Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1009/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Raffaella AP Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio, proposta da:
, nato il [...] a [...], Parte_1
, residente in [...], ed elettivamente C.F._1
domiciliato in Napoli (NA), alla Piazza Cesarea, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Antonio Muni del Foro di Napoli, che lo assiste, rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], rapp.ta e difesa C.F._2 dall'avv. Pasquale Damiano, con il quali elett.te domicilia presso lo studio legale sito in Sorrento al Corso Italia n. 226, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.11.2024. Parte ricorrente si è riportata a tutte le eccezioni, deduzioni e richieste dell'atto introduttivo e dei successivi scritti difensivi. In particolare ha insistito per la riduzione dell'assegno divorzile nella misura di € 400,00 atteso che lo stipendio percepito dalla resistente è nella misura di € 1600,00 oltre assegno unico, mentre il mantenimento è attualmente pari a 690,00; ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori, in quanto non è emersa alcuna avversione degli stessi nei confronti del genitore né profili di inidoneità educativa di quest'ultimo.
La retribuzione mensile della resistente, nella misura indicata, è lorda ed in ogni caso trattasi di contratto stagionale. Si è altresì riportato alle argomentazioni difensive e di cui alla comparsa anche in relazione alla domanda di modifica del regime di affido dei minori di cui ha chiesto il rigetto.
Il Pm ha concluso come da parere del 24.02.2025 per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.02.2024, premesso di aver contratto Parte_2
matrimonio con in Sorrento in data 8 gennaio 2009 e che da tale unione erano Controparte_1 nati due figli, nata il [...] e nato il [...], entrambi tutt'ora Per_1 Per_2
minorenni, esponeva che a causa di gravi incompatibilità caratteriali, i predetti ponevano fine alla loro relazione, cessando la convivenza, tanto che a seguito di ricorso depositato dalla
AP in data 24.07.2014, il Tribunale di Torre Annunziata in data 19.09.2017 pronunciava sentenza di separazione n. 2661 pubblicata in data 23.10.2017; che con ricorso depositato in data
2.11.2018, il chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile Parte_1
contratto con la resistente, e il relativo giudizio veniva definito con sentenza n. 366/2022 resa dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 17.01.2022, e pubblicata in data 21.02.2022; che nella menzionata sentenza il Tribunale disponeva l'affidamento dei figli minori e in Per_1 Per_2
via esclusiva alla madre e poneva a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'assegno mensile di complessivi euro 600,00 (=seicento/00), euro 300,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso in misura del
50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate;
che, tuttavia, nelle more la condizione economica del ricorrente subiva un mutamento in peius atteso che il Parte_1
dipendente del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Capitanerie di Porto, era gravato non solo del pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli, come stabilito dal Tribunale nella sentenza di divorzio sopra menzionata, ma anche di una cessione del quinto dello stipendio in favore di per l'importo di euro 334,00, in virtù di un prestito personale Parte_3 avente scadenza al 03/2026, e del pagamento del canone di locazione per € 500,00 mensili;
che, inoltre, il ricorrente aveva costituito un nuovo nucleo familiare allietato dalla nascita della piccola , di anni tre, e dall'arrivo di un nuovo bambino nel novembre del 2023, con Per_3
conseguenti oneri di mantenimento anche dei predetti minori;
che, inoltre, la sentenza di divorzio disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre pur in mancanza di gravi condotte di pregiudizio per i minori poste in essere dal padre, legittimanti una siffatta statuizione;
che, infatti, il ormai da anni corrispondeva regolarmente alla resistente l'assegno di Parte_1
mantenimento nella misura statuita dal tribunale, ed esercitava in modo continuo il diritto di visita dei figli minori, ai quali non aveva mai fatto e tuttora non faceva venir meno l'assistenza materiale e morale di cui essi necessitano, e nei confronti dei quali non aveva mai mostrato disinteresse. Tanto dedotto, ha chiesto all'intestato Tribunale, in parziale Parte_1 modifica della sentenza di divorzio, disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento da versarsi in favore dei figli minori da euro 600,00 ad euro 400,00 mensili, nonché disporsi l'affido condiviso dei minori;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa depositata in data 16.05.2024, si costituiva in giudizio , Controparte_1 opponendosi all'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Quanto alla richiesta di riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore dei minori, la stessa evidenziava come, per un verso, il ricorrente non avesse provato la denunciata contrazione di reddito, non avendo allegato in atti tutta la documentazione reddituale ed avendo omesso di riferire che, a seguito del decesso del padre in data 21.10.2020, lo stesso aveva acquistato la piena proprietà di una unità immobiliare adibita a civile abitazione (catastalmente identificata al foglio 12, part. 286, sub 3, cat. A/3, classe 3, superficie totale 66 mq, 4 vani, rendita €268,56) e di un locale terraneo (catastalmente identificato al foglio 12, part. 280, sub. 1, cat. A/5, classe 4, superficie totale 22 mq, rendita €24,79); che, in ogni caso, anche la costituzione di un nuovo nucleo familiare non costituiva di per sé motivazione sufficiente per la revisione dell'assegno di mantenimento in mancanza della specifica deduzione e prova della sopravvenuta inidoneità del reddito percepito a far fronte agli oneri di mantenimento;
che il ricorrente aveva negli anni mantenuto una condotta di disinteresse materiale e morale nei confronti dei figli, omettendo il versamento dell'assegno di mantenimento, come comprovato dagli atti di pignoramento e della sentenza di condanna n. sent. n. 2097/2019 del 20.09.2019, depositata il 09.12.2019 emessa nei confronti del per il reato di cui all'art 570 comma 1 e 2 c.p., “…per aver fatto Parte_1 mancare i mezzi di sussistenza alla moglie ed ai figli minori nati dall'unione Controparte_1 coniugale…” , sentenza poi confermata con provvedimento della Corte d'Appello di Napoli, con sent. n. 2653/2021, depositata il 30.04.2021; che, inoltre, il ricorrente negli anni non aveva esercitato con continuità il diritto di visita, di fatto intrattenendo rapporti solo sporadici con i minori che vedeva appena un paio di volte all'anno in occasione delle festività e delle vacanze, tanto che lo stesso, dall'anno 2022 all'attualità, aveva incontrato i due figli appena due volte all'anno (vacanze estive e festività natalizie) e la sua ultima visita nella casa familiare risaliva a dicembre 2023; che pertanto, l'affido esclusivo dei minori alla sola madre, come statuito nella sentenza di divorzio dal Tribunale di Torre Annunziata, appariva sorretto da adeguate motivazioni alla luce del disinteresse palesato dal padre nei confronti dei minori. Tanto dedotto chiedeva il rigetto dell'avversa domanda con condanna alla refusione delle Controparte_1
spese e compensi di lite.
Sentite le parti all'udienza del 18.06.2024 e disposta l'audizione dei minori per la successiva udienza del 26.09.2024, all'udienza del 18.11.2024 la causa veniva riservata in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM
Il Pm concludeva come da parere del 24.02.2025 per l'accoglimento del ricorso.
La domanda proposta da è infondata e pertanto non può trovare Parte_1
accoglimento.
In diritto, giova premettere che il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perchè rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. Le variazioni di fatto devono, poi, esser dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finchè non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (cfr Cassazione civile sez. I,
09/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 09/01/2020), n.283).
In particolare, “il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato
l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.” (cfr. Cass civ Sez. 1 - , Ordinanza n. 18608 del
30/06/2021)
Tali essendo i principi cui questo collegio intende uniformarsi, va osservato come il ricorrente abbia dedotto un peggioramento della propria condizione economico reddituale in ragione per un verso della costituzione di un nuovo nucleo familiare allietato dalla nascita di due nuovi figli e, per altro verso, della sussistenza di un prestito personale rimborsabile tramite cessione del quinto dello stipendio e del pagamento del canone di locazione per € 500,00 mensili.
Va, in primo luogo rilevato che il ricorrente ha versato in atti documentazione reddituale risalente all'anno 2022 ( CUD 2023), anno di pronuncia della sentenza, mentre nulla è allegato relativamente ai redditi dell'anno 2023 e, tuttavia, tenuto conto dell'occupazione lavorativa del e della sostanziale continuità del reddito dallo stesso percepito, deve ritenersi che la Parte_1
retribuzione mensile sia rimasta sostanzialmente invariata rispetto a due anni precedenti. Occorre poi osservare che già al momento della pronuncia di divorzio il ricorrente aveva costituito un nuovo nucleo familiare e che già all'epoca vi era stata la nascita della prima IA della coppia.
Parimenti, anche la sottoscrizione di un prestito rimborsabile con cessione del quinto è circostanza non solo pregressa alla sentenza di divorzio, ma anche dedotta nell'abito del predetto giudizio, sebbene poi non adeguatamente provata, come evincibile dal tenore della statuizione resa all'esito dello stesso;
pregressa anche l'acquisizione dei cespiti immobiliari sopra indicati, frutto dapprima della donazione paterna per la nuda proprietà ed a seguito del decesso del genitore ( avvenuto nell'anno 2020) della piena proprietà. Unica sopravvenienza che quindi questo tribunale è chiamato a valutare ai fini della chiesta modifica è soltanto la nascita di un secondo figlio del avvenuta a novembre dell'anno 2024. Parte_1
Ebbene, ritiene il tribunale che tale sopravvenienza non sia in grado di incidere sulla complessiva condizione reddituale del ricorrente, in maniera tanto significativa da non consentirgli di adempiere agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli minori nati dal matrimonio con la AP nella misura stabilita dal Tribunale con la sentenza di divorzio.
Occorre infatti sottolineare che, a fronte della sostanziale identità della complessiva condizione economico reddituale del ricorrente e sulla scorta della cui valutazione il tribunale ha determinato la misura dell'assegno di mantenimento per i minori, la nascita di altro figlio ed i connessi oneri economici risultano inseriti in un contesto familiare che si avvale dell'apporto economico anche della nuova compagna del lavoratrice con contratto part time Parte_1
presso un supermercato con una retribuzione di euro 800,00 mensili, come dichiarato dal ricorrente all'udienza del 18.06.2024 ( sebbene alcuna documentazione reddituale sia stata prodotta atta a comprovare la misura della retribuzione mensile percepita dalla predetta). Va poi osservato che nonostante la dedotta condizione di indigenza economica, il ha Parte_4 accumulato risparmi per oltre 5.000,00 euro, circostanza che all'evidenza si pone in evidente contrasto con la condizione di difficoltà economica paventata dal ricorrente.
Per altro verso osserva il tribunale come la quantificazione dell'assegno operata dal tribunale, nella misura di € 300,00 mensili per ogni minore, rappresenti la misura minima indispensabile al soddisfacimento delle esigenze di vita di questi ultimi considerata sia l'età adolescenziale dei figli, sia la rara patologia da cui gli stessi sono affetti (discinesia ciliare primaria, come da certificazione dell'azienda ospedaliera Pisana), sia infine la mancanza di contribuzione diretta da parte del padre che, per come emerso dall'istruttoria, di fatto tiene con sé i minori solo sporadicamente, circa due volte l'anno ed in corrispondenza con le festività o con il periodo di vacanze estive.
La domanda di riduzione proposta dal pertanto, non merita accoglimento non Parte_1
ricorrendo le condizioni legittimanti una revisione del contributo a suo tempo fissato dal tribunale.
Venendo, poi, alla richiesta di modifica delle modalità di affido dei minori, va rilevato che nella sentenza di divorzio il Tribunale, nel disporre l'affido esclusivo dei figli della coppia alla madre, motivava tale statuizione sulla scorta della condotta di abbandono materiale e morale posta in essere dal ricorrente nei confronti dei figli minori, sostanziatesi nella grave violazione, protrattasi per oltre sei anni, agli obblighi di mantenimento della prole;
violazione in ragione della quale il veniva anche condannato in sede penale. Parte_1
Osserva il collegio come anche sotto tale profilo, non siano stati acquisiti elementi atti a supportare una revisione di tale statuizione da parte del collegio.
In primo luogo, va osservato che il puntuale adempimento degli obblighi di mantenimento da parte del ricorrente non costituisce indice di una mutata condotta dello stesso nei confronti dei figli minori, tenuto conto che la corresponsione dell'assegno avviene grazie al versamento diretto in favore della AP da parte del datore di lavoro;
misura questa resasi necessaria proprio in ragione del pervicace inadempimento del Per altro verso, dall'audizione dei minori, Parte_1
è emersa una perdurante condotta di sostanziale disinteresse nei confronti dei figli i quali, pur non nutrendo sentimenti di rancore o di rimprovero nei confronti del padre hanno tuttavia dichiarato che quest'ultimo negli anni si è comportato come un padre sostanzialmente assente, non li ha mai cercati con continuità e di fatto si è disinteressato di loro.
Il minore , sentito all'udienza del 26.09.2024, infatti, dichiarava: “i rapporti con PA Per_2
sono direi assenti. Io voglio molto bene a PA ma devo dire che quando eravamo piccoli veniva
a prenderci pochissime volte e pure adesso, sebbene negli ultimi mesi abbia chiesto a me ed a mia sorella di andare da lui con maggiore assiduità. (…) Anche le telefonate con PA erano sporadiche ed anzi lui diceva a volte che eravamo noi a doverlo cercare. Devo dire però che quando sto con PA ho un buon rapporto nel senso che non ho nei suoi confronti astio e non muovo recriminazioni, anche se non è stato sempre presente;
semplicemente oramai ci sono abituato. (…) Non so perché PA abbia intensificato la frequentazione nell'ultimo periodo, ma neppure mi spiego perché in passato non ci venisse a prendere e ci abbia fatto crescere di fatto come senza un padre. Fortunatamente ho avuto una mamma che ha fatto sia da mamma che da PA. Anzi posso dire che in passato tante volte lui diceva che sarebbe venuto, ci faceva preparare e poi all'ultimo momento non veniva dicendo che gli avevano cambiato il turno di lavoro. Con PA anche telefonicamente ci sentiamo sporadicamente, più o meno una volta al mese e lui non è che si interessi molto delle mie cose. PÀ a volte ci veniva a prendere per il compleanno o per il Natale ma a volte capitava anche che a Natale noi dicessimo di no perché preferivamo trascorrerlo con i parenti di mamma con i quali eravamo sempre stati. Anche nel periodo estivo, è capitato solo un paio di volte, una con mia sorella ed un'altra io solo, che siamo andati a Volla da PA. Ciò sia perché lui non lo chiede sia perché noi, proprio per il fatto che lui non ci ha mai cercati, non abbiamo molto piacere ad andarci. Quando sono lì devo dire che mi trovo abbastanza bene e devo dire che PA è anche abbastanza affettuoso.”
La IA , sentita alla medesima udienza ha dichiarato: “il rapporto con mamma è un bel Per_1
rapporto, non ci fa mai mancare nulle e le voglio bene. So che mamma fa molti sacrifici per non farci mai mancare nulla. Io voglio bene a PA perché è mio padre, ma non abbiamo un rapporto confidenziale. Quando ci vediamo non sto male, ma preferisco comunque stare a casa mia perché in questi anni non ci è venuto mai a prendere, forse solo una volta all'anno. Solo negli ultimi tempi ci è venuto a prendere più volte e poiché sono grande ne ho compreso anche il motivo che credo sia legato al presente procedimento. Non ho un cattivo rapporto ma non c'è familiarità ed intimità. Quando ero piccola era diverso, ma adesso che sono più grande non sento moto affetto da parte sua, lo sento piuttosto distaccato. Adesso ha un'altra bimba piccola e penso che con lei si stia comportando diversamente dandole tutto l'affetto che non ha dato a noi.
Conosco la mia sorellina e le voglio bene. A Volla sono andata non più di tre volte l'anno.” Dalle dichiarazioni dei minori emerge come negli anni il non sia stato né assiduo né Parte_1
presente nella vita dei minori e che in ragione di tanto sebbene non vi sia un rifiuto da parte dei ragazzi della figura paterna o particolari difficoltà di relazione ( entrambi hanno infatti dichiarato di essere legati al padre e di non aver difficoltà a trascorre e del tempo con lui, di trovarsi bene con la nuova compagna e di essere legati ai fratelli nati dalla nuova unione), il rapporto padre figli non abbia sviluppato quella necessaria intimità e confidenza, proprio in ragione degli atteggiamenti di distacco e disinteresse paterno.
Tali condotte, a suo tempo già adeguatamente considerate dal tribunale, appaiono anche alla luce della nuova valutazione richiesta in questa sede, idonee a sorreggere la decisione di disporre l'affido esclusivo dei minori in capo alla sola madre, tenuto altresì conto anche della particolare condizione di salute dei minori e delle delicate scelte terapeutiche da assumere nell'interesse degli stessi.
Alla luce delle motivazioni che precedono, quindi, il ricorso proposto da Parte_1
deve essere rigettato con conseguente conferma delle statuizioni di cui alla sentenza n. 366/2022 resa da questo Tribunale in data 17.01.2022 e pubblicata in data 21.02.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo alle tariffe minime dello scaglione di riferimento ( determinato ai sensi dell'art 13 c.pc.. nello scaglione di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00) tenuto conto della limitata attività svolta e della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 27.02.2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_2
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi ( di cui € 460,00 per fase di
[...] studio € 38900 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione ed € 851,00 per fase conclusione) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
3) Dispone che le somme, come liquidate al capo che precede vengano versate direttamente in favore dell'avv. Pasquale Damiano per dichiarato anticipo.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella AP dott.ssa Marianna Lopiano