Articolo 49 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 48Articolo 50
Versione
22 agosto 1907
Art. 49.

Oltre le L. 14,746,400 cui ammontano le maggiori spese autorizzate pei lavori di cui agli articoli 42, 43 e 44, e' assegnata la somma di L. 253,600, quale fondo a disposizione per spese maggiori od impreviste, restando cosi' autorizzata pei lavori stessi la complessiva maggiore spesa di L. 15,000,000.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907