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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/10/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 222 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/07/1975
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Rispoli
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1 di confermare di voler addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Vicenza
l'annotazione dell'emananda sentenza nell'atto di matrimonio celebrato in Vicenza il
12/09/1999, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vicenza, dell'anno 1999 n. 272, Parte II, Serie A, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che si riportano di seguito:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidamento dei figli
I figli minori , nata in data [...] in [...], e , Persona_1 Persona_2 nato in data [...] in [...], saranno affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli stessi relative all'istruzione, al sistema educativo e alla loro salute, tenendo conto per quanto riguarda Per_ il sistema educativo e l'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità e aspirazioni.
e risiederanno con la madre presso l'immobile sito in Altavilla (VI), Via Verdi Per_2
n. 138.
3. Diritto di visita
Il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé compatibilmente con gli impegni ed obblighi scolastici degli stessi, secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera al termine del lavoro del sig. Parte_2 sino domenica sera dopo cena, tra le 21:00 e le 22:00 impegnandosi ad accompagnarli presso la casa familiare;
- dal mercoledì dalle ore 16:00 circa sino a dopo cena, alle ore 22:00 circa, impegnandosi a riaccompagnarli presso la casa familiare;
- una settimana durante le vacanze natalizie, stabilendo, ad anni alterni: un anno dal
25 al 31 dicembre ore 09:00 e l'anno successivo dal 31 dicembre al 7 gennaio. Il Per_ genitore con cui e trascorreranno il Natale avrà la possibilità di scegliere se Per_2 tenerli dal giorno della Vigilia di Natale sino alle ore 09:00 del mattino successivo. Per_ Nel 2025 e trascorreranno la settimana di Natale con la madre;
Per_2
2 - cinque giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni, stabilendo che nel 2025 Per_
e staranno con la madre;
Per_2
Per_
- durante le vacanze estive e potranno stare con il padre per due settimane Per_2 anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- i ponti infrannuali verranno alternati annualmente fra i genitori;
- in caso di trasferte dei genitori, entrambi si rendono disponibili a tenere con sé i figli durante l'assenza dell'altro genitore, con un preavviso dei almeno 7 (sette) giorni.
In ogni caso i genitori si impegnano a regolare tempi, modalità delle visite e periodi Per_ secondo gli impegni lavorativi dei medesimi e le esigenze scolastiche e non di e
Per_2
4. Mantenimento
4.1 Il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1
Per_ dei figli minori e in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo Per_2 bonifico bancario alle coordinate già note allo stesso, un importo mensile pari ad Euro
600,00 (300,00 per ciascun figlio).
Detto importo sarà rivalutabile annualmente dalla data della sentenza parziale di separazione secondo gli indici ISTAT.
4.2 Il sig. contribuirà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie mediche, Pt_2 scolastiche, parascolastiche e sportive riguardanti i figli, con accettazione delle indicazioni espresse nel Protocollo del Tribunale di Vicenza in vigore e secondo quanto già previsto nel piano genitoriale.
La madre comunicherà al padre entro il 30 di ogni mese le spese sostenute per i figli ed il padre si impegna a versare il relativo importo richiesto, entro il
3 sostenute dalla madre, salvo il diritto di ricevere l'eventuale eccedenza da corrispondere entro il 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
4.3 La sig.ra fruirà delle detrazioni fiscali per i figli a carico nella misura del Pt_1
50% e percepirà altresì l'assegno unico e universale per figli a carico nella misura del
50%.
4.4 Tutte le comunicazioni inerenti ai figli saranno effettuate a mezzo Whatsapp.
5. Assegnazione casa coniugale.
La casa ex coniugale, ubicata in 36077 Altavilla Vicentina (VI), Viale Verdi n. 138, viene assegnata in godimento alla sig.ra , con gli arredi in essa contenuti, ad Pt_1 eccezione dei beni, anche personali, che il sig. ha già provveduto a portare con Pt_2 sé.
6. Trasferimento diritti immobiliari casa ex familiare
La quota di ½ (un mezzo) della piena proprietà della casa ex abitazione coniugale, sita nel Comune di Altavilla (VI), Viale Verdi n. 138, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 6, particella n. 213 sub 12, particella n. 213 sub 4, con la comproprietà per la quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 c.c., è stata trasferita dal sig. alla sig.ra in data Parte_2 Pt_1
01/01/2025 con atto di trasferimento di diritti immobiliari, in esecuzione dell'obbligo assunto in sede di separazione consensuale, stipulato avanti al Notaio dott. Per_3
di Vicenza a fronte della corresponsione al sig. di Euro 17.722,00
[...] Pt_2 mediante nr. 177 rate mensili a partire dal giorno 05/08/2025, e di Euro 600,00 contestualmente alla sottoscrizione dell'atto.
Contestualmente, la sig.ra ha provveduto ad accollarsi, con accollo Pt_1 cumulativo, la porzione del debito residuo a carico del sig. pari ad Euro Pt_2
58.768,28 derivante dal contratto di mutuo dell'importo originario di Euro
150.000,00 contratto il 13/12/2018 n, 67115, rep. Notaio di Persona_4
Vicenza ed il sig. ha rinunciato all'ipoteca legale (doc. 20). Pt_2
4
7. Mantenimento dell'altro coniuge
I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, nulla richiedono l'uno all'altra a titolo di contributo al proprio mantenimento.
8. Ulteriori disposizioni patrimoniali
8.1 L'autovettura Citroen Berlingo tg. EF572HZ, i motocicli Honda CBR125 tg
BX92231 e Kawasaki Ninja 250R tg DM 2817 intestati alla sig.ra Parte_1 rimarranno di esclusiva proprietà di quest'ultima (già docc. 09, 10, 11).
8.2 L'autovettura Suzuki Vitara tg. GL179YJ, il rimorchio Cresci tg. XA945AW e il motociclo Suzuki GSX tg ES46144 attualmente innestatati al sig. Parte_2 rimarranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo (già docc. 12, 13 e 14).
8.3 Darsi atto che i coniugi non rivendicano alcunché l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento e che, avendo disciplinato con separato accordo i loro rapporti patrimoniali connessi, al di là di quanto previsto in tale sede non hanno alcuna rivendicazione economica l'uno nei confronti dell'altro.
9. Passaporto
I coniugi danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro Per_ documento valido per l'espatrio ad uso turistico dei figli e Per_2
10. Spese compensate.
− di volersi avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, rinunciando espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi all'udienza già fissata per la data 30/09/2025.
Contestualmente le parti
CHIEDONO
che l'adito Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 12/09/1999 a Vicenza, Atto di matrimonio trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vicenza, n. 272, Parte II, Serie A, e la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
5 Vicenza per la relativa annotazione nell'atto di matrimonio suddetto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Vicenza (VI) in data 12/09/1999.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 534/2025 pubblicata in data 18.06.2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 30.09.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 534/2025 del 18.06.2025, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al
6 competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine Per_ all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente collocazione Per_2 degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Altavilla Vicentina (VI), in Viale Verdi n. 138, in favore di quale Parte_1 genitore convivente con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio ad uso turistico Per_ dei figli e Per_2
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Vicenza (VI) il 12.09.1999 alle condizioni in
[...] Parte_2
7 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza (VI) al n. 272, parte II, serie A, anno 1999;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 del mese successivo. Nel caso di gite o spese scolastiche per le quali non viene rilasciato alcun documento attestante la spesa, sarà sufficiente la consegna di copia della circolare o comunicazione della scuola. Nel caso in cui sia il padre a sostenere le spese straordinarie, sarà sua cura comunicarle alla madre entro il giorno 30 del mese in cui lo stesso le ha sostenute per porle in compensazione con le spese eventualmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 222 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/07/1975
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Rispoli
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1 di confermare di voler addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Vicenza
l'annotazione dell'emananda sentenza nell'atto di matrimonio celebrato in Vicenza il
12/09/1999, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vicenza, dell'anno 1999 n. 272, Parte II, Serie A, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che si riportano di seguito:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidamento dei figli
I figli minori , nata in data [...] in [...], e , Persona_1 Persona_2 nato in data [...] in [...], saranno affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli stessi relative all'istruzione, al sistema educativo e alla loro salute, tenendo conto per quanto riguarda Per_ il sistema educativo e l'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità e aspirazioni.
e risiederanno con la madre presso l'immobile sito in Altavilla (VI), Via Verdi Per_2
n. 138.
3. Diritto di visita
Il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé compatibilmente con gli impegni ed obblighi scolastici degli stessi, secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera al termine del lavoro del sig. Parte_2 sino domenica sera dopo cena, tra le 21:00 e le 22:00 impegnandosi ad accompagnarli presso la casa familiare;
- dal mercoledì dalle ore 16:00 circa sino a dopo cena, alle ore 22:00 circa, impegnandosi a riaccompagnarli presso la casa familiare;
- una settimana durante le vacanze natalizie, stabilendo, ad anni alterni: un anno dal
25 al 31 dicembre ore 09:00 e l'anno successivo dal 31 dicembre al 7 gennaio. Il Per_ genitore con cui e trascorreranno il Natale avrà la possibilità di scegliere se Per_2 tenerli dal giorno della Vigilia di Natale sino alle ore 09:00 del mattino successivo. Per_ Nel 2025 e trascorreranno la settimana di Natale con la madre;
Per_2
2 - cinque giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni, stabilendo che nel 2025 Per_
e staranno con la madre;
Per_2
Per_
- durante le vacanze estive e potranno stare con il padre per due settimane Per_2 anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- i ponti infrannuali verranno alternati annualmente fra i genitori;
- in caso di trasferte dei genitori, entrambi si rendono disponibili a tenere con sé i figli durante l'assenza dell'altro genitore, con un preavviso dei almeno 7 (sette) giorni.
In ogni caso i genitori si impegnano a regolare tempi, modalità delle visite e periodi Per_ secondo gli impegni lavorativi dei medesimi e le esigenze scolastiche e non di e
Per_2
4. Mantenimento
4.1 Il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1
Per_ dei figli minori e in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo Per_2 bonifico bancario alle coordinate già note allo stesso, un importo mensile pari ad Euro
600,00 (300,00 per ciascun figlio).
Detto importo sarà rivalutabile annualmente dalla data della sentenza parziale di separazione secondo gli indici ISTAT.
4.2 Il sig. contribuirà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie mediche, Pt_2 scolastiche, parascolastiche e sportive riguardanti i figli, con accettazione delle indicazioni espresse nel Protocollo del Tribunale di Vicenza in vigore e secondo quanto già previsto nel piano genitoriale.
La madre comunicherà al padre entro il 30 di ogni mese le spese sostenute per i figli ed il padre si impegna a versare il relativo importo richiesto, entro il
3 sostenute dalla madre, salvo il diritto di ricevere l'eventuale eccedenza da corrispondere entro il 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
4.3 La sig.ra fruirà delle detrazioni fiscali per i figli a carico nella misura del Pt_1
50% e percepirà altresì l'assegno unico e universale per figli a carico nella misura del
50%.
4.4 Tutte le comunicazioni inerenti ai figli saranno effettuate a mezzo Whatsapp.
5. Assegnazione casa coniugale.
La casa ex coniugale, ubicata in 36077 Altavilla Vicentina (VI), Viale Verdi n. 138, viene assegnata in godimento alla sig.ra , con gli arredi in essa contenuti, ad Pt_1 eccezione dei beni, anche personali, che il sig. ha già provveduto a portare con Pt_2 sé.
6. Trasferimento diritti immobiliari casa ex familiare
La quota di ½ (un mezzo) della piena proprietà della casa ex abitazione coniugale, sita nel Comune di Altavilla (VI), Viale Verdi n. 138, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 6, particella n. 213 sub 12, particella n. 213 sub 4, con la comproprietà per la quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 c.c., è stata trasferita dal sig. alla sig.ra in data Parte_2 Pt_1
01/01/2025 con atto di trasferimento di diritti immobiliari, in esecuzione dell'obbligo assunto in sede di separazione consensuale, stipulato avanti al Notaio dott. Per_3
di Vicenza a fronte della corresponsione al sig. di Euro 17.722,00
[...] Pt_2 mediante nr. 177 rate mensili a partire dal giorno 05/08/2025, e di Euro 600,00 contestualmente alla sottoscrizione dell'atto.
Contestualmente, la sig.ra ha provveduto ad accollarsi, con accollo Pt_1 cumulativo, la porzione del debito residuo a carico del sig. pari ad Euro Pt_2
58.768,28 derivante dal contratto di mutuo dell'importo originario di Euro
150.000,00 contratto il 13/12/2018 n, 67115, rep. Notaio di Persona_4
Vicenza ed il sig. ha rinunciato all'ipoteca legale (doc. 20). Pt_2
4
7. Mantenimento dell'altro coniuge
I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, nulla richiedono l'uno all'altra a titolo di contributo al proprio mantenimento.
8. Ulteriori disposizioni patrimoniali
8.1 L'autovettura Citroen Berlingo tg. EF572HZ, i motocicli Honda CBR125 tg
BX92231 e Kawasaki Ninja 250R tg DM 2817 intestati alla sig.ra Parte_1 rimarranno di esclusiva proprietà di quest'ultima (già docc. 09, 10, 11).
8.2 L'autovettura Suzuki Vitara tg. GL179YJ, il rimorchio Cresci tg. XA945AW e il motociclo Suzuki GSX tg ES46144 attualmente innestatati al sig. Parte_2 rimarranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo (già docc. 12, 13 e 14).
8.3 Darsi atto che i coniugi non rivendicano alcunché l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento e che, avendo disciplinato con separato accordo i loro rapporti patrimoniali connessi, al di là di quanto previsto in tale sede non hanno alcuna rivendicazione economica l'uno nei confronti dell'altro.
9. Passaporto
I coniugi danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro Per_ documento valido per l'espatrio ad uso turistico dei figli e Per_2
10. Spese compensate.
− di volersi avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, rinunciando espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi all'udienza già fissata per la data 30/09/2025.
Contestualmente le parti
CHIEDONO
che l'adito Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 12/09/1999 a Vicenza, Atto di matrimonio trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vicenza, n. 272, Parte II, Serie A, e la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
5 Vicenza per la relativa annotazione nell'atto di matrimonio suddetto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Vicenza (VI) in data 12/09/1999.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 534/2025 pubblicata in data 18.06.2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 30.09.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 534/2025 del 18.06.2025, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al
6 competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine Per_ all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente collocazione Per_2 degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Altavilla Vicentina (VI), in Viale Verdi n. 138, in favore di quale Parte_1 genitore convivente con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio ad uso turistico Per_ dei figli e Per_2
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Vicenza (VI) il 12.09.1999 alle condizioni in
[...] Parte_2
7 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza (VI) al n. 272, parte II, serie A, anno 1999;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 del mese successivo. Nel caso di gite o spese scolastiche per le quali non viene rilasciato alcun documento attestante la spesa, sarà sufficiente la consegna di copia della circolare o comunicazione della scuola. Nel caso in cui sia il padre a sostenere le spese straordinarie, sarà sua cura comunicarle alla madre entro il giorno 30 del mese in cui lo stesso le ha sostenute per porle in compensazione con le spese eventualmente