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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/09/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Prato
Il giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, rilevato che le stesse hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi,
P.Q.M.
si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2551/2023 tra le parti:
Attore
CF ), con l'avv. BOTTAI ALESSIO Controparte_1 C.F._1
Convenuti
CF ) con l'avv. GIOVANNELLI GIOVANNI CP_2 C.F._2
(CF ) , con l'avv. GIOVANNELLI GIOVANNI CP_3 C.F._3
(CF ), con l'avv. Controparte_4 C.F._4
GIOVANNELLI GIOVANNI
(CF ), con l'avv. CURTI FRANCESCO e l'avv. Controparte_5 P.IVA_1
ANTONELLO VENEZIANO contumace Controparte_6
Conclusioni
Per parte attrice: come da note scritte depositate in data 4/9/2025
Per parte convenuta come da note scritte depositate in data 11/9/2025 Controparte_7
Per parte convenuta : come da note scritte depositate in data 10/9/2025 Controparte_5
Fatto e diritto
2 Con atto di citazione ritualmente notificato a citato in Controparte_1 giudizio CP_2 Controparte_4 CP_3 il in persona del curatore fallimentare,
[...] Controparte_6
e chiedendo al Controparte_8 Controparte_9
Tribunale di accertare la non autenticità del testamento olografo redatto da CP_10
e, quindi, dichiararne l'inesistenza o, in subordine, la nullità e, per l'effetto,
[...] dichiarare l'inefficacia dell'accettazione pura e semplice dell'eredità con conseguente apertura della successione legittima.
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha dedotto: (1) che in data 22.10.2006 è deceduto in Prato Donatello Borchi;
(2) che in data 4.8.2008 è stato pubblicato il testamento olografo apparentemente redatto dal de cuius, nel quale il testatore aveva istituito eredi il figlio, la nuora, nonché i CP_2 Controparte_4 nipoti, e (3) che l'eredità è stata accettata, Controparte_1 CP_3 puramente e semplicemente, da tutti gli eredi istituiti;
(4) che, successivamente a tale accettazione, gli eredi sono stati destinatari del decreto ingiuntivo 1692/2009 richiesto ed ottenuto dalla recante condanna al pagamento, Controparte_8 in solido, di euro 186.180,60 in forza di fideiussione prestata dal defunto con vincolo di solidarietà ed indivisibilità; (5) che, successivamente, la società ha Controparte_9 asserito di essere cessionaria di detto credito;
(6) che, recentemente, all'esito di una perizia calligrafica, è emerso che il testamento olografo non proviene dall'apparente testatore;
(7) che vi è interesse dell'attrice ad estendere il contraddittorio anche nei confronti degli istituti di credito predetti al fine di estendere anche nei loro confronti l'efficacia soggettiva del giudicato che definirà la causa;
(8) che, oltre all'accertamento demandato in via principale, è interesse della comparente che la pronuncia emanata all'esito del presente giudizio sia resa pubblica mediante ordine rivolto al pubblico ufficiale detentore sia del verbale di pubblicazione del testamento olografo sia della dichiarazione di accettazione pura e semplice di prendere nota del dispositivo della sentenza ai sensi dell'art. 70 R.D. 10 settembre 1914 n. 1326, nonché mediante ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere la sentenza.
Con comparsa di costituzione si sono costituiti in giudizio, CP_2 CP_3
e i quali non si sono sostanzialmente opposti alla
[...] Controparte_4 domanda attorea volta all'accertamento dell'autenticità o meno del testamento olografo del cuius, non ponendo alcuna riserva alla successione legittima di Controparte_10 qualora l'accertamento abbia esito positivo.
3 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita anche quale Controparte_5 cessionaria di a sua volta cessionaria di Controparte_9 Controparte_8
la quale ha dedotto la singolarità del coinvolgimento della stessa nell'attuale
[...] controversia essendo terza nei rapporti tra eredi o presunti tali e che comunque l'esito della presente causa, qualunque esso sia, non potrà avere effetti sui procedimenti già definiti con sentenza passati in giudicato nei confronti dell'attrice stessa.
La curatela del fallimento pur ritualmente citata, non si è costituita in CP_3 giudizio, rimanendo così contumace.
La causa, istruita mediante documenti e consulenza tecnica grafologica, è stata discussa con note scritte depositate dalle parti sulle conclusioni come indicate nelle predette note.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_6 non essendosi costituito in giudizio nonostante la regolarità della notificazione.
Nel merito, la domanda principale di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Dall'accertamento peritale svolto, redatto scientemente e razionalmente, condivisibile perché esente da vizi logici, è emerso che la scheda testamentaria esaminata non è stata redatta dal de cuius. In particolare, la ctu ha evidenziato che le caratteristiche scriventi hanno elementi basilari di discordanza di mano non riconducibili allo stesso autore e che “la scheda testamentaria attribuita all'autore Alfa non corrisponde all'azione scrivente del de cuius ”. Controparte_10
Invero, la consulente nominata ha accertato che le due scritture sono differenti concludendo che il testamento di non è autografo. Controparte_10
Ne consegue la declaratoria di inesistenza di detto testamento. Ciò in base alla disamina della giurisprudenza formatasi sul punto la quale ha escluso l'applicabilità dell'art. 590
c.c. nel caso di mancata sottoscrizione autografa del testamento, quindi di testamento radicalmente falso, come nel caso in esame (cfr. Cass. 11195/2012; Cass. 10065/2020).
Quindi il testamento in questione non ha prodotto alcun effetto, così come l'atto di accettazione dell'eredità, fondato proprio sulle disposizioni in esso contenute, con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione.
Ne consegue l'apertura della successione legittima secondo le regole stabilite dal codice civile, quindi, unico chiamato all'eredità del de cuius è il figlio, CP_2
Con riguardo alla domanda attorea volta ad ottenere l'ordine al pubblico ufficiale detentore sia del verbale di pubblicazione del testamento olografo sia della dichiarazione di accettazione pura e semplice di prendere nota del dispositivo della presente sentenza se ne rileva l'infondatezza.
4 L'articolo 70 del RD 1326/1914 stabilisce che “nel caso in cui l'atto notarile sia dichiarato nullo per sentenza dell'autorità giudiziaria divenuta irrevocabile, il presidente del Consiglio notarile, nel cui distretto l'atto fu ricevuto, avuta, su richiesta della parte interessata, comunicazione del dispositivo della sentenza dal cancellerie dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata, provvede perché ne sia fatta annotazione in margine dell'atto originale, sia che si trovi depositato nell'archivio notarile, avvertendone il conservatore, sia che si trovi tuttora presso il notaro.”.
Ne consegue che non spetta al giudice spiegare alcun ordine al notaio dovendosi limitare a far dare comunicazione della presente sentenza al Presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.
Tenuto conto del comportamento processuale dei convenuti , CP_2 [...]
e si ritengono sussistenti i presupposti per disporre Controparte_4 CP_3
l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra questi e l'attrice.
Al contrario, in relazione ai rapporti tra l'attrice la convenuta si ritiene Controparte_5 che le spese di quest'ultima debbano essere poste a carico dell'attrice che ha dato causa alla costituzione della stessa senza spiegare alcuna domanda nei suoi confronti.
Le stesse saranno liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva ai valori medi, fase istruttoria e fase decisionale ai valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del Controparte_6
2. Accerta e dichiara che il testamento allegato al verbale di pubblicazione del
4.8.2008 ai rogiti del dr. notaio in Prato Rep. 104.129 Racc. Persona_1
21.412 non è autentico e, come tale, inesistente;
3. Dichiara l'inefficacia dell'atto di accettazione dell'eredità formulata con atto ai rogiti dr. notaio in Prato in data 6/8/2008 Rep. 104.136, Racc. Persona_1
21.416;
4. Dichiara che alla morte di si è aperta la successione legittima e Controparte_10 che chiamato all'eredità è il figlio CP_2
5. Compensa integralmente tra l'attore e i convenuti , CP_2 CP_3
e le spese del presente giudizio;
[...] Controparte_4
5 6. Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, Controparte_5 oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
7. Pone definitivamente le spese di ctu al 50% tra l'attrice e i convenuti CP_2
, e come liquidate con separato
[...] CP_3 Controparte_4 provvedimento;
8. Ordina alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza al Consiglio notarile dei distretti riuniti di Prato, Firenze e Pistoia ai sensi del R.D. 1326/1914;
9. Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Prato l'annotazione della presente sentenza ai sensi degli artt. 2652 e 2655 c.c..
Prato, 30/9/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
6
Il giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, rilevato che le stesse hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi,
P.Q.M.
si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2551/2023 tra le parti:
Attore
CF ), con l'avv. BOTTAI ALESSIO Controparte_1 C.F._1
Convenuti
CF ) con l'avv. GIOVANNELLI GIOVANNI CP_2 C.F._2
(CF ) , con l'avv. GIOVANNELLI GIOVANNI CP_3 C.F._3
(CF ), con l'avv. Controparte_4 C.F._4
GIOVANNELLI GIOVANNI
(CF ), con l'avv. CURTI FRANCESCO e l'avv. Controparte_5 P.IVA_1
ANTONELLO VENEZIANO contumace Controparte_6
Conclusioni
Per parte attrice: come da note scritte depositate in data 4/9/2025
Per parte convenuta come da note scritte depositate in data 11/9/2025 Controparte_7
Per parte convenuta : come da note scritte depositate in data 10/9/2025 Controparte_5
Fatto e diritto
2 Con atto di citazione ritualmente notificato a citato in Controparte_1 giudizio CP_2 Controparte_4 CP_3 il in persona del curatore fallimentare,
[...] Controparte_6
e chiedendo al Controparte_8 Controparte_9
Tribunale di accertare la non autenticità del testamento olografo redatto da CP_10
e, quindi, dichiararne l'inesistenza o, in subordine, la nullità e, per l'effetto,
[...] dichiarare l'inefficacia dell'accettazione pura e semplice dell'eredità con conseguente apertura della successione legittima.
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha dedotto: (1) che in data 22.10.2006 è deceduto in Prato Donatello Borchi;
(2) che in data 4.8.2008 è stato pubblicato il testamento olografo apparentemente redatto dal de cuius, nel quale il testatore aveva istituito eredi il figlio, la nuora, nonché i CP_2 Controparte_4 nipoti, e (3) che l'eredità è stata accettata, Controparte_1 CP_3 puramente e semplicemente, da tutti gli eredi istituiti;
(4) che, successivamente a tale accettazione, gli eredi sono stati destinatari del decreto ingiuntivo 1692/2009 richiesto ed ottenuto dalla recante condanna al pagamento, Controparte_8 in solido, di euro 186.180,60 in forza di fideiussione prestata dal defunto con vincolo di solidarietà ed indivisibilità; (5) che, successivamente, la società ha Controparte_9 asserito di essere cessionaria di detto credito;
(6) che, recentemente, all'esito di una perizia calligrafica, è emerso che il testamento olografo non proviene dall'apparente testatore;
(7) che vi è interesse dell'attrice ad estendere il contraddittorio anche nei confronti degli istituti di credito predetti al fine di estendere anche nei loro confronti l'efficacia soggettiva del giudicato che definirà la causa;
(8) che, oltre all'accertamento demandato in via principale, è interesse della comparente che la pronuncia emanata all'esito del presente giudizio sia resa pubblica mediante ordine rivolto al pubblico ufficiale detentore sia del verbale di pubblicazione del testamento olografo sia della dichiarazione di accettazione pura e semplice di prendere nota del dispositivo della sentenza ai sensi dell'art. 70 R.D. 10 settembre 1914 n. 1326, nonché mediante ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere la sentenza.
Con comparsa di costituzione si sono costituiti in giudizio, CP_2 CP_3
e i quali non si sono sostanzialmente opposti alla
[...] Controparte_4 domanda attorea volta all'accertamento dell'autenticità o meno del testamento olografo del cuius, non ponendo alcuna riserva alla successione legittima di Controparte_10 qualora l'accertamento abbia esito positivo.
3 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita anche quale Controparte_5 cessionaria di a sua volta cessionaria di Controparte_9 Controparte_8
la quale ha dedotto la singolarità del coinvolgimento della stessa nell'attuale
[...] controversia essendo terza nei rapporti tra eredi o presunti tali e che comunque l'esito della presente causa, qualunque esso sia, non potrà avere effetti sui procedimenti già definiti con sentenza passati in giudicato nei confronti dell'attrice stessa.
La curatela del fallimento pur ritualmente citata, non si è costituita in CP_3 giudizio, rimanendo così contumace.
La causa, istruita mediante documenti e consulenza tecnica grafologica, è stata discussa con note scritte depositate dalle parti sulle conclusioni come indicate nelle predette note.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_6 non essendosi costituito in giudizio nonostante la regolarità della notificazione.
Nel merito, la domanda principale di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Dall'accertamento peritale svolto, redatto scientemente e razionalmente, condivisibile perché esente da vizi logici, è emerso che la scheda testamentaria esaminata non è stata redatta dal de cuius. In particolare, la ctu ha evidenziato che le caratteristiche scriventi hanno elementi basilari di discordanza di mano non riconducibili allo stesso autore e che “la scheda testamentaria attribuita all'autore Alfa non corrisponde all'azione scrivente del de cuius ”. Controparte_10
Invero, la consulente nominata ha accertato che le due scritture sono differenti concludendo che il testamento di non è autografo. Controparte_10
Ne consegue la declaratoria di inesistenza di detto testamento. Ciò in base alla disamina della giurisprudenza formatasi sul punto la quale ha escluso l'applicabilità dell'art. 590
c.c. nel caso di mancata sottoscrizione autografa del testamento, quindi di testamento radicalmente falso, come nel caso in esame (cfr. Cass. 11195/2012; Cass. 10065/2020).
Quindi il testamento in questione non ha prodotto alcun effetto, così come l'atto di accettazione dell'eredità, fondato proprio sulle disposizioni in esso contenute, con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione.
Ne consegue l'apertura della successione legittima secondo le regole stabilite dal codice civile, quindi, unico chiamato all'eredità del de cuius è il figlio, CP_2
Con riguardo alla domanda attorea volta ad ottenere l'ordine al pubblico ufficiale detentore sia del verbale di pubblicazione del testamento olografo sia della dichiarazione di accettazione pura e semplice di prendere nota del dispositivo della presente sentenza se ne rileva l'infondatezza.
4 L'articolo 70 del RD 1326/1914 stabilisce che “nel caso in cui l'atto notarile sia dichiarato nullo per sentenza dell'autorità giudiziaria divenuta irrevocabile, il presidente del Consiglio notarile, nel cui distretto l'atto fu ricevuto, avuta, su richiesta della parte interessata, comunicazione del dispositivo della sentenza dal cancellerie dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata, provvede perché ne sia fatta annotazione in margine dell'atto originale, sia che si trovi depositato nell'archivio notarile, avvertendone il conservatore, sia che si trovi tuttora presso il notaro.”.
Ne consegue che non spetta al giudice spiegare alcun ordine al notaio dovendosi limitare a far dare comunicazione della presente sentenza al Presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.
Tenuto conto del comportamento processuale dei convenuti , CP_2 [...]
e si ritengono sussistenti i presupposti per disporre Controparte_4 CP_3
l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra questi e l'attrice.
Al contrario, in relazione ai rapporti tra l'attrice la convenuta si ritiene Controparte_5 che le spese di quest'ultima debbano essere poste a carico dell'attrice che ha dato causa alla costituzione della stessa senza spiegare alcuna domanda nei suoi confronti.
Le stesse saranno liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva ai valori medi, fase istruttoria e fase decisionale ai valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del Controparte_6
2. Accerta e dichiara che il testamento allegato al verbale di pubblicazione del
4.8.2008 ai rogiti del dr. notaio in Prato Rep. 104.129 Racc. Persona_1
21.412 non è autentico e, come tale, inesistente;
3. Dichiara l'inefficacia dell'atto di accettazione dell'eredità formulata con atto ai rogiti dr. notaio in Prato in data 6/8/2008 Rep. 104.136, Racc. Persona_1
21.416;
4. Dichiara che alla morte di si è aperta la successione legittima e Controparte_10 che chiamato all'eredità è il figlio CP_2
5. Compensa integralmente tra l'attore e i convenuti , CP_2 CP_3
e le spese del presente giudizio;
[...] Controparte_4
5 6. Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, Controparte_5 oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
7. Pone definitivamente le spese di ctu al 50% tra l'attrice e i convenuti CP_2
, e come liquidate con separato
[...] CP_3 Controparte_4 provvedimento;
8. Ordina alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza al Consiglio notarile dei distretti riuniti di Prato, Firenze e Pistoia ai sensi del R.D. 1326/1914;
9. Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Prato l'annotazione della presente sentenza ai sensi degli artt. 2652 e 2655 c.c..
Prato, 30/9/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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