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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1953/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa RG Monte Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1953/2025 promossa in grado d'appello
DA
(p. iva con sede in Lissone (MB) via Gaetano Donizetti n. 14, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore ing. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 atti, dall'Avv. Luca BAROLI (c. f. ), presso il cui studio legale in TO C.F._1
IO via Mameli n. 6/b è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(p. iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli Avv.ti Alessandra AIROLDI e A.
SA DE MI, pec: pagina 1 di 10 Email_2
Email_3
APPELLATA
Avente ad oggetto: transazione
Sulle seguenti conclusioni:
- per appellante: Parte_1
Nel merito:
- previa ogni opportuna declaratoria in fatto e in diritto, in riforma della sentenza n. 647/2025 emessa dal Tribunale di TO IO, accertato e dichiarato per le ragioni esposte in narrativa,
l'inadempimento nella forma del non corretto adempimento da parte della Controparte_1 all'obbligo contrattuale di consegna dei beni come previsto nella scrittura privata del
[...]
7.07.2023 condannare la stessa a risarcire alla il danno per equivalente ad esso Parte_1 conseguente che si indica nell'importo di euro 56.000,00 ovvero nella maggiore o minore somme che risulterà congrua, oltre interessi dalla data della messa in mora a quella di effettivo pagamento;
sempre nel merito ed anche in via autonoma:
- previa ogni opportuna declaratoria in fatto e in diritto, in riforma della sentenza n. 647/2025 emessa dal Tribunale di TO IO, respingere la domanda di condanna ex ar.t 96 c.p.c. in quanto infondata per le ragioni esposte in atto e conseguentemente annullare con ogni opportuno provvedimento la condanna comminata ai sensi di detto articolo nella sentenza di primo grado nonché la connessa condanna al pagamento della somma alla CP_2
- Con vittoria nelle spese di causa e rimborso di quanto eventualmente versato medio tempore: in via istruttoria la domanda formulata nel presente grado è limitata al risarcimento per equivalente e risulta quindi documentalmente dimostrata;
per completezza in ogni caso, si ripropongono le istanze istruttoria formulate in primo grado che qui si hanno per riportate.
- per appellata: Controparte_1
pagina 2 di 10 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata per i motivi meglio indicati in narrativa.
- Con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio, comprensivo di tutte le fasi, oltre accessori come per legge e con condanna al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3 con quantificazione del danno in via equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 647/2025, pubblicata in data 27.05.2025, il Tribunale Ordinario di TO
IO, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedeva:
- rigetta le domande formulate da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in complessivi euro 9.142,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), IVA e CPA come per legge;
- condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ad una pena pecuniaria in favore di Parte_1 che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre interessi legali Controparte_1 dalla sentenza sino al saldo;
- condanna ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della Parte_1 [...] di una somma di euro 2.000,00. CP_3
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di TO IO la Parte_1 adducendo l'inadempimento di al Controparte_1 Controparte_1 contratto di transazione del 7.07.2023 intercorso tra le parti a definizione di altro giudizio vertente tra le spesse, nella parte in cui si prevedeva la restituzione da parte della convenuta della valvole oggetto della controversia transatta, rese in condizioni deteriori tali da non renderle più commerciabili, oltre che prive della relativa documentazione legale.
pagina 3 di 10 Esponeva al riguardo di aver fornito nel marzo 2021 alla valvole industriali per Controparte_1 un valore complessivo di euro 81.783,76, che la convenuta avrebbe dovuto rivendere ad una propria cliente, la la quale aveva denunciato la presenza di vizi sulle valvole oggetto della CP_4 fornitura in quanto viziate per la presenza di una <> che impedendone la saldatura ne precludeva l'utilizzo secondo le caratteristiche richieste. Ne seguiva un contenzioso volto ad ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni conseguentemente derivati, definito con l'accordo transattivo oggetto del presente giudizio che prevedeva, a tacitazione di ogni ragione,
l'obbligo a carico alla di corrispondere alla l'importo di euro 114.000,00 Parte_1 CP_1 iva esente e l'obbligo a carico di di restituire a le valvole Controparte_1 Parte_1 in oggetto.
- Si costituiva in giudizio la quale, contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 resa da parte attrice, ed escluso ogni proprio inadempimento al contratto di transazione oggetto del presente giudizio, chiedeva il rigetto di ogni domanda proposta da parte attrice con condanna della stessa ex art. 96 c.p.c.
Espletati gli incombenti di rito la causa era posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo di prime cure riteneva che non fosse configurabile a carico di
[...] alcun inadempimento dell'accordo transattivo del 7.07.2023, rilevando come la Controparte_1 circostanza che le valvole presentassero vizi e difetti era ben nota a parte attrice così come ben note erano le condizioni in cui le stesse versavano e ciò sia in quanto parte convenuta aveva trasmesso le fotografie delle valvole sia perché ciò risultava negli atti di causa del procedimento transatto. Né
l'obbligazione restitutoria contenuta nell'accordo transattivo prevedeva alcuna ulteriore imposizione o prescrizione in capo alla oltre quella di consegnare le valvole oggetto Controparte_1 del relativo giudizio ab origine viziate.
Su tali basi rigettava la domanda condannando ex art. 96 c.p.c. a. Parte_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con l'atto di gravame adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, lo stato nel quale versavano le valvole al momento della restituzione risultava deteriore rispetto a quello della consegna, presentando le stesse ammaloramenti ulteriori e diversi rispetto ai vizi lamentati che avevano occasionato il giudizio transatto. Assumeva inoltre che in pagina 4 di 10 forza della clausola di cui al punto 7 dell'accordo transattivo la aveva assunto Controparte_1
l'obbligo di restituire le valvole nello stato iniziale, per cui la restituzione della merce ammalorata integrava il non corretto adempimento della convenuta.
Inoltre, adduceva che l'invio delle foto, raffiguranti lo stato delle valvole oggetto di consegna, era successivo alla stipula dell'accordo transattivo.
Lamentava infine la mancanza dei presupposti per disporre la condanna ex art. 96 c.p.c.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame del quale Controparte_1 chiedeva il rigetto con conferma integrale della sentenza appellata anche in ordine alle statuizioni ex art. 96 c.p.c. a carico di parte appellante.
All'udienza dell'11.12.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e va conseguentemente integralmente rigettato.
***
È dato acquisito in atti che aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
TO IO lamentando che le valvole, consegnatele da in esito alla fornitura Parte_1 Parte_1 concordata nel marzo del 2021 – che aveva a propria volta venduto alla propria cliente – CP_4 presentavano dei vizi e che il predetto giudizio era stato definito in via transattiva con l'accordo transattivo datato 7.07.2023 sottoscritto dalle odierne parti in causa con il quale era definita ogni questione che dalla predetta controversia potesse ulteriormente derivare.
In particolare, secondo il dettato dell'art. 2 del relativo articolato contrattuale la assumeva Parte_1
l'obbligo di <versare entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura privata al solo scopo di evitare la prosecuzione del giudizio, ma senza alcun riconoscimento, l'importo omnicomprensivo pari ad euro 114.000,00 iva esente>> con l'espressa precisazione che il predetto importo era versato <a definizione di tutte le domande risarcitorie, anche differentemente qualificate per il titolo avanzate nel corso di causa dalla contro a spese Controparte_1 Parte_1 integralmente compensate fra le parti e di conseguenza lo stesso non è soggetto a IVA di cui all'art. 26 comma 3 del dpr 633/72>>. Al punto 7 era previsto che aggiuntiva rispetto alle precedenti, la si impegna a restituire, a partire da Controparte_1
pagina 5 di 10 cinque giorni dopo l'esecuzione del pagamento di cui al punto 2 con l'assunzione di efficacia della presente scrittura ai sensi dell'art. 8, le valvole analiticamente descritte negli atti di causa ed oggetto della fornitura negli stessi richiamata fermo restando che l'apprensione delle valvole ed il relativo trasporto saranno eseguiti a cura e spese della impegnandosi la a porre in Parte_1 CP_1 essere i soli incombenti necessari a consentire l'apprensione delle stesse presso al propria sede>>.
L'art. 8 specificava infine che nella stessa previste è condizionata all'effettiva esecuzione da parte della del pagamento Parte_1 previsto all'art. 2 della presente scrittura fermo restando che eseguito tale obbligo, la stessa avrà piena e completa validità ed effetti tra le parti senza altre formalità o necessità>>.
Sulla base dell'esaminato articolato contrattuale ed in particolare sulla base della portata della clausola di cui al punto 7 del predetto accordo transattivo, in capo alla gravava il solo Controparte_1 obbligo di restituzione delle valvole oggetto del giudizio transatto, alla cui apprensione e trasporto avrebbe provveduto a proprie cure e spese la Vale altresì rilevare che l'efficacia dell'accordo Parte_1 transattivo derivava dalla corresponsione del prezzo che secondo l'esaminato articolato contrattuale avrebbe dovuto corrispondere entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo, e Parte_1 conseguentemente l'obbligazione restitutoria assumeva rilevanza solo dopo la conseguita efficacia dell'accordo transattivo.
È dato acquisito al giudizio che dopo l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo transattivo in oggetto parte appellante ha proceduto al versamento dell'importo di euro 114.000,00, da cui dipendeva l'efficacia dell'accordo transattivo, nella consapevolezza dello stato in cui versavano le valvole oggetto di restituzione oggettivamente noto all'atto della sottoscrizione dell'accordo transattivo, e dunque in piena contezza dello stato delle valvole che ab origine presentavano difetti di fabbricazione tali da non renderle in alcun modo utilizzabili all'uso concordato.
È acquisto al giudizio che in esecuzione dell'accordo transattivo ha dato Controparte_1 esecuzione all'obbligazione a proprio carico procedendo alla riconsegna delle valvole in oggetto nello stato in cui si trovavano all'atto della transazione, noto a avvenuta in data 24.07.2023, Parte_1 previo affidamento della merce allo spedizioniere in data 18.07.2023.
In forza delle previsioni contrattuali innanzi esaminate, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, la non aveva assunto alcun Controparte_1 impegno contrattuale ulteriore rispetto alla mera restituzione delle valvole oggetto della controversia transatta nello stato di conservazione nel quale si trovavano all'atto della stipula del predetto accordo pagina 6 di 10 transattivo, accettato da parte appellante con la sottoscrizione dell'atto transattivo e con il versamento del relativo importo a proprio carico che conferiva piena efficacia all'accordo.
Ne consegue che, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado,
[...] ha correttamente adempiuto all'obbligazione a suo carico in forza Controparte_1 dell'accordo transattivo in oggetto avendo provveduto alla riconsegna delle valvole oggetto di causa nello stato di conservazione nelle quali si trovavano all'atto dell'accordo transattivo.
La funzione tipica della transazione è volta ad elidere ogni ulteriore elemento di lite rispetto alla controversia transatta restando altrimenti vulnerata la funzione deflattiva propria sello strumento transattivo.
Pertanto, le questioni relative alle valvole oggetto del giudizio transatto non potevano essere riesumate sotto forma di inadempimento all'obbligazione restitutoria invocato da parte appellante.
Resta infine il dato il dato, già innanzi evidenziato, che parte appellante, all'atto della corresponsione dell'importo a suo carico, il cui versamento conferiva efficacia all'accordo transattivo in oggetto e rendeva pertanto attuale l'obbligo restitutorio in capo a era Controparte_1 pienamente consapevole dello stato delle valvole sia in quanto ad origine affette da vizi che le rendevano non idonee all'uso sia a fronte delle acquisizioni di causa in ordine allo stato della valvole in oggetto in ogni momento direttamente verificabile. A ciò si aggiunge la circostanza che ha Parte_1 proposto il giudizio lamentando il cattivo stato di conservazione delle valvole dopo un cospicuo arco temporale dalla riconsegna, senza offrire alcuna contezza in ordine allo stato delle stesse a tale momento.
Restano pertanto destituiti di fondamento i relativi motivi di gravame.
***
In ordine alla condanna ex art. 96 c.p.c. va rilevato che la norma in oggetto sanziona il comportamento processuale della parte che, come nel caso di specie, promuove il giudizio nella piena consapevolezza della infondatezza della propria pretesa, costringendo la controparte a partecipare ad giudizio immotivato.
Nel caso di specie, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado, ha abusato dello Parte_1 strumento processuale proponendo una domanda palesemente infondata. ha dedotto Parte_1
l'inadempimento alla clausola contrattuale di riconsegna delle valvole nella piena consapevolezza delle condizioni delle valvole in oggetto, noto sin dall'origine del giudizio transatto trattandosi di valvole affette da vizi e dunque ab origine di scadente qualità e fattura. A ciò si aggiunge la pretesa di voler pagina 7 di 10 attribuire a una responsabilità per inadempimento ad un obbligo Controparte_1 evidentemente non previsto da alcuna disposizione contrattuale nulla affatto pattuito, manifestando con la proposizione del presente giudizio un intento contrario alla funzione stessa dalla transazione con la quale si era addivenuti alla definizione del precedente giudio proprio al fine di non seguitare nella sequela giudiziale.
Devono pertanto ritenersi sussistenti tutti i presupposti per affermare la responsabilità di ex Parte_1 art. 96 comma 3 c.p.c.
Corretta e congrua appare la liquidazione della relativa pena pecuniaria computata dall'organo giudicante di primo grado in conformità a quanto affermato dal Supremo Consesso di giustizia (Cass.
Civ. n. 139/2019), secondo cui il richiamo all'equità contenuto nel dettato dell'art. 96 comma 3 c.p.c. in esame va operato proporzionalmente alle tariffe forensi e dunque liquidabili in relazione al valore della causa>>. Alla luce di tali principi appare congrua la condanna di alla pena pecuniaria liquidata dall'organo giudicante di primo grado in euro 4.500,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla sentenza al soddisfo
Del pari l'art. 96 c.p.c. prevede nei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, che l'organo giudicante procedente condanni altresì la parte al pagamento in favore della di Controparte_3 una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00. Correttamente, ricorrendone i presupposti per le ragioni innanzi rilevate, l'organo giudicante di primo grado ha determinato tale importo in euro 2.000,00.
Segue l'integrale rigetto dell'appello proposto.
***
Alla reiezione dell'appello consegue la integrale conferma della sentenza appellata.
***
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
Conseguentemente, parte appellante va condannata alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del presente giudizio di appello che, in considerazione del valore della causa dell'attività svolta e tenuto conto dei valori tariffari applicabili in ragione del grado di complessità della causa, vanno liquidate in complessivi euro 8.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, oltre CPA ed iva, se dovuta, come per legge.
***
pagina 8 di 10 Le ragioni innanzi esplicate comportano anche per il presente grado di giudizio la condanna di parte appellante al pagamento in favore della parte appellata della pena pecuniaria di cui all'art. 96 comma 3
c.p.c. che va liquidata in complessivi euro oltre 4.000,00 – pari al 50% dell'importo liquidato a titolo di rifusione selle spese di lite – oltre interessi nella misura legale dalla presente sentenza la saldo effettivo.
Al riguardo le ragioni poste a fondamento della reiezione dell'appello proposto da Parte_1 evidenziano come dopo la reiezione della domanda ha proposto il presente giudizio di Parte_1 appello in assenza di ogni presupposto che ne giustificava la proposizione del gravame attesa la palese infondatezza dei motivi di gravame articolati, così coinvolgendo parte appellata in una inutile ed ingiustificata ulteriore sequela giudiziale.
Del pari parte appellante va condannata al versamento alla Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4
c.p.c. dell'importo di euro 2.000,00.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante Parte_1 dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 647/2025, pubblicata in data Controparte_1
27.05.2025, del Tribunale Ordinario di TO IO, ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 8.000,00 per
[...] compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, oltre CPA ed
Iva, se dovuta, come per legge;
- condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ad una pena pecuniaria in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre interessi legali dalla Controparte_1 presente sentenza all'effettivo saldo;
pagina 9 di 10 - condanna ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della Cassa delle Parte_1
Ammende di una somma pari ad euro 2.000,00;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del Parte_1
d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio Il Presidente
Dr.ssa RG Monte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa RG Monte Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1953/2025 promossa in grado d'appello
DA
(p. iva con sede in Lissone (MB) via Gaetano Donizetti n. 14, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore ing. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 atti, dall'Avv. Luca BAROLI (c. f. ), presso il cui studio legale in TO C.F._1
IO via Mameli n. 6/b è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(p. iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli Avv.ti Alessandra AIROLDI e A.
SA DE MI, pec: pagina 1 di 10 Email_2
Email_3
APPELLATA
Avente ad oggetto: transazione
Sulle seguenti conclusioni:
- per appellante: Parte_1
Nel merito:
- previa ogni opportuna declaratoria in fatto e in diritto, in riforma della sentenza n. 647/2025 emessa dal Tribunale di TO IO, accertato e dichiarato per le ragioni esposte in narrativa,
l'inadempimento nella forma del non corretto adempimento da parte della Controparte_1 all'obbligo contrattuale di consegna dei beni come previsto nella scrittura privata del
[...]
7.07.2023 condannare la stessa a risarcire alla il danno per equivalente ad esso Parte_1 conseguente che si indica nell'importo di euro 56.000,00 ovvero nella maggiore o minore somme che risulterà congrua, oltre interessi dalla data della messa in mora a quella di effettivo pagamento;
sempre nel merito ed anche in via autonoma:
- previa ogni opportuna declaratoria in fatto e in diritto, in riforma della sentenza n. 647/2025 emessa dal Tribunale di TO IO, respingere la domanda di condanna ex ar.t 96 c.p.c. in quanto infondata per le ragioni esposte in atto e conseguentemente annullare con ogni opportuno provvedimento la condanna comminata ai sensi di detto articolo nella sentenza di primo grado nonché la connessa condanna al pagamento della somma alla CP_2
- Con vittoria nelle spese di causa e rimborso di quanto eventualmente versato medio tempore: in via istruttoria la domanda formulata nel presente grado è limitata al risarcimento per equivalente e risulta quindi documentalmente dimostrata;
per completezza in ogni caso, si ripropongono le istanze istruttoria formulate in primo grado che qui si hanno per riportate.
- per appellata: Controparte_1
pagina 2 di 10 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata per i motivi meglio indicati in narrativa.
- Con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio, comprensivo di tutte le fasi, oltre accessori come per legge e con condanna al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3 con quantificazione del danno in via equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 647/2025, pubblicata in data 27.05.2025, il Tribunale Ordinario di TO
IO, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedeva:
- rigetta le domande formulate da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in complessivi euro 9.142,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), IVA e CPA come per legge;
- condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ad una pena pecuniaria in favore di Parte_1 che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre interessi legali Controparte_1 dalla sentenza sino al saldo;
- condanna ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della Parte_1 [...] di una somma di euro 2.000,00. CP_3
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di TO IO la Parte_1 adducendo l'inadempimento di al Controparte_1 Controparte_1 contratto di transazione del 7.07.2023 intercorso tra le parti a definizione di altro giudizio vertente tra le spesse, nella parte in cui si prevedeva la restituzione da parte della convenuta della valvole oggetto della controversia transatta, rese in condizioni deteriori tali da non renderle più commerciabili, oltre che prive della relativa documentazione legale.
pagina 3 di 10 Esponeva al riguardo di aver fornito nel marzo 2021 alla valvole industriali per Controparte_1 un valore complessivo di euro 81.783,76, che la convenuta avrebbe dovuto rivendere ad una propria cliente, la la quale aveva denunciato la presenza di vizi sulle valvole oggetto della CP_4 fornitura in quanto viziate per la presenza di una <
l'obbligo a carico alla di corrispondere alla l'importo di euro 114.000,00 Parte_1 CP_1 iva esente e l'obbligo a carico di di restituire a le valvole Controparte_1 Parte_1 in oggetto.
- Si costituiva in giudizio la quale, contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 resa da parte attrice, ed escluso ogni proprio inadempimento al contratto di transazione oggetto del presente giudizio, chiedeva il rigetto di ogni domanda proposta da parte attrice con condanna della stessa ex art. 96 c.p.c.
Espletati gli incombenti di rito la causa era posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo di prime cure riteneva che non fosse configurabile a carico di
[...] alcun inadempimento dell'accordo transattivo del 7.07.2023, rilevando come la Controparte_1 circostanza che le valvole presentassero vizi e difetti era ben nota a parte attrice così come ben note erano le condizioni in cui le stesse versavano e ciò sia in quanto parte convenuta aveva trasmesso le fotografie delle valvole sia perché ciò risultava negli atti di causa del procedimento transatto. Né
l'obbligazione restitutoria contenuta nell'accordo transattivo prevedeva alcuna ulteriore imposizione o prescrizione in capo alla oltre quella di consegnare le valvole oggetto Controparte_1 del relativo giudizio ab origine viziate.
Su tali basi rigettava la domanda condannando ex art. 96 c.p.c. a. Parte_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con l'atto di gravame adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, lo stato nel quale versavano le valvole al momento della restituzione risultava deteriore rispetto a quello della consegna, presentando le stesse ammaloramenti ulteriori e diversi rispetto ai vizi lamentati che avevano occasionato il giudizio transatto. Assumeva inoltre che in pagina 4 di 10 forza della clausola di cui al punto 7 dell'accordo transattivo la aveva assunto Controparte_1
l'obbligo di restituire le valvole nello stato iniziale, per cui la restituzione della merce ammalorata integrava il non corretto adempimento della convenuta.
Inoltre, adduceva che l'invio delle foto, raffiguranti lo stato delle valvole oggetto di consegna, era successivo alla stipula dell'accordo transattivo.
Lamentava infine la mancanza dei presupposti per disporre la condanna ex art. 96 c.p.c.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame del quale Controparte_1 chiedeva il rigetto con conferma integrale della sentenza appellata anche in ordine alle statuizioni ex art. 96 c.p.c. a carico di parte appellante.
All'udienza dell'11.12.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e va conseguentemente integralmente rigettato.
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È dato acquisito in atti che aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
TO IO lamentando che le valvole, consegnatele da in esito alla fornitura Parte_1 Parte_1 concordata nel marzo del 2021 – che aveva a propria volta venduto alla propria cliente – CP_4 presentavano dei vizi e che il predetto giudizio era stato definito in via transattiva con l'accordo transattivo datato 7.07.2023 sottoscritto dalle odierne parti in causa con il quale era definita ogni questione che dalla predetta controversia potesse ulteriormente derivare.
In particolare, secondo il dettato dell'art. 2 del relativo articolato contrattuale la assumeva Parte_1
l'obbligo di <versare entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura privata al solo scopo di evitare la prosecuzione del giudizio, ma senza alcun riconoscimento, l'importo omnicomprensivo pari ad euro 114.000,00 iva esente>> con l'espressa precisazione che il predetto importo era versato <a definizione di tutte le domande risarcitorie, anche differentemente qualificate per il titolo avanzate nel corso di causa dalla contro a spese Controparte_1 Parte_1 integralmente compensate fra le parti e di conseguenza lo stesso non è soggetto a IVA di cui all'art. 26 comma 3 del dpr 633/72>>. Al punto 7 era previsto che aggiuntiva rispetto alle precedenti, la si impegna a restituire, a partire da Controparte_1
pagina 5 di 10 cinque giorni dopo l'esecuzione del pagamento di cui al punto 2 con l'assunzione di efficacia della presente scrittura ai sensi dell'art. 8, le valvole analiticamente descritte negli atti di causa ed oggetto della fornitura negli stessi richiamata fermo restando che l'apprensione delle valvole ed il relativo trasporto saranno eseguiti a cura e spese della impegnandosi la a porre in Parte_1 CP_1 essere i soli incombenti necessari a consentire l'apprensione delle stesse presso al propria sede>>.
L'art. 8 specificava infine che nella stessa previste è condizionata all'effettiva esecuzione da parte della del pagamento Parte_1 previsto all'art. 2 della presente scrittura fermo restando che eseguito tale obbligo, la stessa avrà piena e completa validità ed effetti tra le parti senza altre formalità o necessità>>.
Sulla base dell'esaminato articolato contrattuale ed in particolare sulla base della portata della clausola di cui al punto 7 del predetto accordo transattivo, in capo alla gravava il solo Controparte_1 obbligo di restituzione delle valvole oggetto del giudizio transatto, alla cui apprensione e trasporto avrebbe provveduto a proprie cure e spese la Vale altresì rilevare che l'efficacia dell'accordo Parte_1 transattivo derivava dalla corresponsione del prezzo che secondo l'esaminato articolato contrattuale avrebbe dovuto corrispondere entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo, e Parte_1 conseguentemente l'obbligazione restitutoria assumeva rilevanza solo dopo la conseguita efficacia dell'accordo transattivo.
È dato acquisito al giudizio che dopo l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo transattivo in oggetto parte appellante ha proceduto al versamento dell'importo di euro 114.000,00, da cui dipendeva l'efficacia dell'accordo transattivo, nella consapevolezza dello stato in cui versavano le valvole oggetto di restituzione oggettivamente noto all'atto della sottoscrizione dell'accordo transattivo, e dunque in piena contezza dello stato delle valvole che ab origine presentavano difetti di fabbricazione tali da non renderle in alcun modo utilizzabili all'uso concordato.
È acquisto al giudizio che in esecuzione dell'accordo transattivo ha dato Controparte_1 esecuzione all'obbligazione a proprio carico procedendo alla riconsegna delle valvole in oggetto nello stato in cui si trovavano all'atto della transazione, noto a avvenuta in data 24.07.2023, Parte_1 previo affidamento della merce allo spedizioniere in data 18.07.2023.
In forza delle previsioni contrattuali innanzi esaminate, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, la non aveva assunto alcun Controparte_1 impegno contrattuale ulteriore rispetto alla mera restituzione delle valvole oggetto della controversia transatta nello stato di conservazione nel quale si trovavano all'atto della stipula del predetto accordo pagina 6 di 10 transattivo, accettato da parte appellante con la sottoscrizione dell'atto transattivo e con il versamento del relativo importo a proprio carico che conferiva piena efficacia all'accordo.
Ne consegue che, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado,
[...] ha correttamente adempiuto all'obbligazione a suo carico in forza Controparte_1 dell'accordo transattivo in oggetto avendo provveduto alla riconsegna delle valvole oggetto di causa nello stato di conservazione nelle quali si trovavano all'atto dell'accordo transattivo.
La funzione tipica della transazione è volta ad elidere ogni ulteriore elemento di lite rispetto alla controversia transatta restando altrimenti vulnerata la funzione deflattiva propria sello strumento transattivo.
Pertanto, le questioni relative alle valvole oggetto del giudizio transatto non potevano essere riesumate sotto forma di inadempimento all'obbligazione restitutoria invocato da parte appellante.
Resta infine il dato il dato, già innanzi evidenziato, che parte appellante, all'atto della corresponsione dell'importo a suo carico, il cui versamento conferiva efficacia all'accordo transattivo in oggetto e rendeva pertanto attuale l'obbligo restitutorio in capo a era Controparte_1 pienamente consapevole dello stato delle valvole sia in quanto ad origine affette da vizi che le rendevano non idonee all'uso sia a fronte delle acquisizioni di causa in ordine allo stato della valvole in oggetto in ogni momento direttamente verificabile. A ciò si aggiunge la circostanza che ha Parte_1 proposto il giudizio lamentando il cattivo stato di conservazione delle valvole dopo un cospicuo arco temporale dalla riconsegna, senza offrire alcuna contezza in ordine allo stato delle stesse a tale momento.
Restano pertanto destituiti di fondamento i relativi motivi di gravame.
***
In ordine alla condanna ex art. 96 c.p.c. va rilevato che la norma in oggetto sanziona il comportamento processuale della parte che, come nel caso di specie, promuove il giudizio nella piena consapevolezza della infondatezza della propria pretesa, costringendo la controparte a partecipare ad giudizio immotivato.
Nel caso di specie, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado, ha abusato dello Parte_1 strumento processuale proponendo una domanda palesemente infondata. ha dedotto Parte_1
l'inadempimento alla clausola contrattuale di riconsegna delle valvole nella piena consapevolezza delle condizioni delle valvole in oggetto, noto sin dall'origine del giudizio transatto trattandosi di valvole affette da vizi e dunque ab origine di scadente qualità e fattura. A ciò si aggiunge la pretesa di voler pagina 7 di 10 attribuire a una responsabilità per inadempimento ad un obbligo Controparte_1 evidentemente non previsto da alcuna disposizione contrattuale nulla affatto pattuito, manifestando con la proposizione del presente giudizio un intento contrario alla funzione stessa dalla transazione con la quale si era addivenuti alla definizione del precedente giudio proprio al fine di non seguitare nella sequela giudiziale.
Devono pertanto ritenersi sussistenti tutti i presupposti per affermare la responsabilità di ex Parte_1 art. 96 comma 3 c.p.c.
Corretta e congrua appare la liquidazione della relativa pena pecuniaria computata dall'organo giudicante di primo grado in conformità a quanto affermato dal Supremo Consesso di giustizia (Cass.
Civ. n. 139/2019), secondo cui il richiamo all'equità contenuto nel dettato dell'art. 96 comma 3 c.p.c. in esame va operato proporzionalmente alle tariffe forensi e dunque liquidabili in relazione al valore della causa>>. Alla luce di tali principi appare congrua la condanna di alla pena pecuniaria liquidata dall'organo giudicante di primo grado in euro 4.500,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla sentenza al soddisfo
Del pari l'art. 96 c.p.c. prevede nei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, che l'organo giudicante procedente condanni altresì la parte al pagamento in favore della di Controparte_3 una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00. Correttamente, ricorrendone i presupposti per le ragioni innanzi rilevate, l'organo giudicante di primo grado ha determinato tale importo in euro 2.000,00.
Segue l'integrale rigetto dell'appello proposto.
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Alla reiezione dell'appello consegue la integrale conferma della sentenza appellata.
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Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
Conseguentemente, parte appellante va condannata alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del presente giudizio di appello che, in considerazione del valore della causa dell'attività svolta e tenuto conto dei valori tariffari applicabili in ragione del grado di complessità della causa, vanno liquidate in complessivi euro 8.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, oltre CPA ed iva, se dovuta, come per legge.
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pagina 8 di 10 Le ragioni innanzi esplicate comportano anche per il presente grado di giudizio la condanna di parte appellante al pagamento in favore della parte appellata della pena pecuniaria di cui all'art. 96 comma 3
c.p.c. che va liquidata in complessivi euro oltre 4.000,00 – pari al 50% dell'importo liquidato a titolo di rifusione selle spese di lite – oltre interessi nella misura legale dalla presente sentenza la saldo effettivo.
Al riguardo le ragioni poste a fondamento della reiezione dell'appello proposto da Parte_1 evidenziano come dopo la reiezione della domanda ha proposto il presente giudizio di Parte_1 appello in assenza di ogni presupposto che ne giustificava la proposizione del gravame attesa la palese infondatezza dei motivi di gravame articolati, così coinvolgendo parte appellata in una inutile ed ingiustificata ulteriore sequela giudiziale.
Del pari parte appellante va condannata al versamento alla Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4
c.p.c. dell'importo di euro 2.000,00.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante Parte_1 dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 647/2025, pubblicata in data Controparte_1
27.05.2025, del Tribunale Ordinario di TO IO, ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 8.000,00 per
[...] compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, oltre CPA ed
Iva, se dovuta, come per legge;
- condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ad una pena pecuniaria in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre interessi legali dalla Controparte_1 presente sentenza all'effettivo saldo;
pagina 9 di 10 - condanna ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della Cassa delle Parte_1
Ammende di una somma pari ad euro 2.000,00;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del Parte_1
d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio Il Presidente
Dr.ssa RG Monte
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