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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/12/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
OS, in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 224/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Domenico Mamone per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1 presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92. Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste.
Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 25 gennaio 2024 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento dei benefici richiesti.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti.
Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che lo stesso appare bisognevole di una assistenza continua e ha ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 dal 1/10/2023.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente e merita condivisione. Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetto da ““diabete mellito, BPCO con bronchiectasie, ipoacusia, esiti di emicolectomia dx per carcinoma, grave insufficienza statico-dinamica da spondilodiscoartrosi con discopatie multiple e neuropatia arti inferiori, esiti di frattura composta di L5 non traumatica, incontinenza urinaria stabilizzata”.
Il consulente ha precisato che “ presenti necessità di Parte_1
assistenza continua per lo svolgimento delle attività elementari della vita quotidiana e risultino condizioni mediche che riducono l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi della legge 104/92 art.3, C.3 a partire dal 01/10/23.
Da diverso tempo il periziando soffre di diabete mellito, è stato inoltre sottoposto ad intervento di emicolectomia per carcinoma, seguito da chemioterapia e sottoposto a TURP per ipertrofia prostatica benigna.
Da alcuni anni inoltre risulta documentato un quadro di broncopatia associata ad episodi di bronchiectasie con frequenti riacutizzazioni e necessità di ricoveri ospedalieri.
Il signor presenta anche una compromissione osteo-articolare Parte_1
per grave insufficienza statico-dinamica da spondilodiscoartrosi con discopatie multiple e neuropatia arti inferiori, esiti di frattura composta di L5 non traumatica (ottobre 2024).
Nel caso specifico, il complesso delle patologie sofferte ha progressivamente impedito al periziando di eseguire da solo le più semplici attività della vita quotidiana come recarsi alla toilette, fare la spesa e preparare
i pasti, assumere i farmaci, curare la propria persona (il signor è Parte_1
affetto da incontinenza urinaria stabilizzata). Nel tempo tale quadro ha compromesso la capacità coordinatoria a livello generale riducendo la facilitazione degli schemi motori e inducendo alterazioni dell'equilibrio posturale e riduzione di forza sia agli arti superiori che inferiori, come già certificato dallo specialista geriatra nel mese di ottobre
2023 e da me osservato in occasione della visita peritale”.
Sussistono, quindi, i presupposti per il riconoscimento in capo all'istante dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 dal 1/10/2023.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 2.706,00 oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per Parte_1
fruire dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 dal 1/10/2023;
2) condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di CP_2
giudizio, che liquida in 2.706,00, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Palmi, 26/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia OS