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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 23/02/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 611/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA IO, RE
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3400/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1482/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCE sez. 3
e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM020301471 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM020301471 IRAP 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010301476/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'Avv Difensore_1 evidenzia che per "Ricorrente_1 sas" e Rappresentante_1 sono nella fase finale le discussioni in ordine alla chiusura di tutte le pendenze oggetto dei processi per gli anni di imposta dal 2016 al 2019; tale discussione è in corso fin dalla precedente udienza del 04.11.2025 e si sono formalizzati incontri sia telefonici che in presenza con la dott.ssa Nominativo_1 e, quindi, insiste per il rinvio.
Il contribuente ha corrisposto il pagamento di alcuni anni di imposta.
Resistente/Appellato: L'Ufficio si riporta ai propri scritti ed insiste preliminarmente sull'inammissibilità dell'appello. Per la richiesta di rinvio si rimette alla volontà della Corte.
La Corte rigetta la richiesta di rinvio e trattiene la controversia per la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1482/2024, pronunciata in data 19/06/2024 e depositata in data 02/09/2024, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce accoglieva parzialmente, con compensazione delle spese di giudizio, i ricorsi riuniti presentati dalla società Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1 & C. e da Rappresentante_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, avverso i rispettivi avvisi di accertamento n. TVM020301471/2023 e n. TVM01301476/2023 e (rubricati ai nn. 287/2024 e 285/2024 del
RGR), ritualmente notificati per il periodo d'imposta 2017.
Con il primo atto impositivo, che scaturiva dal pvc redatto in data 23/02/2023 dalla Guardia di Finanza,
l'Ufficio accertava nei confronti della società, ai fini delle imposte dirette, un maggior reddito di impresa di
€ 50.134,00, da imputare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/86, pro quota ai soci come maggior reddito di partecipazione.
Pertanto, nei confronti del sig. Rappresentante_1, possessore della quota di partecipazione del 99% nella società Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1 & C., l'Ufficio accertava, con l'avviso di accertamento n. TVM01301476/2023, il maggior reddito di partecipazione pari ad € 49.632,00 (il 99% di € 50.134,00).
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tali avvisi di accertamento da parte dei contribuenti, i quali censuravano il modus agendi operato dai verificatori in tema di acquisizione degli
“elementi raccolti” nel corso del controllo fiscale e della loro valutazione.
Infatti, Parti ricorrenti (società e socio) impugnavano i rispettivi atti impositivi affidavano le proprie difese ai seguenti motivi di impugnazione:
- la società eccepiva: a) notifica dell'avviso di accertamento oltre il previsto termine di 60 giorni dalla notifica del pvc;
b) nullità degli avvisi in relazione a denunciato difetto di motivazione dei medesimi;
c) inadeguatezza del metodo accertativo adottato dall'Ufficio, carenza di prova;
d) difetto dei presupposti impositivi;
- il socio Rappresentante_1 eccepiva il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento per non avere l'Ufficio riportato integralmente il contenuto del processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della società e per non averlo vagliato criticamente. Nel merito della vicenda, reiterava le medesime eccezioni già sollevate nel ricorso avverso l'avviso di accertamento societario.
Chiedevano, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure, previa riunione dei ricorsi proposti da società e socio, li accoglieva parzialmente, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, la Corte confermava il rilievo inerente le fatture ricevute dalla Man at work, mentre riconosceva parzialmente deducibili alcuni costi contestati in altro rilievo.
Contro la predetta decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, la società Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1 & C. e il Sig. Rappresentante_1 depositavano il ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento in riforma parziale della sentenza impugnata con vittoria di spese di giudizio.
Parti appellanti deducevano l'erroneità e illegittimità della sentenza reiterando le argomentazioni già partecipate nel giudizio di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni e appello incidentale per la conferma della piena legittimità degli atti impositivi. In via preliminare, l'Ufficio chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'appello perché tardivo.
All'udienza del 16/02/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
In primis, questa Corte osserva che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere appellata alla Corte di secondo grado competente secondo la previsione normativa dettata dall'art. 51 del
D.Lgs. n. 546/92, che fissa per la proposizione di tale ricorso un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Infatti, la predetta norma così recita: <se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare sentenza della corte di giustizia tributaria primo e secondo grado è sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3>>.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sulla Parte appellata l'onere di provare la data di notificazione della sentenza a sua istanza e tale onere risulta soddisfatto con la produzione della documentazione probatoria.
Dunque, il termine per impugnare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce è di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica effettuata da una delle parti.
Orbene, nel caso di specie, si rileva la pec del 23/09/2024, con cui la difesa dei contribuenti trasmetteva, e quindi notificava, la pronuncia giudiziale n. 1482/2024 all'altra parte costituita Agenzia delle Entrate (dp.
Email_3), garantendo così la conoscenza legale dell'atto (come si evince dalle ricevute di accettazione e consegna depositate in atti).
Tale trasmissione faceva decorrere il termine breve di 60 giorni per l'appello, per cui il termine ultimo per la proposizione del ricorso in appello era il 22/11/2024, nel mentre Parti appellanti lo hanno proposto in data
04/12/2024, ben oltre i 60 (sessanta) giorni, e cioè fuori termine;
dacché, la declaratoria della sua inammissibilità e, per l'effetto, l'improcedibilità in merito all'esame di tutte le eccezioni sollevate nel medesimo.
A parere di questa Corte, la notifica, effettuata a mezzo pec all'indirizzo di domicilio digitale citato in atti, è valida in relazione all'art. 160 c.p.c., che stabilisce le cause di nullità della notificazione.
Infatti, la notifica è nulla se non vengono rispettate le disposizioni sulla persona a cui va consegnata la copia dell'atto, se vi è incertezza assoluta sulla persona o sulla data della consegna.
In dettaglio, l'articolo 160 c.p.c. afferma che la notificazione è nulla:
- se non vengono osservate le disposizioni riguardanti la persona a cui deve essere consegnata la copia dell'atto;
- se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è stata fatta la consegna;
- se vi è incertezza assoluta sulla data della notificazione.
In sintesi, l'articolo 160 c.p.c. mira a garantire che la notifica sia valida e che il destinatario sia correttamente informato dell'atto giudiziario.
La giurisprudenza ha chiarito che la notifica è valida se il destinatario ha avuto la possibilità di conoscere l'atto, anche se la notifica presenta delle irregolarità: infatti, <la mancanza, nella copia della sentenza notificata, certificazione del cancelliere attestante la conformità di tale all'originale, atteso il disposto dell'art. 160 cod. proc. civ. che individua i casi nullità notificazione, non incide sulla validità notificazione e ne comporta l'inidoneità a far decorrere termine breve per l'impugnazione (cass.
16317/2004; Cass. 10224/2014)>> Cass. ordinanza n. 28959/2020.
Sul punto, peraltro, Parte appellante nulla eccepisce;
dacché, la declaratoria della inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, l'improcedibilità in merito all'esame delle eccezioni sollevate nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA IO, RE
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3400/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1482/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCE sez. 3
e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM020301471 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM020301471 IRAP 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010301476/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'Avv Difensore_1 evidenzia che per "Ricorrente_1 sas" e Rappresentante_1 sono nella fase finale le discussioni in ordine alla chiusura di tutte le pendenze oggetto dei processi per gli anni di imposta dal 2016 al 2019; tale discussione è in corso fin dalla precedente udienza del 04.11.2025 e si sono formalizzati incontri sia telefonici che in presenza con la dott.ssa Nominativo_1 e, quindi, insiste per il rinvio.
Il contribuente ha corrisposto il pagamento di alcuni anni di imposta.
Resistente/Appellato: L'Ufficio si riporta ai propri scritti ed insiste preliminarmente sull'inammissibilità dell'appello. Per la richiesta di rinvio si rimette alla volontà della Corte.
La Corte rigetta la richiesta di rinvio e trattiene la controversia per la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1482/2024, pronunciata in data 19/06/2024 e depositata in data 02/09/2024, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce accoglieva parzialmente, con compensazione delle spese di giudizio, i ricorsi riuniti presentati dalla società Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1 & C. e da Rappresentante_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, avverso i rispettivi avvisi di accertamento n. TVM020301471/2023 e n. TVM01301476/2023 e (rubricati ai nn. 287/2024 e 285/2024 del
RGR), ritualmente notificati per il periodo d'imposta 2017.
Con il primo atto impositivo, che scaturiva dal pvc redatto in data 23/02/2023 dalla Guardia di Finanza,
l'Ufficio accertava nei confronti della società, ai fini delle imposte dirette, un maggior reddito di impresa di
€ 50.134,00, da imputare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/86, pro quota ai soci come maggior reddito di partecipazione.
Pertanto, nei confronti del sig. Rappresentante_1, possessore della quota di partecipazione del 99% nella società Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1 & C., l'Ufficio accertava, con l'avviso di accertamento n. TVM01301476/2023, il maggior reddito di partecipazione pari ad € 49.632,00 (il 99% di € 50.134,00).
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tali avvisi di accertamento da parte dei contribuenti, i quali censuravano il modus agendi operato dai verificatori in tema di acquisizione degli
“elementi raccolti” nel corso del controllo fiscale e della loro valutazione.
Infatti, Parti ricorrenti (società e socio) impugnavano i rispettivi atti impositivi affidavano le proprie difese ai seguenti motivi di impugnazione:
- la società eccepiva: a) notifica dell'avviso di accertamento oltre il previsto termine di 60 giorni dalla notifica del pvc;
b) nullità degli avvisi in relazione a denunciato difetto di motivazione dei medesimi;
c) inadeguatezza del metodo accertativo adottato dall'Ufficio, carenza di prova;
d) difetto dei presupposti impositivi;
- il socio Rappresentante_1 eccepiva il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento per non avere l'Ufficio riportato integralmente il contenuto del processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della società e per non averlo vagliato criticamente. Nel merito della vicenda, reiterava le medesime eccezioni già sollevate nel ricorso avverso l'avviso di accertamento societario.
Chiedevano, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure, previa riunione dei ricorsi proposti da società e socio, li accoglieva parzialmente, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, la Corte confermava il rilievo inerente le fatture ricevute dalla Man at work, mentre riconosceva parzialmente deducibili alcuni costi contestati in altro rilievo.
Contro la predetta decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, la società Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1 & C. e il Sig. Rappresentante_1 depositavano il ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento in riforma parziale della sentenza impugnata con vittoria di spese di giudizio.
Parti appellanti deducevano l'erroneità e illegittimità della sentenza reiterando le argomentazioni già partecipate nel giudizio di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni e appello incidentale per la conferma della piena legittimità degli atti impositivi. In via preliminare, l'Ufficio chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'appello perché tardivo.
All'udienza del 16/02/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
In primis, questa Corte osserva che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere appellata alla Corte di secondo grado competente secondo la previsione normativa dettata dall'art. 51 del
D.Lgs. n. 546/92, che fissa per la proposizione di tale ricorso un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Infatti, la predetta norma così recita: <se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare sentenza della corte di giustizia tributaria primo e secondo grado è sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3>>.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sulla Parte appellata l'onere di provare la data di notificazione della sentenza a sua istanza e tale onere risulta soddisfatto con la produzione della documentazione probatoria.
Dunque, il termine per impugnare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce è di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica effettuata da una delle parti.
Orbene, nel caso di specie, si rileva la pec del 23/09/2024, con cui la difesa dei contribuenti trasmetteva, e quindi notificava, la pronuncia giudiziale n. 1482/2024 all'altra parte costituita Agenzia delle Entrate (dp.
Email_3), garantendo così la conoscenza legale dell'atto (come si evince dalle ricevute di accettazione e consegna depositate in atti).
Tale trasmissione faceva decorrere il termine breve di 60 giorni per l'appello, per cui il termine ultimo per la proposizione del ricorso in appello era il 22/11/2024, nel mentre Parti appellanti lo hanno proposto in data
04/12/2024, ben oltre i 60 (sessanta) giorni, e cioè fuori termine;
dacché, la declaratoria della sua inammissibilità e, per l'effetto, l'improcedibilità in merito all'esame di tutte le eccezioni sollevate nel medesimo.
A parere di questa Corte, la notifica, effettuata a mezzo pec all'indirizzo di domicilio digitale citato in atti, è valida in relazione all'art. 160 c.p.c., che stabilisce le cause di nullità della notificazione.
Infatti, la notifica è nulla se non vengono rispettate le disposizioni sulla persona a cui va consegnata la copia dell'atto, se vi è incertezza assoluta sulla persona o sulla data della consegna.
In dettaglio, l'articolo 160 c.p.c. afferma che la notificazione è nulla:
- se non vengono osservate le disposizioni riguardanti la persona a cui deve essere consegnata la copia dell'atto;
- se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è stata fatta la consegna;
- se vi è incertezza assoluta sulla data della notificazione.
In sintesi, l'articolo 160 c.p.c. mira a garantire che la notifica sia valida e che il destinatario sia correttamente informato dell'atto giudiziario.
La giurisprudenza ha chiarito che la notifica è valida se il destinatario ha avuto la possibilità di conoscere l'atto, anche se la notifica presenta delle irregolarità: infatti, <la mancanza, nella copia della sentenza notificata, certificazione del cancelliere attestante la conformità di tale all'originale, atteso il disposto dell'art. 160 cod. proc. civ. che individua i casi nullità notificazione, non incide sulla validità notificazione e ne comporta l'inidoneità a far decorrere termine breve per l'impugnazione (cass.
16317/2004; Cass. 10224/2014)>> Cass. ordinanza n. 28959/2020.
Sul punto, peraltro, Parte appellante nulla eccepisce;
dacché, la declaratoria della inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, l'improcedibilità in merito all'esame delle eccezioni sollevate nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate.