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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GABALLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01920259001359673000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01920259001359673000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01920259001359673000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01920259001359673000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 21.5.2025 Ricorrente_1 impugnava nei limiti della competenza per materia l' intimazione di pagamento n. 01920259001359673000 comunicata in data
05.03.2025 con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava il pagamento della complessiva somma di
€ 5.828,79 ( di cui euro 4.159,00 per imposta) portata dalle seguenti cartelle di pagamento:
-n. 01920160023318865000 - 05.12.2016 - € 905,45 (IRPEF 2012) – Dir Prov.le di Bergamo
-n. 01920160028169829000 - 06.03.2017 - € 981,21 (IRPEF 2013) - Dir Prov.le di Bergamo
-n. 01920160036134568000 - 06.03.2017 - € 220,88 (ICI 2009) - Comune di Romano Lombardia
-n. 01920170010283581000 – 30.11.2017- € 1.066,49 (IRPEF 2013) – Dir. Prov.le di Bergamo
-n. 01920180003774372000 - 05.07.2018 - € 1.160,79 (IRPEF 2014) - Dir. Prov.le di Bergamo
-n. 01920180014255169000 - 15.03.2019 - € 448,33 (2017) – Camera Commercio di Bergamo
-n. 01920190005462713000 – 02.09.2019- € 590,72 (Irpef 2017) - Dir. Prov.le di Bergamo
-n. 01920190014434680000 – 25.01.2020 - € 454,92 (Irpef 2014) - Dir. Prov.le di Bergamo.
Il ricorrente formulava i seguenti motivi di ricorso:
1) Illegittimità dell' intimazione impugnata per omessa notifica delle cartelle di pagamento ad essa prodromiche;
2) nullità per violazione dell'art. 7 l 212/2000, per omessa allegazione delle cartelle di pagamento menzionate nell' intimazione;
3) illegittimità per difetto di delega del firmatario dell' intimazione;
4) prescrizione quantomeno delle sanzioni e degli interessi;
5) illegittimità per mancata indicazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Chiedeva pertanto l' annullamento dell' intimazione impugnata e la condanna di parte resistente alla ripetizione di quanto eventualmente pagato nelle more del giudizio, con vittoria di spese legali.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo:
1) l' inammissibilità del ricorso, essendo state ritualmente notificate tutte le cartelle e i successivi avvisi di intimazione non impugnati, oltre alla presentazione da parte del ricorrente di istanza di definizione agevolata;
2) l' infondatezza dell' eccezione omessa allegazione delle cartelle, peraltro già notificate, non prevista dalla legge che determina il contenuto dell' intimazione di pagamento;
3) l' infondatezza dell' eccezione di difetto di delega dal momento che la firma autografa è stata sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, e in ogni caso l' irrilevanza della la mancata sottoscrizione;
4) l' infondatezza dell' eccezione di prescrizione dei tributi alla stregua delle successive intimazioni e richiesta di definizione agevolata, anche in relazione a sanzioni e interessi che si prescrivono in 10 anni quando azionati insieme all' imposta;
5) l' infondatezza dell' eccezione di omessa indicazione del calcolo degli interessi, essendo l'intimazione di pagamento impugnata conforme al modello di legge.
Chiedeva pertanto declaratoria d' inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso con vittoria di spese legali.
Con memoria in data 9.1.2026 il ricorrente ha contestato la regolarità della notifica delle cartelle in quanto la relata sarebbe stata sottoscritta da familiari non conviventi in indirizzo non riferibile al ricorrente che dal
18.3.2023 sarebbe residente in [...].
Inoltre Nominativo_1 e Nominativo_2 non sarebbero familiari conviventi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza la Corte osserva.
1) Parte resistente ha provato la rituale notifica di tutte le cartelle poste a fondamento dell' intimazione impugnata, nonché la rituale notifica di successive intimazioni e, limitatamente alle cartelle nn.
01920160023318865000, 01920160028169829000 e 01920160036134568000, anche l' istanza di definizione agevolata. In ogni caso qualsiasi invalidità della notifica delle cartelle non interessate dalla definizione agevolata – le quali sono evidentemente conosciute dal ricorrente - deve ritenersi sanata dalla notifica dell' intimazione in data 25.1.2020 a Nominativo_1, presente nell' abitazione del ricorrente e qualificatosi come zio, essendo sufficiente la convivenza temporanea.
2) Ne consegue l' infondatezza del motivo relativo all' omessa allegazione delle cartelle ritualmente notificate al ricorrente, dal momento che l' art. 7 dello Statuto del contribuente richiede l' allegazione degli atti non conosciuti.
3) L' atto impugnato reca l' indicazione a mezzo stampa del funzionario responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, per cui l' atto è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass., sent. 23 febbraio 2010, n. 4283).
4) L' eccezione di prescrizione è inammissibile perché generica, non facendo alcun riferimento alle date delle singole cartelle. In ogni caso la prescrizione - decennale anche per interessi e sanzioni in quanto azionati contestualmente al tributo - è stata interrotta dalla successiva notifica di altre intimazioni e dall' istanza di definizione agevolata da parte del contribuente.
5) L' intimazione pagamento è conforme al modello ministeriale anche nella sezione “Dettaglio del debito” dove sono riportati gli importi dovuti distinguendo l'imposta, gli interessi di mora, gli oneri di riscossione, con indicazione delle modalità di calcolo attraverso il rinvio alle norme che li disciplinano.
In definitiva il ricorso deve dichiararsi totalmente infondato. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.300,00 oltre accessori di legge.
Bergamo, 22 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
IM AL
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GABALLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01920259001359673000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01920259001359673000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01920259001359673000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01920259001359673000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 21.5.2025 Ricorrente_1 impugnava nei limiti della competenza per materia l' intimazione di pagamento n. 01920259001359673000 comunicata in data
05.03.2025 con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava il pagamento della complessiva somma di
€ 5.828,79 ( di cui euro 4.159,00 per imposta) portata dalle seguenti cartelle di pagamento:
-n. 01920160023318865000 - 05.12.2016 - € 905,45 (IRPEF 2012) – Dir Prov.le di Bergamo
-n. 01920160028169829000 - 06.03.2017 - € 981,21 (IRPEF 2013) - Dir Prov.le di Bergamo
-n. 01920160036134568000 - 06.03.2017 - € 220,88 (ICI 2009) - Comune di Romano Lombardia
-n. 01920170010283581000 – 30.11.2017- € 1.066,49 (IRPEF 2013) – Dir. Prov.le di Bergamo
-n. 01920180003774372000 - 05.07.2018 - € 1.160,79 (IRPEF 2014) - Dir. Prov.le di Bergamo
-n. 01920180014255169000 - 15.03.2019 - € 448,33 (2017) – Camera Commercio di Bergamo
-n. 01920190005462713000 – 02.09.2019- € 590,72 (Irpef 2017) - Dir. Prov.le di Bergamo
-n. 01920190014434680000 – 25.01.2020 - € 454,92 (Irpef 2014) - Dir. Prov.le di Bergamo.
Il ricorrente formulava i seguenti motivi di ricorso:
1) Illegittimità dell' intimazione impugnata per omessa notifica delle cartelle di pagamento ad essa prodromiche;
2) nullità per violazione dell'art. 7 l 212/2000, per omessa allegazione delle cartelle di pagamento menzionate nell' intimazione;
3) illegittimità per difetto di delega del firmatario dell' intimazione;
4) prescrizione quantomeno delle sanzioni e degli interessi;
5) illegittimità per mancata indicazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Chiedeva pertanto l' annullamento dell' intimazione impugnata e la condanna di parte resistente alla ripetizione di quanto eventualmente pagato nelle more del giudizio, con vittoria di spese legali.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo:
1) l' inammissibilità del ricorso, essendo state ritualmente notificate tutte le cartelle e i successivi avvisi di intimazione non impugnati, oltre alla presentazione da parte del ricorrente di istanza di definizione agevolata;
2) l' infondatezza dell' eccezione omessa allegazione delle cartelle, peraltro già notificate, non prevista dalla legge che determina il contenuto dell' intimazione di pagamento;
3) l' infondatezza dell' eccezione di difetto di delega dal momento che la firma autografa è stata sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, e in ogni caso l' irrilevanza della la mancata sottoscrizione;
4) l' infondatezza dell' eccezione di prescrizione dei tributi alla stregua delle successive intimazioni e richiesta di definizione agevolata, anche in relazione a sanzioni e interessi che si prescrivono in 10 anni quando azionati insieme all' imposta;
5) l' infondatezza dell' eccezione di omessa indicazione del calcolo degli interessi, essendo l'intimazione di pagamento impugnata conforme al modello di legge.
Chiedeva pertanto declaratoria d' inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso con vittoria di spese legali.
Con memoria in data 9.1.2026 il ricorrente ha contestato la regolarità della notifica delle cartelle in quanto la relata sarebbe stata sottoscritta da familiari non conviventi in indirizzo non riferibile al ricorrente che dal
18.3.2023 sarebbe residente in [...].
Inoltre Nominativo_1 e Nominativo_2 non sarebbero familiari conviventi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza la Corte osserva.
1) Parte resistente ha provato la rituale notifica di tutte le cartelle poste a fondamento dell' intimazione impugnata, nonché la rituale notifica di successive intimazioni e, limitatamente alle cartelle nn.
01920160023318865000, 01920160028169829000 e 01920160036134568000, anche l' istanza di definizione agevolata. In ogni caso qualsiasi invalidità della notifica delle cartelle non interessate dalla definizione agevolata – le quali sono evidentemente conosciute dal ricorrente - deve ritenersi sanata dalla notifica dell' intimazione in data 25.1.2020 a Nominativo_1, presente nell' abitazione del ricorrente e qualificatosi come zio, essendo sufficiente la convivenza temporanea.
2) Ne consegue l' infondatezza del motivo relativo all' omessa allegazione delle cartelle ritualmente notificate al ricorrente, dal momento che l' art. 7 dello Statuto del contribuente richiede l' allegazione degli atti non conosciuti.
3) L' atto impugnato reca l' indicazione a mezzo stampa del funzionario responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, per cui l' atto è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass., sent. 23 febbraio 2010, n. 4283).
4) L' eccezione di prescrizione è inammissibile perché generica, non facendo alcun riferimento alle date delle singole cartelle. In ogni caso la prescrizione - decennale anche per interessi e sanzioni in quanto azionati contestualmente al tributo - è stata interrotta dalla successiva notifica di altre intimazioni e dall' istanza di definizione agevolata da parte del contribuente.
5) L' intimazione pagamento è conforme al modello ministeriale anche nella sezione “Dettaglio del debito” dove sono riportati gli importi dovuti distinguendo l'imposta, gli interessi di mora, gli oneri di riscossione, con indicazione delle modalità di calcolo attraverso il rinvio alle norme che li disciplinano.
In definitiva il ricorso deve dichiararsi totalmente infondato. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.300,00 oltre accessori di legge.
Bergamo, 22 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
IM AL