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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, quale giudice di rinvio, iscritta al numero 1187 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 27/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Saverio Molica e Santa Durante virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello su deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del
23 giugno 2023 ed elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in via Giovanni Jannoni n. 68 Palazzo De Nobili;
Parte_1
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE già APPELLANTE
1 E
(c.f. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv.to Elisa Notaro in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliate presso lo studio di detto difensore in via Parte_1
F. Acri n. 56;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE già APPELLATA
(c.f. ) rappresentato e difeso CP_2 C.F._2
dall'avv.to Giacinto De Septis in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in via Parte_1
F. Acri n. 56;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE già APPELLATA
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 10755/2023 pubblicata il 21/04/2023 (già appello avverso la sentenza n. 1387/2014 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 16.06.2014)
FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 1387/2014 pubblicata in data 16 giugno 2014, il
Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda di usucapione avanzata da e in relazione al terreno sito in CP_2 CP_1 Parte_1
iscritto nel NCT di detto Comune al fg. 89 particella 35 rigettando tutte le domande ed eccezioni spiegate dal convenuto;
condannava altresì Pt_1
il alla rifusione delle spese di lite liquidate in Parte_1
complessivi € 1.138,00 di cui € 38,00 per esborsi ed € 1.100,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
§ 1.2. – Il ha proposto appello avverso tale sentenza;
Parte_1
e si sono costituiti per eccepire CP_2 CP_1
2 l'inammissibilità del gravame per tardività. La Corte di Appello di
Catanzaro, con sentenza n. 484/2019, pubblicata in data 07/03/2019, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello ed ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo grado e condannando il Pt_1
alla rifusione in favore degli appellati delle spese anche del secondo grado di giudizio liquidate in € 3.308,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore degli appellati avv.to Elisa Notaro.
§ 1.3. – Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso in Cassazione il
[...]
, formulando quattro motivi;
e Parte_1 CP_2 CP_1
hanno resistito con controricorso.
§ 2. – La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10755/2020 ha accolto tutti i motivi di ricorso, così pronunciando:< La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità>>
§ 2.1 – la Suprema Corte ha cassato la sentenza n. 484/2019 di questa Corte svolgendo le seguenti considerazioni: <<
1.1. Tutti i quattro motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto legati da stretta connessione - sono fondati. La Corte territoriale ha confermato la declaratoria di usucapione, escludendo che il fondo per cui è causa facesse parte del patrimonio indisponibile del Comune, richiamando a tal fine il disposto dell'art. 826, III comma, cod. civ.: ha applicato, invero, alla fattispecie il principio per cui l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non soltanto dall'esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla sua concreta utilizzazione a fini di pubblica utilità in un periodo di tempo compatibile con la realizzazione dello scopo pubblico. Il giudice di appello ha omesso di considerare, tuttavia, che l'area contesa era stata oggetto di espropriazione nell'ambito del procedimento relativo al Piano di zona n. 5
3 Corvo-Aranceto, al fine di dare esecuzione al Piano di zona per l'edilizia economica e popolare approvato con Decreto regionale n. 65 del 13 ottobre
1972, su conforme delibera del Consiglio regionale;
come rappresentato, al decreto di esproprio era seguito il verbale di consistenza, redatto proprio alla presenza di uno degli attori nel presente giudizio ed erano state CP_2
corrisposte le relative indennità. Nella specie, pertanto, la destinazione del fondo conteso al patrimonio indisponibile dell'ente comunale deriva da espressa disposizione di legge, senza necessità di alcuna attuazione, proprio in quanto il bene è ricompreso nei piani per l'edilizia economica e popolare.
Infatti, l'art. 35 l. 865/1971 stabilisce, ai commi 2 e 3, che «le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (cioè le disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi» e,
«[…] vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del
». Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il CP_3
collegio condivide, le aree comprese nei piani approvati a norma della l. n.
167 del 1962 hanno, in virtù di quanto previsto dall'art. 35 della l. n. 865 del
1971, la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare di edilizia economica e popolare esigenze e sono, pertanto, sottoposte al regime degli artt. 826 e 828 cod. civ. Ne consegue che, non potendo tali beni essere sottratti alla loro destinazione "se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano", ex art. 828, comma 2, cod. civ., la relativa declassificazione non può trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, ma, derivando la destinazione all'uso pubblico di siffatte aree da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango (Cass., Sez. 2, n. 17308 del 19/08/2020, che ha escluso che alcuni terreni entrati a far parte del patrimonio indisponibile del Comune, ex art. 35 cit., siccome espropriati ed inclusi in un piano di zona finalizzato alla realizzazione di un progetto residenziale
4 economico o popolare, possano essere usucapiti per il sol fatto di non essere stati, poi, utilizzati in concreto dall'ente locale). È esclusa, pertanto,
l'usucapibilità dei terreni per cui è causa, trattandosi di aree comprese in un piano approvato a norma della legge n. 167 del 1962 e perciò appartenenti ex art. 35 della legge n. 865 del 1971 al patrimonio indisponibile del
Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare esigenze di edilizia economica e popolare. Fino a diversa loro classificazione da adottarsi con atto di pari rango, è irrilevante la condotta concludente dell'ente proprietario, seppure consistente nella mancata loro trasformazione e nel mancato loro utilizzo.
2. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro perché si conformi al principio di diritto enunciato e statuisca in ordine alle domande rimaste assorbite. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.>>
§ 3. – Con atto di citazione introduttivo del giudizio n. 1187/2023 R.G. il ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello Parte_1
di Catanzaro, quale giudice di rinvio, rassegnando le seguenti conclusioni:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte adita in diversa composizione ed in funzione di
Giudice di rinvio in appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento dei già formulati motivi di gravame ed in conformità a quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 10755 del 2023: 1) riformare la sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 1387 del 2014, pubblicata il 16.6.2014 e per l'effetto rigettare la domanda di primo grado formulata dai signori e CP_2 CP_1
perché inammissibile ed infondata con tutte le conseguenze di legge
[...]
anche in ordine alle spese;
2) sempre in riforma della sentenza n. 1387 del
2014 del Tribunale di Catanzaro, accogliere le domande proposte da
[...]
in primo grado e che qui di seguito si trascrivono: In via Parte_1
preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta
5 dai signori e contro il;
CP_2 CP_1 Parte_1
Nel merito, rigettare la domanda dei signori e CP_2 CP_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare signori e CP_2 [...]
al rilascio del terreno di proprietà del nonché CP_1 Parte_1
al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione Comunale a causa dell' occupazione abusiva;
3) in conformità a quanto deciso dalla Suprema
Corte di cassazione con sentenza n. 10775 del 21 aprile 2023, statuire in ordine alle domande rimaste assorbite;
4) condannare e CP_2
alla restituzione di quanto eventualmente incassato in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
5) condannare e CP_2
al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo CP_1
grado nonché provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 6) Condannare e al pagamento CP_2 CP_1
delle spese e competenze del presente giudizio.>>
§ 3.1. –Si costituiva per evidenziare che la Corte di CP_2
Cassazione era incorsa in errore materiale avendo individuato in tale sig.
senza indicarne del nome, il soggetto destinatario del decreto di CP_2
esproprio ed avendo associato tale atto amministrativo ad esso controricorrente , mentre tale realtà fattuale ed CP_2
amministrativa non esisteva. Rassegnava le seguenti conclusioni: < Voglia
l'On. Le Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione ed funzione di Giudice di rinvio in appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattendere la decisione della Suprema Corte di Cassazione per le motivazioni tutte rassegnate e, accertare e dichiarare l'inesistenza di decreto di esproprio ovvero altro atto amministrativo idoneo, emesso nei confronti dei sigg.ri e con il quale si CP_2 CP_1
rivendica la qualificazione del terreno oggetto del presente giudizio quale bene appartenente al patrimonio indisponibile del;
– Pt_1 Parte_1
6 confermare in ogni sua parte e per ogni suo effetto la sentenza del Tribunale
Civile di Catanzaro num. 1387/2014 e conseguentemente, che i sigg.ri
[...]
e hanno acquistato a titolo di usucapione l'esclusiva CP_2 CP_1
proprietà del seguente bene : terreno sito in agro di iscritto nel Parte_1
N.C.T. di , foglio 89 particella 35, stante il pacifico, continuato ed Parte_1
ininterrotto possesso ad usucapionem in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale, avvenuta con notifica di atto di citazione del 26/11/2007. Condannare il al Parte_1
pagamento del compenso professionale e delle spese del presente giudizio nonché del giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione. In via istruttoria si chiede : – acquisizione del fascicolo di ufficio iscritto presso il Tribunale
Civile di Catanzaro RG 4543/17, nonché di quello iscritto dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro RG 1057/14: – in caso di reiterata contestazione anche nel presente giudizio circa la riferibilità ai sigg.ri e CP_2
della documentazione prodotta dal nel CP_1 Parte_1
giudizio di legittimità, ammettersi CTU al fine di accertare l'esistenza di un decreto esproprio ovvero di altro atto amministrativo idoneo a qualificare il terreno oggetto del presente giudizio quale bene appartenente al patrimonio indisponibile del , emesso nei confronti dei sigg.ri Parte_1
e , nonché al fine di accertare la riferibilità del CP_2 CP_1
terreno al patrimonio indisponibile del e se sul medesimo vi sia la Pt_1
manifestazione di volontà concreta di destinarlo ad un pubblico servizio ovvero ad una sua effettiva funzionalizzazione.
§ 3.2 – Si costituiva per evidenziare di non essere mai stata CP_1
destinataria di un decreto di esproprio, ovvero di atti di immissione in possesso o di verbali di constatazione;
che Suprema Corte di Cassazione con la sentenza con cui veniva cassata la sentenza n. 484/2019 della Corte
d'appello di Catanzaro nulla aveva sancito circa l'esistenza nei confronti di essa controricorrente di un atto di esproprio ovvero atto amministrativo
7 idoneo a confermare la volontà dell'ente di utilizzare il bene per pubblica utilità in quanto ricadente nel patrimonio indisponibile;
che tanto aveva determinato la non estensione della efficacia della sentenza di Cassazione anche nei confronti della sua posizione processuale. Rassegnava le seguenti conclusioni: < Voglia l'On.Le Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione ed funzione di Giudice di rinvio in appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattendere la decisione della
Suprema Corte di Cassazione per le motivazioni tutte rassegnate e, – accertare e dichiarare l'inesistenza di decreto di esproprio ovvero altro atto amministrativo idoneo, emesso nei confronti della sig.ra , con CP_1
il quale si rivendica la qualificazione del terreno oggetto del presente giudizio quale bene appartenente al patrimonio indisponibile del Parte_1
; – confermare in ogni sua parte e per ogni suo effetto la sentenza
[...]
del Tribunale Civile di Catanzaro num. 1387/2014 e conseguentemente, che i sigg.ri e hanno acquistato a titolo di CP_2 CP_1
usucapione l'esclusiva proprietà del seguente bene : terreno sito in agro di iscritto nel N.C.T. di , foglio 89 particella 35, stante il Parte_1 Parte_1
pacifico, continuato ed ininterrotto possesso ad usucapionem in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale, avvenuta con notifica di atto di citazione del 26/11/2007. Condannare il al pagamento del compenso professionale e delle spese Parte_1
del presente giudizio nonché' del giudizio dinanzi la Suprema Corte di
Cassazione. In via istruttoria si chiede: – acquisizione del fascicolo di ufficio iscritto presso il Tribunale Civile di Catanzaro RG 4543/17, nonché' di quello iscritto dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro RG 1057/14.>>
§ 3.4 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., riservava al merito la richiesta istruttoria di ammissione di CTU spiegata da e rinviava la CP_2
causa all'udienza del 14 ottobre 2025 per la rimessione della causa in
8 decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 3.5 – Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico.
§ 3.6 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 27 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte gli avvocati Notaro e Durante che hanno concluso riportandosi.
§ 3.7 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 4. – La fase di rinvio
§ 4.1 Giova premettere che il ha proposto ricorso per Parte_1
cassazione formulando quattro motivi atti ad attingere la statuizione di conferma della sentenza di primo grado emessa dalla Corte d'appello di
Catanzaro.
I motivi di ricorso per Cassazione sono i seguenti: <<
1. Con il primo motivo, il ha prospettato, in riferimento all'art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. Pt_1
civ., la violazione dell'art. 35, comma 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione all'art. 113 cod. proc. civ.: la sentenza sarebbe viziata dalla mancata applicazione e dalla conseguente violazione della disciplina imperativa vigente in materia di beni destinati di diritto al patrimonio indisponibile di cui all'art. 35, comma 3, l. 865/71. Con il secondo motivo, ha lamentato, in riferimento all'art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 826, comma III, cod. civ. e
828, comma II cod. civ. in relazione all'art. 113 cod. proc. civ.:
9 l'accoglimento della domanda di usucapione sarebbe stata preclusa dall'applicazione delle norme sui beni indisponibili dei comuni. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ.: la Corte non avrebbe dovuto applicare la normativa sull'usucapione, ritenendone integrati tutti i requisiti. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente ha Pt_1
censurato la sentenza impugnata per omessa valutazione di un fatto decisivo e non controverso in relazione all'art 360 comma I n. 4 cod. proc. civ.: la
Corte ha confermato l'usucapione dell'area, sulla base di una prova testimoniale che sarebbe stata inammissibile, essendo pacifico tra le parti che il bene fosse stato acquisito per espropriazione per essere destinato ad un piano di edilizia economica e popolare.>> fatto decisivo e non controverso in relazione all'art 360 comma I n. 4 cod. proc. civ.: la Corte ha confermato l'usucapione dell'area, sulla base di una prova testimoniale che sarebbe stata inammissibile, essendo pacifico tra le parti che il bene fosse stato acquisito per espropriazione per essere destinato ad un piano di edilizia economica e popolare.
Tanto premesso si osserva, in iure, che la cassazione della sentenza riguarda entrambe le posizioni essendo e CP_2 CP_1
controricorrenti ed il presente giudizio di rinvio va qualificato prosecutorio o proprio.
Il rinvio restitutorio o improprio ricorre, infatti, per le ipotesi in cui la
Suprema Corte sia chiamata a pronunciarsi e cassi una sentenza in cui la corte d'appello, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale. In tal caso, espunto l'errore procedurale, il giudizio viene rimesso alla Corte d'Appello perché giunga ad una decisione di merito della causa.
10 Diversamente, nel giudizio restitutorio o proprio, la Corte d'appello si è pronunciata, come nel caso in esame, sul merito della controversia e la
Suprema Corte cassando la sentenza individua il giudice di rinvio, funzionalmente preposto alla definizione del giudizio che può essere anche la medesima Corte, ma in diversa composizione.
Il rinvio prosecutorio o proprio, per insegnamento costante della Suprema
Corte, consiste in un completamento del giudizio di cassazione ai fini della decisione sul merito della domanda, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte. Tale fase, pur dotata di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario;
il giudizio di rinvio (proprio) consegue alla cassazione della sentenza d'appello, con il che non rivive la sentenza di primo grado, e quindi è necessaria l'emanazione di una ulteriore sentenza (Cass. 11844/2016 cit.). Per questa ragione il giudizio di rinvio prosecutorio è insensibile alle modifiche processuali medio tempore intervenute (salvo l'eventuale specifico regime transitorio), atteso che, nonostante la sentenza di primo grado abbia perso efficacia, il giudizio di rinvio non è la rinnovazione del primo grado di giudizio, e il procedimento è già stato introdotto secondo le regole processuali in quel momento vigenti.
(22047/2020 già SU n. 19701/2010.)
L'art. 394 co. 3 c.p.c., individua l'ambito del giudizio di rinvio, tradizionalmente qualificato quale giudizio <> nel quale le parti non possono formulare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, a meno che la necessità delle nuove conclusioni non sorga dalla sentenza di cassazione. Il giudice di rinvio, infatti,
è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il
11 potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. (così Cass. 3150/2024)
§ 4.2 - Venendo, quindi, alle prime statuizioni a cui è chiamata questa Corte quale giudice di rinvio, si osserva, che rimane irrilevante il rilievo difensivo sollevato dagli appellati che la Corte di cassazione possa aver sbagliato o possa essere caduta in una svista verificando malamente i documenti prodotti dal per avere la Suprema Corte ritenuto che in presenza Parte_1
di tale fosse stato redatto il verbale di consistenza, soggetto (detto CP_2
che veniva identificato come < CP_2
giudizio>>. Invero, rileva ai fini della competenza a giudicare di questo giudice di rinvio, la portata precettiva della sentenza della Suprema Corte che, pronunciando nei confronti di entrambi i controricorrenti, ha statuito: <<È esclusa, pertanto, l'usucapibilità dei terreni per cui è causa, trattandosi di aree comprese in un piano approvato a norma della legge n. 167 del 1962 e perciò appartenenti ex art. 35 della legge n. 865 del 1971 al patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare esigenze di edilizia economica e popolare. Fino a diversa loro classificazione da adottarsi con atto di pari rango, è irrilevante la condotta concludente dell'ente proprietario, seppure consistente nella mancata loro trasformazione e nel mancato loro utilizzo.
2. Il ricorso va pertanto accolto>>
Gli errori denunciati dai convenuti in riassunzione - ove ricondotti alla categoria dell'errore percettivo o svista materiale - ai sensi dell'art. 395 n. 4
c.p.c. possono costituire motivo di ricorso per revocazione della sentenza della Suprema Corte ma, come detto, rimangono estranei al thema decidendum del giudizio prosecutorio in sede di rinvio. Va perciò disattesa la richiesta di di ammissione di CTU, trattandosi di giudizio CP_2
12 “chiuso” nel quale è ormai incontrovertibilmente accertata l'inusucapibilità del bene.
§ 4.3- Venendo al thema decidendum del giudizio di rinvio si osserva che la sentenza del tribunale di Catanzaro, confermata dalla Corte d'appello, pronunciava l'accoglimento della domanda di usucapione proposta da
[...]
e dopo aver rigettato l'eccezione di inusucapibilità CP_2 CP_1
spiegata dal . Parte_1
Limitatamente a detta domanda questa Corte, quale giudice di rinvio, non può che prendere atto che la Suprema Corte pronunciando sul bene ne ha incontrovertibilmente sancito l'inusucapibilità, fino a diversa sua classificazione da adottarsi con atto di pari rango;
la Suprema Corte ha statuito che rimane irrilevante il comportamento di eventuale inerzia del derivando l'inusucapibilità dalle caratteristiche del bene che Pt_1
appartiene, ex art. 35 della legge n. 865 del 1971, al patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare esigenze di edilizia economica e popolare.
In relazione alla domanda principale proposta dagli attori la sentenza di prime cure va integralmente riformata stante l'inusucapibilità del bene rispetto alla quale rimangono irrilevanti sia i comportamenti di eventuale inerzia del che i comportamenti degli attori di disponibilità piena del bene. Pt_1
§ 4.4- Va accolta, conseguentemente, la domanda riconvenzionale spiegata dal volta ad ottenere la condanna di e Parte_1 CP_2
al rilascio in favore di esso Comune del terreno oggetto di CP_1
causa, trattandosi di bene di sua proprietà e non usucapibile. La domanda, che muove dal presupposto che gli originari attori si sono affermati proprietari degli immobili per possederli uti domini da oltre un ventennio, è resistita dal che si è opposto realizzando, con le spiegate difese, un atto di mera Pt_1
gestione del patrimonio tramite il quale, evidenziato che, al contrario, la 13 situazione descritta in citazione assumeva i caratteri dell'abusiva occupazione del bene, ne richiedeva la restituzione ad esso proprietario e, quindi, muovendosi nell'esercizio di ordinari mezzi di tutela privatistici ed in assenza di attivazione di poteri autoritativi.
§ 4.5- Va poi osservato che il Tribunale di Catanzaro ha rigettato, altresì, integralmente la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Pt_1
con la seguente motivazione:<< la domanda riconvenzionale proposta dal al fine di ottenere il risarcimento del danno da occupazione legittima Pt_1
o comunque l'indennità di occupazione sono palesemente prova di fondamento giuridico se solo si considera l'efficacia retroattiva dell'usucapione che al momento della maturazione del termine ventennale rende l'usucapiente titolare del diritto sin dal primo istante del suo possesso
( Cass. 8792/2000)>>
L'appello spiegato dal , iscritto al n. 1057/2014, risulta Parte_1
proposto nei confronti di e di ed attinge CP_2 CP_1
integralmente la sentenza, sia nella parte in cui ha riconosciuto l'usucapione rivendicata, sia nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale del oltre al capo sulle spese. Le pagine sino a 11 primo capoverso sono Pt_1
preposte ad illustrare le censure avverso la pronuncia di usucapibilità del bene;
con riguardo alla domanda riconvenzionale la doglianza risulta così illustrata: << Laddove invece trattandosi di indiscutibile bene comunale avrebbe dovuto essere accolta la domanda riconvenzionale di condanna al rilascio in favore del e di risarcimento danni in primo grado Pt_1
articolata>> che è perfettamente pertinente al contenuto della motivazione di rigetto di prime cure.
La domanda riconvenzionale risulta pertanto riproposta in sede di gravame e va esaminata nella presente fase di rinvio. Sul capo di domanda restitutorio il
Collegio si è già pronunciato;
sul capo di domanda condannatorio il Collegio
14 osserva, in iure, che anche tale domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni Unite sulla giurisdizione ha così statuito: <
Amministrazione invochi il risarcimento del danno conseguente all'occupazione "sine titulo" di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non già l'esercizio di pubblici poteri. >>
La domanda è tuttavia infondata essendo mancata da parte del Pt_1
qualsivoglia allegazione circa il danno emergente ed il lucro cessante sicché rimane preclusa a questa Corte anche la valutazione di tipo equitativo.
Invero, in relazione all'occupazione abusiva di beni immobili va esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa: in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui,
a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. In tale ultimo caso stante l'impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. Cass. SU n. 33645/2022 e succ. conf.)
§ 5- le domande restitutorie conseguenti ex art. 336 c.p.c. alla riforma della sentenza di primo grado
15 Il al punto 4) delle conclusioni ha chiesto la condanna Parte_1
di e alla restituzione di quanto eventualmente Parte_2 CP_1
incassato in esecuzione della sentenza di primo grado.
La domanda va accolta trattandosi di effetto conseguente alla riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di usucapione degli attori a cui aveva fatto seguito, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna del convenuto alla rifusione delle Pt_1
spese di quel grado.
Invero, la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante l'appello essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. (così Cass. n. 7144/2021). Nel caso in esame essendo l'inusucapibilità del bene statuita dalla Suprema Corte la domanda risulta correttamente formulata con l'atto di citazione in riassunzione avanti al giudice di rinvio.
I convenuti, e , vanno condannati, in solido tra CP_2 CP_1
loro, alla restituzione in favore del degli importi Parte_1
percepiti in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo. La Suprema Corte ha ripetutamente enunciato il principio che il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente;
la caducazione del titolo non dà luogo ad una condictio indebiti e non rileva in alcun modo lo status soggettivo dell'accipiens che è tenuto a ricostituire il patrimonio di chi ha pagato detta somma di denaro. Dunque, se tale è la ratio
16 dell'istituto, a giudizio del Collegio l'importo da porre in restituzione non può che essere quello maggiorato dei soli interessi legali prodotti da detto importo pagato per tutto il periodo in cui esso è rimasto in possesso di chi non ne ha più il diritto (per effetto della successiva pronuncia caducatoria di quel titolo), con decorrenza dalla data del pagamento. (così Cass. n.34011/2021)
§ 6 – le spese di lite
§ 8. – Le spese di tutti i gradi e fasi di giudizio seguono la soccombenza assolutamente prevalente di e , rimasti CP_2 CP_1
soccombenti sulla domanda di usucapione essendo emerso che trattasi di bene non usucapibile come sostenuto dal fin dalla sua prima difesa;
Pt_1
sulla domanda di restituzione del fondo, mentre il è rimasto Pt_1
soccombente sulla domanda risarcitoria, nemmeno quantificata. Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (indeterminato complessità bassa a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale) nei valori medi fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria del giudizio d'appello e del presente giudizio di rinvio, che hanno avuto minimo svolgimento e per le quali si liquidano i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 10755/2023 sull'appello proposto dal nei confronti di e Parte_1 CP_2 CP_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro n. 1387/2014 pubblicata in data 16/06/2014, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, rigetta la domanda spiegata da
17 e ed accoglie la domanda CP_2 CP_1
riconvenzionale spiegata dal ordinando a Parte_1
e l'immediata restituzione in CP_2 CP_1
favore del degli immobili oggetto di causa;
Parte_1
2. condanna e , in solido tra loro, alla CP_2 CP_1
restituzione in favore del degli importi Parte_1
percepiti a titolo di spese legali in relazione alla sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo;
3. condanna e , in solido tra loro, alla CP_2 CP_1
rifusione in favore del delle spese di lite di Parte_1
tutti i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in €
7.616,00 per compensi, quanto al secondo grado in € 8.469,00 per compensi, quanto a giudizio di cassazione in € 5.513,00 per compensi e quanto al giudizio di rinvio in € 8.469,00 per compensi, oltre per ciascun grado e fasi, il rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 13 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, quale giudice di rinvio, iscritta al numero 1187 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 27/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Saverio Molica e Santa Durante virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello su deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del
23 giugno 2023 ed elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in via Giovanni Jannoni n. 68 Palazzo De Nobili;
Parte_1
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE già APPELLANTE
1 E
(c.f. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv.to Elisa Notaro in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliate presso lo studio di detto difensore in via Parte_1
F. Acri n. 56;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE già APPELLATA
(c.f. ) rappresentato e difeso CP_2 C.F._2
dall'avv.to Giacinto De Septis in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in via Parte_1
F. Acri n. 56;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE già APPELLATA
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 10755/2023 pubblicata il 21/04/2023 (già appello avverso la sentenza n. 1387/2014 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 16.06.2014)
FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 1387/2014 pubblicata in data 16 giugno 2014, il
Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda di usucapione avanzata da e in relazione al terreno sito in CP_2 CP_1 Parte_1
iscritto nel NCT di detto Comune al fg. 89 particella 35 rigettando tutte le domande ed eccezioni spiegate dal convenuto;
condannava altresì Pt_1
il alla rifusione delle spese di lite liquidate in Parte_1
complessivi € 1.138,00 di cui € 38,00 per esborsi ed € 1.100,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
§ 1.2. – Il ha proposto appello avverso tale sentenza;
Parte_1
e si sono costituiti per eccepire CP_2 CP_1
2 l'inammissibilità del gravame per tardività. La Corte di Appello di
Catanzaro, con sentenza n. 484/2019, pubblicata in data 07/03/2019, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello ed ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo grado e condannando il Pt_1
alla rifusione in favore degli appellati delle spese anche del secondo grado di giudizio liquidate in € 3.308,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore degli appellati avv.to Elisa Notaro.
§ 1.3. – Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso in Cassazione il
[...]
, formulando quattro motivi;
e Parte_1 CP_2 CP_1
hanno resistito con controricorso.
§ 2. – La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10755/2020 ha accolto tutti i motivi di ricorso, così pronunciando:< La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità>>
§ 2.1 – la Suprema Corte ha cassato la sentenza n. 484/2019 di questa Corte svolgendo le seguenti considerazioni: <<
1.1. Tutti i quattro motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto legati da stretta connessione - sono fondati. La Corte territoriale ha confermato la declaratoria di usucapione, escludendo che il fondo per cui è causa facesse parte del patrimonio indisponibile del Comune, richiamando a tal fine il disposto dell'art. 826, III comma, cod. civ.: ha applicato, invero, alla fattispecie il principio per cui l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non soltanto dall'esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla sua concreta utilizzazione a fini di pubblica utilità in un periodo di tempo compatibile con la realizzazione dello scopo pubblico. Il giudice di appello ha omesso di considerare, tuttavia, che l'area contesa era stata oggetto di espropriazione nell'ambito del procedimento relativo al Piano di zona n. 5
3 Corvo-Aranceto, al fine di dare esecuzione al Piano di zona per l'edilizia economica e popolare approvato con Decreto regionale n. 65 del 13 ottobre
1972, su conforme delibera del Consiglio regionale;
come rappresentato, al decreto di esproprio era seguito il verbale di consistenza, redatto proprio alla presenza di uno degli attori nel presente giudizio ed erano state CP_2
corrisposte le relative indennità. Nella specie, pertanto, la destinazione del fondo conteso al patrimonio indisponibile dell'ente comunale deriva da espressa disposizione di legge, senza necessità di alcuna attuazione, proprio in quanto il bene è ricompreso nei piani per l'edilizia economica e popolare.
Infatti, l'art. 35 l. 865/1971 stabilisce, ai commi 2 e 3, che «le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (cioè le disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi» e,
«[…] vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del
». Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il CP_3
collegio condivide, le aree comprese nei piani approvati a norma della l. n.
167 del 1962 hanno, in virtù di quanto previsto dall'art. 35 della l. n. 865 del
1971, la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare di edilizia economica e popolare esigenze e sono, pertanto, sottoposte al regime degli artt. 826 e 828 cod. civ. Ne consegue che, non potendo tali beni essere sottratti alla loro destinazione "se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano", ex art. 828, comma 2, cod. civ., la relativa declassificazione non può trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, ma, derivando la destinazione all'uso pubblico di siffatte aree da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango (Cass., Sez. 2, n. 17308 del 19/08/2020, che ha escluso che alcuni terreni entrati a far parte del patrimonio indisponibile del Comune, ex art. 35 cit., siccome espropriati ed inclusi in un piano di zona finalizzato alla realizzazione di un progetto residenziale
4 economico o popolare, possano essere usucapiti per il sol fatto di non essere stati, poi, utilizzati in concreto dall'ente locale). È esclusa, pertanto,
l'usucapibilità dei terreni per cui è causa, trattandosi di aree comprese in un piano approvato a norma della legge n. 167 del 1962 e perciò appartenenti ex art. 35 della legge n. 865 del 1971 al patrimonio indisponibile del
Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare esigenze di edilizia economica e popolare. Fino a diversa loro classificazione da adottarsi con atto di pari rango, è irrilevante la condotta concludente dell'ente proprietario, seppure consistente nella mancata loro trasformazione e nel mancato loro utilizzo.
2. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro perché si conformi al principio di diritto enunciato e statuisca in ordine alle domande rimaste assorbite. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.>>
§ 3. – Con atto di citazione introduttivo del giudizio n. 1187/2023 R.G. il ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello Parte_1
di Catanzaro, quale giudice di rinvio, rassegnando le seguenti conclusioni:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte adita in diversa composizione ed in funzione di
Giudice di rinvio in appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento dei già formulati motivi di gravame ed in conformità a quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 10755 del 2023: 1) riformare la sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 1387 del 2014, pubblicata il 16.6.2014 e per l'effetto rigettare la domanda di primo grado formulata dai signori e CP_2 CP_1
perché inammissibile ed infondata con tutte le conseguenze di legge
[...]
anche in ordine alle spese;
2) sempre in riforma della sentenza n. 1387 del
2014 del Tribunale di Catanzaro, accogliere le domande proposte da
[...]
in primo grado e che qui di seguito si trascrivono: In via Parte_1
preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta
5 dai signori e contro il;
CP_2 CP_1 Parte_1
Nel merito, rigettare la domanda dei signori e CP_2 CP_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare signori e CP_2 [...]
al rilascio del terreno di proprietà del nonché CP_1 Parte_1
al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione Comunale a causa dell' occupazione abusiva;
3) in conformità a quanto deciso dalla Suprema
Corte di cassazione con sentenza n. 10775 del 21 aprile 2023, statuire in ordine alle domande rimaste assorbite;
4) condannare e CP_2
alla restituzione di quanto eventualmente incassato in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
5) condannare e CP_2
al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo CP_1
grado nonché provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 6) Condannare e al pagamento CP_2 CP_1
delle spese e competenze del presente giudizio.>>
§ 3.1. –Si costituiva per evidenziare che la Corte di CP_2
Cassazione era incorsa in errore materiale avendo individuato in tale sig.
senza indicarne del nome, il soggetto destinatario del decreto di CP_2
esproprio ed avendo associato tale atto amministrativo ad esso controricorrente , mentre tale realtà fattuale ed CP_2
amministrativa non esisteva. Rassegnava le seguenti conclusioni: < Voglia
l'On. Le Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione ed funzione di Giudice di rinvio in appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattendere la decisione della Suprema Corte di Cassazione per le motivazioni tutte rassegnate e, accertare e dichiarare l'inesistenza di decreto di esproprio ovvero altro atto amministrativo idoneo, emesso nei confronti dei sigg.ri e con il quale si CP_2 CP_1
rivendica la qualificazione del terreno oggetto del presente giudizio quale bene appartenente al patrimonio indisponibile del;
– Pt_1 Parte_1
6 confermare in ogni sua parte e per ogni suo effetto la sentenza del Tribunale
Civile di Catanzaro num. 1387/2014 e conseguentemente, che i sigg.ri
[...]
e hanno acquistato a titolo di usucapione l'esclusiva CP_2 CP_1
proprietà del seguente bene : terreno sito in agro di iscritto nel Parte_1
N.C.T. di , foglio 89 particella 35, stante il pacifico, continuato ed Parte_1
ininterrotto possesso ad usucapionem in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale, avvenuta con notifica di atto di citazione del 26/11/2007. Condannare il al Parte_1
pagamento del compenso professionale e delle spese del presente giudizio nonché del giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione. In via istruttoria si chiede : – acquisizione del fascicolo di ufficio iscritto presso il Tribunale
Civile di Catanzaro RG 4543/17, nonché di quello iscritto dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro RG 1057/14: – in caso di reiterata contestazione anche nel presente giudizio circa la riferibilità ai sigg.ri e CP_2
della documentazione prodotta dal nel CP_1 Parte_1
giudizio di legittimità, ammettersi CTU al fine di accertare l'esistenza di un decreto esproprio ovvero di altro atto amministrativo idoneo a qualificare il terreno oggetto del presente giudizio quale bene appartenente al patrimonio indisponibile del , emesso nei confronti dei sigg.ri Parte_1
e , nonché al fine di accertare la riferibilità del CP_2 CP_1
terreno al patrimonio indisponibile del e se sul medesimo vi sia la Pt_1
manifestazione di volontà concreta di destinarlo ad un pubblico servizio ovvero ad una sua effettiva funzionalizzazione.
§ 3.2 – Si costituiva per evidenziare di non essere mai stata CP_1
destinataria di un decreto di esproprio, ovvero di atti di immissione in possesso o di verbali di constatazione;
che Suprema Corte di Cassazione con la sentenza con cui veniva cassata la sentenza n. 484/2019 della Corte
d'appello di Catanzaro nulla aveva sancito circa l'esistenza nei confronti di essa controricorrente di un atto di esproprio ovvero atto amministrativo
7 idoneo a confermare la volontà dell'ente di utilizzare il bene per pubblica utilità in quanto ricadente nel patrimonio indisponibile;
che tanto aveva determinato la non estensione della efficacia della sentenza di Cassazione anche nei confronti della sua posizione processuale. Rassegnava le seguenti conclusioni: < Voglia l'On.Le Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione ed funzione di Giudice di rinvio in appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattendere la decisione della
Suprema Corte di Cassazione per le motivazioni tutte rassegnate e, – accertare e dichiarare l'inesistenza di decreto di esproprio ovvero altro atto amministrativo idoneo, emesso nei confronti della sig.ra , con CP_1
il quale si rivendica la qualificazione del terreno oggetto del presente giudizio quale bene appartenente al patrimonio indisponibile del Parte_1
; – confermare in ogni sua parte e per ogni suo effetto la sentenza
[...]
del Tribunale Civile di Catanzaro num. 1387/2014 e conseguentemente, che i sigg.ri e hanno acquistato a titolo di CP_2 CP_1
usucapione l'esclusiva proprietà del seguente bene : terreno sito in agro di iscritto nel N.C.T. di , foglio 89 particella 35, stante il Parte_1 Parte_1
pacifico, continuato ed ininterrotto possesso ad usucapionem in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale, avvenuta con notifica di atto di citazione del 26/11/2007. Condannare il al pagamento del compenso professionale e delle spese Parte_1
del presente giudizio nonché' del giudizio dinanzi la Suprema Corte di
Cassazione. In via istruttoria si chiede: – acquisizione del fascicolo di ufficio iscritto presso il Tribunale Civile di Catanzaro RG 4543/17, nonché' di quello iscritto dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro RG 1057/14.>>
§ 3.4 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., riservava al merito la richiesta istruttoria di ammissione di CTU spiegata da e rinviava la CP_2
causa all'udienza del 14 ottobre 2025 per la rimessione della causa in
8 decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 3.5 – Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico.
§ 3.6 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 27 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte gli avvocati Notaro e Durante che hanno concluso riportandosi.
§ 3.7 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 4. – La fase di rinvio
§ 4.1 Giova premettere che il ha proposto ricorso per Parte_1
cassazione formulando quattro motivi atti ad attingere la statuizione di conferma della sentenza di primo grado emessa dalla Corte d'appello di
Catanzaro.
I motivi di ricorso per Cassazione sono i seguenti: <<
1. Con il primo motivo, il ha prospettato, in riferimento all'art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. Pt_1
civ., la violazione dell'art. 35, comma 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione all'art. 113 cod. proc. civ.: la sentenza sarebbe viziata dalla mancata applicazione e dalla conseguente violazione della disciplina imperativa vigente in materia di beni destinati di diritto al patrimonio indisponibile di cui all'art. 35, comma 3, l. 865/71. Con il secondo motivo, ha lamentato, in riferimento all'art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 826, comma III, cod. civ. e
828, comma II cod. civ. in relazione all'art. 113 cod. proc. civ.:
9 l'accoglimento della domanda di usucapione sarebbe stata preclusa dall'applicazione delle norme sui beni indisponibili dei comuni. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ.: la Corte non avrebbe dovuto applicare la normativa sull'usucapione, ritenendone integrati tutti i requisiti. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente ha Pt_1
censurato la sentenza impugnata per omessa valutazione di un fatto decisivo e non controverso in relazione all'art 360 comma I n. 4 cod. proc. civ.: la
Corte ha confermato l'usucapione dell'area, sulla base di una prova testimoniale che sarebbe stata inammissibile, essendo pacifico tra le parti che il bene fosse stato acquisito per espropriazione per essere destinato ad un piano di edilizia economica e popolare.>> fatto decisivo e non controverso in relazione all'art 360 comma I n. 4 cod. proc. civ.: la Corte ha confermato l'usucapione dell'area, sulla base di una prova testimoniale che sarebbe stata inammissibile, essendo pacifico tra le parti che il bene fosse stato acquisito per espropriazione per essere destinato ad un piano di edilizia economica e popolare.
Tanto premesso si osserva, in iure, che la cassazione della sentenza riguarda entrambe le posizioni essendo e CP_2 CP_1
controricorrenti ed il presente giudizio di rinvio va qualificato prosecutorio o proprio.
Il rinvio restitutorio o improprio ricorre, infatti, per le ipotesi in cui la
Suprema Corte sia chiamata a pronunciarsi e cassi una sentenza in cui la corte d'appello, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale. In tal caso, espunto l'errore procedurale, il giudizio viene rimesso alla Corte d'Appello perché giunga ad una decisione di merito della causa.
10 Diversamente, nel giudizio restitutorio o proprio, la Corte d'appello si è pronunciata, come nel caso in esame, sul merito della controversia e la
Suprema Corte cassando la sentenza individua il giudice di rinvio, funzionalmente preposto alla definizione del giudizio che può essere anche la medesima Corte, ma in diversa composizione.
Il rinvio prosecutorio o proprio, per insegnamento costante della Suprema
Corte, consiste in un completamento del giudizio di cassazione ai fini della decisione sul merito della domanda, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte. Tale fase, pur dotata di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario;
il giudizio di rinvio (proprio) consegue alla cassazione della sentenza d'appello, con il che non rivive la sentenza di primo grado, e quindi è necessaria l'emanazione di una ulteriore sentenza (Cass. 11844/2016 cit.). Per questa ragione il giudizio di rinvio prosecutorio è insensibile alle modifiche processuali medio tempore intervenute (salvo l'eventuale specifico regime transitorio), atteso che, nonostante la sentenza di primo grado abbia perso efficacia, il giudizio di rinvio non è la rinnovazione del primo grado di giudizio, e il procedimento è già stato introdotto secondo le regole processuali in quel momento vigenti.
(22047/2020 già SU n. 19701/2010.)
L'art. 394 co. 3 c.p.c., individua l'ambito del giudizio di rinvio, tradizionalmente qualificato quale giudizio <> nel quale le parti non possono formulare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, a meno che la necessità delle nuove conclusioni non sorga dalla sentenza di cassazione. Il giudice di rinvio, infatti,
è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il
11 potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. (così Cass. 3150/2024)
§ 4.2 - Venendo, quindi, alle prime statuizioni a cui è chiamata questa Corte quale giudice di rinvio, si osserva, che rimane irrilevante il rilievo difensivo sollevato dagli appellati che la Corte di cassazione possa aver sbagliato o possa essere caduta in una svista verificando malamente i documenti prodotti dal per avere la Suprema Corte ritenuto che in presenza Parte_1
di tale fosse stato redatto il verbale di consistenza, soggetto (detto CP_2
che veniva identificato come < CP_2
giudizio>>. Invero, rileva ai fini della competenza a giudicare di questo giudice di rinvio, la portata precettiva della sentenza della Suprema Corte che, pronunciando nei confronti di entrambi i controricorrenti, ha statuito: <<È esclusa, pertanto, l'usucapibilità dei terreni per cui è causa, trattandosi di aree comprese in un piano approvato a norma della legge n. 167 del 1962 e perciò appartenenti ex art. 35 della legge n. 865 del 1971 al patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare esigenze di edilizia economica e popolare. Fino a diversa loro classificazione da adottarsi con atto di pari rango, è irrilevante la condotta concludente dell'ente proprietario, seppure consistente nella mancata loro trasformazione e nel mancato loro utilizzo.
2. Il ricorso va pertanto accolto>>
Gli errori denunciati dai convenuti in riassunzione - ove ricondotti alla categoria dell'errore percettivo o svista materiale - ai sensi dell'art. 395 n. 4
c.p.c. possono costituire motivo di ricorso per revocazione della sentenza della Suprema Corte ma, come detto, rimangono estranei al thema decidendum del giudizio prosecutorio in sede di rinvio. Va perciò disattesa la richiesta di di ammissione di CTU, trattandosi di giudizio CP_2
12 “chiuso” nel quale è ormai incontrovertibilmente accertata l'inusucapibilità del bene.
§ 4.3- Venendo al thema decidendum del giudizio di rinvio si osserva che la sentenza del tribunale di Catanzaro, confermata dalla Corte d'appello, pronunciava l'accoglimento della domanda di usucapione proposta da
[...]
e dopo aver rigettato l'eccezione di inusucapibilità CP_2 CP_1
spiegata dal . Parte_1
Limitatamente a detta domanda questa Corte, quale giudice di rinvio, non può che prendere atto che la Suprema Corte pronunciando sul bene ne ha incontrovertibilmente sancito l'inusucapibilità, fino a diversa sua classificazione da adottarsi con atto di pari rango;
la Suprema Corte ha statuito che rimane irrilevante il comportamento di eventuale inerzia del derivando l'inusucapibilità dalle caratteristiche del bene che Pt_1
appartiene, ex art. 35 della legge n. 865 del 1971, al patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare esigenze di edilizia economica e popolare.
In relazione alla domanda principale proposta dagli attori la sentenza di prime cure va integralmente riformata stante l'inusucapibilità del bene rispetto alla quale rimangono irrilevanti sia i comportamenti di eventuale inerzia del che i comportamenti degli attori di disponibilità piena del bene. Pt_1
§ 4.4- Va accolta, conseguentemente, la domanda riconvenzionale spiegata dal volta ad ottenere la condanna di e Parte_1 CP_2
al rilascio in favore di esso Comune del terreno oggetto di CP_1
causa, trattandosi di bene di sua proprietà e non usucapibile. La domanda, che muove dal presupposto che gli originari attori si sono affermati proprietari degli immobili per possederli uti domini da oltre un ventennio, è resistita dal che si è opposto realizzando, con le spiegate difese, un atto di mera Pt_1
gestione del patrimonio tramite il quale, evidenziato che, al contrario, la 13 situazione descritta in citazione assumeva i caratteri dell'abusiva occupazione del bene, ne richiedeva la restituzione ad esso proprietario e, quindi, muovendosi nell'esercizio di ordinari mezzi di tutela privatistici ed in assenza di attivazione di poteri autoritativi.
§ 4.5- Va poi osservato che il Tribunale di Catanzaro ha rigettato, altresì, integralmente la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Pt_1
con la seguente motivazione:<< la domanda riconvenzionale proposta dal al fine di ottenere il risarcimento del danno da occupazione legittima Pt_1
o comunque l'indennità di occupazione sono palesemente prova di fondamento giuridico se solo si considera l'efficacia retroattiva dell'usucapione che al momento della maturazione del termine ventennale rende l'usucapiente titolare del diritto sin dal primo istante del suo possesso
( Cass. 8792/2000)>>
L'appello spiegato dal , iscritto al n. 1057/2014, risulta Parte_1
proposto nei confronti di e di ed attinge CP_2 CP_1
integralmente la sentenza, sia nella parte in cui ha riconosciuto l'usucapione rivendicata, sia nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale del oltre al capo sulle spese. Le pagine sino a 11 primo capoverso sono Pt_1
preposte ad illustrare le censure avverso la pronuncia di usucapibilità del bene;
con riguardo alla domanda riconvenzionale la doglianza risulta così illustrata: << Laddove invece trattandosi di indiscutibile bene comunale avrebbe dovuto essere accolta la domanda riconvenzionale di condanna al rilascio in favore del e di risarcimento danni in primo grado Pt_1
articolata>> che è perfettamente pertinente al contenuto della motivazione di rigetto di prime cure.
La domanda riconvenzionale risulta pertanto riproposta in sede di gravame e va esaminata nella presente fase di rinvio. Sul capo di domanda restitutorio il
Collegio si è già pronunciato;
sul capo di domanda condannatorio il Collegio
14 osserva, in iure, che anche tale domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni Unite sulla giurisdizione ha così statuito: <
Amministrazione invochi il risarcimento del danno conseguente all'occupazione "sine titulo" di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non già l'esercizio di pubblici poteri. >>
La domanda è tuttavia infondata essendo mancata da parte del Pt_1
qualsivoglia allegazione circa il danno emergente ed il lucro cessante sicché rimane preclusa a questa Corte anche la valutazione di tipo equitativo.
Invero, in relazione all'occupazione abusiva di beni immobili va esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa: in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui,
a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. In tale ultimo caso stante l'impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. Cass. SU n. 33645/2022 e succ. conf.)
§ 5- le domande restitutorie conseguenti ex art. 336 c.p.c. alla riforma della sentenza di primo grado
15 Il al punto 4) delle conclusioni ha chiesto la condanna Parte_1
di e alla restituzione di quanto eventualmente Parte_2 CP_1
incassato in esecuzione della sentenza di primo grado.
La domanda va accolta trattandosi di effetto conseguente alla riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di usucapione degli attori a cui aveva fatto seguito, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna del convenuto alla rifusione delle Pt_1
spese di quel grado.
Invero, la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante l'appello essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. (così Cass. n. 7144/2021). Nel caso in esame essendo l'inusucapibilità del bene statuita dalla Suprema Corte la domanda risulta correttamente formulata con l'atto di citazione in riassunzione avanti al giudice di rinvio.
I convenuti, e , vanno condannati, in solido tra CP_2 CP_1
loro, alla restituzione in favore del degli importi Parte_1
percepiti in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo. La Suprema Corte ha ripetutamente enunciato il principio che il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente;
la caducazione del titolo non dà luogo ad una condictio indebiti e non rileva in alcun modo lo status soggettivo dell'accipiens che è tenuto a ricostituire il patrimonio di chi ha pagato detta somma di denaro. Dunque, se tale è la ratio
16 dell'istituto, a giudizio del Collegio l'importo da porre in restituzione non può che essere quello maggiorato dei soli interessi legali prodotti da detto importo pagato per tutto il periodo in cui esso è rimasto in possesso di chi non ne ha più il diritto (per effetto della successiva pronuncia caducatoria di quel titolo), con decorrenza dalla data del pagamento. (così Cass. n.34011/2021)
§ 6 – le spese di lite
§ 8. – Le spese di tutti i gradi e fasi di giudizio seguono la soccombenza assolutamente prevalente di e , rimasti CP_2 CP_1
soccombenti sulla domanda di usucapione essendo emerso che trattasi di bene non usucapibile come sostenuto dal fin dalla sua prima difesa;
Pt_1
sulla domanda di restituzione del fondo, mentre il è rimasto Pt_1
soccombente sulla domanda risarcitoria, nemmeno quantificata. Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (indeterminato complessità bassa a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale) nei valori medi fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria del giudizio d'appello e del presente giudizio di rinvio, che hanno avuto minimo svolgimento e per le quali si liquidano i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 10755/2023 sull'appello proposto dal nei confronti di e Parte_1 CP_2 CP_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro n. 1387/2014 pubblicata in data 16/06/2014, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, rigetta la domanda spiegata da
17 e ed accoglie la domanda CP_2 CP_1
riconvenzionale spiegata dal ordinando a Parte_1
e l'immediata restituzione in CP_2 CP_1
favore del degli immobili oggetto di causa;
Parte_1
2. condanna e , in solido tra loro, alla CP_2 CP_1
restituzione in favore del degli importi Parte_1
percepiti a titolo di spese legali in relazione alla sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo;
3. condanna e , in solido tra loro, alla CP_2 CP_1
rifusione in favore del delle spese di lite di Parte_1
tutti i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in €
7.616,00 per compensi, quanto al secondo grado in € 8.469,00 per compensi, quanto a giudizio di cassazione in € 5.513,00 per compensi e quanto al giudizio di rinvio in € 8.469,00 per compensi, oltre per ciascun grado e fasi, il rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 13 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
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