Sentenza 21 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2002, n. 18242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18242 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA 18 24 2 / 0 2 Reg. gen. n. 10354/2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 30. 9. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: Слои 43023 lavoro SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Paolino Dell'Anno Presidente 1. Dottor Raffaele Foglia 2. Dottor Consigliere Giuseppe Cellerino Consigliere 3. Dottor 4. Dottor Filippo Curcuruto Consigliere 5. Dottor Ulpiano Moncavallo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BB ZI, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresen- tata e difesa dall'avvocato Vittorino Lo Giudice giusta de- lega a margine del ricorso;
contro
AN AN, elettivamente domiciliata in Roma in via Orti della Farnesina 155 presso lo studio dell'avvocato Claudia Zhara Buda, rappresentata e difesa, giusta delega a 3795 E VARIE DCV 1 margine del controricorso, dall'avvocato Carmelo Romeo;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Caltagi- rone emessa in data 11 dicembre 2000, depositata il 16 gen- naio 2001, numero 1022/2000, r.g. 139/99; Udita la relazione svolta nell'udienza del 30 settembre 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Lo Giudice e, per delega dell'avvocato Romeo, Luigi Fiorillo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Elisabetta AR Cesqui, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Calta- girone ha respinto l'appello proposto da BB ZI con- tro la pronuncia resa dal locale pretore con la quale, in accoglimento della domanda di AN AN che ave- - va esposto di avere svolto attività di sarta alle dipendenze della BB titolare della ditta Habitat e presso i locali di questa si era accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra essa e la prima con conseguente condanna della BB al pagamento alla seconda di somme di danaro a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto. Il giudice di secondo grado ha rilevato che non avevano pregio le doglianze della appellante concernenti la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, pretese ir- ritualità della attività istruttoria espletata in questo, la mancata riunione della causa con quella proposta da altra 2 dipendente, la valutazione delle prove. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla BB con ricorso sostenuto da cinque motivi. L'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione: -Con il primo motivo denunciando violazione degli articoli 414 e 420 del codice di procedura civile e vizi della moti- vazione la ricorrente sostiene che il tribunale ha ritenu- - to infondato l'appello nel capo concernente la tardività e la inammissibilità delle deduzioni avversarie riguardanti le modalità, assolutamente decisive, del presunto svolgimento della attività lavorativa, sulla base di argomentazioni giu- ridicamente inaccettabili e omettendo di valutare le contra- rie dichiarazioni rese dalla stessa AN. In particola- re, la ricorrente espone che mentre nell'atto introduttivo del giudizio si era asserito che le prestazioni lavorative erano state rese sempre nei locali in cui aveva sede la dit- ta Habitat, essendo stata fornita la dimostrazione, anche attraverso documenti contabili sottoscritti dalla attrice, che almeno per un anno questi non erano praticabili perchè sottoposti a sequestro penale e che la attività sartoriale della ditta era cessata sin da prima ancora venendo prose- guita da altri, non nella prima udienza successiva al depo- sito della comparsa di costituzione della convenuta ma ben più tardi, la attrice aveva modificato la sua originaria versione riferendo che la attività era stata prestata in tre luoghi diversi, e ciò in contrasto con quanto anche afferma- 3 to (falsamente) in un diverso giudizio instaurato da tale NI AR, sicchè si imponeva la riunione delle due cau- se, reiteratamente ma inutilmente richiesta. Della censura va rilevata la manifesta infondatezza. E inve- ro, deve in primo luogo osservarsi che, stando proprio allo stesso contenuto della doglianza, oggetto della stessa non è affatto una esposizione di ragioni che avrebbero dovuto in- durre il giudice di merito a una declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per la sua indetermina- tezza, sostenendosi anzi che questo era assolutamente speci- fico e vertendo esclusivamente la denuncia sulla tardività delle ulteriori deduzioni in punto di fatto che sarebbero state contrastanti con quelle originarie. Peraltro ciò non configura affatto la ipotesi di "domanda nuova", come tale inammissibile ai sensi del primo comma dell'articolo 420 del codice di rito, essendo rimasta assolutamente identica quel- la inizialmente proposta sotto i profili sia della causa pe- tendi che del petitum. Nella specie quindi di altro non si era trattato che di precisazioni in punto di fatto circa i luoghi in cui si era svolta la attività lavorativa, conse- guendone che le eventuali discrepanze sulle concrete moda- lità delle prestazioni rese imponevano esclusivamente una valutazione delle emergenze probatorie al fine di accertare la effettiva pregressa sussistenza del rapporto dedotto. E a tale compito non si è sottratto il giudice di merito, avendo lo stesso concluso per la non decisività delle allegazioni successive della lavoratrice. 4 Quanto poi alla mancata riunione delle cause, occorre osser- vare che nulla si rinviene nel motivo di ricorso che auto- rizzi a ritenere che si vertesse nella specie di ipotesi ri- conducibile alla previsione dell'articolo 151 delle disposi- zioni di attuazione del codice di procedura civile. Ma anche se così fosse, deve ribadirsi il principio costantemente af- fermato da questa Corte, a termini del quale la mancata riu- nione di cause in materia di lavoro e di previdenza e assi- stenza obbligatorie, connesse anche soltanto per identità delle questioni, a norma del citato articolo, non è dedu- cibile, di per sè, in cassazione, sia perchè l'inosservanza della disposizione non è prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, sia perchè la decisione relativa alla riunione implica valutazioni di- screzionali relativamente alla pretesa esclusione dell'ob- bligo di riunione per il caso in cui questa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. Ne consegue che il difetto di espressa e specifica motivazione in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale medesimo non è autonomamente censurabile in sede di legitti- mità (per tutte, Cass., 21 dicembre 2001, n. 16652). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che, in viola- zione degli articoli 244 e 251 del codice di procedura civi- le, il tribunale ha escluso la nullità dei verbali di causa relativi alla acquisizione di fotocopie di altri tratti da causa diversa trattata alla stessa udienza e contenenti le dichiarazioni rese da testi in essa assunti, che in questa 50 si erano limitati a confermare la deposizione resa nell'al- tra senza prestare nuovamente il giuramento. Il rilievo è privo di pregio. E invero, a prescindere anche dalla consi- derazione che la mancata prestazione del giuramento pre- scritto dall'articolo 251 non comporta, in difetto di una espressa comminatoria, la nullità della prova testimoniale (Cass., 12 ottobre 2001, n. 12430), necessario rilevare che, avendo nella specie i testimoni reso la loro deposizio- ne nella identica udienza e avanti allo stesso giudice, nul- la poteva ostare che i relativi verbali venissero acquisiti in copia nel diverso procedimento, venendo dalle persone già sentite confermate anche per la diversa causa il contenuto delle deposizioni rese che venivano quindi sostanzialmente ripetute, restando liberi i difensori di chiedere di porre ulteriori domande ai sensi dell'articolo 253 del codice di procedura civile. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 34 della Costituzione, 101 del codice di pro- cedura civile e 6, numero 2 lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per avere il tribunale disat- teso la eccezione di nullità assoluta della prova testimo- niale assunta in udienza alla quale il difensore non aveva potuto partecipare in quanto legittimamente impedito, inac- cettabilmente argomentando che il legittimo impedimento del difensore non è categoria conosciuta nel processo civile. Della censura, per come formulata, va rilevata la inammissi- bilità. E invero, pur dovendo premettersi che non appare as- 6 solutamente accettabile, sul piano della correttezza giuri- dica, la affermazione del tribunale. A questo proposito due osservazioni si impongono. Occorre infatti osservare che da- gli atti del giudizio di primo grado direttamente consul- tabili dalla Corte in considerazione dell'error in proceden- risulta che il pretore, con ordinanza del 5 do denunciato - giugno 1998 (ritualmente comunicata), sciogliendo la riserva assunta all'udienza nella quale il difensore della ricorren- te aveva eccepito la nullità di quella in cui i testi erano stati sentiti, rigettò l'eccezione stessa rilevando che non era stata fornita prova alcuna del legittimo impedimento. Con l'atto di appello, la ricorrente si limitò a opporre che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la documentazione prodotta era dimostrativa dell'im- pedimento addotto e insistette quindi sulla eccezione di nullità. Il tribunale non ha trascurato di esaminare la do- glianza e, pur non avendolo fatto in maniera espressa, ha implicitamente recepito la valutazione operata dal pretore in punto di inidoneità probatoria del documento presentato a giustificazione dell'impedimento del difensore a partecipare all'udienza, sicchè la non condivisibile affermazione si po- ne come inutilmente formulata. Ma, quel che più conta è che con la stessa ordinanza il pretore dispose per la nuova au- dizione dei testi CA VI e SS FF già sen- titi all'udienza della quale si era eccepita la nullità e che sono proprio quelli le cui dichiarazioni sono state uti- lizzate dal giudice di appello al fine di ritenere raggiunta 7 la prova della fondatezza della pretesa azionata dalla resi- stente. Ne deriva che, in ogni caso, con riferimento a que- sti nessun pregiudizio al diritto di difesa derivò, essendo stato il difensore posto in grado di esercitare nella nuova udienza tutte le facoltà attribuitegli dall'articolo 253 del codice di procedura civile. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia che, con moti- vazione inficiata da vizi, il tribunale ha concluso per la irrilevanza, ai fini probatori, del verbale di interrogato- rio reso in altro giudizio da NI AR che, pure avendo azionato pretese analoghe a quelle della AN aveva ri- ferito fatti inconciliabili con quelli asseriti da quest'ul- tima. Il rilievo è infondato. E invero, sul punto la sentenza im- pugnata ha osservato che all'atto in questione non era rico- noscibile una rilevanza probatoria, trattandosi di interro- gatorio reso in un diverso procedimento. La proposizione, anche se estremamente sintetica, è corretta, dovendo esclu- dersi che possa attribuirsi valore di prova a risposte rese in un diverso giudizio da una parte che sia estranea a quel- lo in cui si discute della controversia instaurata da altra, anche se unica sia la controparte e analogo il rapporto. E ciò specialmente in una situazione quale quella prospettata dalla stessa ricorrente nel motivo di impugnazione, essendo- si essa opposta alla assunzione della NI quale testimo- ne nel giudizio vertente tra la BB e la AN. Con l'ultimo motivo, vengono lamentati la violazione dell'ar- 8 e-ticolo 2094 del codice civile e vizi della motivazione, sponendosi che il giudice di merito ha concluso per la sus- sistenza di un rapporto di lavoro subordinato pure in assen- za di prove sul vincolo di assoggettamento gerarchico della resistente nei confronti della ricorrente e addirittura di un profitto da questa seconda percepito dai terzi ricollega- bile alla attività della prima, il tutto indicando invece un rapporto di reciproca collaborazione delle parti agenti in piena autonomia tra loro. Anche questa critica è infondata, avendo il giudice di meri- to fornito congruamente ragione del perchè dovesse ritenersi dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro subordina- to, in tale senso dovendo concludersi dalla analisi delle deposizioni rese dai testi indicati non solo dalla AN ma dalla stessa BB, conseguendone che il motivo di ri- corso in altro non si traduce se non in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio diversa rispetto a quella operata dal giudice di merito. Del ricorso si impone quindi il rigetto con condanna della sua proponente alle spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna BB ZI a rim- borsare a AN AN le spese del giudizio che li- quida in euro 14,00 oltre euro duemila per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 30 settembre 2002. vilena Виши Il presidente estensore IL CANCELLIERE VÉ muhuni Depositato in Cancelleria ESENTE DA POSTA BOLLO, DI oggi, 21 DIC. 2002 9 REGISTRO, DA N P A, TASSA O DIRITTO A DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE DELLA LEGG } * 033 Й више полиш