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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa EL DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 539/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 10.09.1980– CF difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rita Teresa Aruffo
E
n. a Lanciano il 17.06.1979 – CF , Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Silvio Rustignoli
CONCLUSIONI Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 14.11.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE - rilevato che le parti all'udienza del 02.12.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 14.11.2025, del seguente preciso tenore: 1) i coniugi vivranno separati nell'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia Per_1 sarà affidata ad entrambi i genitori, con il collocamento presso la casa familiare sita in via Gran Sasso n. 8 a TE Frentano e turnazione presso la stessa dei genitori dalla mattina del lunedì alla mattina del lunedì successivo (giorno indicativo); per la serenità e la distensione dei rapporti, i coniugi si organizzeranno liberamente e d'intesa per il calendario di visita, nel pieno rispetto delle prerogative reciproche e dei diritti della minore, alternando anche le vacanze natalizie e quelle pasquali;
3) il mantenimento di sarà diretto con divisione al 50% di tutte le spese Per_1 ordinarie e straordinarie, fermo il richiamo a quanto previsto nella nota del Consiglio Nazionale Forense prot. n. AMM30/11/17 030639U del 29 novembre 2017;
4) i coniugi divideranno al 50% tutte le spese relative alla casa coniugale;
5) i coniugi sono economicamente indipendenti e su tali presupposti rinunciano reciprocamente al mantenimento;
6) assegno unico e detrazioni al 50%;
7) i coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso per la ricerca dei documenti utili per il passaporto e documenti equipollenti.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 14.11.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di TE Frentano (Anno 2006 n. 65- Parte II Serie A). Le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 11.12.2025
Il Presidente
EL Di MO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa EL DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 539/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 10.09.1980– CF difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rita Teresa Aruffo
E
n. a Lanciano il 17.06.1979 – CF , Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Silvio Rustignoli
CONCLUSIONI Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 14.11.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE - rilevato che le parti all'udienza del 02.12.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 14.11.2025, del seguente preciso tenore: 1) i coniugi vivranno separati nell'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia Per_1 sarà affidata ad entrambi i genitori, con il collocamento presso la casa familiare sita in via Gran Sasso n. 8 a TE Frentano e turnazione presso la stessa dei genitori dalla mattina del lunedì alla mattina del lunedì successivo (giorno indicativo); per la serenità e la distensione dei rapporti, i coniugi si organizzeranno liberamente e d'intesa per il calendario di visita, nel pieno rispetto delle prerogative reciproche e dei diritti della minore, alternando anche le vacanze natalizie e quelle pasquali;
3) il mantenimento di sarà diretto con divisione al 50% di tutte le spese Per_1 ordinarie e straordinarie, fermo il richiamo a quanto previsto nella nota del Consiglio Nazionale Forense prot. n. AMM30/11/17 030639U del 29 novembre 2017;
4) i coniugi divideranno al 50% tutte le spese relative alla casa coniugale;
5) i coniugi sono economicamente indipendenti e su tali presupposti rinunciano reciprocamente al mantenimento;
6) assegno unico e detrazioni al 50%;
7) i coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso per la ricerca dei documenti utili per il passaporto e documenti equipollenti.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 14.11.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di TE Frentano (Anno 2006 n. 65- Parte II Serie A). Le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 11.12.2025
Il Presidente
EL Di MO