncia assolutoria degli ex soci di . CP_5
Infatti, la domanda di regresso proposta contro gli ex soci, è stata respinta (disposizione anche questa in giudicato, siccome non gravata) per omessa dimostrazione dei presupposti di responsabilità degli ex soci di società di capitali estinta (aver percepito somme dalla liquidazione - art. 2945 c.c.); ora anche laddove si stabilisse una quota di responsabilità a carico della società estinta, la pronuncia non avrebbe pagina 7 di 9 alcuna utilità per cui è precluso l'esercizio in concreto della rivalsa per tale quota verso gli ex Pt_1
soci, in ragione dell' indimostrato presupposto della loro responsabilità, oramai cosa giudicata.
Con un ultimo motivo, la lamenta come il primo giudice le abbia opposto le Controparte_7
risultanze della Ctu, frutto di un Atp cui la compagnia non ha partecipato.
Ora, l'argomento potrebbe rilevare solo al fine di far decadere dalla garanzia gli assicurati: ciò che la
Compagnia non chiede;
nessuna rilevanza invece possiede quanto allo stabilire la responsabilità dei suoi assicurati che all'atp hanno partecipato, salvaguardando quindi il diritto di difesa, che si è potuto esplicare nel contraddittorio tra le parti.
Infine occorre delibare l'appello incidentale del , il quale si articola in due motivi: Controparte_1
il primo, concernente l'errata esclusione della responsabilità in capo ad ed all'Ing. ex art. Pt_1 CP_6
1669 c.c., appare inammissibile per difetto di interesse, in definitiva risolvendosi nella richiesta di condannare, in accoglimento dell'appello incidentale “al risarcimento del danno nella misura già determinata dalla sentenza impugnata”: si tratta quindi di una richiesta del tutto astratta, che non porterebbe alcun beneficio concreto all'appellante e pertanto inammissibile.
Con secondo motivo, il lamenta che del tutto ingiustificatamente il primo giudice lo ha CP_1
condannato al pagamento delle spese del giudizio verso i signori ex soci dell'estinta , Pt_4 CP_5
contro i quali non aveva proposto alcuna domanda, avendo notificato ai medesimi solo per litis denuntiatio.
In effetti, le parti che hanno svolto domande contro i sono e l'Ing. (anche in appello), Pt_4 Pt_1 CP_6
quindi la sentenza dovrà riformarsi ponendo a carico di questi le spese di entrambi i gradi.
In definitiva devono rigettarsi gli appelli principali, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo, in capo agli appellanti principali, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Deve parzialmente accogliersi l'appello incidentale del . Controparte_1
La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) e nulla disponendo al riguardo quanto ad rimasta contumace. CP_2
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni proposte come indicato in intestazione, così provvede:
pagina 8 di 9 rigetta gli appelli di , Parte_1 CP_6 Parte_7 Parte_2
ed accoglie l'appello proposto dal , e per l'effetto,
[...] Controparte_1
condanna , in Parte_1 Controparte_9 Parte_2
solido, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore del che Controparte_1
liquida per il primo grado, comprensive anche della ATP, nella somma di euro 17.075,00 e per l'appello in euro 19.000,000, oltre per entrambi i gradi 15% sg cassa ed iva di legge, condanna , in solido, al pagamento delle Controparte_10 CP_9 Per_1
spese di entrambi i gradi di giudizio a favore di e che liquida per il primo grado, Parte_3 Pt_4
comprensive anche della ATP, nella somma di euro 17.075,00 e per l'appello in euro 19.000,000, oltre per entrambi i gradi 15% sg cassa ed iva di legge,
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e ciascuno per la Controparte_8 CP_6
quota di 1/2.
Fermo il resto.
Accerta nei confronti degli appellanti principali la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2024
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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