Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 29/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Federica Ceresini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I° grado, iscritta al n. 409 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Iorio, presso il cui studio in Parte_1
Parma, B.go G. Tommasini 9, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Spallone e dall'avv. Elena Alfieri, CP_1 presso lo studio dei quali in Bologna, Via Guelfa 5, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Conclusioni dell'attrice: ".Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante, al CP_1 pagamento della somma di euro 8.967,00 di cui alla fattura pro-forma n. 7/2020 del
21/07/2020. Accertato l'inadempimento al contratto da parte della stessa CP_1 dichiarare risolti i contratti intercorsi e descritti in premesse e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno da lucro cessante patito dal Parte_1 quantificato in euro 1.800,00, pari al corrispettivo del mantenimento annuale del contratto UNI
ISO 14.001, non eseguito o alla maggiore o minor somma che risulterà di giustizia. In ogni caso con interessi dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Conclusioni della convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via principale Rigettare tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di Parte_1 spese e competenze di giudizio, con I.V.A., CAP e spese generali.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza è redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132 co. II n. 4 cpc, come sostituito dall'art. 45, co. XVII L.69/2009, di talché, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
il novellato art. 132 cpc esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto".
Con atto di citazione notificato il 9/2/23, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 allegando che avere stipulato con la convenuta due contratti relativi ad applicazione e mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001 (certificazione di qualità) e UNI ISO
14001 (certificazione ambientale), rinnovatisi per un biennio, rispettivamente, l'11/07/2018 e il
7/02/2020 stante il mancato recesso nei termini convenuti;
che il 29/04/2020 CP_1 inviava una mail di recesso unilaterale dai contratti, peraltro tardiva quanto ai termini e ingiustificata quanto ai contenuti;
che, dopo alcuni contatti, il 21/07/2020 Parte_1 emetteva la fattura pro-forma 7/20 di €. 8.967,00 per conguaglio per le giornate di consulenza per il mantenimento post certificazione;
che la convenuta contestava la richiesta di pagamento con lettera del 04/08/2020, cui l'attrice faceva riscontro con lettera del 07/08/2020 negando ogni addebito a proprio carico;
che con PEC del 25/11/2021, invitava alla Parte_1 negoziazione assistita che, con PEC del 21/12/2021, comunicava la mancata CP_1 adesione;
che l'inadempimento di è causa della risoluzione dei due contratti sopra CP_1 menzionati e obbliga la stessa a pagare a le somme dovute a titolo di Parte_1 corrispettivo per l'opera svolta, quantificato in €. 8.967,00, e al pagamento a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento al contratto UNI ISO 14001, che prevedeva un'attività di mantenimento di durata biennale, pari a €. 1.800,00 per anno (con inclusione della prima annualità nella pro-forma del 21/07/2020); tutto ciò premesso, l'attrice rassegnava le sopra riportate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15/06/23 si costituiva in giudizio CP_1
[...
che, ricostruita la vicenda contrattuale e documentato di avere regolarmente pagato le fatture dell'attrice dal 2017, allegava che a seguito del diffondersi della pandemia da COVID 19, nel marzo 2020 aveva sospeso l'attività e, conseguentemente, l'attività di consulenza e i pagamenti;
che, inopinatamente, nell'aprile del 2020 la collaboratrice di ing. Parte_1 Parte_2
aveva lamentato con dapprima telefonicamente, quindi di persona, il mancato
[...] CP_1 pagamento dei propri compensi, riferendo che la suddetta società aveva imputato tale circostanza all'omesso pagamento, da parte di di debiti per circa 15.000,00 euro;
CP_1 che il tenore diffamatorio delle motivazioni addotte da al mancato pagamento Parte_1 dei compensi dell'ing faceva venire meno la fiducia di che, pertanto, il Pt_2 CP_1
29/04/2020 comunicava a il recesso dai contratti a controparte, che, pur riconoscendo la gravità dell'accaduto ed evidenziando che l'ing. non era sua dipendente con missiva del Pt_2
30/04/2020, inviava a la fattura pro forma 7/2020 emessa il 21/07/2020, contestata CP_1 dalla convenuta perché non concordata e recante importi non congruenti e superiori alle tariffe concordate, tanto che la richiesta di pagamento veniva respinta dalla debitrice personalmente con mail del 22/07/2020 e con PEC del suo legale del 04/08/2020; la convenuta eccepiva la mancata contestazione, a opera di controparte, del recesso di dai due contratti, CP_1 nonché l'infondatezza della pretesa avversaria sia nell'an, non essendo, diversamente dalle pag. 2 di 5 fatture precedenti, allegato alla fattura pro forma 7/2020 alcun rapporto di intervento utile a fondare la richiesta di un “corrispettivo per conguaglio giornate previste da contratto”, visto che l'ultimo accesso dei collaboratori di era avvenuto prima del diffondersi Parte_1 della pandemia, ossia prima del marzo 2020, e nell'aprile 2020 aveva receduto dai CP_1 contratti, sia nel quantum, apparendo incomprensibile il criterio di calcolo delle somme esposte nel suddetto documento;
eccepiva, altresì, l'inefficacia delle clausole vessatorie contenute nei due contratti relative al rinnovo tacito degli stessi, non specificamente approvate, di talché i due contratti non si erano rinnovati;
eccepiva infine l'infondatezza della domanda di risoluzione dei contratti, sia per l'insussistenza del lamentato inadempimento di sia per lo CP_1 scioglimento dei contratti a seguito del recesso della committente avvenuto nell'aprile 2020; eccepiva conseguentemente l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attrice; eccepiva, infine, l'incombenza sull'attrice dell'onere probatorio della fondatezza delle sue pretese sia in ordine all'an che in ordine al quantum; tanto eccepito, la convenuta concludeva come sopra riportato.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'assunzione all'udienza del
16/02/24 delle prove testimoniali dedotte dalle parti ammesse.
All'udienza del 16/04/24 il G.I. convocava le parti personalmente per tentarne la conciliazione, con esito negativo e fissazione dell'udienza del 27/09/24 per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc con termine per note conclusive fino a 10 giorni prima dell'udienza, rinviata per esigenze di riorganizzazione del ruolo dello scrivente G.O.P. all'udienza del 29/11/24, sostituita col deposito di note scritte.
Scaduto il termine assegnato in sostituzione dell'udienza, il Giudice, a scioglimento della riserva ex art. 127 ter cpc, all'esito dell'esame delle note conclusionali e delle note scritte depositate dalle parti, decide la causa con la presente sentenza, che viene depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa, sufficientemente istruita, può essere decisa sulla base del compendio probatorio, costituito dai documenti versati in atti dalle parti e dalle prove testimoniali assunte.
Per la decisione della presente causa viene fatta applicazione del noto principio della "ragione più liquida della decisione", secondo cui, per consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ.
n.1745/2006, Cass. Civ. n.15389/2011 e Cass. Civ. n.7937/2012); le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pag. 3 di 5 Tanto premesso, le domande di parte attrice devono essere respinte siccome non ne è stata provata la fondatezza.
La presente causa verte in materia di inadempimento di due contratti di appalto di servizi documentatamente (docc.
1-2 attrice) e, comunque, incontestatamente stipulati tra le parti.
Giova premettere che il principio generale che regola la condanna della parte inadempiente nei contratti a prestazioni corrispettive prevede che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del corrispettivo asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Civile
Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024): l'applicazione di tale regola al contratto di appalto
(cui, per giurisprudenza costante, si estende la disciplina generale dell'inadempimento contrattuale) implica, quindi, che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l'opera o prestato il servizio, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. Civile Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del
31/05/2024).
Orbene, nel presente caso, benché sia circostanza incontestata (e comunque documentata, cfr. docc.
1-2 attrice) che tra le parti in causa fossero stati stipulati i due contratti di appalto di servizi sopra menzionati, a fronte delle contestazioni di parte convenuta circa l'esecuzione, la consistenza e il valore dei servizi dei quali, in questa sede, parte attrice domanda il pagamento, quest'ultima non ha provato di avere eseguito la propria prestazione, alla cui esatta esecuzione è subordinato il pagamento del corrispettivo: infatti, a fondamento della propria pretesa,
[...] produce non una fattura commerciale (che, comunque, secondo la consolidata Parte_1 giurisprudenza, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato), ma una mera fattura pro forma (doc. 4 attrice) recante una causale affatto generica (“corrispettivo per conguaglio giornate previste da contratto”) e non corredata da alcun rapporto di intervento (a differenza di altre fatture emesse in precedenza, cfr. docc.
5-6 convenuta), inidonea a costituire prova documentale dell'esecuzione, la consistenza e il valore dei servizi asseritamente erogati alla committente che, dunque, ha legittimamente opposto il rifiuto al pagamento.
Alla carenza di prova documentale dell'esistenza del credito vantato da parte attrice non sopperisce la testimonianza della teste che ha dichiarato di avere svolto, tra Parte_2
l'anno 2019 e l'inizio dell'anno 2020, attività di consulenza presso emettendo il CP_1 preavviso di fattura prodotto da parte attrice come doc. 9 con la propria memoria ex art. 183 co.
I cpc n. 2: la genericità della causale della fattura pro forma 7/2020 di parte attrice, infatti, non pag. 4 di 5 consente di verificare se le somme ivi esposte includano o meno le prestazioni che l'ing. Pt_2 ha dichiarato di avere reso presso nel periodo indicato nel preavviso di fattura da CP_1 ella emesso verso Parte_1
Non avendo l'attrice assolto l'onere di provare di avere eseguito a favore della convenuta i servizi dei quali chiede il pagamento, non può condannarsi la convenuta al pagamento del corrispettivo richiesto dall'attrice, né può ritenersi la convenuta inadempiente dell'obbligo di pagare il corrispettivo previsto dai due contratti, che, pertanto, non possono essere risolti, né si può condannare la convenuta al risarcimento a favore dell'attrice dei danni da inadempimento nella richiesta misura di €. 1.800,00.
Ogni altra questione resta assorbita.
La convenuta ha receduto dai due contratti sopra menzionati con comunicazione del 29/04/2020
(doc. 2 convenuta), di talché, ai sensi dell'art. 1671 cc, avrebbe dovuto, se del caso, tenere indenne l'appaltatrice delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno: peraltro, nulla parte attrice ha domandato a tale titolo.
Quanto alle spese del presente giudizio, non vi sono ragioni per derogare al criterio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc e, pertanto, esse sono poste a carico della soccombente parte attrice opponente a favore della vittoriosa parte convenuta opposta e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento al D.M. n. 55/2014 ed al DM 147/2022, tenendo a mente un valore corrispondente al minimo per l'effettiva attività richiesta dalla trattazione della causa per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria e in considerazione dell'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, con applicazione dello scaglione in cui è ricompreso il valore del petitum .
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciandosi nel contraddittorio tra le parti, disattesa, assorbita e respinta ogni diversa o contraria domanda, così dispone:
- rigetta le domande tutte di parte attrice;
- visto l'art. 91 cpc, condanna la soccombente parte attrice in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere alla vittoriosa parte convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore le spese del presente giudizio, liquidate in €. 2.540,00 per compensi, oltre rimborso delle spese vive documentate e rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Piacenza in data 22 aprile 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Federica Ceresini
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