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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 447/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2723/2024 depositato il 02/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Soverato - . 88068 Soverato CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 018/5423/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come in atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, propone ricorso avverso il preavviso di Fermo Amministrativo n. 185/5423/2024 Cod Contr. N. 1863 sull'autoveicolo OPEL Targa_1, notificato in data 27/09/2024 da CONCESSIONI & CONSULENZE (C&G SRL), per una pretesa di euro
772,00.
Premette che il 16/9/2019 cessava di vivere in Roma, senza lasciare testamento, il proprio coniuge, Dr.
Nominativo_1 e che la stessa ha accettato l'eredità con beneficio di inventario con atto a rogito della Dr.ssa Nominativo_2, notaio in Catanzaro, del 24/9/2019, rep. n. 45850; raccolta n. 16543.
A sostegno delle proprie doglianze, quindi, lamenta ed eccepisce:
1 - Vizio di motivazione – insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto posti a base della pretesa – violazione e falsa applicazione art. 490 c.c. e art. 507 u.c. c.c.. Rileva che - ai sensi dell'art. 490 c.c., l'effetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e con rilascio dei beni ai creditori consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede e, sicché quest'ultimo non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti: ai sensi dell'art. 507 u.c. c.c., l'erede che ha rilasciato i beni ai creditori resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.
2- Violazione dell'art. 86 del D.P.R. 602/73 e conseguente nullità del provvedimento di fermo amministrativo disposto su auto strumentale. Assume l'illegittimità dell'atto di preavviso di fermo amministrativo per violazione dell'art. 86 del D.P.R 602/1973, ai sensi del quale la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. Evidenzia che svolgendo l'attività di avvocato, ha necessità dell'auto per recarsi presso gli uffici giudiziari dell'intera regione della Calabria, presso i quali esercita la professione, nonché presso i clienti.
Quanto poi alla pretesa riferita al servizio idrico integrato 2011, assume che era già stata azionata dal Comune di Soverato con ingiunzione fiscale di pagamento numero 018/14931/2020 (Cod. contr. n. 1863) emessa da
C & C - Concessioni & Consulenze S.r.l., Concessionaria del Comune di Soverato (CZ) del Servizio di
Riscossione Coattiva, notificata il 25/01/2021 che la stessa ha impugnato con atto di citazione 16/02/2021 notificato a mezzo pec in pari data.
La causa, iscritta al n. 704/2021 r.g. del giudice di Pace di Catanzaro, è stata assegnata a sentenza il giorno
11/11/2022 ma non è stata ancora decisa.
Rileva che, al solo fine di evitare la minacciata iscrizione al PRA del fermo amministrativo della propria autovettura (l'uso della quale è indispensabile per lo svolgimento della sua professione di avvocato), in data
15/10/2024, ha pagato, seppur con espressa riserva di ripetizione all'esito del presente giudizio, la somma di € 772,00 pretesa dal Comune Soverato.
Chiede, pertanto a questa Corte di Giustizia Tributaria di - dichiarare l'illegittimità e conseguentemente annullare il Preavviso di Fermo Amministrativo impugnato. Il comune di Soverato E Concessioni & Consulenze (C&G SRL) non si costituiscono in giudizio.
All'udienza del 10/02/2026 nessuno è comparso. Il Giudice si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto
Fondato e assorbente è l'eccezione relativa alla violazione e falsa applicazione art. 490 c.c. e art. 507 u.c.
c.c. contenuta nel primo motivo del ricorso
Si osserva che dagli atti di causa emerge che il preavviso di fermo impugnato è stato emesso per la riscossione coattiva dell'IMU e dell'onere del servizio idrico su immobili facenti parte dell'asse ereditario di Nominativo_1, marito defunto della ricorrente.
Quest'ultima ha accettato con beneficio d'inventario l'eredità del marito ai sensi e per gli effetti dell'art. 490
c.c. e ss. (cfr. atto di accettazione dell'eredità).
L'art. 490 c.c regolamenta la mancata confusione del patrimonio personale e del patrimonio ereditario e, per l'effetto, la limitazione di responsabilità dell'erede con beneficio d'inventario per i debiti ereditari entro il valore dei beni ricevuti e con i soli beni dell'eredità.
In merito si è espressa la Corte di Cassazione con la sent. n. 23398/2022 “In tema di successione ereditaria,
l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata”.
In tema di misure cautelari sui beni personali dell'erede, è sempre la Suprema Corte (cfr Cass. n. 29252 del
22/12/2020) a stabilire che “A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione”.
Ciò posto si osserva che dall'esame dell'atto impugnato si evince che l'auto su cui graverà il fermo è di proprietà dell'odierna ricorrente, infatti, si legge “Visto l'art. 86 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e del D.M.F. n.
503 del 7/9/1998, è stata attivata la procedura di fermo amministrativo sul/i veicoli di Vs. proprietà riportati nel prospetto in calce al presente atto…” e come tale non aggredibile
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Catanzaro in composizione monocratica accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese
Catanzaro, 10/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2723/2024 depositato il 02/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Soverato - . 88068 Soverato CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 018/5423/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come in atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, propone ricorso avverso il preavviso di Fermo Amministrativo n. 185/5423/2024 Cod Contr. N. 1863 sull'autoveicolo OPEL Targa_1, notificato in data 27/09/2024 da CONCESSIONI & CONSULENZE (C&G SRL), per una pretesa di euro
772,00.
Premette che il 16/9/2019 cessava di vivere in Roma, senza lasciare testamento, il proprio coniuge, Dr.
Nominativo_1 e che la stessa ha accettato l'eredità con beneficio di inventario con atto a rogito della Dr.ssa Nominativo_2, notaio in Catanzaro, del 24/9/2019, rep. n. 45850; raccolta n. 16543.
A sostegno delle proprie doglianze, quindi, lamenta ed eccepisce:
1 - Vizio di motivazione – insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto posti a base della pretesa – violazione e falsa applicazione art. 490 c.c. e art. 507 u.c. c.c.. Rileva che - ai sensi dell'art. 490 c.c., l'effetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e con rilascio dei beni ai creditori consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede e, sicché quest'ultimo non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti: ai sensi dell'art. 507 u.c. c.c., l'erede che ha rilasciato i beni ai creditori resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.
2- Violazione dell'art. 86 del D.P.R. 602/73 e conseguente nullità del provvedimento di fermo amministrativo disposto su auto strumentale. Assume l'illegittimità dell'atto di preavviso di fermo amministrativo per violazione dell'art. 86 del D.P.R 602/1973, ai sensi del quale la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. Evidenzia che svolgendo l'attività di avvocato, ha necessità dell'auto per recarsi presso gli uffici giudiziari dell'intera regione della Calabria, presso i quali esercita la professione, nonché presso i clienti.
Quanto poi alla pretesa riferita al servizio idrico integrato 2011, assume che era già stata azionata dal Comune di Soverato con ingiunzione fiscale di pagamento numero 018/14931/2020 (Cod. contr. n. 1863) emessa da
C & C - Concessioni & Consulenze S.r.l., Concessionaria del Comune di Soverato (CZ) del Servizio di
Riscossione Coattiva, notificata il 25/01/2021 che la stessa ha impugnato con atto di citazione 16/02/2021 notificato a mezzo pec in pari data.
La causa, iscritta al n. 704/2021 r.g. del giudice di Pace di Catanzaro, è stata assegnata a sentenza il giorno
11/11/2022 ma non è stata ancora decisa.
Rileva che, al solo fine di evitare la minacciata iscrizione al PRA del fermo amministrativo della propria autovettura (l'uso della quale è indispensabile per lo svolgimento della sua professione di avvocato), in data
15/10/2024, ha pagato, seppur con espressa riserva di ripetizione all'esito del presente giudizio, la somma di € 772,00 pretesa dal Comune Soverato.
Chiede, pertanto a questa Corte di Giustizia Tributaria di - dichiarare l'illegittimità e conseguentemente annullare il Preavviso di Fermo Amministrativo impugnato. Il comune di Soverato E Concessioni & Consulenze (C&G SRL) non si costituiscono in giudizio.
All'udienza del 10/02/2026 nessuno è comparso. Il Giudice si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto
Fondato e assorbente è l'eccezione relativa alla violazione e falsa applicazione art. 490 c.c. e art. 507 u.c.
c.c. contenuta nel primo motivo del ricorso
Si osserva che dagli atti di causa emerge che il preavviso di fermo impugnato è stato emesso per la riscossione coattiva dell'IMU e dell'onere del servizio idrico su immobili facenti parte dell'asse ereditario di Nominativo_1, marito defunto della ricorrente.
Quest'ultima ha accettato con beneficio d'inventario l'eredità del marito ai sensi e per gli effetti dell'art. 490
c.c. e ss. (cfr. atto di accettazione dell'eredità).
L'art. 490 c.c regolamenta la mancata confusione del patrimonio personale e del patrimonio ereditario e, per l'effetto, la limitazione di responsabilità dell'erede con beneficio d'inventario per i debiti ereditari entro il valore dei beni ricevuti e con i soli beni dell'eredità.
In merito si è espressa la Corte di Cassazione con la sent. n. 23398/2022 “In tema di successione ereditaria,
l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata”.
In tema di misure cautelari sui beni personali dell'erede, è sempre la Suprema Corte (cfr Cass. n. 29252 del
22/12/2020) a stabilire che “A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione”.
Ciò posto si osserva che dall'esame dell'atto impugnato si evince che l'auto su cui graverà il fermo è di proprietà dell'odierna ricorrente, infatti, si legge “Visto l'art. 86 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e del D.M.F. n.
503 del 7/9/1998, è stata attivata la procedura di fermo amministrativo sul/i veicoli di Vs. proprietà riportati nel prospetto in calce al presente atto…” e come tale non aggredibile
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Catanzaro in composizione monocratica accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese
Catanzaro, 10/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla