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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/10/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1414/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del curatore dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
giusto decreto del GD del 15.6.2022, elettivamente domiciliato in Grosseto, Via della Pace Parte_2
n. 164, presso lo studio dell'Avv. FILIPPO BIAGI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Santerno CP_1 C.F._1
n. 25, presso lo studio dell'avv. SERGIO FREDIANI che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: indebito oggettivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza depositate da parte attrice in data 29.4.2025 e da parte convenuta in data 28.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Parte_1
giudizio al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni “"Voglia l'Ecc.mo Tribunale CP_1
adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: previa revoca del provvedimento di rimborso con cui è stato
disposto in data 07/07/2017 il bonifico "con causale Restituzione Finanziamento socio" nei confronti del socio
da parte della società dell'importo di Euro 233.500,00, ordinare al CP_1 Parte_1
socio di rimborsare la somma pari ad Euro 233.500,00 (duecentotrentatremialacinquecento) CP_1 oltre gli interessi legali dal pagamento alla restituzione e rivalutazione monetaria, con ogni conseguenza di
legge. Il tutto con vittoria di spese e competenza di causa, rimborso forfettario Iva e oneri”.
La curatela attrice premetteva in fatto che:
- In data 12.05.2014 concludeva con un contratto di CP_1 Controparte_2
mutuo ipotecario per l'erogazione della somma di € 250.000,00 nel quale la società era intervenuta quale terza datrice di ipoteca;
- In data 13.05.2014 il socio eseguiva un bonifico di € 248.125,00 in favore della CP_1
società, operazione registrata nella contabilità sociale nel mastro 36/05/005 come incasso di finanziamento soci per la minor somma di € 225.355,90 con la dicitura “soci c/finanziamenti infrutt.” e la somma residua veniva invece registrata in altri mastri. Alla fine dell'esercizio
2014 tale mastro indicava un saldo pari ad € 229.199,86;
- In data 31.12.2014 il mastro, con un'operazione contabile, venne azzerato mediante giroconto nel mastro 18/45/090 (crediti diversi) il cui saldo, aperto con un saldo dare (a credito) per €
663.835,65 con la registrazione di detta operazione si riduceva a € 434.635,79;
- Con una nuova operazione contabile in data 31.12.2016 il credito di € 434.635,79, indicato nel mastro crediti diversi veniva azzerato mediante giroconto a sopravvenienze passive e in conseguenza della predetta operazione i rapporti di debito e credito fra la società e i propri soci venivano contabilmente azzerati;
- in data 07/07/2017 il socio riceveva un bonifico dalla società in bonis di € CP_1
233.500,00 con causale “Restituzione Finanziamento socio” contabilizzato nel mastro - crediti diversi - il cui saldo dare (a credito) dopo questa operazione divenne pari a € 247.200,02;
- in pari data veniva estinta l'obbligazione di cui al contratto di mutuo sottoscritto da CP_1
e disposta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a danno della
[...] Parte_1
;
[...]
- nell'anno 2018, lo stesso libro mastro - crediti diversi - veniva definitivamente azzerato con un giroconto recante la denominazione sopravvenienze passive;
- in data 7.12.2018 il convenuto unitamente a acquistavano dalla società in Controparte_3
bonis un immobile al prezzo complessivo di € 250.373,53. Ciò premesso, parte attrice deduceva l'insussistenza di una ragione giustificatrice sottesa al pagamento effettuato al socio e, dunque, il ricorre nel caso di specie di un'ipotesi di indebito pagamento, poiché al 7.7.2017 non risultava sotto il profilo contabile alcun debito verso i soci per finanziamenti erogati.
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto CP_1
e in diritto. In particolare, esclusa la rilevanza dell'atto di compravendita del 2018, deduceva che:
- sebbene il convenuto avesse sottoscritto il contratto di mutuo con l'istituto di credito, le somme mutuate erano state richieste per finanziare la società in ragione del momento di difficoltà economica che la stessa stava attraversando;
- la provvista veniva, dunque, erogata alla società e da quest'ultima utilizzata;
- a prescindere dalle risultanze contabili, la società provvedeva alla restituzione delle somme versate dall nel 2014 all'esito della vendita di un'unità immobiliare poi utilizzate per CP_1
estinguere il mutuo e cancellare la formalità iscritta a danno della società;
- alcun danno e/o diminuzione patrimoniale aveva subito la società.
All'udienza del 29.11.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 31.5.2023 la curatela attrice insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e con ordinanza del 25.8.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8.10.2024, celebrata all'esito di un rinvio d'ufficio, le parti venivano sollecitate a ravvisare una soluzione transattiva.
All'udienza del 19.11.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 6.5.2025, all'esito dello scambio di note scritte, la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito motivato.
Parte attrice ha chiesto ordinarsi al socio di rimborsare la somma di € 233.500,00 in CP_1
favore del fallimento, deducendo l'insussistenza di ragioni giustificatrici sottese al versamento effettuato dalla società in bonis. Giova preliminarmente soffermarsi sull'esatto inquadramento giuridico della questione oggetto di giudizio, al fine di determinare la disciplina applicabile e conseguentemente determinare anche l'onere della prova.
Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto accertarsi la sussistenza di un indebito oggettivo e per l'effetto disporsi la restituzione delle somme in favore del fallimento.
Ebbene, l'indebito oggettivo, disciplinato dall'art. 2033 c.c., costituisce il pagamento fatto in assenza di causa, che può essere originaria o sopravvenuta, per cui la ripetizione d'indebito è diretta a costituire un'azione autonoma con funzione recuperatoria volta ad eliminare uno spostamento patrimoniale non giustificato.
La prova dell'inesistenza della causa debendi (nella specie, relativa al versamento effettuato dalla società in favore del socio) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa, ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo (cfr. ex multis Cass. n. 22872/2010).
Ciò premesso in ordine all'indebito oggettivo, appare altresì opportuno rilevare che non risulta contestato che il versamento dell'importo di € 248.125,00 da parte di in favore della CP_1
società fosse avvenuto quale “finanziamento socio” e, dunque, la sua possibile restituzione. Ciò che risulta contestato dalla curatela attrice, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 2467 c.c. al caso di specie, è l'insussistenza di una ragione creditoria del socio alla luce della situazione contabile della società come versata in atti. In particolare, parte attrice ha lamentato che nella contabilità aziendale non risultava esposto nessun debito della società verso i soci per finanziamenti erogati, giacché nel
2016 il credito vantato dai soci veniva “azzerato” mediante giroconto a sopravvenienze passive.
Sul punto, parte convenuta ha ribadito che le somme oggetto del versamento contestato erano da ricondurre alla restituzione del finanziamento concesso dal socio in forza del muto sottoscritto, non essendo dirimente per la posizione del socio la situazione contabile rappresentata da parte attrice.
Al riguardo, deve rilevarsi che nulla è stato provato dal attore con riferimento alla Parte_1
dedotta assenza di causa dello spostamento patrimoniale, né in ordine all'effettivo versamento di somme in precedenza in favore del socio per la restituzione del finanziamento in oggetto,
limitandosi a produrre esclusivamente documentazione contabile non opponibile al socio. Giova evidenziare che a fondamento della domanda sostiene parte attrice che l'insussistenza di un debito della società, come tale idoneo a giustificare il versamento in favore del convenuto,
emergerebbe dalle scritture contabili.
Ebbene l'art. 2709 cc prevede che “I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione
fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto”.
Come è noto tale norma conferisce efficacia probatoria alle risultanze delle scritture contabili di imprese soggette a registrazione, che possono dunque essere fatte valere alla stregua di presunzioni semplici (come tali superabili attraverso prova contraria) nei confronti dell'imprenditore senza,
tuttavia, che il soggetto che intende avvalersene possa scinderne il contenuto.
Ciò detto, deve, tuttavia, rilevarsi che le scritture contabili non hanno la stessa efficacia probatoria contro i soci (che non sono qualificabili quali imprenditori), nei confronti dei quali dunque eventuali crediti/debiti della Società devono trovare fondamento nei bilanci regolarmente approvati dall'organo assembleare.
Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato che “la
delibera di approvazione del bilancio di una società di capitali, resa dall'assemblea ordinaria con le prescritte
maggioranze, ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche con riguardo ai crediti della società
verso i medesimi che risultino indicati con chiarezza in detto bilancio. Se è vero, infatti, che a norma dell'art.
2709 cod. civ. i libri e le scritture contabili - e quindi anche il bilancio - dell'impresa soggetta a registrazione
fanno prova contro l'imprenditore e non a suo favore, tale regola non è invocabile nei rapporti fra società e
socio, che sono retti dal principio della vincolatività delle deliberazioni assembleari. Tale principio, valevole
anche con riguardo ai soci dissenzienti che non abbiano provveduto ad impugnare la deliberazione nei modi e
nei termini prescritti, a maggior ragione è destinata a valere nei confronti del socio che abbia concorso con il
proprio voto favorevole all'approvazione di quella deliberazione: sicché soltanto facendone pronunciare
l'annullamento o facendone accertare la nullità detto socio può sottrarsi al vincolo da essa derivante, fermo
restando che l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità di una deliberazione giudizialmente
impugnata grava su chi la impugna”(cfr. Cass. n. 21831/2005; cfr. in termini Cass. n. 8876/2006).
Nella fattispecie in esame, parte attrice non ha nemmeno allegato l'avvenuta approvazione del bilancio di tal che non è possibile utilizzare contro il socio le risultanze delle scritture contabili che risultano, tra l'altro, prive dell'attestazione circa la regolare tenuta e non vidimate. Se dunque dalle risultanze contabili non possono essere tratti elementi da cui ricavare la prova circa l'insussistenza del credito del socio per il finanziamento concesso, al medesimo fine non assume rilevanza decisiva il deposito con note del 7.10.2024 della sentenza resa dal Tribunale di Grosseto ex art. 444 c.p.p. e s.s. nei confronti di relativa, tra l'altro, alla restituzione del CP_4
finanziamento in oggetto.
Al riguardo, deve, invero, rilevarsi che la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 20170/2018) Alla predetta sentenza va, dunque riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. n. 31010/2023).
Nel caso di specie la Curatela attrice ha fondato la propria pretesa esclusivamente sulle risultanze delle scritture contabili depositate, senza offrire ulteriori elementi di prova idonei a dimostrare l'insussistenza di una ragione giustificatrice sottesa al versamento. A tal fine non risultano ammissibili le prove formulate con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice, giacché i capitoli ivi indicati risultano in parte valutativi (cap. 1, 2 dell'interrogatorio formale e cap. 1, 2, 3 4
prova testi), in parte non decisivi (cap. 3 interrogatorio) e in parte non contestati (cap. 2
interrogatorio).
Né risulta decisiva ai fini dell'accertamento dell'indebito la circostanza, dedotta da parte attrice,
relativa al danno che il versamento al socio avrebbe arrecato alla società.
Pertanto, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal Fallimento attore non può trovare accoglimento e va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come indicato nel dispositivo ex D.M. 55 del 2014, tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della fase istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta dal;
Parte_1
- CONDANNA il alla rifusione, in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di lite che vengono liquidate in € 9.178,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge
Così deciso in Grosseto, lì 7.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Cristina Nicolo'
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1414/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del curatore dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
giusto decreto del GD del 15.6.2022, elettivamente domiciliato in Grosseto, Via della Pace Parte_2
n. 164, presso lo studio dell'Avv. FILIPPO BIAGI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Santerno CP_1 C.F._1
n. 25, presso lo studio dell'avv. SERGIO FREDIANI che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: indebito oggettivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza depositate da parte attrice in data 29.4.2025 e da parte convenuta in data 28.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Parte_1
giudizio al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni “"Voglia l'Ecc.mo Tribunale CP_1
adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: previa revoca del provvedimento di rimborso con cui è stato
disposto in data 07/07/2017 il bonifico "con causale Restituzione Finanziamento socio" nei confronti del socio
da parte della società dell'importo di Euro 233.500,00, ordinare al CP_1 Parte_1
socio di rimborsare la somma pari ad Euro 233.500,00 (duecentotrentatremialacinquecento) CP_1 oltre gli interessi legali dal pagamento alla restituzione e rivalutazione monetaria, con ogni conseguenza di
legge. Il tutto con vittoria di spese e competenza di causa, rimborso forfettario Iva e oneri”.
La curatela attrice premetteva in fatto che:
- In data 12.05.2014 concludeva con un contratto di CP_1 Controparte_2
mutuo ipotecario per l'erogazione della somma di € 250.000,00 nel quale la società era intervenuta quale terza datrice di ipoteca;
- In data 13.05.2014 il socio eseguiva un bonifico di € 248.125,00 in favore della CP_1
società, operazione registrata nella contabilità sociale nel mastro 36/05/005 come incasso di finanziamento soci per la minor somma di € 225.355,90 con la dicitura “soci c/finanziamenti infrutt.” e la somma residua veniva invece registrata in altri mastri. Alla fine dell'esercizio
2014 tale mastro indicava un saldo pari ad € 229.199,86;
- In data 31.12.2014 il mastro, con un'operazione contabile, venne azzerato mediante giroconto nel mastro 18/45/090 (crediti diversi) il cui saldo, aperto con un saldo dare (a credito) per €
663.835,65 con la registrazione di detta operazione si riduceva a € 434.635,79;
- Con una nuova operazione contabile in data 31.12.2016 il credito di € 434.635,79, indicato nel mastro crediti diversi veniva azzerato mediante giroconto a sopravvenienze passive e in conseguenza della predetta operazione i rapporti di debito e credito fra la società e i propri soci venivano contabilmente azzerati;
- in data 07/07/2017 il socio riceveva un bonifico dalla società in bonis di € CP_1
233.500,00 con causale “Restituzione Finanziamento socio” contabilizzato nel mastro - crediti diversi - il cui saldo dare (a credito) dopo questa operazione divenne pari a € 247.200,02;
- in pari data veniva estinta l'obbligazione di cui al contratto di mutuo sottoscritto da CP_1
e disposta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a danno della
[...] Parte_1
;
[...]
- nell'anno 2018, lo stesso libro mastro - crediti diversi - veniva definitivamente azzerato con un giroconto recante la denominazione sopravvenienze passive;
- in data 7.12.2018 il convenuto unitamente a acquistavano dalla società in Controparte_3
bonis un immobile al prezzo complessivo di € 250.373,53. Ciò premesso, parte attrice deduceva l'insussistenza di una ragione giustificatrice sottesa al pagamento effettuato al socio e, dunque, il ricorre nel caso di specie di un'ipotesi di indebito pagamento, poiché al 7.7.2017 non risultava sotto il profilo contabile alcun debito verso i soci per finanziamenti erogati.
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto CP_1
e in diritto. In particolare, esclusa la rilevanza dell'atto di compravendita del 2018, deduceva che:
- sebbene il convenuto avesse sottoscritto il contratto di mutuo con l'istituto di credito, le somme mutuate erano state richieste per finanziare la società in ragione del momento di difficoltà economica che la stessa stava attraversando;
- la provvista veniva, dunque, erogata alla società e da quest'ultima utilizzata;
- a prescindere dalle risultanze contabili, la società provvedeva alla restituzione delle somme versate dall nel 2014 all'esito della vendita di un'unità immobiliare poi utilizzate per CP_1
estinguere il mutuo e cancellare la formalità iscritta a danno della società;
- alcun danno e/o diminuzione patrimoniale aveva subito la società.
All'udienza del 29.11.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 31.5.2023 la curatela attrice insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e con ordinanza del 25.8.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8.10.2024, celebrata all'esito di un rinvio d'ufficio, le parti venivano sollecitate a ravvisare una soluzione transattiva.
All'udienza del 19.11.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 6.5.2025, all'esito dello scambio di note scritte, la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito motivato.
Parte attrice ha chiesto ordinarsi al socio di rimborsare la somma di € 233.500,00 in CP_1
favore del fallimento, deducendo l'insussistenza di ragioni giustificatrici sottese al versamento effettuato dalla società in bonis. Giova preliminarmente soffermarsi sull'esatto inquadramento giuridico della questione oggetto di giudizio, al fine di determinare la disciplina applicabile e conseguentemente determinare anche l'onere della prova.
Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto accertarsi la sussistenza di un indebito oggettivo e per l'effetto disporsi la restituzione delle somme in favore del fallimento.
Ebbene, l'indebito oggettivo, disciplinato dall'art. 2033 c.c., costituisce il pagamento fatto in assenza di causa, che può essere originaria o sopravvenuta, per cui la ripetizione d'indebito è diretta a costituire un'azione autonoma con funzione recuperatoria volta ad eliminare uno spostamento patrimoniale non giustificato.
La prova dell'inesistenza della causa debendi (nella specie, relativa al versamento effettuato dalla società in favore del socio) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa, ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo (cfr. ex multis Cass. n. 22872/2010).
Ciò premesso in ordine all'indebito oggettivo, appare altresì opportuno rilevare che non risulta contestato che il versamento dell'importo di € 248.125,00 da parte di in favore della CP_1
società fosse avvenuto quale “finanziamento socio” e, dunque, la sua possibile restituzione. Ciò che risulta contestato dalla curatela attrice, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 2467 c.c. al caso di specie, è l'insussistenza di una ragione creditoria del socio alla luce della situazione contabile della società come versata in atti. In particolare, parte attrice ha lamentato che nella contabilità aziendale non risultava esposto nessun debito della società verso i soci per finanziamenti erogati, giacché nel
2016 il credito vantato dai soci veniva “azzerato” mediante giroconto a sopravvenienze passive.
Sul punto, parte convenuta ha ribadito che le somme oggetto del versamento contestato erano da ricondurre alla restituzione del finanziamento concesso dal socio in forza del muto sottoscritto, non essendo dirimente per la posizione del socio la situazione contabile rappresentata da parte attrice.
Al riguardo, deve rilevarsi che nulla è stato provato dal attore con riferimento alla Parte_1
dedotta assenza di causa dello spostamento patrimoniale, né in ordine all'effettivo versamento di somme in precedenza in favore del socio per la restituzione del finanziamento in oggetto,
limitandosi a produrre esclusivamente documentazione contabile non opponibile al socio. Giova evidenziare che a fondamento della domanda sostiene parte attrice che l'insussistenza di un debito della società, come tale idoneo a giustificare il versamento in favore del convenuto,
emergerebbe dalle scritture contabili.
Ebbene l'art. 2709 cc prevede che “I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione
fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto”.
Come è noto tale norma conferisce efficacia probatoria alle risultanze delle scritture contabili di imprese soggette a registrazione, che possono dunque essere fatte valere alla stregua di presunzioni semplici (come tali superabili attraverso prova contraria) nei confronti dell'imprenditore senza,
tuttavia, che il soggetto che intende avvalersene possa scinderne il contenuto.
Ciò detto, deve, tuttavia, rilevarsi che le scritture contabili non hanno la stessa efficacia probatoria contro i soci (che non sono qualificabili quali imprenditori), nei confronti dei quali dunque eventuali crediti/debiti della Società devono trovare fondamento nei bilanci regolarmente approvati dall'organo assembleare.
Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato che “la
delibera di approvazione del bilancio di una società di capitali, resa dall'assemblea ordinaria con le prescritte
maggioranze, ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche con riguardo ai crediti della società
verso i medesimi che risultino indicati con chiarezza in detto bilancio. Se è vero, infatti, che a norma dell'art.
2709 cod. civ. i libri e le scritture contabili - e quindi anche il bilancio - dell'impresa soggetta a registrazione
fanno prova contro l'imprenditore e non a suo favore, tale regola non è invocabile nei rapporti fra società e
socio, che sono retti dal principio della vincolatività delle deliberazioni assembleari. Tale principio, valevole
anche con riguardo ai soci dissenzienti che non abbiano provveduto ad impugnare la deliberazione nei modi e
nei termini prescritti, a maggior ragione è destinata a valere nei confronti del socio che abbia concorso con il
proprio voto favorevole all'approvazione di quella deliberazione: sicché soltanto facendone pronunciare
l'annullamento o facendone accertare la nullità detto socio può sottrarsi al vincolo da essa derivante, fermo
restando che l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità di una deliberazione giudizialmente
impugnata grava su chi la impugna”(cfr. Cass. n. 21831/2005; cfr. in termini Cass. n. 8876/2006).
Nella fattispecie in esame, parte attrice non ha nemmeno allegato l'avvenuta approvazione del bilancio di tal che non è possibile utilizzare contro il socio le risultanze delle scritture contabili che risultano, tra l'altro, prive dell'attestazione circa la regolare tenuta e non vidimate. Se dunque dalle risultanze contabili non possono essere tratti elementi da cui ricavare la prova circa l'insussistenza del credito del socio per il finanziamento concesso, al medesimo fine non assume rilevanza decisiva il deposito con note del 7.10.2024 della sentenza resa dal Tribunale di Grosseto ex art. 444 c.p.p. e s.s. nei confronti di relativa, tra l'altro, alla restituzione del CP_4
finanziamento in oggetto.
Al riguardo, deve, invero, rilevarsi che la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 20170/2018) Alla predetta sentenza va, dunque riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. n. 31010/2023).
Nel caso di specie la Curatela attrice ha fondato la propria pretesa esclusivamente sulle risultanze delle scritture contabili depositate, senza offrire ulteriori elementi di prova idonei a dimostrare l'insussistenza di una ragione giustificatrice sottesa al versamento. A tal fine non risultano ammissibili le prove formulate con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice, giacché i capitoli ivi indicati risultano in parte valutativi (cap. 1, 2 dell'interrogatorio formale e cap. 1, 2, 3 4
prova testi), in parte non decisivi (cap. 3 interrogatorio) e in parte non contestati (cap. 2
interrogatorio).
Né risulta decisiva ai fini dell'accertamento dell'indebito la circostanza, dedotta da parte attrice,
relativa al danno che il versamento al socio avrebbe arrecato alla società.
Pertanto, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal Fallimento attore non può trovare accoglimento e va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come indicato nel dispositivo ex D.M. 55 del 2014, tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della fase istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta dal;
Parte_1
- CONDANNA il alla rifusione, in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di lite che vengono liquidate in € 9.178,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge
Così deciso in Grosseto, lì 7.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Cristina Nicolo'