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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 13.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2297/2024 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 4271/22
TRA
nata a [...] A Cancello il 12.06.1947, rapp.to Parte_1
e difeso, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti
Gabriele Porto e Vincenza Ferrara, presso cui elettivamente domicilia in
San Felice a Cancello alla via Coste n. 63
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta, loc. San Benedetto alla via
Arena
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 27.03.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data CP_1
05.04.2022 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
1 Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 4271/2022) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma
1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 4271/2022, disposta l'integrazione peritale nella presente fase del giudizio, all'udienza del 13.03.2025, la causa veniva decisa come da sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
01.03.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 12.03.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 27.03.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
2 Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott.
avesse operato una valutazione molto restrittiva, Persona_1
parziale ed approssimativa delle condizioni di salute della ricorrente stessa ed avesse omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
All'esito delle integrazioni peritali condotte nella presente fase, il CTU nominato, ha accertato ed evidenziato che: “Alla luce della documentazione sanitaria successivamente prodotta, è possibile delineare, a partire dal mese di settembre 2024, un quadro diagnostico che incide sensibilmente sul grado di invalidità in precedenza riconosciuto dalla Commissione medica
(medio-grave 67-99%), pari al 100%, senza però integrare i requisiti CP_1
propri della cosiddetta indennità di accompagnamento ex L.18/80 e successive modificazioni. Come già evidenziato in sede di Ctu, ai fini
3 dell'integrazione dei requisiti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento è necessario che un soggetto risulti invalido al 100% e con l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore od in alternativa con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti (cfr. visita geriatrica del 13.09.2024) si evince che la deambulazione, sia pur rallentata e difficoltosa, è possibile a piccoli passi e con appoggio e la perizianda risulta disorientata “nel tempo ma non nello spazio con lacune mnesiche”. Pertanto, non si può ritenere che sussistano ivi le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle
Leggi 18/80 e 508/88 e successive modificazioni. Diversamente, il quadro diagnostico di cui sopra consente di riconoscere i benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, a partire dal mese di settembre 2024. Ciò in quanto, diversamente dai presupposti medici per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, l'art.3 comma 3 L.104/92 prevede che: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità."
Concludeva il suo giudizio ritenendo: “In virtù delle pregresse argomentazioni, allo stato attuale non sussistono i requisiti di legge
Sussistono, invece, i requisiti per i benefici di cui all'art. 3 comma 3
L.104/92 a partire dal mese di settembre 2024”.
Alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che il ricorso vada accolto parzialmente.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dal giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
Sulla base delle superiori conclusioni, la ricorrente va dichiarata persona che versa in una condizione di handicap con connotazione di gravità con
4 decorrenza dal mese di settembre 2024, non ricorrono, invece, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite si considerano integralmente compensate stante l'accoglimento parziale della domanda e considerata la individuata decorrenza in epoca notevolmente successiva alla proposizione della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento parziale del ricorso dichiara parte ricorrente affetta da handicap con connotazione di gravità, con decorrenza da settembre 2024;
b) dichiara non sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
d) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica CP_1
che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 13 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 13.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2297/2024 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 4271/22
TRA
nata a [...] A Cancello il 12.06.1947, rapp.to Parte_1
e difeso, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti
Gabriele Porto e Vincenza Ferrara, presso cui elettivamente domicilia in
San Felice a Cancello alla via Coste n. 63
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta, loc. San Benedetto alla via
Arena
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 27.03.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data CP_1
05.04.2022 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
1 Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 4271/2022) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma
1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 4271/2022, disposta l'integrazione peritale nella presente fase del giudizio, all'udienza del 13.03.2025, la causa veniva decisa come da sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
01.03.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 12.03.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 27.03.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
2 Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott.
avesse operato una valutazione molto restrittiva, Persona_1
parziale ed approssimativa delle condizioni di salute della ricorrente stessa ed avesse omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
All'esito delle integrazioni peritali condotte nella presente fase, il CTU nominato, ha accertato ed evidenziato che: “Alla luce della documentazione sanitaria successivamente prodotta, è possibile delineare, a partire dal mese di settembre 2024, un quadro diagnostico che incide sensibilmente sul grado di invalidità in precedenza riconosciuto dalla Commissione medica
(medio-grave 67-99%), pari al 100%, senza però integrare i requisiti CP_1
propri della cosiddetta indennità di accompagnamento ex L.18/80 e successive modificazioni. Come già evidenziato in sede di Ctu, ai fini
3 dell'integrazione dei requisiti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento è necessario che un soggetto risulti invalido al 100% e con l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore od in alternativa con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti (cfr. visita geriatrica del 13.09.2024) si evince che la deambulazione, sia pur rallentata e difficoltosa, è possibile a piccoli passi e con appoggio e la perizianda risulta disorientata “nel tempo ma non nello spazio con lacune mnesiche”. Pertanto, non si può ritenere che sussistano ivi le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle
Leggi 18/80 e 508/88 e successive modificazioni. Diversamente, il quadro diagnostico di cui sopra consente di riconoscere i benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, a partire dal mese di settembre 2024. Ciò in quanto, diversamente dai presupposti medici per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, l'art.3 comma 3 L.104/92 prevede che: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità."
Concludeva il suo giudizio ritenendo: “In virtù delle pregresse argomentazioni, allo stato attuale non sussistono i requisiti di legge
Sussistono, invece, i requisiti per i benefici di cui all'art. 3 comma 3
L.104/92 a partire dal mese di settembre 2024”.
Alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che il ricorso vada accolto parzialmente.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dal giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
Sulla base delle superiori conclusioni, la ricorrente va dichiarata persona che versa in una condizione di handicap con connotazione di gravità con
4 decorrenza dal mese di settembre 2024, non ricorrono, invece, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite si considerano integralmente compensate stante l'accoglimento parziale della domanda e considerata la individuata decorrenza in epoca notevolmente successiva alla proposizione della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento parziale del ricorso dichiara parte ricorrente affetta da handicap con connotazione di gravità, con decorrenza da settembre 2024;
b) dichiara non sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
d) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica CP_1
che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 13 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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