TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. PEZZUTO ANDREA FRANCESCO
Ricorrente contro
CP_1 con l'avv. VETRI ALESSANDRA e Mattia Marcella
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato utile all'ottenimento della pensione di inabilità (ex L.118/71) sull'assunto di essere invalido nella misura del 100% con totale e permanente inabilità lavorativa. Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza attribuendo un grado di invalidità pari solo al 78% a decorrere dal luglio 2022 e, pertanto, insufficiente al riconoscimento del beneficio richiesto.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta, evidenziando che, nel corso della prima fase, le conclusioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio erano state solo genericamente contestate.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In primis si rileva come qualsiasi eccezione di carattere preliminare possa ritenersi assorbita da quanto deciso nel merito.
Ebbene, nel merito, la domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del ctu (tese a contestare la non corretta valutazione dell'intero quadro clinico, tenuto conto del grado di invalidità attribuito in considerazione della gravità delle patologie riscontrate) infatti, non risultano fondate.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di atp e di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione.
Ed invero, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Ebbene il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott. , dopo una Persona_1
dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, rispondeva ai quesiti formulati così in parte argomentando: “Dalla documentazione presente in atti emerge che il signor , dopo il Parte_1
primo episodio di fibrillazione atriale intraprendeva cure antidepressive con frequentazione dal 2007 del centro di salute mentale dell'Asl Brindisi.
Dopo vari tentativi di risolvere la fibrillazione atriale anche con impianto di defibrillatore intracardiaco (ICD), a causa di infezione della tasca chirurgica, il periziando decideva di rinunciare a tale presidio terapeutico.
Altre minorazioni presenti sono rappresentate dal quadro poliartrosico a livello del rachide, delle anche e delle ginocchia. In detta situazione, la Commissione Medica per l'Accertamento della
Invalidità Civile di VI FO (ASL Brindisi), in data 01/09/2021, riconosceva il ricorrente affetto da “Cardiopatia ipertensiva FE 50%, aneurisma aorta ascendente, gonartrosi bilaterale, coxartrosi bilaterale, disturbo d'ansia generalizzata” e lo dichiarava “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88):
67%”. Seguiva visita per ATP (06.12.2022) con valutazione pari al 78% a decorrere dal luglio 2022 per aggravamento della patologia psichiatrica, per diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva-dilatativa con funzione di pompa conservata (FE 50%) ed aneurisma aorta ascendente in soggetto in terapia antiaritmica profilattica con pregresso impianto di ICD per tachicardio-miopatia successivamente rimosso per infezione;
spondilodiscoartrosi cervico-lombare a lieve incidenza funzionale, gonartrosi e coxartrosi bilaterale;
depressione reattiva con disturbo d'ansia generalizzato di entità grave”.
Valutazioni, queste ultime, condivisibili alla luce della natura della minorazioni sofferte e della entità delle disfunzioni documentate. Solo successivamente si è avuto un aggravamento della componente osteo-articolare, con stazionarietà del quadro cardio-circolatorio e psichiatrico-depressivo, tanto che alla visita diretta del 18 marzo 2024 effettuata dallo scrivente è emerso un quadro clinico caratterizzato da lieve zoppia da fuga, rallentamento nei passaggi posturali, media disfunzione del rachide, segni di irritazione radicolare periferica agli arti inferiori (Lasègue positivo bilateralmente ai gradi medio-estremi), lieve rallentamento e parzialità nella manovra dell'accosciamento, moderata difficoltà nello stazionamento e nella marcia sulla punta dei piedi e sui talloni, oltre a deflessione del tono dell'umore e lieve rallentamento ideativo. Peggioramento della componente artrosico-disfunzionale accertata anche dalla visita specialistica ortopedica prodotta in atti
(11.03.2024): “… Da diversi anni episodi di lombalgia ingravescente con irradiazione agli arti inferiori… Rachide lombare rigido ai gradi iniziali… Lasègue positivo a destra a 60°, sinistra 80°.
Manovra di Wassermann positiva… deambulazione sulla punta dei piedi e sui talloni incerta…
Rachide cervicale rigido… Romberg pluridirezionale… diagnosi: claudicatio neurologica in paziente con lombalgia cronica statico dinamica e sindrome da stenosi del canale midollare lombare, radicolopatia cronica da conflitto disco radicolare L5-S1 a destra in spondilosi, grave discopatia L4-L5 L5-S1. Cervicoartrosi con sindrome vertiginosa… Si consiglia busto ortopedico, terapia analgesica e neurotrofica… Evitare movimenti di flessoestensione a carico del rachide e movimentazione dei carichi…”. Tutto quanto sopra premesso, in accordo alle tabelle annesse al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, si ritiene che la valutazione sia la seguente:
• Esiti di aneurisma dell'aorta ascendente trattata chirurgicamente con intervento di sostituzione dell'aorta ascendente e plastica della valvola aortica con funzione di pompa conservata (FE 50%), in soggetto in terapia antiaritmica profilattica con pregresso impianto di ICD per tachicardio-miopatia successivamente rimosso per infezione: 50% (codice analogico e cumulativo 6442; Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata II classe NYHA: 41-50%), alla luce del sufficiente compenso emodinamico.
• Spondilodiscoartrosi cervico-lombare a media incidenza funzionale: 40% (codice analogico e cumulativo 7010; anchilosi rachide lombare: 31-40), considerata la media disfunzione del rachide e la compressione radicolare con necessità di utilizzo di busto ortopedico.
• Gonartrosi e coxartrosi bilaterale: 25% (codice analogico e cumulativo 7205; anchilosi di ginocchio rettilinea: 21-30%) per via della zoppia da fuga e il lieve rallentamento deambulatorio.
• Depressione reattiva con disturbo d'ansia generalizzato di entità grave: 35% (codice cumulativo 2206; sindrome depressiva endoreattiva grave: 31-40), considerata la depressione reattiva e la terapia in corso.
Realizzando il calcolo con l'utilizzo della formula a scalare di Balthazard per le minorazioni sopra rappresentate (50+40+25+35) e tenendo nella giusta considerazione la concorrenza disfunzionale delle componenti osteoarticolari (rachide e arti inferiori), si ritiene che nel ricorrente sia presente, allo stato attuale, una percentuale di riduzione della capacità lavorativa non superiore all'87%
(ottantasette). Alla luce della documentazione presente agli atti e della natura delle minorazioni sofferte, si ritiene che la percentuale invalidante inferiore al 100% sia sempre stata presente fin dalla data della domanda amministrativa (09.06.2021).
Quindi, lo stesso ctu così concludeva: “
• Il signor , allo stato attuale, è da considerare invalido civile con una Parte_1
percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari all'87% (L. 118/71).
• Alla luce della documentazione presente agli atti e della natura delle minorazioni sofferte, si ritiene che la percentuale invalidante inferiore al 100% sia sempre stata presente fin dalla data della domanda amministrativa (09.06.2021). • Da detta data, pertanto, non si sono mai realizzate le condizioni sanitarie utili per il riconoscimento della pensione di inabilità civile in quanto non si è mai prodotta la perdita totale (100%) della capacità lavorativa.”
Avverso tali risultanze pervenivano le sole osservazioni critiche del legale del ricorrente, comunque dettagliatamente vagliate e riscontrate dal Ctu che, all'esito, rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in toto.
È del tutto evidente dunque come, nell'ambito del presente giudizio, il ctu nominato in sede di merito, alla luce del riesame della documentazione in atti, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza delle condizioni utili al riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini della concessione del beneficio richiesto.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del ctu avendo lo stesso valutato la situazione clinica globale del paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata.
Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta il ricorso.
b)- Spese di lite irripetibili.
CP_ c)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 14.01.2025
IL Giudice
(dott.ssa Gabriella Puzzovio)