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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 13/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
SA IU, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2723/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 ALTRI TRIBUTI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 ALTRI TRIBUTI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 ALTRI TRIBUTI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4623/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, rituale e tempestivo, la società Ricorrente_1 srl, impugna la cartella n. 09720250061963166 che contiene le partite di ruolo: T9B0001172019/0003 (2012) - T9B0001162019/0003 (2013) -
T9B0001172019/0003 (2014).
Tali partite, derivano dalla decadenza di n. 3 piani di rateazione cui la Ricorrente ha avuto accesso, con violazioni che ne hanno comportato la decadenza con conseguente recupero delle relative somme.
La decadenza in questione generatrice delle 3 partite di ruolo di cui alla cartella oggi impugnata, origina dal fatto che la parte ha utilizzato un credito in compensazione per pagare delle rate che nelle precedenti iscrizioni a ruolo erano state ritenute regolari e precisamente: - le rate n. 15 del 14/11/2022 e n. 16 del 28/02/2023 per l'anno 2012; - le rate n. 15 del 14/11/2022 e n. 16 del 28/02/2023 per l'anno 2013; - la rata n. 16 del
28/02/2023 per il 2014.
La causa generatrice della cartella qui impugnata, consiste nel fatto che parte ricorrente ha utilizzato un credito in compensazione per pagare le rate sopra evidenziate.
Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente contesta: Illegittimità ed infondatezza della Cartella di pagamento per l'impossibilità di configurare un fenomeno di decadenza della rateazione. L'interpretazione
“punitiva” adottata dall'Ufficio nella misura in cui vorrebbe equiparare il pagamento eseguito con modalità
“irregolari” alla “omissione” del pagamento tout court;
Illegittimità ed infondatezza della Cartella di pagamento per palese violazione del legittimo affidamento ingenerato dalla condotta dell'Ufficio. Il vulnus cagionato dalla Cartella all'art. 10 della L. 212/00; Illegittimità ed infondatezza della Cartella di Pagamento laddove ha prefigurato una pretesa a titolo di interessi chiaramente extra ordinem ove pure si intendesse configurare
(il che non è) una ipotetica decadenza dalla rateazione;
Illegittimità ed infondatezza della Cartella di
Pagamento laddove ha prefigurato una pretesa a titolo di sanzioni a fronte di una condotta chiaramente inoffensiva ove pure si volesse accedere alla tesi della prefigurata decadenza della rateazione.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano e contesta ogni eccezione ex adverso proposta e insiste per la conferma dell'atto impugnato. La causa è stata discussa alla udienza del 12 dicembre 2025 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I versamenti contestati non possono considerarsi validi, in quanto effettuati utilizzando un credito in compensazione, in palese violazione del comma 6, ultimo periodo, dell'art. 6 del D.L. 2018 n. 119 che recita testualmente: “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali.
Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.”
Tale divieto è stato ribadito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2019, tesa a fornire chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata, nonché chiaramente previsto nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 39209/2019, di attuazione dell'articolo 6
e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.
Ne consegue che la citata rata- versamento non può considerarsi valido, in quanto è stato effettuato utilizzando un credito in compensazione, non potendosi considerare il versamento con compensazione mera irritualità. Le norme tributarie agevolative sono di stretta interpretazione e non ammettono deroghe.
Ne deriva che l'operato dell'ufficio in merito è del tutto legittimo.
Per quanto riguarda la presunta violazione del legittimo affidamento ingenerato dalla condotta dell'Ufficio che ha quietanzato i versamenti effettuati dalla parte, poi contestati, nessuna violazione del legittimo affidamento della parte ha commesso l'Ufficio che ha esclusivamente applicato la legge. Il rilascio della quietanza, è passaggio dovuto ed automatico al momento del pagamento e ne attesta l'avvenimento ma non la legittimità. Nel caso di specie è la stessa parte che definisce il pagamento irrituale quindi nessuna violazione ha commesso l'Ufficio anche laddove ha rilasciato quietanza, anch'essa prevista per legge.
Per quanto riguarda gli interessi che parte ricorrente ritiene non essere dovuti, in quanto non si sarebbe verificata la decadenza da rateazione contestata dall'Ufficio e anche laddove vi fosse stata, “non avrebbe potuto verificarsi prima della scadenza per il pagamento della rata successiva alla prima rata (la n. 15) asseritamente omessa (ovvero, non prima del 28 febbraio 2023, data stabilita ex lege per il versamento della successiva rata della Pace fiscale)”, occorre evidenziare che, nel caso di specie, la decadenza si è verificata non perché la parte abbia versato dopo la scadenza della rata successiva, quindi per una questione temporale, bensì per mancato rispetto di una disposizione di legge, ossia il comma 6, ultimo periodo, dell'art. 6 del D.L. 2018 n. 119.
La norma afferma che “Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno
2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda”. Non vi è nessuna contestazione di violazione temporale nella specie, pertanto, l'eccezione è anche inconferente. Gli interessi, poi, sono stati calcolati secondo quanto stabilisce la norma a partire dal 01/06/2019.
Per quanto riguarda la sanzione applicata dall'Ufficio nella cartella impugnata, la stessa appare essere del tutto legittima. La sanzione è infatti quella prevista dall'art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, aumentata della metà e quindi pari al 45%.
L'Ufficio non ha fatto altro che applicare le disposizioni di legge, pertanto, nessuna violazione è stata commessa.
Per tutti questi motivi il ricorso viene respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.000,00= a favore di ognuno degli Uffici resistenti.
Milano, lì 12 dicembre 2025
Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Avv. Adele Marcellini
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
SA IU, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2723/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 ALTRI TRIBUTI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 ALTRI TRIBUTI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 ALTRI TRIBUTI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250061963166000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4623/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, rituale e tempestivo, la società Ricorrente_1 srl, impugna la cartella n. 09720250061963166 che contiene le partite di ruolo: T9B0001172019/0003 (2012) - T9B0001162019/0003 (2013) -
T9B0001172019/0003 (2014).
Tali partite, derivano dalla decadenza di n. 3 piani di rateazione cui la Ricorrente ha avuto accesso, con violazioni che ne hanno comportato la decadenza con conseguente recupero delle relative somme.
La decadenza in questione generatrice delle 3 partite di ruolo di cui alla cartella oggi impugnata, origina dal fatto che la parte ha utilizzato un credito in compensazione per pagare delle rate che nelle precedenti iscrizioni a ruolo erano state ritenute regolari e precisamente: - le rate n. 15 del 14/11/2022 e n. 16 del 28/02/2023 per l'anno 2012; - le rate n. 15 del 14/11/2022 e n. 16 del 28/02/2023 per l'anno 2013; - la rata n. 16 del
28/02/2023 per il 2014.
La causa generatrice della cartella qui impugnata, consiste nel fatto che parte ricorrente ha utilizzato un credito in compensazione per pagare le rate sopra evidenziate.
Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente contesta: Illegittimità ed infondatezza della Cartella di pagamento per l'impossibilità di configurare un fenomeno di decadenza della rateazione. L'interpretazione
“punitiva” adottata dall'Ufficio nella misura in cui vorrebbe equiparare il pagamento eseguito con modalità
“irregolari” alla “omissione” del pagamento tout court;
Illegittimità ed infondatezza della Cartella di pagamento per palese violazione del legittimo affidamento ingenerato dalla condotta dell'Ufficio. Il vulnus cagionato dalla Cartella all'art. 10 della L. 212/00; Illegittimità ed infondatezza della Cartella di Pagamento laddove ha prefigurato una pretesa a titolo di interessi chiaramente extra ordinem ove pure si intendesse configurare
(il che non è) una ipotetica decadenza dalla rateazione;
Illegittimità ed infondatezza della Cartella di
Pagamento laddove ha prefigurato una pretesa a titolo di sanzioni a fronte di una condotta chiaramente inoffensiva ove pure si volesse accedere alla tesi della prefigurata decadenza della rateazione.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano e contesta ogni eccezione ex adverso proposta e insiste per la conferma dell'atto impugnato. La causa è stata discussa alla udienza del 12 dicembre 2025 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I versamenti contestati non possono considerarsi validi, in quanto effettuati utilizzando un credito in compensazione, in palese violazione del comma 6, ultimo periodo, dell'art. 6 del D.L. 2018 n. 119 che recita testualmente: “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali.
Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.”
Tale divieto è stato ribadito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2019, tesa a fornire chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata, nonché chiaramente previsto nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 39209/2019, di attuazione dell'articolo 6
e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.
Ne consegue che la citata rata- versamento non può considerarsi valido, in quanto è stato effettuato utilizzando un credito in compensazione, non potendosi considerare il versamento con compensazione mera irritualità. Le norme tributarie agevolative sono di stretta interpretazione e non ammettono deroghe.
Ne deriva che l'operato dell'ufficio in merito è del tutto legittimo.
Per quanto riguarda la presunta violazione del legittimo affidamento ingenerato dalla condotta dell'Ufficio che ha quietanzato i versamenti effettuati dalla parte, poi contestati, nessuna violazione del legittimo affidamento della parte ha commesso l'Ufficio che ha esclusivamente applicato la legge. Il rilascio della quietanza, è passaggio dovuto ed automatico al momento del pagamento e ne attesta l'avvenimento ma non la legittimità. Nel caso di specie è la stessa parte che definisce il pagamento irrituale quindi nessuna violazione ha commesso l'Ufficio anche laddove ha rilasciato quietanza, anch'essa prevista per legge.
Per quanto riguarda gli interessi che parte ricorrente ritiene non essere dovuti, in quanto non si sarebbe verificata la decadenza da rateazione contestata dall'Ufficio e anche laddove vi fosse stata, “non avrebbe potuto verificarsi prima della scadenza per il pagamento della rata successiva alla prima rata (la n. 15) asseritamente omessa (ovvero, non prima del 28 febbraio 2023, data stabilita ex lege per il versamento della successiva rata della Pace fiscale)”, occorre evidenziare che, nel caso di specie, la decadenza si è verificata non perché la parte abbia versato dopo la scadenza della rata successiva, quindi per una questione temporale, bensì per mancato rispetto di una disposizione di legge, ossia il comma 6, ultimo periodo, dell'art. 6 del D.L. 2018 n. 119.
La norma afferma che “Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno
2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda”. Non vi è nessuna contestazione di violazione temporale nella specie, pertanto, l'eccezione è anche inconferente. Gli interessi, poi, sono stati calcolati secondo quanto stabilisce la norma a partire dal 01/06/2019.
Per quanto riguarda la sanzione applicata dall'Ufficio nella cartella impugnata, la stessa appare essere del tutto legittima. La sanzione è infatti quella prevista dall'art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, aumentata della metà e quindi pari al 45%.
L'Ufficio non ha fatto altro che applicare le disposizioni di legge, pertanto, nessuna violazione è stata commessa.
Per tutti questi motivi il ricorso viene respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.000,00= a favore di ognuno degli Uffici resistenti.
Milano, lì 12 dicembre 2025
Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Avv. Adele Marcellini