Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00512/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2017, proposto da
LG Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano D'Ercole, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via in Arcione n. 71 e domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Accardi e Fabrizio Losco, Gabriella Giacomantonio, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Fioretti in Roma, via F. Civinini n. 105 e domicilio digitale come da PEC da registro di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ingiunzione di pagamento notificata alla ricorrente in data 10 febbraio 2012, con la quale il Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ha ingiunto alla LG il pagamento in favore dell’Autorità Portuale della somma di euro 9.161,02 per canoni demaniali relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009;
- dell’ingiunzione di pagamento notificata alla ricorrente in data 10 febbraio 2012, con la quale il Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ha ingiunto alla LG il pagamento in favore dell’Autorità Portuale della somma di euro 10.858,39 per canoni demaniali relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010;
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, le memorie e i relativi allegati dell’Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa RO IA AU SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con il ricorso in epigrafe, riassunto dinanzi a questo Tribunale in seguito alla sentenza del Tribunale Ordinario di Latina n. 2159/2016, pubblicata il 2 novembre 2016, che ha statuito la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, la ricorrente chiede l’annullamento degli atti in oggetto indicati, nella parte in cui hanno applicato alla ricorrente, per l’occupazione con conduttura interrata del sottosuolo demaniale nel tratto interessato, il canone nella misura del 100% della tariffa relativa alle “aree coperte di facile rimozione” di cui al regolamento n. 390/2012 per la determinazione dei canoni demaniali - subentrato in aggiornamento al precedente Regolamento di cui al Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 306/2011 - e non il “canone di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni”, pari al 10% del canone ordinario.
2. La ricorrente, quale concessionaria per il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di Gaeta occupa in virtù di concessione rilasciata dall'Autorità Portuale, una porzione di sottosuolo demaniale in Gaeta, lungomare Caboto, con una condotta, funzionale a fornire il gas alle singole utenze del territorio ove la ricorrente svolge il proprio servizio di distribuzione.
3. Con le ingiunzioni di pagamento impugnate, l’Autorità portuale ha applicato, per la determinazione dei canoni relativi agli anni 2009 e 2010, la tariffa relativa alle “aree coperte di facile rimozione” di cui al regolamento n. 390/2012.
4. Con unico articolato motivo di ricorso la TA lamenta: violazione e falsa applicazione degli art. 39 cod. nav. e dell’art. 37 del reg. cod. nav. violazione, dell’art. 6 del d.m. marina mercantile del 19 luglio 1989, degli artt. 8 e ss. d.lgs 23 maggio 2000 n. 164. violazione dell’art. 112 t.u. 18 agosto 2000 n. 267 – violazione degli artt. 3,7 e 8 l. 7 agosto 1990 n. 24 - violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza, legalità eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica: sviamento dalla causa tipica; contraddittorietà tra le premesse della motivazione ed il contenuto dell’atto; difetto di istruttoria e di motivazione; ingiustizia manifesta; contraddittorietà ed illogicità.
Le ingiunzioni di pagamento dell'Autorità Portuale di Civitavecchia qui impugnate sarebbero state assunte in violazione del “canone di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni" (c.d. canone ricognitorio, pari al 10% del canone ordinario) che si trae dal combinato disposto degli artt. 39 cod. nav., 37, comma 2, del reg. cod. nav., 6 del d.m. Marina Mercantile del 19 luglio 1989, nonché dei principi generali di ragionevolezza, legalità, proporzionalità cui deve ispirarsi l'attività amministrativa.
L'Autorità Portuale di Civitavecchia, con le ingiunzioni di pagamento impugnate, avrebbe applicato all'LG, per l'occupazione di una parte di sottosuolo demaniale con una conduttura interrata che lascia disponibile l'uso del suolo in superfice (vedi rilievi fotografici rappresentanti lo stato dei luoghi), un canone pari al 100% della tariffa relativa alle “aree coperte di facile rimozione”, come stabilito dal Regolamento n. 390/2012 per la determinazione dei canoni demaniali, subentrato, in aggiornamento, al precedente Regolamento di cui al Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 306/2011.
Per il passato (dal 2007 e fino a tutto il 2011), l'Autorità Portuale avrebbe conteggiato il canone al 100% della tariffa relativa alle “aree coperte e di difficile rimozione”.
Al riguardo, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare n. 120/2001 ha chiarito che “le aree... su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile, sono considerate scoperte”, specificando ulteriormente che si considerano opere di difficile rimozione le "Costruzioni in muratura", mentre le aree interessate dalla posa di tubazioni, condutture e cavi interrati, vengono definite "superfici virtuali".
La conduttura (interrata) di proprietà LG non svilupperebbe, quindi, alcuna "volumetria utilizzabile o praticabile", né potrebbe rientrare nella classificazione di "Costruzione in muratura", lasciando disponibile l'uso del suolo in superficie che, nel caso di specie, è adibito in parte a strada a libera circolazione ed in parte non utilizzato.
Inoltre non sarebbe stata applicata la riduzione prevista dall'art. 39 cod. nav. e dell'art. 37 reg. cod nav., applicabile alle condutture LG.
Il Legislatore, dunque, avrebbe previsto l'applicazione del regime ricognitorio in ragione del solo "fine" che il concessionario si propone di perseguire attraverso la concessione.
L'art. 6 del D.M. marina mercantile del 19 luglio 1989, richiamando l’art. 39, comma 2, del cod.nav. e l’art. 37 reg. cod nav., prevede che "I canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell’art. 39 c. nav. e all. art. 37 del relativo regolamento di esecuzione, dell’art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, quelli relativi ai cantieri navali di cui all’art. 2 del R.D.L. 25 febbraio 1924 n. 456, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati in misura pari ad un decimo del canone normale previsto dai precedenti articoli: per gli specchi acquei tale misura è determinata in un cinquantesimo del predetto canone normale".
Alla luce del suddetto quadro normativo il provvedimento dell'Autorità Portuale di Civitavecchia sarebbe illegittimo.
LG avrebbe, quindi, titolo a pagare un canone di mero riconoscimento (c.d. ricognitorio) nella misura del 10% del canone ordinario, ricorrendo la condizione del "fine di pubblico interesse perseguito dal Concessionario" e l'ulteriore circostanza che la stessa società non trarrebbe dal bene demaniale alcun lucro o provento, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa.
In subordine è chiesto il riconoscimento della riduzione del 50% di cui all'art.4 D.M. 19/7/1989, prevista nel caso in cui il concessionario non abbia un diritto di esclusivo di godimento del bene demaniale.
5. L’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrosettentrionale, subentrata all’Autorità portuale di Civitavecchia ai sensi del D.lgs. 169/2016 si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
5.1. In particolare l’Autorità resistente ha eccepito in n via preliminare la irricevibilità del ricorso per tardività, poiché l’atto di citazione del 23.02.2012 sarebbe tardivo rispetto alle determine emesse nel 2010. Secondo l’autorità resistente, l’effetto pregiudizievole sarebbe stato determinato per la ricorrente: a) dalla nota dell’Autorità n. 13949 del 2018, con la quale l’Ente ha rigettato la richiesta di rideterminazioni canoni avanzata dalla LG; b) dalle determine di pagamento n.09/0083/ga e n.10/077/ga con le quali è stato quantificato e richiesto il canone per tali annualità, trasmesse alla Società in data 17.09.2010 e sollecitate con note del 12.10.2011 e del 9.11.2011.
5.2 Sempre invia preliminare l’Autorità resistente ha eccepito l’inammissibilità del presente ricorso per intervenuto giudicato, in quanto sulle medesime questioni relative ai canoni di pagamento per gli anni 2013, 2014 e 2015, è intervenuta sentenza del TAR Lazio n. 6027/2021.
6. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie insistendo nelle rispettive tesi.
7. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In limine litis deve essere scrutinata l’eccezione di irricevibilità del ricorso solleva dall’Autorità portuale con riguardo alla tardività dell’atto di citazione originario.
L’eccezione è infondata. Infatti il giudizio davanti al giudice ordinario di Latina è stato tempestivamente introdotto nella forma dell’opposizione alle ingiunzioni di pagamento dei canoni emesse dall’autorità portuale ai sensi del rd 1910 n. 639, relative alle annualità 2009 e 2010, nel termine previsto per proporre opposizione, decorrente dalla ricezione della notifica delle ingiunzioni di pagamento, ossia dal 10 febbraio 2012., L’opposizione all’ingiunzione di pagamento instaura un giudizio cognitorio in cui l’attore in senso formale, che incardina il giudizio di cognizione è convenuto in senso sostanziale con riferimento alla pretesa creditoria relativa al pagamento dei canoni, azionata mediante ordinanza ingiunzione. Ne consegue che il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione cognitoria è strettamente connesso alla notifica delle ingiunzioni di pagamento relative ai canoni dovuti per le annualità 2009 e 2010, notificate alla ricorrente in data 10 febbraio 2012, senza che possa essere ancorato a diversi ed ulteriori atti, seppur pregiudizievoli. Nella fattispecie, gli unici atti lesivi a cui ancorare il termine di decadenza per l’esercizio del giudizio originario sono le ingiunzioni di pagamento che costituiscono oggetto del presente giudizio in riassunzione, ritualmente opposte entro il termine di decadenza, innanzi al giudice ordinario, dichiaratosi incompetente
9. Non si ravvisa nemmeno alcuna violazione del giudicato di cui alla sentenza del TAR Lazio – Roma 6027/2021, atteso che la suddetta pronuncia riguarda altri ordini di introito relativi a canoni diversi da quello qui in trattazione ( annualità 2013, 2014 e 2015).
L’autonomia delle singole determinazioni dei canoni relative alle diverse annualità, ovvero l’assenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico (v. Tar Lazio V ter 23854/24) non consente di ritenere che il giudicato su analoga questione estenda i propri effetti vincolanti nel presente giudizio.
Sul punto si condivide l’orientamento giurisprudenziale recentemente espresso anche dal TAR Lazio – Roma, secondo cui “La pretesa patrimoniale, sottesa alla quantificazione del canone demaniale, è relativa a ciascuno dei periodi di tempo d’occupazione dell’area demaniale in concessione, sicché il giudicato, che dirime la controversia sulla quantificazione del canone, è circoscritto a ciascun periodo d’occupazione preso in considerazione e divenuto oggetto di giudicato, sì da non precludere il giudizio in corso – e quindi a non privare l’interesse al ricorso e all’appello – avente ad oggetto diversi e distinti periodo di tempo (così CdS VI 229/2022) ” (TAR Lazio 28 febbraio 2025 n. 4442).
10. Nel merito il ricorso è infondato nel suo complesso.
Sul punto si condividono le motivazioni espresse dal TAR Lazio nella sentenza 24 maggio 2021 n. 6027, che il collegio fa proprie e che di seguito si riportano, anche ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.: “La ricorrente sostiene che la determinazione del canone demaniale al 100% della tariffa relativa alle aree coperte di facile rimozione sarebbe errato, in quanto la conduttura, essendo per sua natura “sotto terra”, non svilupperebbe volumetria, lasciando disponibile l’uso del suolo in superficie, per cui dovrebbe trovare applicazione la tariffa prevista per le aree scoperte.
La tesi non convince.
Nel caso di specie non può ritenersi applicabile la tariffa prevista per le sole aree scoperte o di superficie, in quanto l’LG occupa un’area demaniale allo scopo di mantenere una condotta per il gas metano e, quindi, non si tratta dell’occupazione di una mera area scoperta, ma di un’opera che sebbene si trovi nel sottosuolo appare in ogni caso condizionante le attività che possono svolgersi sull’area sovrastante alle condotte.
4. Pertanto non appare illogico quanto rilevato dalla circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora MIT) n. 120/2001 (citata da entrambe le parti), che detta indicazioni per la corretta determinazione dei canoni e secondo cui “gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di “difficile rimozione” quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A B ed E della allegata tabella “Tipologia delle opere”, mentre si considerano di “facile rimozione” quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G.”. Laddove nella tabella allegata alla circolare alla lettera D, sono riportate le “strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate”, con la precisazione che “gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di “difficile rimozione” quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A B ed E della allegata tabella “Tipologia delle opere”, mentre si considerano di “facile rimozione” quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G (della tabella a pag. 16 della circolare n.d.r.).”
4.1. Quanto sopra conferma che le condutture, di cui la società ricorrente è concessionaria, debbano essere considerate come “opere di semplice rimozione” essendo annoverabili tra quelle di cui alle lettere D) e G) sopra richiamate, e come tali essere soggette all’applicazione del canone previsto per tali opere senza la riduzione pretesa dalla istante.
5. In tal senso non merita adesione il profilo di censura riguardante le “superfici virtuali”, secondo cui la conduttura di proprietà LG, essendo interrata, non svilupperebbe alcuna “volumetria utilizzabile o praticabile”, né potrebbe rientrare nelle “Costruzione in muratura”, lasciando disponibile l'uso del suolo in superficie che, nel caso di specie, è adibito in parte a strada a libera circolazione ed in parte non utilizzato.
In proposito appare convincente la tesi difensiva dell’Autorità secondo cui la nozione di superficie virtuale, nel contesto delle circolari esplicative adottate dall’amministrazione resistente, riguarda in ambito demaniale la mera quantificazione dell’area occupata e non influisce, pertanto, sulla determinazione della tipologia di opere e di uso del bene demaniale regolata sulla base delle disposizioni sopra richiamate. Posti che al concetto di superficie virtuale la disciplina non riconduce in modo espresso la possibilità di applicare un canone agevolato.
6. Né si ravvisano le condizioni per applicare il canone di mero riconoscimento (o canone ricognitorio) pari al 10% del canone nella misura ordinaria invocato dalla ricorrente, sul diverso presupposto che riguarda le ipotesi in cui l’ente privato o pubblico persegua fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse e purché non ritragga dal bene demaniale alcun lucro o provento.
L’LG è una società di capitali che esercita all’evidenza attività con finalità di lucro.
Non sussistono, quindi, le condizioni per applicare al rapporto concessorio in esame, avente ad oggetto reti utilizzate per l'erogazione del gas, il regime agevolato previsto dall’art. 39 cod. nav., essendo tale beneficio ancorato al criterio economico del “non ritrarre dai beni demaniali alcun lucro”.
7. Nel caso di specie non può essere messo in discussione che la ricorrente tragga comunque un provento dalle opere che insistono sull’area demaniale, da intendere quale entrata economica prodotta dell’attività da LG, che riscuote una tariffa o corrispettivo, quale concessionaria per il servizio di distribuzione del gas naturale, che a sua volta è funzionale a fornire e, quindi, a distribuire il gas alle singole utenze del territorio della città di Gaeta, dove la società è concessionaria per il servizio di distribuzione del gas naturale.
7.1. In altri termini le condotte sono, dunque, necessarie e strumentali al conseguimento dei proventi costituiti dal pagamento delle fornitura di gas, il che esclude la possibilità di riconoscere il canone ricognitorio sotto il profilo della assenza di lucro, non essendo possibile escludere nel caso di specie che il concessionario non tragga dal bene demaniale alcuna entrata o ricavo economico”.
Con sentenza n. 5989/2024, la Sezione VII del Consiglio di Stato ha confermato gli orientamenti già espressi dal TAR Lazio nella sentenza surrichiamata anche per la specifica posizione di LG Reti, stabilendo che “[…] L’interpretazione propugnata dall’appellante con il motivo in esame è dunque errata perché il canone di “mero riconoscimento” non può essere applicato quando la ritrazione di utili o proventi dell’attività deriva in modo, indiretto e mediato che sia (ma pur sempre legato da un nesso di strumentalità necessaria), dall’impiego del bene demaniale (Cons St., sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1399; 10 aprile 2014, n. 1716), come è pacificamente nel caso di specie e non diversamente da altri contenziosi già decisi da questo Consiglio di Stato. Di qui l’esclusione dei presupposti per l’applicazione del canone di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene concesso in uso di cui all’art. 39, comma secondo, cod. nav. ed all’art. 37, comma secondo, reg. esec. cod. nav., invocata da LG, non potendosi ritenere la finalità di pubblico interesse perseguita dall’appellante, nella sua qualità di concessionaria delle aree demaniali in questione”.
Condividendo le argomentazioni già espresse dal TAR Lazio nella surrichiamata sentenza 627/2021
“infine, non si ravvisano le condizioni per riconoscere una riduzione del canone, ai sensi del D.M. 19.07.1989 prevista nel caso in cui il concessionario non ha un diritto esclusivo di godimento del bene demaniale.
In disparte la tardività della censura, posto che - come eccepito dalla difesa dell’Autorità portuale – tale richiesta è già stata respinta dall’Ente con nota n.13949 del 27.10.2008, che non è stata impugnata nei termini, la ricorrente gode di un diritto esclusivo al godimento del bene, essendole stata concessa in via esclusiva l’occupazione di un’area demaniale per il mantenimento di un’opera di facile rimozione.
Non senza considerare che l’azienda non ha introdotto un valido principio di prova atto a dimostrare l’uso contestuale dell’area da parte di altri soggetti o che questi vantino diritti sull’area in concessione”.
11. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
12. La peculiarità delle questioni giuridiche trattate e la risalenza della vertenza giustificano la compensazione delle spese relative al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC UR, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
RO IA AU SI, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RO IA AU SI | IC UR |
IL SEGRETARIO