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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 439/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL IT in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Mario Ettore Angelo Rotonda
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente -
Avv.ti Carmela Filice, Stefania Di Cato e Umberto Ferrato E ; Email_2
E ; Email_4
t Email_5
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2020, il ricorrente in epigrafe chiedeva l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la totalizzazione dei periodi assicurativi esteri con quelli nazionali e, conseguentemente, la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori, CP_1 rivalutazioni ed interessi, sin dalla domanda amministrativa respinta o da altro termine ritenuto di giustizia.
Nel costituirsi, l'Istituto previdenziale rilevava immediatamente che il ricorrente era stato un dipendente pubblico: precisamente, dal 1982 al 1990 dipendente del Comune di Paludi e poi del
Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica, assegnato presso diverse scuole statali fino al 2010.
In via preliminare, pertanto, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice civile ordinario in favore della Corte dei Conti, assumendo che la controversia ineriva alla giurisdizione esclusiva di tale organo giurisdizionale per essere riconducibile alla materia delle pensioni pubbliche.
A seguito della dichiarazione interruzione del giudizio per decesso del ricorrente con conseguente sua riassunzione attraverso ricorso depositato in data 15 novembre 2020 da parte della di lui moglie,
, sua erede, la causa viene decisa all'odierna udienza così come di seguito. Controparte_2
***
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito come eccepito dall' già nella CP_1 sua memoria difensiva.
La pensione di cui si controverte è infatti una pensione pubblica, ossia la pensione di un ex dipendente comunale e del , in quanto tale iscritto alla Gestione Controparte_3 dipendenti pubblici, già CP_4
Ne discende il difetto di giurisdizione dell'AGO, essendo la questione devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, avente cognizione esclusiva sulla materia pensionistica ai sensi degli artt. 13 e
62 R.D. 1214/1934 (segnatamente, sulle “pensioni a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge”).
Poiché infatti in tale giudizio si controverte in particolare della possibilità di totalizzare i periodi lavorativi svolti all'estero rispetto alla percezione di una pensione pubblica nazionale, esso non può che essere devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti in via 'esclusiva' in quanto, appunto, essa
è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia della 'pensione', e in questa devono ritenersi ricomprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass., Sez. Un., nn. 12722/2005, 2298/2008, 153/2013, 4853/2013, 7958/2015, 26252/2018, 31024/2019, 28020/2022), ossia le controversie funzionali alla pensione quali sono, oltre a quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto, anche quelle inerenti a problemi connessi, fra cui possono, appunto, annoverarsi il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, la quantificazione di assegni accessori, la domanda di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso fra le tante Cass.
Sez. Un. n. 15848/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione e, da ultimo, Sez. Un. n.
20134/2024).
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, con possibilità di riassumere il procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, quale autorità giudiziaria munita di giurisdizione sulla causa, entro il termine stabilito dall'art. 59 L. n. 69/2009.
Le spese del presente giudizio sono da compensare, valutata la natura rituale della decisione.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'adita A.G.O. a favore della Corte dei Conti, assegnando termine di legge per la riassunzione ai sensi dell'art. 59 L. n. 69/2009;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL IT
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL IT in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Mario Ettore Angelo Rotonda
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente -
Avv.ti Carmela Filice, Stefania Di Cato e Umberto Ferrato E ; Email_2
E ; Email_4
t Email_5
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2020, il ricorrente in epigrafe chiedeva l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la totalizzazione dei periodi assicurativi esteri con quelli nazionali e, conseguentemente, la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori, CP_1 rivalutazioni ed interessi, sin dalla domanda amministrativa respinta o da altro termine ritenuto di giustizia.
Nel costituirsi, l'Istituto previdenziale rilevava immediatamente che il ricorrente era stato un dipendente pubblico: precisamente, dal 1982 al 1990 dipendente del Comune di Paludi e poi del
Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica, assegnato presso diverse scuole statali fino al 2010.
In via preliminare, pertanto, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice civile ordinario in favore della Corte dei Conti, assumendo che la controversia ineriva alla giurisdizione esclusiva di tale organo giurisdizionale per essere riconducibile alla materia delle pensioni pubbliche.
A seguito della dichiarazione interruzione del giudizio per decesso del ricorrente con conseguente sua riassunzione attraverso ricorso depositato in data 15 novembre 2020 da parte della di lui moglie,
, sua erede, la causa viene decisa all'odierna udienza così come di seguito. Controparte_2
***
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito come eccepito dall' già nella CP_1 sua memoria difensiva.
La pensione di cui si controverte è infatti una pensione pubblica, ossia la pensione di un ex dipendente comunale e del , in quanto tale iscritto alla Gestione Controparte_3 dipendenti pubblici, già CP_4
Ne discende il difetto di giurisdizione dell'AGO, essendo la questione devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, avente cognizione esclusiva sulla materia pensionistica ai sensi degli artt. 13 e
62 R.D. 1214/1934 (segnatamente, sulle “pensioni a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge”).
Poiché infatti in tale giudizio si controverte in particolare della possibilità di totalizzare i periodi lavorativi svolti all'estero rispetto alla percezione di una pensione pubblica nazionale, esso non può che essere devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti in via 'esclusiva' in quanto, appunto, essa
è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia della 'pensione', e in questa devono ritenersi ricomprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass., Sez. Un., nn. 12722/2005, 2298/2008, 153/2013, 4853/2013, 7958/2015, 26252/2018, 31024/2019, 28020/2022), ossia le controversie funzionali alla pensione quali sono, oltre a quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto, anche quelle inerenti a problemi connessi, fra cui possono, appunto, annoverarsi il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, la quantificazione di assegni accessori, la domanda di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso fra le tante Cass.
Sez. Un. n. 15848/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione e, da ultimo, Sez. Un. n.
20134/2024).
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, con possibilità di riassumere il procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, quale autorità giudiziaria munita di giurisdizione sulla causa, entro il termine stabilito dall'art. 59 L. n. 69/2009.
Le spese del presente giudizio sono da compensare, valutata la natura rituale della decisione.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'adita A.G.O. a favore della Corte dei Conti, assegnando termine di legge per la riassunzione ai sensi dell'art. 59 L. n. 69/2009;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL IT
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).