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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6967/2022 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA (c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1970, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmine Laurenzano e Patrizia Giusti,
- Appellante-
E 00175 – Roma, (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore p.t. nella persona del socio Controparte_2 accomandatario con sede in Roma, via Alberto Lupo n.20, rappresentato Controparte_3
e difeso dall'Avv. Giancarlo Mancini
- Appellante -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. Sentenza n. 17483/21 del 27/07/2021 del Giudice di Pace di Roma Sez. V, in persona del Giudice di Pace Avv. Rosella Calò
FATTO E DIRITTO 1 con citazione notificata il 20 gennaio 2022 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in oggetto con la quale il Giudice di pace ha così deciso: “rigetta l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 14506/19 R.G. 261/19 48090/12 riducendo la sorte capitale ad Euro 28,93. Condanna parte opponente alle spese già liquidate del procedimento monitorio nonché al pagamento del compenso professionale che liquida in euro 800,00 oltre euro 43,00 per spese oltre accessori come per legge e favore di parte opposta”. Ha premesso l'appellante che in data 26/08/2019 riceveva il Decreto Ingiuntivo n. 14506/19
– RG 26179/19 rilasciato dal Giudice di Pace di Roma in data 18/07/2019, in uno ad atto di precetto, promosso dal oggi appellato e avente ad oggetto morosità condominiali CP_1
a vario titolo imputate.
pagina 1 di 5 All'esito dell'esame del fascicolo monitorio emergeva la mancata produzione agli atti del fascicolo monitorio, della documentazione necessaria a documentare due voci e cioè la Delibera saldo finale Cpi - delib 18-11-2-2017, per euro 372,30 e la Delibera e saldo finale riscaldamento 2017/2018, per euro 229,26 ma le richieste di esibizione della documentazione mancante rimanevano senza esito, pur riconoscendosi l'opponente debitrice di tutte le altre voci e rappresentando inoltre che, prima ancora del rilascio del decreto ingiuntivo, in data 06/06/2019 la IG.ra aveva già provveduto al pagamento delle rate per i lavori Pt_1 straordinari ascensore.
, pertanto, alla luce della documentazione finalmente ricevuta, pur Parte_1 riconoscendosi debitrice nel merito di tutte le somme richieste a capitale (con eccezione delle rate per lavori straordinari ascensore), contestava la debenza delle somme per spese legali della fase monitoria e quelle richieste con atto di precetto concludendo “previa sospensione dell'efficacia esecutiva, accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare il Decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la soccombenza virtuale del
[...]
, in relazione alla opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. Parte_2
14506/19 – RG 26179/19 rilasciato dal Giudice di Pace di Roma in data 18/07/2019 e notificato in uno ad atto di precetto in data 26/08/2019 in relazione alle spese di lite e spese legali di cui all'Ingiunzione di pagamento e allo stesso atto di precetto;
per l'effetto, condannare il
convenuto alla liquidazione in favore della IG.ra di un CP_1 Parte_1 indennizzo ex art. 96 cpc, la cui quantificazione viene rimessa secondo Equità e Giustizia all'apprezzamento dell'Organo Giudicante;
Con vittoria di competenze e spese, oltre oneri e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano fin da ora antistatari;
2. Con la sentenza n. 17483/21 oggi impugnata , il Giudice di Pace rigettava l'opposizione riducendo la sorte capitale dovuta ad euro 28,93 (unica somma rimasta insoluta) ma condannava la IG.ra alle spese già liquidate del procedimento monitorio nonché al Pt_1 pagamento del compenso professionale liquidato in euro 800,00 oltre ad euro 43,00 per spese oltre accessori come per legge a favore della parte opposta. Ciò posto, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza in primo luogo per la totale inconferenza tra il pronunciato e la domanda attorea e un conseguente difetto assoluto di motivazione. Il Giudice di prime cure, si è limitato a rilevare che i documenti, non depositati agli atti del fascicolo monitorio e depositati solo in corso del giudizio di opposizione, fossero sufficienti a giustificare la pretesa creditizia del e a giustificare il titolo monitorio CP_1
e l'atto di precetto. L'appellante ribadisce che, in mancanza degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del decreto ingiuntivo opposto, stante il mancato deposito, agli atti del fascicolo monitorio, della documentazione utile a comprovare il credito del quanto alle delibere indicate, il CP_1 provvedimento monitorio non aveva i requisiti per essere rilasciato. Non solo, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto comunque essere annullato per un evidente errore nel conteggio delle somme effettivamente dovute perchè prima ancora del rilascio del decreto ingiuntivo, in data 06/06/2019 lei aveva già provveduto al pagamento delle rate per i lavori straordinari ascensore. pagina 2 di 5 Ha concluso , dunque, l'appellante chiedendo “riformare la Sentenza n. 17483/21 del 27/07/2021 del Giudice di Pace di Roma Sez. V, in persona del Giudice di Pace Avv. Rosella Calò – R.G. n. 1344/20 e, per l'effetto dichiarare la nullità/inefficacia, ovvero annullare il Decreto Ingiuntivo opposto e relativo atto di precetto, accertando e dichiarando la soccombenza virtuale del , in relazione alle spese di lite e spese legali di cui Parte_2 all'Ingiunzione di pagamento e allo stesso atto di precetto;
Con vittoria di competenze e spese, oltre oneri e accessori di entrambi i giudizi come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;
3.Si è costituito il , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per assenza dell'indicazione delle parti della sentenza di cui controparte chiede la revisione. Nel merito il Condominio premette che si rendeva morosa nei confronti Parte_1 del per oneri condominiali non pagati pari a € 1.963,13. A seguito di ciò il CP_1
Condominio ricorreva per l'emissione del relativo decreto ingiuntivo che veniva emesso in data 11/06/2019. Successivamente il Condominio intimava il pagamento con pedissequo atto di precetto per la minor somma di € 1.951,13, oltre spese, interessi, compensi, IVA e CAP, per pagamenti intervenuti nelle more. Il depositava copia del verbale di assemblea del 10/07/2019 con approvazione CP_1 del consuntivo e del preventivo nonché copia della scheda contabile relativa al riparto, pertanto il suddetto credito risultava debitamente provato. Nei bilanci approvati in data 10/07/2019 erano ricomprese anche le somme non pagate dalla sig.ra negli anni precedenti, ivi comprese quelle relative al saldo finale riscaldamento Pt_1
2017/2018 e saldo finale CPI contestate da controparte.
La documentazione prodotta, è perfettamente idonea a provare il credito in quanto con il verbale di assemblea allegato al ricorso per decreto ingiuntivo venivano approvati i bilanci preventivi e consuntivi e i loro relativi riparti nei quali erano ricomprese tutte le morosità accumulate negli anni precedenti dalla sig.ra Pt_1
4.Il presente giudizio di appello ha ad oggetto, in ragione dei motivi sufficientemente articolati dall'appellante ex art. 342 c.p.c., esclusivamente la condanna della stessa appellante al pagamento delle spese del giudizio monitorio con conseguente necessità di revocare sul punto il decreto opposto con richiesta di condanna del appellato al pagamento CP_1 delle spese del doppio grado di giudizio . In particolare l'appellante sostiene che lei non era tenuta al rimborso di tali spese per due motivi : il primo in ragione della mancata produzione in sede monitoria della Delibera saldo finale Cpi - delib 18-11-2-2017, per euro 372,30 e della Delibera e saldo finale riscaldamento 2017/2018, per euro 229,26; il secondo per avere corrisposto ancor prima dell' emissione del decreto ingiuntivo la somma di euro 171,00 in data 06/06/2019 relativa a rate per i lavori straordinari ascensore. L'impugnazione non appare fondata. Come noto l'amministratore di condominio deve riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni (articolo 1130, n. 3 codice civile) e la riscossione dei contributi avviene ai sensi pagina 3 di 5 dell'articolo 63 disposizioni di attuazione del codice civile in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea. Nella specie il in fase monitoria ha prodotto verbale di assemblea del 7 settembre CP_1
2018 ed in fase di opposizione la delibera del 10 luglio 2019 entrambe approvative dei documenti contabili da cui trae origine il credito ingiunto e tali deliberazioni non sono state impugnate dall'opponente . Tale produzione documentale appare senz'altro sufficiente a dimostrare il credito del nell'ordinario giudizio di cognizione che segue CP_1
l'opposizione , credito peraltro espressamente non contestato dall'opponente. Quanto alla debenza delle spese della fase monitoria e del giudizio di impugnazione, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017) “In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio. Nella specie, nel giudizio di primo grado non è stata contestata dall'opponente l'effettività del credito azionato dal , pressoché corrisposto nella sua interezza in corso di causa, CP_1 ma ne è stata contestata parzialmente soltanto la liquidità ed esigibilità al momento del ricorso in monitorio. Il Giudice di pace non avrebbe considerato tale profilo ed in sostanza ha posto a carico dell'ingiunta, in base al criterio di soccombenza virtuale, le spese cumulando, a carico della debitrice, quelle relative a entrambe le fasi: ingiunzionale e di opposizione. Tale valutazione, invece, ad avviso del giudicante, appare corretta secondo il principio sopra enunciato secondo cui se il debitore paga la somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (v. tra le tante Cass. n. 5336-97; Cass. n. 14126-00; Cass. n. 19126-04; Cass. n. 7526-07); La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito anche se estinto per intervenuto pagamento in corso di causa , non può qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità. Tanto premesso ,nella specie , tenuto conto che il all'esito del giudizio ha visto CP_1 riconosciuto , con pronuncia passata in giudicato, l'intero credito di cui all'ingiunzione, la valutazione della soccombenza è stata correttamente operata dal Giudice di pace con riferimento all'esito complessivo della lite in ragione della circostanza che tutti i pagamenti ad pagina 4 di 5 eccezione dell'esigua somma di euro 171,00 sono avvenuti ben oltre alla notificazione del decreto ingiuntivo con ciò giustificando l'accollo delle spese in capo alla debitrice opponente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'appello ;
- condanna l'appellante alla rifusione al appellato delle spese del grado CP_1 liquidate in euro 1.800,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali,
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater D.p.r. 115/2002;
Così deciso in Roma il 27 marzo 2025 Il Giudice
Elena Fulgenzi
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