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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Luisa Vasile Presidente
Dott. Vincenza Agnese Giudice Relatore
Dott. Francesco Pipicelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. 661-1/2025 Pre-Liquidazione
promosso su ricorso depositato in data 15.05.2025
DA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Lazzati, presso cui hanno eletto domicilio.
NEI CONFRONTI DI
[C.F. ], con sede legale in VIA MARIO IDIOMI 3/24 Controparte_1 P.IVA_1
AS (MI)
*****
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
rilevato in fatto che:
con ricorso depositato in data 15.5.2025 i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Controparte_1
fissata udienza in data 24.6.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data 20.05.2025, mediante notificazione della cancelleria a mezzo pec;
la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
osserva quanto segue.
Sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in
AG (MI), e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
La resistente è impresa che esercita attività di natura commerciale e, in particolare, attività di trivellazione di pozzi e costruzione e gestione di acquedotti, metanodotti e condutture in genere, come risulta dalla visura camerale in atti.
Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII.
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da ed anzi si Controparte_1
deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti
(bilanci):
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 1.923.131 nell'anno 2023.
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che i ricorrenti vantano crediti per almeno € 50.000 circa e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi ( ) per circa € 200.000. Controparte_2
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
È da opinarsi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti, anche presso terzi, dai ricorrenti;
2) dall'elevato ammontare del debito erariale non rateizzato;
3) dalla molteplicità delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di [C.F. Controparte_1
], con sede legale in VIA MARIO IDIOMI 3/24 AS, quale P.IVA_1
procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg (UE) 848/2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dr. Vincenza Agnese;
3) NOMINA Curatore, dott. in possesso dei requisiti ex art. Parte_6
358 CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del
26.11.2025 ore 10:00, innanzi al Giudice Delegato dr. Vincenza Agnese,
avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
11) ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Vincenza Agnese Dott. Luisa Vasile
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A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Luisa Vasile Presidente
Dott. Vincenza Agnese Giudice Relatore
Dott. Francesco Pipicelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. 661-1/2025 Pre-Liquidazione
promosso su ricorso depositato in data 15.05.2025
DA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Lazzati, presso cui hanno eletto domicilio.
NEI CONFRONTI DI
[C.F. ], con sede legale in VIA MARIO IDIOMI 3/24 Controparte_1 P.IVA_1
AS (MI)
*****
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
rilevato in fatto che:
con ricorso depositato in data 15.5.2025 i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Controparte_1
fissata udienza in data 24.6.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data 20.05.2025, mediante notificazione della cancelleria a mezzo pec;
la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
osserva quanto segue.
Sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in
AG (MI), e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
La resistente è impresa che esercita attività di natura commerciale e, in particolare, attività di trivellazione di pozzi e costruzione e gestione di acquedotti, metanodotti e condutture in genere, come risulta dalla visura camerale in atti.
Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII.
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da ed anzi si Controparte_1
deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti
(bilanci):
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 1.923.131 nell'anno 2023.
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che i ricorrenti vantano crediti per almeno € 50.000 circa e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi ( ) per circa € 200.000. Controparte_2
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
È da opinarsi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti, anche presso terzi, dai ricorrenti;
2) dall'elevato ammontare del debito erariale non rateizzato;
3) dalla molteplicità delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di [C.F. Controparte_1
], con sede legale in VIA MARIO IDIOMI 3/24 AS, quale P.IVA_1
procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg (UE) 848/2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dr. Vincenza Agnese;
3) NOMINA Curatore, dott. in possesso dei requisiti ex art. Parte_6
358 CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del
26.11.2025 ore 10:00, innanzi al Giudice Delegato dr. Vincenza Agnese,
avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
11) ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Vincenza Agnese Dott. Luisa Vasile
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