CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N.1635/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza Sezione Civile composta dai magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente Dott. Antonio Corte Consigliere Dott. Isabella Ciriaco Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 2 giugno 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano N. 3565/25, pubblicata il 2.5.2025, non notificata, da
(CF: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Federico Vido e MA AH ed elett.te dom.to in Milano, Via Perugino, 9, presso lo studio dell'avvocato Federico Vido,
- appellante
CONTRO
(CF ) Controparte_1 C.F._2
- appellata non costituita- NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
MI NO (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._3 procura generale alle liti del 10.09.2024 per atto del notaio in Persona_1
Roma (rep. 56907/16744, reg.ta a Roma 5 in data 12.09.2024 al n. 9937/1T, posta elettronica certificata: Email_1
- appellata contumace-
OGGETTO: Appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il 2.5.2025 emessa a seguito di reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. di estinzione dell'esecuzione presso terzi intentata dal
contro
; Parte_1 Controparte_1
1 CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, riformare la Sentenza n° 3565/2025 del Tribunale di Milano Sezione Terza Civile del 02.05.2025 disponendo la revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n° 4953/2024 R.G.E. e la conseguente fissazione di udienza per la dichiarazione del terzo”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, Parte_1 pronunciatosi sul reclamo dallo stesso presentato avverso l'ordinanza con cui il G.E. aveva dichiarato estinta la procedura di esecuzione presso terzi, intentata dal nei confronti di Pt_1
, per inattività delle parti ex art. 630 cpc. Controparte_1
Questi i fatti del processo:
- intentava una procedura esecutiva presso terzi ( ) per Parte_1 CP_2 recuperare un credito vantato nei confronti della sig.ra ; Controparte_1
- disposta la notifica dell'atto di pignoramento con citazione del debitore per l'udienza del 15/07/2024, veniva iscritta la procedura esecutiva presso il Tribunale di Milano al n. RG 4953/2024;
- il GE, con ordinanza del 7/11/24, rilevava che “il creditore procedente ha provveduto a notificare ex art. 143 cpc al debitore esecutato l'avviso di intervenuta iscrizione a ruolo della presente procedura con i relativi dati in data 14 agosto/3 settembre 2024 ossia ben oltre la data di comparizione fissata nell'atto di pignoramento per il giorno 15 luglio 2024”; pertanto dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, con conseguente svincolo delle somme pignorate presso il terzo, ossia;
CP_2
- in data 8.11.2024, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 630 3° co. c.p.c. Parte_1 avverso l'ordinanza del GE, sostenendo e deducendo di aver notificato l'avviso di cui all'art. 543, c. 5, c.p.c. prima della data d'udienza fissata, mediante consegna del relativo plico all'Ufficiale Giudiziario il giorno 14.6.2024, premurandosi poi di depositare nel relativo fascicolo telematico la c.d. “velina” in data 18.6.2024, mentre la prova dell'esito della notifica eseguita sia alla debitrice esecutata sia alla terza pignorata era stata depositata in data 20.09.2024;
- la sig.ra non si costituiva nel giudizio di reclamo, sebbene regolarmente CP_1 citata, mentre , costituendosi, ribadiva la dichiarazione negativa ex art. CP_2
547 c.p. già regolarmente comunicata dopo la notifica del pignoramento e prima dell'udienza del 15/07/2024, dando atto che nessun importo risultava disponibile. Con una seconda comunicazione del 29/07/2024 , aggiornando la precedente CP_2 dichiarazione, comunicava che l'unico rapporto intrattenuto con la debitrice esecutata era costituito da un libretto giudiziario, relativo ad una espropriazione immobiliare avviata da altro soggetto, con saldo negativo, in quanto le somme erano state versate
2 in data 23.11.2024 al Fondo Unico Giustizia su richiesta di . Controparte_3
Pertanto, la terza pignorata si rimetteva alla decisione del Collegio. Il Tribunale di Milano, con la sentenza qui appellata, ha rigettato il reclamo e confermato la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, rilevando che la finalità dell'art. 543 c. 5 c.p.c. è quella di informare la terza pignorata e – ratione temporis –il debitore esecutato che la procedura è stata coltivata, mediante la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo recante i dati della stessa e il suo successivo deposito nel relativo fascicolo telematico. Tuttavia, la documentazione depositata dal prima della data d'udienza Pt_1
(ovvero la “velina” del predisposto avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, priva dell'attestazione di avvenuta notifica) non dava certo contezza dell'avvenuta esecuzione dell'adempimento previsto dalla legge, oltre che del suo buon esito. Il Tribunale ha quindi evidenziato che la finalità informativa sottesa alla conoscenza – perlomeno legale – del medesimo avviso di avvenuta iscrizione a ruolo non poteva ritenersi soddisfatta dal mero avvio dell'iter notificatorio in un momento antecedente all'udienza fissata con l'atto di pignoramento, ma imponeva che tale iter fosse perfezionato prima della data d'udienza. Di conseguenza il pignoramento era divenuto inefficace. La sentenza ha sottolineato altresì che la data d'udienza, perentoriamente indicata dalla legge come termine ultimo per il deposito delle prove di avvenuta notifica dell'avviso ex art. 543 c. 5 c.p.c., viene scelta dallo stesso creditore pignorante e pertanto
“quest'ultimo è chiamato ad una ponderata valutazione in relazione agli ordinari tempi di notificazione dell'avviso”, tanto più in casi - come quello di specie - in cui era nota l'irreperibilità della debitrice esecutata.
Con l'appello proposto ha eccepito: Pt_1
1) l'erronea applicazione dell'art. 543 c. 5 c.p.c., come modificato dal “Correttivo Cartabia”, in quanto sarebbe venuto meno l'obbligo di notifica dell'avviso in questione al debitore esecutato, restando in vigore solo quello diretto al terzo pignorato;
pertanto l'appellante lamenta l'imposizione di un effetto sfavorevole e, in definitiva, sanzionatorio, ossia l'inefficacia del pignoramento connesso ad un adempimento oggi non più richiesto dalla legge con riguardo all'esecutato: in altre parole, la difesa del invoca la lex mitior, affermando di aver regolarmente adempiuto nei termini di Pt_1 legge all'obbligo di notifica dell'avviso alla terza pignorata , unico CP_2 obbligo oggi richiesto dalla norma in esame;
2) l'erronea applicazione dell'art. 543 c. 5 c.p.c., per non avere la sentenza tenuto conto del principio della c.d. scissione della notifica tra notificante e notificato: ciò in quanto la difesa avrebbe proceduto a consegnare il plico di notifica agli ufficiali Pt_1 giudiziari in data antecedente a quella fissata per la prima udienza;
3) l'erronea applicazione dell'art. 631 c.p.c., deducendo che il GE avrebbe dovuto sicuramente rinviare la prima udienza ad altra successiva, che sarebbe stata sicuramente fissata dopo il 26.11.2024, così determinando ex se la possibilità di applicazione diretta della disposizione del “Correttivo Cartabia” in forza del disposto dell'art. 7 del D.Lgs del 31.10.2024. Nel giudizio di appello non si è costituita né l'esecutata, né la terza pignorata.
3 All'udienza camerale, chiamata per il giorno 7.10.2025, la difesa di ha consegnato Pt_1
l'originale cartaceo dell'appello, riservandosi di depositarne copia nel fascicolo telematico, con la prova delle notifiche eseguite:
- alla terza pignorata , avvenuta presso il difensore costituito nella fase di CP_2 reclamo Avv. MI NO, a mezzo p.e.c. in data 9.7.2025, e
- all'esecutata, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con il deposito del plico presso la Casa Comunale in data 14.7.2025. La causa è stata discussa oralmente e decisa in pari data nella camera di consiglio ai sensi dell'art. 130 disp. att. cpc.
Rileva preliminarmente la Corte il mancato rispetto dei termini per il perfezionamento della notifica nei riguardi della debitrice esecutata. Infatti, risulta essere stata Controparte_1 cancellata già dal 2013 per irreperibilità dal registro anagrafico del Comune di Milano, quale ultima residenza nota;
pertanto, la notifica è stata eseguita a norma dell'art. 143 c.p.c. Tale norma richiede la giacenza dell'atto per almeno 20 giorni presso la Casa Comunale affinché la notifica possa considerarsi andata a buon fine. La notifica, perciò, si è perfezionata solo in data 3.8.2025, oltre il termine giudiziale del 15.07.2025 concesso per la notifica del ricorso.
Ciononostante, questa Corte ritiene di dover comunque procedere nel trattare la questione sottopostale, aderendo all'orientamento di legittimità sancito dalla Corte di Cassazione Sez. Un. Civili, 8 Maggio 2014, n. 9936 in virtù del quale, in base al principio della “ragione più liquida”, “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”.
Infatti, ad avviso di Cassazione civile, 20/05/2020, n.9309, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
Con specifico riferimento al tema delle notifiche, poi, la Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 10839 del 18 aprile 2019, ha stabilito che “la corte stessa è esentata dal valutare le questioni processuali sollevate in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio, ovvero altre relative all'esercizio di facoltà defensionali da parte degli intimati o intimandi, dovendo farsi applicazione del principio della “ragione più liquida”, in base al quale – quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità – la loro effettuazione pur nell'ininfluenza sull'esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo.” Nello stesso senso si è espressa la più recente Cass. n. 11825/2025.
Venendo perciò ai motivi di gravame, si può osservare come questi risultino del tutto inconferenti rispetto alle affermazioni svolte dalla sentenza impugnata.
4 La difesa sostiene di aver svolto tempestivamente le notifiche dell'avviso previsto Pt_1 dall'art. 543 co. V cpc, in quanto:
1) riguardo all'esecutata, avrebbe tempestivamente consegnato il plico all'ufficiale giudiziario e la notifica non risulterebbe tempestiva per incuria di questi, senza alcuna colpa attribuibile al per cui invoca l'applicazione del principio dello Pt_1 sdoppiamento degli effetti della notifica;
2) riguardo al terzo, avrebbe notificato tempestivamente via p.e.c. a CP_2
l'avviso, compiendo così l'unico adempimento che la legge oggi vigente richiede. Dunque, l'applicazione dell'inefficacia del pignoramento risulterebbe una sorta di sanzione non più applicabile in forza della lex mitior intervenuta con il “Correttivo Cartabia”. Tali censure non colgono nel segno in quanto la sentenza del Tribunale, confermando l'ordinanza del GE, non censura la mancata tempestività della notifica dell'avviso ex art. 543 co. 5 c.p.c. in sé, bensì il mancato deposito nel fascicolo telematico delle prove di avvenuta notifica del medesimo entro il perentorio termine dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento. La sentenza gravata chiarisce che il ha depositato in tempo solo la prova Pt_1 dell'“avvio del procedimento notificatorio”, come tale “non sufficiente” a che lo scopo della norma non risulti frustrato. La prova della conclusione di tale iter notificatorio (anche rispetto al terzo creditore) è stata depositata, per stessa ammissione dell'appellante, solo in data 20.9.2024, cioè oltre il termine di legge.
Di conseguenza, ogni considerazione circa la necessaria applicazione retroattiva della disciplina sancita dal c.d. “Correttivo Cartabia”, invocata dalla difesa risulta ultronea, Pt_1 giacché non si discute del fatto che almeno nei confronti di – unica destinataria CP_2 dell'avviso in discorso in base alla legge oggi vigente– la notifica sia stata tempestiva, bensì del fatto che la difesa non ha depositato tempestivamente nel fascicolo processuale la Pt_1 prova di tale notifica prima della data di udienza. Il rigoroso rispetto della norma risponde, d'altro canto, all'esigenza di garantire i principi di certezza e stabilità del diritto a tutela del debitore e del terzo pignorato. Il termine processuale imposto dalla legge è perentorio e, in quanto tale, non è sanabile ex post l'omissione dell'adempimento ritenuto essenziale dal legislatore.
Fuorviante è poi il richiamo all'art. 631 c.p.c., su cui l'appellante incardina un'argomentazione del tutto ipotetica quanto inconferente ai fini del decidere.
Risulta infine dirimente l'ulteriore rilievo che , in qualità di terza pignorata, ha CP_2 reso una dichiarazione negativa, evidenziando di non intrattenere più alcun rapporto con la sig.ra (oltretutto irreperibile e cancellata dall'anagrafe nel 2013 in base al CP_1 certificato di residenza fornito dall'appellante) se non un libretto giudiziario con saldo negativo.
L'unico libretto con provvista atteneva infatti ad una procedura esecutiva immobiliare a carico della sig.ra intentata dal condominio in cui ella risiedeva, in forza della quale le CP_1 somme residue sono state liquidate in favore del Fondo Unico Giustizia.
5 È evidente, pertanto, la carenza di interesse attuale e concreto dell'odierna appellante, a norma dell'art. 100 c.p.c., a coltivare il presente appello e, a monte, la procedura esecutiva dichiarata estinta, atteso che non potrebbe conseguire più alcun risultato giuridicamente o economicamente apprezzabile. Né – per la verità – avrebbe potuto conseguirlo illo tempore con il pignoramento che si duole essere stato erroneamente dichiarato inefficace, giacché le uniche somme presenti sul conto presso , si ripete, erano già vincolate al CP_2 soddisfacimento della predetta procedura esecutiva intentata dal Condominio di residenza della e riscosse poi dal F.U.G. CP_1
Vale la pena rammentare che l'interesse ad agire deve sussistere nel corso di tutto il procedimento e la sua carenza può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento anche d'ufficio. In proposito, si veda ex multis Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n.3991, che si è espressa in questi termini: “l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica.”
Alla stregua di quanto fin qui esposto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano.
Nulla deve essere statuito sulle spese in ragione della mancata costituzione delle parti appellate, mentre sussistono i presupposti affinchè versi il doppio del Contributo Pt_1
Unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. rep. 3565/25/2025, pubblicata Parte_1 il 2.5.2025, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater. Così deciso in Milano, camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Cons. rel. Est. Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
Atto redatto con la collaborazione del Mot dott.ssa Irene Milone
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza Sezione Civile composta dai magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente Dott. Antonio Corte Consigliere Dott. Isabella Ciriaco Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 2 giugno 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano N. 3565/25, pubblicata il 2.5.2025, non notificata, da
(CF: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Federico Vido e MA AH ed elett.te dom.to in Milano, Via Perugino, 9, presso lo studio dell'avvocato Federico Vido,
- appellante
CONTRO
(CF ) Controparte_1 C.F._2
- appellata non costituita- NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
MI NO (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._3 procura generale alle liti del 10.09.2024 per atto del notaio in Persona_1
Roma (rep. 56907/16744, reg.ta a Roma 5 in data 12.09.2024 al n. 9937/1T, posta elettronica certificata: Email_1
- appellata contumace-
OGGETTO: Appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il 2.5.2025 emessa a seguito di reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. di estinzione dell'esecuzione presso terzi intentata dal
contro
; Parte_1 Controparte_1
1 CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, riformare la Sentenza n° 3565/2025 del Tribunale di Milano Sezione Terza Civile del 02.05.2025 disponendo la revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n° 4953/2024 R.G.E. e la conseguente fissazione di udienza per la dichiarazione del terzo”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, Parte_1 pronunciatosi sul reclamo dallo stesso presentato avverso l'ordinanza con cui il G.E. aveva dichiarato estinta la procedura di esecuzione presso terzi, intentata dal nei confronti di Pt_1
, per inattività delle parti ex art. 630 cpc. Controparte_1
Questi i fatti del processo:
- intentava una procedura esecutiva presso terzi ( ) per Parte_1 CP_2 recuperare un credito vantato nei confronti della sig.ra ; Controparte_1
- disposta la notifica dell'atto di pignoramento con citazione del debitore per l'udienza del 15/07/2024, veniva iscritta la procedura esecutiva presso il Tribunale di Milano al n. RG 4953/2024;
- il GE, con ordinanza del 7/11/24, rilevava che “il creditore procedente ha provveduto a notificare ex art. 143 cpc al debitore esecutato l'avviso di intervenuta iscrizione a ruolo della presente procedura con i relativi dati in data 14 agosto/3 settembre 2024 ossia ben oltre la data di comparizione fissata nell'atto di pignoramento per il giorno 15 luglio 2024”; pertanto dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, con conseguente svincolo delle somme pignorate presso il terzo, ossia;
CP_2
- in data 8.11.2024, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 630 3° co. c.p.c. Parte_1 avverso l'ordinanza del GE, sostenendo e deducendo di aver notificato l'avviso di cui all'art. 543, c. 5, c.p.c. prima della data d'udienza fissata, mediante consegna del relativo plico all'Ufficiale Giudiziario il giorno 14.6.2024, premurandosi poi di depositare nel relativo fascicolo telematico la c.d. “velina” in data 18.6.2024, mentre la prova dell'esito della notifica eseguita sia alla debitrice esecutata sia alla terza pignorata era stata depositata in data 20.09.2024;
- la sig.ra non si costituiva nel giudizio di reclamo, sebbene regolarmente CP_1 citata, mentre , costituendosi, ribadiva la dichiarazione negativa ex art. CP_2
547 c.p. già regolarmente comunicata dopo la notifica del pignoramento e prima dell'udienza del 15/07/2024, dando atto che nessun importo risultava disponibile. Con una seconda comunicazione del 29/07/2024 , aggiornando la precedente CP_2 dichiarazione, comunicava che l'unico rapporto intrattenuto con la debitrice esecutata era costituito da un libretto giudiziario, relativo ad una espropriazione immobiliare avviata da altro soggetto, con saldo negativo, in quanto le somme erano state versate
2 in data 23.11.2024 al Fondo Unico Giustizia su richiesta di . Controparte_3
Pertanto, la terza pignorata si rimetteva alla decisione del Collegio. Il Tribunale di Milano, con la sentenza qui appellata, ha rigettato il reclamo e confermato la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, rilevando che la finalità dell'art. 543 c. 5 c.p.c. è quella di informare la terza pignorata e – ratione temporis –il debitore esecutato che la procedura è stata coltivata, mediante la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo recante i dati della stessa e il suo successivo deposito nel relativo fascicolo telematico. Tuttavia, la documentazione depositata dal prima della data d'udienza Pt_1
(ovvero la “velina” del predisposto avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, priva dell'attestazione di avvenuta notifica) non dava certo contezza dell'avvenuta esecuzione dell'adempimento previsto dalla legge, oltre che del suo buon esito. Il Tribunale ha quindi evidenziato che la finalità informativa sottesa alla conoscenza – perlomeno legale – del medesimo avviso di avvenuta iscrizione a ruolo non poteva ritenersi soddisfatta dal mero avvio dell'iter notificatorio in un momento antecedente all'udienza fissata con l'atto di pignoramento, ma imponeva che tale iter fosse perfezionato prima della data d'udienza. Di conseguenza il pignoramento era divenuto inefficace. La sentenza ha sottolineato altresì che la data d'udienza, perentoriamente indicata dalla legge come termine ultimo per il deposito delle prove di avvenuta notifica dell'avviso ex art. 543 c. 5 c.p.c., viene scelta dallo stesso creditore pignorante e pertanto
“quest'ultimo è chiamato ad una ponderata valutazione in relazione agli ordinari tempi di notificazione dell'avviso”, tanto più in casi - come quello di specie - in cui era nota l'irreperibilità della debitrice esecutata.
Con l'appello proposto ha eccepito: Pt_1
1) l'erronea applicazione dell'art. 543 c. 5 c.p.c., come modificato dal “Correttivo Cartabia”, in quanto sarebbe venuto meno l'obbligo di notifica dell'avviso in questione al debitore esecutato, restando in vigore solo quello diretto al terzo pignorato;
pertanto l'appellante lamenta l'imposizione di un effetto sfavorevole e, in definitiva, sanzionatorio, ossia l'inefficacia del pignoramento connesso ad un adempimento oggi non più richiesto dalla legge con riguardo all'esecutato: in altre parole, la difesa del invoca la lex mitior, affermando di aver regolarmente adempiuto nei termini di Pt_1 legge all'obbligo di notifica dell'avviso alla terza pignorata , unico CP_2 obbligo oggi richiesto dalla norma in esame;
2) l'erronea applicazione dell'art. 543 c. 5 c.p.c., per non avere la sentenza tenuto conto del principio della c.d. scissione della notifica tra notificante e notificato: ciò in quanto la difesa avrebbe proceduto a consegnare il plico di notifica agli ufficiali Pt_1 giudiziari in data antecedente a quella fissata per la prima udienza;
3) l'erronea applicazione dell'art. 631 c.p.c., deducendo che il GE avrebbe dovuto sicuramente rinviare la prima udienza ad altra successiva, che sarebbe stata sicuramente fissata dopo il 26.11.2024, così determinando ex se la possibilità di applicazione diretta della disposizione del “Correttivo Cartabia” in forza del disposto dell'art. 7 del D.Lgs del 31.10.2024. Nel giudizio di appello non si è costituita né l'esecutata, né la terza pignorata.
3 All'udienza camerale, chiamata per il giorno 7.10.2025, la difesa di ha consegnato Pt_1
l'originale cartaceo dell'appello, riservandosi di depositarne copia nel fascicolo telematico, con la prova delle notifiche eseguite:
- alla terza pignorata , avvenuta presso il difensore costituito nella fase di CP_2 reclamo Avv. MI NO, a mezzo p.e.c. in data 9.7.2025, e
- all'esecutata, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con il deposito del plico presso la Casa Comunale in data 14.7.2025. La causa è stata discussa oralmente e decisa in pari data nella camera di consiglio ai sensi dell'art. 130 disp. att. cpc.
Rileva preliminarmente la Corte il mancato rispetto dei termini per il perfezionamento della notifica nei riguardi della debitrice esecutata. Infatti, risulta essere stata Controparte_1 cancellata già dal 2013 per irreperibilità dal registro anagrafico del Comune di Milano, quale ultima residenza nota;
pertanto, la notifica è stata eseguita a norma dell'art. 143 c.p.c. Tale norma richiede la giacenza dell'atto per almeno 20 giorni presso la Casa Comunale affinché la notifica possa considerarsi andata a buon fine. La notifica, perciò, si è perfezionata solo in data 3.8.2025, oltre il termine giudiziale del 15.07.2025 concesso per la notifica del ricorso.
Ciononostante, questa Corte ritiene di dover comunque procedere nel trattare la questione sottopostale, aderendo all'orientamento di legittimità sancito dalla Corte di Cassazione Sez. Un. Civili, 8 Maggio 2014, n. 9936 in virtù del quale, in base al principio della “ragione più liquida”, “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”.
Infatti, ad avviso di Cassazione civile, 20/05/2020, n.9309, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
Con specifico riferimento al tema delle notifiche, poi, la Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 10839 del 18 aprile 2019, ha stabilito che “la corte stessa è esentata dal valutare le questioni processuali sollevate in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio, ovvero altre relative all'esercizio di facoltà defensionali da parte degli intimati o intimandi, dovendo farsi applicazione del principio della “ragione più liquida”, in base al quale – quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità – la loro effettuazione pur nell'ininfluenza sull'esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo.” Nello stesso senso si è espressa la più recente Cass. n. 11825/2025.
Venendo perciò ai motivi di gravame, si può osservare come questi risultino del tutto inconferenti rispetto alle affermazioni svolte dalla sentenza impugnata.
4 La difesa sostiene di aver svolto tempestivamente le notifiche dell'avviso previsto Pt_1 dall'art. 543 co. V cpc, in quanto:
1) riguardo all'esecutata, avrebbe tempestivamente consegnato il plico all'ufficiale giudiziario e la notifica non risulterebbe tempestiva per incuria di questi, senza alcuna colpa attribuibile al per cui invoca l'applicazione del principio dello Pt_1 sdoppiamento degli effetti della notifica;
2) riguardo al terzo, avrebbe notificato tempestivamente via p.e.c. a CP_2
l'avviso, compiendo così l'unico adempimento che la legge oggi vigente richiede. Dunque, l'applicazione dell'inefficacia del pignoramento risulterebbe una sorta di sanzione non più applicabile in forza della lex mitior intervenuta con il “Correttivo Cartabia”. Tali censure non colgono nel segno in quanto la sentenza del Tribunale, confermando l'ordinanza del GE, non censura la mancata tempestività della notifica dell'avviso ex art. 543 co. 5 c.p.c. in sé, bensì il mancato deposito nel fascicolo telematico delle prove di avvenuta notifica del medesimo entro il perentorio termine dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento. La sentenza gravata chiarisce che il ha depositato in tempo solo la prova Pt_1 dell'“avvio del procedimento notificatorio”, come tale “non sufficiente” a che lo scopo della norma non risulti frustrato. La prova della conclusione di tale iter notificatorio (anche rispetto al terzo creditore) è stata depositata, per stessa ammissione dell'appellante, solo in data 20.9.2024, cioè oltre il termine di legge.
Di conseguenza, ogni considerazione circa la necessaria applicazione retroattiva della disciplina sancita dal c.d. “Correttivo Cartabia”, invocata dalla difesa risulta ultronea, Pt_1 giacché non si discute del fatto che almeno nei confronti di – unica destinataria CP_2 dell'avviso in discorso in base alla legge oggi vigente– la notifica sia stata tempestiva, bensì del fatto che la difesa non ha depositato tempestivamente nel fascicolo processuale la Pt_1 prova di tale notifica prima della data di udienza. Il rigoroso rispetto della norma risponde, d'altro canto, all'esigenza di garantire i principi di certezza e stabilità del diritto a tutela del debitore e del terzo pignorato. Il termine processuale imposto dalla legge è perentorio e, in quanto tale, non è sanabile ex post l'omissione dell'adempimento ritenuto essenziale dal legislatore.
Fuorviante è poi il richiamo all'art. 631 c.p.c., su cui l'appellante incardina un'argomentazione del tutto ipotetica quanto inconferente ai fini del decidere.
Risulta infine dirimente l'ulteriore rilievo che , in qualità di terza pignorata, ha CP_2 reso una dichiarazione negativa, evidenziando di non intrattenere più alcun rapporto con la sig.ra (oltretutto irreperibile e cancellata dall'anagrafe nel 2013 in base al CP_1 certificato di residenza fornito dall'appellante) se non un libretto giudiziario con saldo negativo.
L'unico libretto con provvista atteneva infatti ad una procedura esecutiva immobiliare a carico della sig.ra intentata dal condominio in cui ella risiedeva, in forza della quale le CP_1 somme residue sono state liquidate in favore del Fondo Unico Giustizia.
5 È evidente, pertanto, la carenza di interesse attuale e concreto dell'odierna appellante, a norma dell'art. 100 c.p.c., a coltivare il presente appello e, a monte, la procedura esecutiva dichiarata estinta, atteso che non potrebbe conseguire più alcun risultato giuridicamente o economicamente apprezzabile. Né – per la verità – avrebbe potuto conseguirlo illo tempore con il pignoramento che si duole essere stato erroneamente dichiarato inefficace, giacché le uniche somme presenti sul conto presso , si ripete, erano già vincolate al CP_2 soddisfacimento della predetta procedura esecutiva intentata dal Condominio di residenza della e riscosse poi dal F.U.G. CP_1
Vale la pena rammentare che l'interesse ad agire deve sussistere nel corso di tutto il procedimento e la sua carenza può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento anche d'ufficio. In proposito, si veda ex multis Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n.3991, che si è espressa in questi termini: “l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica.”
Alla stregua di quanto fin qui esposto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano.
Nulla deve essere statuito sulle spese in ragione della mancata costituzione delle parti appellate, mentre sussistono i presupposti affinchè versi il doppio del Contributo Pt_1
Unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. rep. 3565/25/2025, pubblicata Parte_1 il 2.5.2025, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater. Così deciso in Milano, camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Cons. rel. Est. Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
Atto redatto con la collaborazione del Mot dott.ssa Irene Milone
6