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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/12/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1412/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1412/2025 tra
, C.F. , nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 alla via G. Galilei n. 34 e domiciliato ai fini del presente procedimento in Via Alessandro Manzoni n. 12 ad Alessandria presso lo Studio dell'avv. CLAUDIA CATERINA BREZZI (C.F.
) PEC C.F._2 Email_1
ATTORE contro
, C.F. , nato ad [...] il [...] e ivi residente CP_1 C.F._3 alla via Fernandel n. 18
CONVENUTO
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 8,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi in modalità a trattazione scritta:
Per l'attore l'avv. CLAUDIA CATERINA BREZZI. Per il convenuto nessuno.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Verbale chiuso ore 9,59.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1412/2025 promossa da:
, C.F. , nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 alla via G. Galilei n. 34 e domiciliato ai fini del presente procedimento in Via Alessandro Manzoni n. 12 ad Alessandria presso lo Studio dell'avv. CLAUDIA CATERINA BREZZI (C.F.
) PEC C.F._2 Email_1
ATTORE contro
, C.F. , nato ad [...] il [...] e ivi residente CP_1 C.F._3 alla via Fernandel n. 18
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note conclusive:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Alessandria, disattesa ogni contraria istanza,
- Accertare l'inadempimento del compratore, qui parte resistente contumace, sig. , C.F. CP_1
, nato ad [...] il [...] e ivi residente a[...], e, C.F._3 per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio dell'immobile sito in Alessandria alla via Fernandel n. 18, facente parte del Condominio Acqui II – Lotto 3 e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria: Foglio 116, mappale 186, subalterno 181, avvenuta in data 7 luglio 2022 a rogito del Notaio di Alessandria;
Persona_1
- per l'effetto, ordinare l'immediato rilascio dell'immobile sito in Alessandria alla via Fernandel n. 18, facente parte del Condominio Acqui II – Lotto 3 e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Alessandria: Foglio 116, mappale 186, subalterno 181;
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc datato 12/06/2025 il ricorrente esponeva in particolare: di aver venduto con riserva di proprietà (con atto a rogito del Notaio di Alessandria, il Persona_1 27/7/2022), a , che accettava, l'unità immobiliare sita nel Comune di Alessandria alla CP_1 via Fernandel n. 18, facente parte del Condominio Acqui II – Lotto 3, così censita al Catasto Fabbricati
pagina 2 di 5 del Comune di Alessandria: Foglio 116, mappale 186, subalterno 181, per il prezzo di € 17.000,00 che il compratore si impegnava a pagare senza interessi in n. 60 rate mensili;
che l'atto di vendita specificava che il compratore avrebbe acquistato la piena ed esclusiva proprietà del bene immobile solo con l'intero pagamento del prezzo ma contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di vendita ne assumeva i rischi e assumeva a proprio esclusivo carico la responsabilità per tutti i danni che sarebbero stati eventualmente subiti dall'immobile e/o da persone e/o cose di proprietà di terzi;
che il compratore, dalla data dell'atto di vendita, veniva immesso nel godimento dell'immobile e si assumeva l'onere del pagamento delle spese condominiali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, relative all'immobile, così come di ogni altra imposta relativa all'abitazione tranne l'IMU che sarebbe stata pagata dalla parti contraenti in ragione di un mezzo cadauna;
le parti contraenti prevedevano che il mancato pagamento di tre rate anche non consecutive avrebbe comportato la risoluzione della vendita, con diritto della parte venditrice a trattenere le rate sino ad allora pagate;
che il prendeva CP_1 possesso dell'immobile e ci stabiliva la residenza rivelando, sin dal principio, una scarsa puntualità nei pagamenti che giustificava con problemi di natura ora lavorativa, ora personale;
alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il resistente aveva corrisposto solo nn. 6 rate per complessivi € 1.705,00 a fronte delle 34 rate scadute a quella data, ed anche inadempiente con riferimento al rimborso del 50% dell'IMU, limitandosi a corrispondere € 150,00 in data 20/12/2023 e poi null'altro.
2. All'udienza del 24/9/2025, sostituita con il deposito di note scritte, il Giudice con provvedimento del
25/09/2025, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente CP_1
e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 10/12/2025, con note scritte
[...] ex art 127ter cpc, per discussione ex art. 281sexies cpc assegnando alle parti un termine per il deposito di note scritte.
§
Le domande attoree sono fondate per i seguenti motivi.
Il convenuto è stato dichiarato contumace.
Per il convenuto (ed il terzo chiamato), la spendita concreta di facoltà defensionali coincide con il contenuto della comparsa di costituzione (o di intervento) che sono acquisite al processo proprio, e solo, attraverso la costituzione. Ne consegue che la loro mancata costituzione/contumacia si risolve, a differenza di quella dell'attore, in una assenza di attività difensiva pressoché totale perché coinvolge tutte le difese attratte dalla legge alla comparsa di costituzione o di intervento (contestazione, eccezioni, domande riconvenzionali, chiamate di terzi, produzioni documentali e la maggior parte delle istanze istruttorie).
La costituzione in giudizio è un onere processuale: solo la parte che ne integra gli estremi può influire sulla decisione attraverso le allegazioni acquisite al processo nei modi e tempi previsti dalla legge. Il nocciolo duro della contumacia quale mancata costituzione emerge dunque nella sua essenza di scelta della parte di non contribuire ad una decisione favorevole attraverso tali allegazioni. La contumacia è dunque una scelta della parte e non esonera dall'onere probatorio la parte attorea.
Il ricorrente ha precisato ancora da ultimo che: - ad oggi le somme complessivamente versate dal convenuto in forza del contratto di vendita con riserva di proprietà per cui è causa, ammontano CP_1 ad € 1.705,00, corrispondendo a nn. 6 rate; - le rate scadute e non pagate sono dunque ad horas nn. 34 per complessivi € 9.690,00 ancora dovuti; - alla data odierna il continua ad occupare CP_1 l'immobile, mantenendo la propria residenza in via Fernandel n. 18 ad Alessandria presso l'immobile. Il ricorrente sostiene che il contratto di compravendita con riserva di proprietà del 27/07/2022 (doc. 1) debba ritenersi risolto per inadempimento del compratore, non avendo il resistente provveduto al pagamento di almeno nn. 3 rate anche non consecutive.
pagina 3 di 5 Invero nella specie, il contratto di compravendita con riserva di proprietà con atto a rogito del Notaio di Alessandria, il 27/7/2022 (doc. 1) poneva per l'obbligazione Persona_1 CP_1 del pagamento del prezzo di € 17.000,00 da corrispondersi in sessanta rate mensili: “il prezzo verrà pagato, senza interessi, pendente mora, al domicilio del creditore, a mezzo assegni circolari o bonifici bancari, in 60 (sessanta) rate da euro 285 (duecentoottantacinque) cadauna le prime cinquantanove da euro 185 (centoottantacinque) l'ultima, scadenti la prima il 20 agosto 2022 e le successive da pagare entro il giorno 20 di ogni mese” (doc. 1, pag. 2).
Inoltre, il contratto di compravendita a pag. 3 prevede che “le parti convengono che il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, comporta la risoluzione della vendita. In tal caso la parte venditrice riterrà le rate sino ad allora pagate”.
Come noto, quanto all'inadempimento del compratore, l'art. 1525 c.c. sancisce che “nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.
Nel caso in esame il compratore non ha adempiuto all'obbligazione di pagamento del prezzo, come contrattualmente pattuito, e dalla data della vendita a gennaio 2023 corrispondeva un totale di nn. 6 rate per complessivi € 1.705,00. Sicchè il suo debito, alla data di introduzione del giudizio aveva pure superato l'ottava parte del prezzo pattuito. La situazione ad oggi si è ulteriormente aggravata, risultando le rate scadute e non pagate ad oggi nn. 34.
Dalla documentazione allegata dal ricorrente appare provato come il compratore dell'immobile confermi, e ribadisca per iscritto, la propria posizione debitoria affermando di essere in ritardo con i pagamenti o di non poterli effettuare. Vi è altresì evidenza documentale dei pagamenti ricevuti e del perdurante inadempimento. Dai documenti sino ad oggi prodotti si evince il mancato pagamento di almeno nn. 3 rate non consecutive.
L'inadempimento è pertanto rilevante e grave, tale da giustificare la risoluzione della vendita con diritto del venditore, di rientrare nel possesso esclusivo dell'immobile. Pertanto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del compratore.
Ordina per l'effetto, l'immediato rilascio dell'immobile sito in Alessandria alla via Fernandel n. 18, facente parte del Condominio Acqui II – Lotto 3 e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Alessandria: Foglio 116, mappale 186, subalterno 181.
Le spese del giudizio seguiranno il principio di soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo, secondo i c.d. parametri forensi medi (ad eccezione dell'istruttoria non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'inadempimento di , C.F. , nato ad [...] il CP_1 C.F._3 22/02/1979 e ivi residente a[...], e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio dell'immobile sito in Alessandria alla via Fernandel n. 18, facente parte del Condominio Acqui II – Lotto 3 e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Alessandria: Foglio 116, mappale 186, subalterno 181, avvenuta in data 7 luglio 2022 a rogito del
Notaio di Alessandria;
Persona_1
Ordina per l'effetto l'immediato rilascio dell'immobile sito in Alessandria alla via Fernandel n. 18, facente parte del Condominio Acqui II – Lotto 3 e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Alessandria: Foglio 116, mappale 186, subalterno 181;
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Parte_1
pagina 4 di 5 3.397,00 per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1412/2025 tra
, C.F. , nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 alla via G. Galilei n. 34 e domiciliato ai fini del presente procedimento in Via Alessandro Manzoni n. 12 ad Alessandria presso lo Studio dell'avv. CLAUDIA CATERINA BREZZI (C.F.
) PEC C.F._2 Email_1
ATTORE contro
, C.F. , nato ad [...] il [...] e ivi residente CP_1 C.F._3 alla via Fernandel n. 18
CONVENUTO
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 8,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi in modalità a trattazione scritta:
Per l'attore l'avv. CLAUDIA CATERINA BREZZI. Per il convenuto nessuno.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Verbale chiuso ore 9,59.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1412/2025 promossa da:
, C.F. , nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 alla via G. Galilei n. 34 e domiciliato ai fini del presente procedimento in Via Alessandro Manzoni n. 12 ad Alessandria presso lo Studio dell'avv. CLAUDIA CATERINA BREZZI (C.F.
) PEC C.F._2 Email_1
ATTORE contro
, C.F. , nato ad [...] il [...] e ivi residente CP_1 C.F._3 alla via Fernandel n. 18
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note conclusive:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Alessandria, disattesa ogni contraria istanza,
- Accertare l'inadempimento del compratore, qui parte resistente contumace, sig. , C.F. CP_1
, nato ad [...] il [...] e ivi residente a[...], e, C.F._3 per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio dell'immobile sito in Alessandria alla via Fernandel n. 18, facente parte del Condominio Acqui II – Lotto 3 e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria: Foglio 116, mappale 186, subalterno 181, avvenuta in data 7 luglio 2022 a rogito del Notaio di Alessandria;
Persona_1
- per l'effetto, ordinare l'immediato rilascio dell'immobile sito in Alessandria alla via Fernandel n. 18, facente parte del Condominio Acqui II – Lotto 3 e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Alessandria: Foglio 116, mappale 186, subalterno 181;
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc datato 12/06/2025 il ricorrente esponeva in particolare: di aver venduto con riserva di proprietà (con atto a rogito del Notaio di Alessandria, il Persona_1 27/7/2022), a , che accettava, l'unità immobiliare sita nel Comune di Alessandria alla CP_1 via Fernandel n. 18, facente parte del Condominio Acqui II – Lotto 3, così censita al Catasto Fabbricati
pagina 2 di 5 del Comune di Alessandria: Foglio 116, mappale 186, subalterno 181, per il prezzo di € 17.000,00 che il compratore si impegnava a pagare senza interessi in n. 60 rate mensili;
che l'atto di vendita specificava che il compratore avrebbe acquistato la piena ed esclusiva proprietà del bene immobile solo con l'intero pagamento del prezzo ma contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di vendita ne assumeva i rischi e assumeva a proprio esclusivo carico la responsabilità per tutti i danni che sarebbero stati eventualmente subiti dall'immobile e/o da persone e/o cose di proprietà di terzi;
che il compratore, dalla data dell'atto di vendita, veniva immesso nel godimento dell'immobile e si assumeva l'onere del pagamento delle spese condominiali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, relative all'immobile, così come di ogni altra imposta relativa all'abitazione tranne l'IMU che sarebbe stata pagata dalla parti contraenti in ragione di un mezzo cadauna;
le parti contraenti prevedevano che il mancato pagamento di tre rate anche non consecutive avrebbe comportato la risoluzione della vendita, con diritto della parte venditrice a trattenere le rate sino ad allora pagate;
che il prendeva CP_1 possesso dell'immobile e ci stabiliva la residenza rivelando, sin dal principio, una scarsa puntualità nei pagamenti che giustificava con problemi di natura ora lavorativa, ora personale;
alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il resistente aveva corrisposto solo nn. 6 rate per complessivi € 1.705,00 a fronte delle 34 rate scadute a quella data, ed anche inadempiente con riferimento al rimborso del 50% dell'IMU, limitandosi a corrispondere € 150,00 in data 20/12/2023 e poi null'altro.
2. All'udienza del 24/9/2025, sostituita con il deposito di note scritte, il Giudice con provvedimento del
25/09/2025, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente CP_1
e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 10/12/2025, con note scritte
[...] ex art 127ter cpc, per discussione ex art. 281sexies cpc assegnando alle parti un termine per il deposito di note scritte.
§
Le domande attoree sono fondate per i seguenti motivi.
Il convenuto è stato dichiarato contumace.
Per il convenuto (ed il terzo chiamato), la spendita concreta di facoltà defensionali coincide con il contenuto della comparsa di costituzione (o di intervento) che sono acquisite al processo proprio, e solo, attraverso la costituzione. Ne consegue che la loro mancata costituzione/contumacia si risolve, a differenza di quella dell'attore, in una assenza di attività difensiva pressoché totale perché coinvolge tutte le difese attratte dalla legge alla comparsa di costituzione o di intervento (contestazione, eccezioni, domande riconvenzionali, chiamate di terzi, produzioni documentali e la maggior parte delle istanze istruttorie).
La costituzione in giudizio è un onere processuale: solo la parte che ne integra gli estremi può influire sulla decisione attraverso le allegazioni acquisite al processo nei modi e tempi previsti dalla legge. Il nocciolo duro della contumacia quale mancata costituzione emerge dunque nella sua essenza di scelta della parte di non contribuire ad una decisione favorevole attraverso tali allegazioni. La contumacia è dunque una scelta della parte e non esonera dall'onere probatorio la parte attorea.
Il ricorrente ha precisato ancora da ultimo che: - ad oggi le somme complessivamente versate dal convenuto in forza del contratto di vendita con riserva di proprietà per cui è causa, ammontano CP_1 ad € 1.705,00, corrispondendo a nn. 6 rate; - le rate scadute e non pagate sono dunque ad horas nn. 34 per complessivi € 9.690,00 ancora dovuti; - alla data odierna il continua ad occupare CP_1 l'immobile, mantenendo la propria residenza in via Fernandel n. 18 ad Alessandria presso l'immobile. Il ricorrente sostiene che il contratto di compravendita con riserva di proprietà del 27/07/2022 (doc. 1) debba ritenersi risolto per inadempimento del compratore, non avendo il resistente provveduto al pagamento di almeno nn. 3 rate anche non consecutive.
pagina 3 di 5 Invero nella specie, il contratto di compravendita con riserva di proprietà con atto a rogito del Notaio di Alessandria, il 27/7/2022 (doc. 1) poneva per l'obbligazione Persona_1 CP_1 del pagamento del prezzo di € 17.000,00 da corrispondersi in sessanta rate mensili: “il prezzo verrà pagato, senza interessi, pendente mora, al domicilio del creditore, a mezzo assegni circolari o bonifici bancari, in 60 (sessanta) rate da euro 285 (duecentoottantacinque) cadauna le prime cinquantanove da euro 185 (centoottantacinque) l'ultima, scadenti la prima il 20 agosto 2022 e le successive da pagare entro il giorno 20 di ogni mese” (doc. 1, pag. 2).
Inoltre, il contratto di compravendita a pag. 3 prevede che “le parti convengono che il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, comporta la risoluzione della vendita. In tal caso la parte venditrice riterrà le rate sino ad allora pagate”.
Come noto, quanto all'inadempimento del compratore, l'art. 1525 c.c. sancisce che “nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.
Nel caso in esame il compratore non ha adempiuto all'obbligazione di pagamento del prezzo, come contrattualmente pattuito, e dalla data della vendita a gennaio 2023 corrispondeva un totale di nn. 6 rate per complessivi € 1.705,00. Sicchè il suo debito, alla data di introduzione del giudizio aveva pure superato l'ottava parte del prezzo pattuito. La situazione ad oggi si è ulteriormente aggravata, risultando le rate scadute e non pagate ad oggi nn. 34.
Dalla documentazione allegata dal ricorrente appare provato come il compratore dell'immobile confermi, e ribadisca per iscritto, la propria posizione debitoria affermando di essere in ritardo con i pagamenti o di non poterli effettuare. Vi è altresì evidenza documentale dei pagamenti ricevuti e del perdurante inadempimento. Dai documenti sino ad oggi prodotti si evince il mancato pagamento di almeno nn. 3 rate non consecutive.
L'inadempimento è pertanto rilevante e grave, tale da giustificare la risoluzione della vendita con diritto del venditore, di rientrare nel possesso esclusivo dell'immobile. Pertanto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del compratore.
Ordina per l'effetto, l'immediato rilascio dell'immobile sito in Alessandria alla via Fernandel n. 18, facente parte del Condominio Acqui II – Lotto 3 e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Alessandria: Foglio 116, mappale 186, subalterno 181.
Le spese del giudizio seguiranno il principio di soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo, secondo i c.d. parametri forensi medi (ad eccezione dell'istruttoria non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'inadempimento di , C.F. , nato ad [...] il CP_1 C.F._3 22/02/1979 e ivi residente a[...], e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio dell'immobile sito in Alessandria alla via Fernandel n. 18, facente parte del Condominio Acqui II – Lotto 3 e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Alessandria: Foglio 116, mappale 186, subalterno 181, avvenuta in data 7 luglio 2022 a rogito del
Notaio di Alessandria;
Persona_1
Ordina per l'effetto l'immediato rilascio dell'immobile sito in Alessandria alla via Fernandel n. 18, facente parte del Condominio Acqui II – Lotto 3 e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Alessandria: Foglio 116, mappale 186, subalterno 181;
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Parte_1
pagina 4 di 5 3.397,00 per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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